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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RG 3237/2023
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 05/10/2023, da
1) Parte_1 nata in [...], il [...] cittadina: tunisina, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Denise Canu, con studio in Cantù (CO), via G. da Fossano n.17
e
2) Parte_2 nato in [...], il [...] cittadino: tunisino, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv.Valentina Campisani con studio in Como, via A. Volta n.65
i quali hanno contratto matrimonio in Sousse (Tunisia), in data 08/08/2001
(atto non trascritto in Italia) regime patrimoniale: comunione dei beni separati con sentenza n. 946 del 22/08/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti),
con i seguenti figli minori:
- nato a [...], il [...]; Persona_1
- nato a [...], il [...]; Persona_2
- nato a [...], il [...]; Controparte_1 maggiorenni
- nato a [...], il [...], economicamente non autosufficiente Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio,
2) affidare i figli minori congiuntamente ad entrambe le parti, con residenza anagrafica presso la casa materna,
3) assegnare la casa coniugale alla moglie che la abiterà insieme ai figli;
4) il padre terrà con sè i figli minori tutte le domeniche, compatibilmente con gli impegni sportivi degli stessi, dalle ore 10 alle ore 14,
5) il padre potrà tenere con sè i figli altresì nei giorni di ferie, sempre dalle ore 10 alle ore 14, previ accordi con la madre, almeno 5 giorni prima. Per_
6) i figli trascorreranno le feste principali dell' (il giorno di fine ramadan e la festa dopo due mesi dalla fine del ramadan), in via alternata con ciascun genitore,
7) L'assegno unico - attualmente pari a 1.110,00 Euro al mese - sarà percepito interamente dalla madre, collocataria della prole,
8) Il marito contribuirà al mantenimento dei quattro figli con l'importo mensile complessivo di
500 Euro, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Como;
si precisa che in tale importo è compreso il pagamento di 400 Euro dell'affitto della casa coniugale per il quale è in atto un pagamento diretto dal conto del marito al proprietario della casa, quindi il marito corrisponderà direttarnene alla moglie la somma di 100 fatto costituente la differenza.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in Sousse (Tunisia), in data 08/08/2001; Parte_2
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
Così deciso in Como, il 28/03/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 05/10/2023, da
1) Parte_1 nata in [...], il [...] cittadina: tunisina, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Denise Canu, con studio in Cantù (CO), via G. da Fossano n.17
e
2) Parte_2 nato in [...], il [...] cittadino: tunisino, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv.Valentina Campisani con studio in Como, via A. Volta n.65
i quali hanno contratto matrimonio in Sousse (Tunisia), in data 08/08/2001
(atto non trascritto in Italia) regime patrimoniale: comunione dei beni separati con sentenza n. 946 del 22/08/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti),
con i seguenti figli minori:
- nato a [...], il [...]; Persona_1
- nato a [...], il [...]; Persona_2
- nato a [...], il [...]; Controparte_1 maggiorenni
- nato a [...], il [...], economicamente non autosufficiente Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio,
2) affidare i figli minori congiuntamente ad entrambe le parti, con residenza anagrafica presso la casa materna,
3) assegnare la casa coniugale alla moglie che la abiterà insieme ai figli;
4) il padre terrà con sè i figli minori tutte le domeniche, compatibilmente con gli impegni sportivi degli stessi, dalle ore 10 alle ore 14,
5) il padre potrà tenere con sè i figli altresì nei giorni di ferie, sempre dalle ore 10 alle ore 14, previ accordi con la madre, almeno 5 giorni prima. Per_
6) i figli trascorreranno le feste principali dell' (il giorno di fine ramadan e la festa dopo due mesi dalla fine del ramadan), in via alternata con ciascun genitore,
7) L'assegno unico - attualmente pari a 1.110,00 Euro al mese - sarà percepito interamente dalla madre, collocataria della prole,
8) Il marito contribuirà al mantenimento dei quattro figli con l'importo mensile complessivo di
500 Euro, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Como;
si precisa che in tale importo è compreso il pagamento di 400 Euro dell'affitto della casa coniugale per il quale è in atto un pagamento diretto dal conto del marito al proprietario della casa, quindi il marito corrisponderà direttarnene alla moglie la somma di 100 fatto costituente la differenza.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in Sousse (Tunisia), in data 08/08/2001; Parte_2
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
Così deciso in Como, il 28/03/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao