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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6147 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20322 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 23.4.2025 e vertente
TRA
e con domicilio Parte_1 Parte_2
eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Barbara Monaco, rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE RICORRENTE
E
e con Controparte_1 CP_2
domicilio eletto in Roma, Presso lo studio dell'avv. Adriano Pistilli, rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: risoluzione per inadempimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione ritualmente notificato premesso Parte_2
di essere proprietario, in virtù di donazione per atto Notar di Per_1
Fiumicino rep. 1633/17, dell'immobile situato in Roma, Via Domenico
Svampa n. 22, piano 1, int. 3, concesso in locazione ai convenuti in data
1 2
23.2.2021 -durata 3+2-, registrato in data 24.2.2021, intimava loro lo sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni dal mese di ottobre del 2022, avendo cumulato una morosità di €11.340,00 -canone mensile 630,00-, oltre alla TARI, l'utenza elettrica, l'utenza del gas e gli oneri condominiali come descritto nell'atto introduttivo del giudizio.
Medio tempore la donazione veniva revocata e rientrava Parte_1
nella piena proprietà del bene.
Parte convenuta si costituiva in giudizio proponendo opposizione per i motivi dedotti in comparsa. Preliminarmente deduceva che era stato formalizzato il recesso dal contratto con comunicazione nel mese di febbraio del 2022. Assumeva altresì che l'immobile veniva rilasciato a settembre del 2022. Aggiungeva che in corso di rapporto erano state rappresentate alla proprietà le difficoltà economiche delle convenute.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza in data 15.5.2024 il giudice ordinava il rilascio e disponeva il mutamento del rito con termini ex art. 426 cpc alle parti per l'integrazione degli atti.
La causa, istruita con prove documentali, veniva discussa e decisa all'udienza del 23.4.2025 ai sensi dell'art. 429 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione proposta da parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento.
La parte ricorrente, con la produzione del contratto di locazione posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione relativa alla durata per un verso avrebbe dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697, 1° co., c.c..
Tanto premesso non resta che analizzare i motivi di opposizione addotti da parte convenuta.
I conduttori hanno sostenuto di aver esercitato a febbraio del 2022
2 3
il recesso anticipato. Tale assunto, debitamente contestato dalla proprietà, non appare fondato. La comunicazione di recesso, priva di data certa e di sottoscrizione, non è corredata dalla documentazione relativa alla raccomandata a.r. e non v'è certezza che sia stata ricevuta dalla proprietà, o che abbia raggiunto la destinazione né, tantomeno, il suo scopo. Solo con una successiva comunicazione a mezzo raccomandata inviata al locatore veniva fatto un generico riferimento al recesso asseritamente già esercitato paventando la restituzione delle chiavi a mezzo raccomandata -cfr docc 2.1 e 2.2 fasc intimazione parte resistente-. Tale ultimo documento è anch'esso privo di sottoscrizione e non v'è traccia in atti della millantata, ma non dimostrata, restituzione delle chiavi.
A mente del combinato disposto degli artt. 1216 c.c. e 71 e segg.
Disp att. C.c. il conduttore per liberarsi dall'obbligazione del pagamento del canone avrebbe dovuto fare offerta formale del bene al locatore nelle modalità normativamente previste. Ciò non è accaduto nel caso di specie come emerge anche dalle dichiarazioni rese della stessa parte conduttrice all'udienza del 15.5.2024.
Tanto premesso le parti hanno stipulato un regolare contratto di locazione ma il recesso da parte delle convenute non è stato esercitato legittimamente con la conseguenza che le conduttrici sono rimaste contrattualmente obbligate fino al rilascio formalizzato mediante un verbale sottoscritto da entrambe le parti solo in data 18.6.2024 -cfr. doc.
8 memorie 426 cpc parte attrice-.
Non resta che analizzare la domanda di condanna al pagamento dei canoni rimasti inevasi così come dedotti nell'atto introduttivo del giudizio.
Parte convenuta non ha contestato il dato limitandosi a dedurre di aver rilasciato l'immobile a settembre 2022 e di non dover, quindi, nulla
3 4
alla proprietà.
Non essendo avvenuto ritualmente il rilascio le conduttrici sono rimaste obbligate al pagamento di quanto contrattualmente dovuto in virtù del combinato disposto degli artt. 1216 c.c. e 71 e segg. Disp. Att.
C.c. come dianzi esposto.
In conclusione e Controparte_1 CP_2
devono essere condannate in solido al pagamento di quanto
[...]
dovuto e non versato come dedotto dagli intimanti nella misura di
€12.600,00 per canoni, da cui va decurtato l'importo di €467,42 corrisposto dal oltre interessi legali dalle singole CP_3
scadenze al saldo;
di €1396,00 per oneri;
di €475,80 per TARI;
di €482,36 per utenza elettrica;
di €339,20 per l'utenza del gas;
tutti questi importi devono essere corrisposti sommando gli interessi legali dalla domanda.
In ordine alla richiesta di condanna al rilascio avanzata da parte attrice andrà dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo stato restituito il bene in data 18.6.2024.
Le spese seguono la soccombenza pertanto le parti convenute dovranno essere condannate in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice per complessivi €3.850,00 di cui 400,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e così provvede: CP_1 CP_2
1.- accoglie la domanda di risoluzione proposta da parte attrice per grave inadempimento delle convenute;
2.- condanna e Controparte_1 CP_2
in solido al pagamento in favore di parte attrice dei canoni
[...]
4 5
rimasti inevasi per €12.132,58 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
3.- condanna e Controparte_1 CP_2
in solido al pagamento in favore di parte attrice dei seguenti
[...]
importi: oneri per €1396,00, TARI per €475,80, utenza elettrica per
€482,36, utenza del gas per €339,20 tutti gli importi oltre interessi legali dalla domanda;
4.- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al rilascio avvenuto in data 18.6.2024;
5.- condanna e Controparte_1 CP_2
in solido alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di
[...]
lite che liquida in complessivi € 3.850,00 di cui €400,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 23.4.2025.
Il Giudice
Mariaelena Francone.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20322 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 23.4.2025 e vertente
TRA
e con domicilio Parte_1 Parte_2
eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Barbara Monaco, rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE RICORRENTE
E
e con Controparte_1 CP_2
domicilio eletto in Roma, Presso lo studio dell'avv. Adriano Pistilli, rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: risoluzione per inadempimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione ritualmente notificato premesso Parte_2
di essere proprietario, in virtù di donazione per atto Notar di Per_1
Fiumicino rep. 1633/17, dell'immobile situato in Roma, Via Domenico
Svampa n. 22, piano 1, int. 3, concesso in locazione ai convenuti in data
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23.2.2021 -durata 3+2-, registrato in data 24.2.2021, intimava loro lo sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni dal mese di ottobre del 2022, avendo cumulato una morosità di €11.340,00 -canone mensile 630,00-, oltre alla TARI, l'utenza elettrica, l'utenza del gas e gli oneri condominiali come descritto nell'atto introduttivo del giudizio.
Medio tempore la donazione veniva revocata e rientrava Parte_1
nella piena proprietà del bene.
Parte convenuta si costituiva in giudizio proponendo opposizione per i motivi dedotti in comparsa. Preliminarmente deduceva che era stato formalizzato il recesso dal contratto con comunicazione nel mese di febbraio del 2022. Assumeva altresì che l'immobile veniva rilasciato a settembre del 2022. Aggiungeva che in corso di rapporto erano state rappresentate alla proprietà le difficoltà economiche delle convenute.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza in data 15.5.2024 il giudice ordinava il rilascio e disponeva il mutamento del rito con termini ex art. 426 cpc alle parti per l'integrazione degli atti.
La causa, istruita con prove documentali, veniva discussa e decisa all'udienza del 23.4.2025 ai sensi dell'art. 429 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione proposta da parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento.
La parte ricorrente, con la produzione del contratto di locazione posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione relativa alla durata per un verso avrebbe dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697, 1° co., c.c..
Tanto premesso non resta che analizzare i motivi di opposizione addotti da parte convenuta.
I conduttori hanno sostenuto di aver esercitato a febbraio del 2022
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il recesso anticipato. Tale assunto, debitamente contestato dalla proprietà, non appare fondato. La comunicazione di recesso, priva di data certa e di sottoscrizione, non è corredata dalla documentazione relativa alla raccomandata a.r. e non v'è certezza che sia stata ricevuta dalla proprietà, o che abbia raggiunto la destinazione né, tantomeno, il suo scopo. Solo con una successiva comunicazione a mezzo raccomandata inviata al locatore veniva fatto un generico riferimento al recesso asseritamente già esercitato paventando la restituzione delle chiavi a mezzo raccomandata -cfr docc 2.1 e 2.2 fasc intimazione parte resistente-. Tale ultimo documento è anch'esso privo di sottoscrizione e non v'è traccia in atti della millantata, ma non dimostrata, restituzione delle chiavi.
A mente del combinato disposto degli artt. 1216 c.c. e 71 e segg.
Disp att. C.c. il conduttore per liberarsi dall'obbligazione del pagamento del canone avrebbe dovuto fare offerta formale del bene al locatore nelle modalità normativamente previste. Ciò non è accaduto nel caso di specie come emerge anche dalle dichiarazioni rese della stessa parte conduttrice all'udienza del 15.5.2024.
Tanto premesso le parti hanno stipulato un regolare contratto di locazione ma il recesso da parte delle convenute non è stato esercitato legittimamente con la conseguenza che le conduttrici sono rimaste contrattualmente obbligate fino al rilascio formalizzato mediante un verbale sottoscritto da entrambe le parti solo in data 18.6.2024 -cfr. doc.
8 memorie 426 cpc parte attrice-.
Non resta che analizzare la domanda di condanna al pagamento dei canoni rimasti inevasi così come dedotti nell'atto introduttivo del giudizio.
Parte convenuta non ha contestato il dato limitandosi a dedurre di aver rilasciato l'immobile a settembre 2022 e di non dover, quindi, nulla
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alla proprietà.
Non essendo avvenuto ritualmente il rilascio le conduttrici sono rimaste obbligate al pagamento di quanto contrattualmente dovuto in virtù del combinato disposto degli artt. 1216 c.c. e 71 e segg. Disp. Att.
C.c. come dianzi esposto.
In conclusione e Controparte_1 CP_2
devono essere condannate in solido al pagamento di quanto
[...]
dovuto e non versato come dedotto dagli intimanti nella misura di
€12.600,00 per canoni, da cui va decurtato l'importo di €467,42 corrisposto dal oltre interessi legali dalle singole CP_3
scadenze al saldo;
di €1396,00 per oneri;
di €475,80 per TARI;
di €482,36 per utenza elettrica;
di €339,20 per l'utenza del gas;
tutti questi importi devono essere corrisposti sommando gli interessi legali dalla domanda.
In ordine alla richiesta di condanna al rilascio avanzata da parte attrice andrà dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo stato restituito il bene in data 18.6.2024.
Le spese seguono la soccombenza pertanto le parti convenute dovranno essere condannate in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice per complessivi €3.850,00 di cui 400,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e così provvede: CP_1 CP_2
1.- accoglie la domanda di risoluzione proposta da parte attrice per grave inadempimento delle convenute;
2.- condanna e Controparte_1 CP_2
in solido al pagamento in favore di parte attrice dei canoni
[...]
4 5
rimasti inevasi per €12.132,58 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
3.- condanna e Controparte_1 CP_2
in solido al pagamento in favore di parte attrice dei seguenti
[...]
importi: oneri per €1396,00, TARI per €475,80, utenza elettrica per
€482,36, utenza del gas per €339,20 tutti gli importi oltre interessi legali dalla domanda;
4.- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al rilascio avvenuto in data 18.6.2024;
5.- condanna e Controparte_1 CP_2
in solido alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di
[...]
lite che liquida in complessivi € 3.850,00 di cui €400,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 23.4.2025.
Il Giudice
Mariaelena Francone.
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