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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6478 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3867/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. RC Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, in data 06.11.2025, mediante integrale lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3867 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
T R A
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
RC RA e RC Di GI
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, in persona del G.M. p.t., Dott.
[...]
giusta procura generale depositata per atto del Notaio Controparte_2 [...]
di Roma, datato 24.10.2023, rep. n. 21311/10446, rappresentata e difesa Per_1
dall'Avv. Andrea Rizzelli
APPELLATO
CONCLUSIONI
r.g. n. 3867/2023 1 Per l'appellante)
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n. 707/2023, emessa dal Tribunale di
Civitavecchia, Dott. Daniele Sodani, in data 22/06/2023, notificata in data 23/06/2023, resa nel giudizio R.G. 2441/2022 e per l'effetto rigettare il ricorso proposto da CP_1
e confermare l'ordinanza-ingiunzione n. n. 555/2022, adottata dall' Pt_1
In ogni caso con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata)
“in via pregiudiziale e preliminare: accertare e dichiarare l'assoluta improcedibilità
e/o inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, per i motivi di cui in narrativa, rilevato anche che la sentenza impugnata risulta pienamente conforme ai consolidati orientamenti giurisprudenziali nazionali e internazionali sul punto, ai sensi e per gli effetti degli artt.
342 e 348-bis c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
in via principale, nel merito, senza alcun recesso dalla preliminare eccezione, previo accertamento dell'ammissibilità del gravame, dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo con conseguente conferma della sentenza appellata, con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata, senza alcun recesso da quanto sopra richiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda e nella remota e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una qualsivoglia responsabilità in capo alla limitare la sanzione dell'ordinanza di ingiunzione Controparte_1
n. 555/2022 opposta in I grado dalla entro il minimo edittale previsto dalla CP_1
legge (€ 5.000,00) in quanto la sanzione irrogata, oltre ad essere sfornita di qualsivoglia prova, risulta sproporzionata rispetto ai fatti contestati, con compensazione delle spese di lite;
in via ulteriormente gradata, senza alcun recesso da quanto sopra, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avverse domande, e del riconoscimento di una responsabilità in capo all'appellata contenere la CP_1
domanda di controparte applicando i c.d. “valori minimi tariffari” di cui al D.M.
55/2014, in considerazione del valore della controversia, del comportamento processuale
r.g. n. 3867/2023 2 tenuto dalle parti, dell'effettivo svolgimento delle varie fasi processuali e dell'attività posta in essere dai rispettivi procuratori;
in ogni caso, con condanna di controparte alla rifusione di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La ha proposto dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Civitavecchia opposizione ex art. 6 D.L.vo n. 150/2011 avverso l'ordinanza - ingiunzione dell' n. 555/2022, Parte_1
notificatale l'08.06.2022, che le aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 11.923,00 per la violazione dell'art. 3 D.L.vo n.
144/2007, per avere in data 19.09.2018 inviato “dati non di buona qualità perché errati o incompleti nelle informazioni del volo MS 791 proveniente da Il Cairo, in quanto una passeggera di nazionalità coreana presente a bordo, tale veniva Per_2
riportata erroneamente in lista passeggeri con un documento diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia frontiera”.
La compagnia aerea ha contestato il provvedimento amministrativo per i seguenti motivi: (i) insussistenza dell'obbligo di comunicare la lista passeggeri per assenza della preventiva richiesta specifica da parte dell'Autorità; (ii) mancata preventiva notifica del verbale di accertamento;
(iii) insussistenza dell'illecito, potendo il passeggero possedere un doppio documento di riconoscimento valido per l'espatrio.
Si è costituita in giudizio l' che ha richiesto il rigetto dell'opposizione Pt_1
in quanto infondata.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 707/2023, pubblicata il
22.06.2023, ha accolto l'opposizione, annullando il provvedimento amministrativo impugnato, per i seguenti motivi: (i) mancata prova di una specifica richiesta di trasmissione dei dati relativi ai passeggeri del volo sopra indicato, imposta oltre che dall'art. 3 D.L.vo n. 144/2007 anche dall'art. 4
r.g. n. 3867/2023 3 Decreto interministeriale del 16.12.2010, carenza non surrogabile dalla deduzione spesa da secondo cui la trasmissione dei dati alla Polizia di Pt_1
Frontiera implicava il precedente invio della richiesta, trattandosi di indizio isolato;
(ii) mancata prova dell'erroneità dei dati inviati, fondandosi la contestazione sulla mera discrasia tra il documento utilizzato dal passeggero in fase di prenotazione e inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità e il documento esibito dal passeggero alla Polizia di Frontiera al momento dello sbarco e non essendo stati svolti controlli in merito alla disponibilità di due documenti validi per l'espatrio da parte del passeggero.
2. Avverso l'indicata sentenza, che le è stata notificata il 23.06.2023, l' Pt_1
ha interposto tempestivo appello, richiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e dolendosi della sentenza:
- nella parte in cui ha escluso che sia stata fornita la prova dell'invio della richiesta della trasmissione dei dati dei passeggeri, dovendo necessariamente inferirsi tale circostanza dall'invio dei dati da parte della compagnia aerea, che non potrebbe avere altra spiegazione plausibile se non collegata ad una richiesta specifica, tenuto conto peraltro che si trattava di dati sensibili e che la loro trasmissione in assenza di una richiesta avrebbe comportato la violazione delle norme sulla privacy (primo motivo);
- nella parte in cui ha sostenuto che la violazione contestata si fonda su una mera discrasia tra il documento comunicato dal vettore e quello esibito dalla passeggera al momento dello sbarco, omettendo di considerare che il verbale di accertamento, che sul punto fa fede fino a querela di falso, dava conto del fatto che la passeggera coreana era sbarcata dal volo proveniente da Il Cairo ed aveva esibito un documento diverso da quello comunicato dalla compagnia aerea, e nella parte in cui si è spinto ad ipotizzare apoditticamente che la passeggera stessa disponesse di due documenti validi per l'espatrio, quando sono del tutto eccezionali i casi di rilascio di un doppio passaporto (secondo motivo).
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato ad che in data 05.02.2024 si è Controparte_1
costituita, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per la totale assenza del profilo argomentativo e censorio ed ex art. 348bis c.p.c., richiedendo r.g. n. 3867/2023 4 nel merito il rigetto dell'appello perché infondato e riproponendo l'eccezione di omessa notificazione del verbale di accertamento.
3. L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Deve innanzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla compagnia aerea appellata con riferimento al disposto dell'art. 342 c.p.c. Le argomentazioni dedotte a sostegno dell'eccezione peccano, infatti, di eccessiva astrattezza e non si confrontano adeguatamente con il contenuto dell'atto difensivo avversario, nel quale sono chiaramente indicati, anzi sono riportati per esteso, i capi della sentenza oggetto di gravame e sono parimenti enucleate sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure sia le differenti soluzioni prospettate quanto alla dimostrazione dell'invio della richiesta di trasmissione dei dati, alla presenza della passeggera coreana sul volo e all'inverosimiglianza della tesi secondo la quale detta passeggera avrebbe avuto la disponibilità di due distinti documenti di riconoscimento.
Non è dato dunque ravvisare alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo sufficiente che al Giudice di secondo grado, investito del riesame della causa nel merito, “siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (così, tra le molte, Cass. n. 2320/2023).
4. La riproposizione ad opera di parte appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dell'eccezione di omessa notificazione del verbale di accertamento e contestazione, sulla quale, come visto, il Tribunale di Civitavecchia non si era pronunciato, ritenendola assorbita dall'accoglimento dei restanti motivi dell'opposizione, assume rilievo pregiudiziale.
L'art. 14 legge n. 689/1981 stabilisce, come è noto: che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”; che “se non è avvenuta la contestazione immediata (…) gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
r.g. n. 3867/2023 5 Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”; che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Ora, a fronte dell'eccepita, nel secondo motivo del ricorso in opposizione, omessa notificazione del verbale di accertamento e di eventuali successivi atti prodromici all'emissione dell'ordinanza ingiunzione e della conseguente affermazione di di essere venuta a conoscenza della contestazione per CP_1
la prima volta solo all'atto della notificazione del provvedimento sanzionatorio opposto, non ha dedotto alcunché, limitandosi in ordine al secondo Pt_1
motivo di opposizione della compagnia aerea a contraddire solo circa l'effettiva presenza della passeggera di nazionalità coreana sul volo MS 791 Il Cairo –
Roma del 20.09.2018, né tanto meno ha documentato l'avvenuta notificazione del verbale di accertamento. Nemmeno a fronte della riproposizione della questione in appello ex art. 346 c.p.c. ha ritenuto di spendere una sola Pt_1
parola. E' appena il caso di rilevare che non ha inviato scritti difensivi CP_1
né ha contraddetto con l'autorità preposta all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
In atti, allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio Pt_1
di primo grado, si rinviene solo il verbale di accertamento e contestazione, redatto in data 05.11.2018 da Agente di P.G. della Polizia di Frontiera Aerea di
Fiumicino, nel quale si dà conto dell'invio da parte della compagnia aerea di dati errati o incompleti in data 20.09.2018 in relazione alla CP_1
passeggera del volo MS 793 proveniente da Il Cairo (n.d.r. il numero del volo riportato nel verbale di accertamento diverge da quello indicato nell'ordinanza ingiunzione opposta, ML 791), Nello stesso verbale l'agente Per_2
accertatore “dà atto di contestare e notificare” il verbale di accertamento ad all'indirizzo di posta elettronica certificata della compagnia. Tuttavia, CP_1
non sono state state allegate le ricevute di accettazione e consegna della PEC che sarebbe stata inviata, sicché non si ha contezza né dell'avvenuto invio né tanto meno dell'avvenuta consegna della PEC. Né può ritenersi che l'attestazione dell'Agente di P.G. che ha redatto il verbale sopra riportata surroghi la mancata allegazione delle ricevute della PEC, tenuto conto che il r.g. n. 3867/2023 6 pubblico ufficiale dà atto di procedere alla notificazione ma non di avere proceduto e con esito positivo alla notificazione del verbale.
4. L'eccezione sollevata dall'odierna appellante nel ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione e riproposta ex art. 346 c.p.c. nella comparsa di costituzione e risposta è senz'altro idonea a definire il giudizio alla luce dell'inequivoco tenore letterale dell'art. 14 legge n. 689/1981 ed esime la Corte dallo scrutinio dei due motivi di appello articolati da Pt_1
L'appello deve pertanto essere respinto e la condanna della parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite da questa anticipate, liquidate come indicato in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.444,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Roma, il giorno 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. RC Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3867/2023 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. RC Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, in data 06.11.2025, mediante integrale lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3867 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
T R A
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
RC RA e RC Di GI
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, in persona del G.M. p.t., Dott.
[...]
giusta procura generale depositata per atto del Notaio Controparte_2 [...]
di Roma, datato 24.10.2023, rep. n. 21311/10446, rappresentata e difesa Per_1
dall'Avv. Andrea Rizzelli
APPELLATO
CONCLUSIONI
r.g. n. 3867/2023 1 Per l'appellante)
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n. 707/2023, emessa dal Tribunale di
Civitavecchia, Dott. Daniele Sodani, in data 22/06/2023, notificata in data 23/06/2023, resa nel giudizio R.G. 2441/2022 e per l'effetto rigettare il ricorso proposto da CP_1
e confermare l'ordinanza-ingiunzione n. n. 555/2022, adottata dall' Pt_1
In ogni caso con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata)
“in via pregiudiziale e preliminare: accertare e dichiarare l'assoluta improcedibilità
e/o inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, per i motivi di cui in narrativa, rilevato anche che la sentenza impugnata risulta pienamente conforme ai consolidati orientamenti giurisprudenziali nazionali e internazionali sul punto, ai sensi e per gli effetti degli artt.
342 e 348-bis c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
in via principale, nel merito, senza alcun recesso dalla preliminare eccezione, previo accertamento dell'ammissibilità del gravame, dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo con conseguente conferma della sentenza appellata, con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata, senza alcun recesso da quanto sopra richiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda e nella remota e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una qualsivoglia responsabilità in capo alla limitare la sanzione dell'ordinanza di ingiunzione Controparte_1
n. 555/2022 opposta in I grado dalla entro il minimo edittale previsto dalla CP_1
legge (€ 5.000,00) in quanto la sanzione irrogata, oltre ad essere sfornita di qualsivoglia prova, risulta sproporzionata rispetto ai fatti contestati, con compensazione delle spese di lite;
in via ulteriormente gradata, senza alcun recesso da quanto sopra, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avverse domande, e del riconoscimento di una responsabilità in capo all'appellata contenere la CP_1
domanda di controparte applicando i c.d. “valori minimi tariffari” di cui al D.M.
55/2014, in considerazione del valore della controversia, del comportamento processuale
r.g. n. 3867/2023 2 tenuto dalle parti, dell'effettivo svolgimento delle varie fasi processuali e dell'attività posta in essere dai rispettivi procuratori;
in ogni caso, con condanna di controparte alla rifusione di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La ha proposto dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Civitavecchia opposizione ex art. 6 D.L.vo n. 150/2011 avverso l'ordinanza - ingiunzione dell' n. 555/2022, Parte_1
notificatale l'08.06.2022, che le aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 11.923,00 per la violazione dell'art. 3 D.L.vo n.
144/2007, per avere in data 19.09.2018 inviato “dati non di buona qualità perché errati o incompleti nelle informazioni del volo MS 791 proveniente da Il Cairo, in quanto una passeggera di nazionalità coreana presente a bordo, tale veniva Per_2
riportata erroneamente in lista passeggeri con un documento diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia frontiera”.
La compagnia aerea ha contestato il provvedimento amministrativo per i seguenti motivi: (i) insussistenza dell'obbligo di comunicare la lista passeggeri per assenza della preventiva richiesta specifica da parte dell'Autorità; (ii) mancata preventiva notifica del verbale di accertamento;
(iii) insussistenza dell'illecito, potendo il passeggero possedere un doppio documento di riconoscimento valido per l'espatrio.
Si è costituita in giudizio l' che ha richiesto il rigetto dell'opposizione Pt_1
in quanto infondata.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 707/2023, pubblicata il
22.06.2023, ha accolto l'opposizione, annullando il provvedimento amministrativo impugnato, per i seguenti motivi: (i) mancata prova di una specifica richiesta di trasmissione dei dati relativi ai passeggeri del volo sopra indicato, imposta oltre che dall'art. 3 D.L.vo n. 144/2007 anche dall'art. 4
r.g. n. 3867/2023 3 Decreto interministeriale del 16.12.2010, carenza non surrogabile dalla deduzione spesa da secondo cui la trasmissione dei dati alla Polizia di Pt_1
Frontiera implicava il precedente invio della richiesta, trattandosi di indizio isolato;
(ii) mancata prova dell'erroneità dei dati inviati, fondandosi la contestazione sulla mera discrasia tra il documento utilizzato dal passeggero in fase di prenotazione e inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità e il documento esibito dal passeggero alla Polizia di Frontiera al momento dello sbarco e non essendo stati svolti controlli in merito alla disponibilità di due documenti validi per l'espatrio da parte del passeggero.
2. Avverso l'indicata sentenza, che le è stata notificata il 23.06.2023, l' Pt_1
ha interposto tempestivo appello, richiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e dolendosi della sentenza:
- nella parte in cui ha escluso che sia stata fornita la prova dell'invio della richiesta della trasmissione dei dati dei passeggeri, dovendo necessariamente inferirsi tale circostanza dall'invio dei dati da parte della compagnia aerea, che non potrebbe avere altra spiegazione plausibile se non collegata ad una richiesta specifica, tenuto conto peraltro che si trattava di dati sensibili e che la loro trasmissione in assenza di una richiesta avrebbe comportato la violazione delle norme sulla privacy (primo motivo);
- nella parte in cui ha sostenuto che la violazione contestata si fonda su una mera discrasia tra il documento comunicato dal vettore e quello esibito dalla passeggera al momento dello sbarco, omettendo di considerare che il verbale di accertamento, che sul punto fa fede fino a querela di falso, dava conto del fatto che la passeggera coreana era sbarcata dal volo proveniente da Il Cairo ed aveva esibito un documento diverso da quello comunicato dalla compagnia aerea, e nella parte in cui si è spinto ad ipotizzare apoditticamente che la passeggera stessa disponesse di due documenti validi per l'espatrio, quando sono del tutto eccezionali i casi di rilascio di un doppio passaporto (secondo motivo).
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato ad che in data 05.02.2024 si è Controparte_1
costituita, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per la totale assenza del profilo argomentativo e censorio ed ex art. 348bis c.p.c., richiedendo r.g. n. 3867/2023 4 nel merito il rigetto dell'appello perché infondato e riproponendo l'eccezione di omessa notificazione del verbale di accertamento.
3. L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Deve innanzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla compagnia aerea appellata con riferimento al disposto dell'art. 342 c.p.c. Le argomentazioni dedotte a sostegno dell'eccezione peccano, infatti, di eccessiva astrattezza e non si confrontano adeguatamente con il contenuto dell'atto difensivo avversario, nel quale sono chiaramente indicati, anzi sono riportati per esteso, i capi della sentenza oggetto di gravame e sono parimenti enucleate sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure sia le differenti soluzioni prospettate quanto alla dimostrazione dell'invio della richiesta di trasmissione dei dati, alla presenza della passeggera coreana sul volo e all'inverosimiglianza della tesi secondo la quale detta passeggera avrebbe avuto la disponibilità di due distinti documenti di riconoscimento.
Non è dato dunque ravvisare alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo sufficiente che al Giudice di secondo grado, investito del riesame della causa nel merito, “siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (così, tra le molte, Cass. n. 2320/2023).
4. La riproposizione ad opera di parte appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dell'eccezione di omessa notificazione del verbale di accertamento e contestazione, sulla quale, come visto, il Tribunale di Civitavecchia non si era pronunciato, ritenendola assorbita dall'accoglimento dei restanti motivi dell'opposizione, assume rilievo pregiudiziale.
L'art. 14 legge n. 689/1981 stabilisce, come è noto: che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”; che “se non è avvenuta la contestazione immediata (…) gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
r.g. n. 3867/2023 5 Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”; che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Ora, a fronte dell'eccepita, nel secondo motivo del ricorso in opposizione, omessa notificazione del verbale di accertamento e di eventuali successivi atti prodromici all'emissione dell'ordinanza ingiunzione e della conseguente affermazione di di essere venuta a conoscenza della contestazione per CP_1
la prima volta solo all'atto della notificazione del provvedimento sanzionatorio opposto, non ha dedotto alcunché, limitandosi in ordine al secondo Pt_1
motivo di opposizione della compagnia aerea a contraddire solo circa l'effettiva presenza della passeggera di nazionalità coreana sul volo MS 791 Il Cairo –
Roma del 20.09.2018, né tanto meno ha documentato l'avvenuta notificazione del verbale di accertamento. Nemmeno a fronte della riproposizione della questione in appello ex art. 346 c.p.c. ha ritenuto di spendere una sola Pt_1
parola. E' appena il caso di rilevare che non ha inviato scritti difensivi CP_1
né ha contraddetto con l'autorità preposta all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
In atti, allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio Pt_1
di primo grado, si rinviene solo il verbale di accertamento e contestazione, redatto in data 05.11.2018 da Agente di P.G. della Polizia di Frontiera Aerea di
Fiumicino, nel quale si dà conto dell'invio da parte della compagnia aerea di dati errati o incompleti in data 20.09.2018 in relazione alla CP_1
passeggera del volo MS 793 proveniente da Il Cairo (n.d.r. il numero del volo riportato nel verbale di accertamento diverge da quello indicato nell'ordinanza ingiunzione opposta, ML 791), Nello stesso verbale l'agente Per_2
accertatore “dà atto di contestare e notificare” il verbale di accertamento ad all'indirizzo di posta elettronica certificata della compagnia. Tuttavia, CP_1
non sono state state allegate le ricevute di accettazione e consegna della PEC che sarebbe stata inviata, sicché non si ha contezza né dell'avvenuto invio né tanto meno dell'avvenuta consegna della PEC. Né può ritenersi che l'attestazione dell'Agente di P.G. che ha redatto il verbale sopra riportata surroghi la mancata allegazione delle ricevute della PEC, tenuto conto che il r.g. n. 3867/2023 6 pubblico ufficiale dà atto di procedere alla notificazione ma non di avere proceduto e con esito positivo alla notificazione del verbale.
4. L'eccezione sollevata dall'odierna appellante nel ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione e riproposta ex art. 346 c.p.c. nella comparsa di costituzione e risposta è senz'altro idonea a definire il giudizio alla luce dell'inequivoco tenore letterale dell'art. 14 legge n. 689/1981 ed esime la Corte dallo scrutinio dei due motivi di appello articolati da Pt_1
L'appello deve pertanto essere respinto e la condanna della parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite da questa anticipate, liquidate come indicato in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.444,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Roma, il giorno 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. RC Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3867/2023 7