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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12327 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA nella persona del giudice monocratico dott. Francesca Vitale, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 25901 del R.G.A.C. per l'anno
2023, trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 e vertente
TRA
in liquidazione L.G. n. 5/2022, in persona del Curatore Dott. Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Andrea Cutellè, giusta procura in atti;
-attore-
E
con sede legale in Roma, Via Giovanni Didone NT
n. 31/A;
-convenuto contumace -
Oggetto: azione revocatoria ex art. 166 CCI;
Conclusioni: all'udienza del 27.11.2024 la parte costituita ha precisato le conclusioni come da verbale in atti;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_3
citava in giudizio chiedendo la revoca
[...] NT ai sensi dell'art. 166 CCI dell'atto di vendita di un immobile sito in Chianciano
Terme, avvenuta il 30 ottobre 2018 in favore della società NT rassegnando le seguenti conclusioni:
1 2
“voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: disporre la revocatoria dell'atto di compravendita immobiliare del 30/10/2018 a rogito Notaio di Roma, Rep. 6456, Racc. 4435, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria di Montepulciano in data 9/11/2018 al n. 3145 di formalità, tra
e dichiarando inefficace nei confronti della Parte_1 CP_1 CP_1 parte attrice detto atto di disposizione del patrimonio, avente ad oggetto
l'immobile in Chianciano Terme (SI), via Galileo Galilei 36-38-40-42-44-46, fabbricato da cielo a terra sviluppantesi su quattro piani più sottotetto, identificato al Catasto Fabbricati di Chianciano Terme con i seguenti dati:
Foglio. 18, Part. 658, Sub.
1 - Foglio 18, Part. 658, Sub.
4 - Foglio 18, Part. 658,
Sub.
3 - Foglio 18, Part. 658, Sub.
5 - Foglio 18, Part. 658, Sub.
6 - Foglio 18,
Part. 658 Sub. 7.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali.”.
Ai fini dell'esperibilità dell'azione di revoca del predetto atto di disposizione del patrimonio la parte attrice introduceva il presente giudizio esponendo:
-l'origine dell'azione revocabile nella complessa gestione della società Parte_1
attiva nel settore edile e immobiliare, che, dopo essere stata posta in
[...] liquidazione volontaria nell'ottobre 2021, veniva poi cancellata dal Registro
Imprese nel dicembre dello stesso anno, e, successivamente posta in liquidazione giudiziale nel dicembre 2022;
-le gravi irregolarità gestionali e contabili riscontrate dal curatore nel corso dell'attività liquidatoria: l'omessa consegna della documentazione societaria, la non corrispondenza del bilancio finale di liquidazione alla realtà patrimoniale, e soprattutto una sistematica dismissione del patrimonio immobiliare della società, avvenuta poco prima della sua cancellazione dal Registro Imprese;
-la vendita dell'immobile sito in Chianciano Terme, acquistato dalla società nel
2016 per un prezzo di 340.000 euro, ma con valore effettivo stimato in oltre
817.000 euro, come da perizia tecnica allegata all'atto d'acquisto, con ipoteca a
2 3
favore della Banca CRAS per un mutuo di 400.000 euro, oltre a una successiva ipoteca legale iscritta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per oltre 160.000 euro;
-la vendita alla avvenuta nel 2018, per un prezzo apparente NT di 370.000 euro, corrisposto per la quasi totalità tramite accollo del mutuo senza liberazione della venditrice, e con un residuo (3.000 euro circa) mai effettivamente pagato;
-che in merito alla vendita di cui sopra, nessuna somma è stata materialmente riscossa dalla società venditrice, né risulta che l'acquirente abbia mai adempiuto agli obblighi oggetto di accollo;
-la natura gratuita dell'atto di alienazione oggetto di causa, in quanto privo di qualsiasi ritorno economico per la società nonché di beneficio Parte_1 concreto per la massa creditoria;
-la cessione da parte di nello stesso giorno dell'atto di vendita, di Parte_1 un secondo immobile sito in Monte Porzio Catone, con analoghe modalità
(accollo di mutuo, assenza di corrispettivo), lasciando nel proprio patrimonio solo un immobile di modesto valore, già pignorato, successivamente venduto all'asta senza beneficio per i creditori;
-l'utilizzo della suddetta strategia di svuotamento patrimoniale, priva di contropartite reali, realizzata in favore di due società ( e NT
, entrambe costituite pochi giorni prima dell'operazione, in Controparte_2 data 5/10/2018, e amministrate dalla stessa persona fisica, il Sig. ; Controparte_3
-la natura fraudolenta delle operazioni in questione, avvalorata dall'identità dell'amministratore e dalla tempistica delle vendite, finalizzata a sottrarre i beni societari alla garanzia patrimoniale dei creditori;
All'udienza dell'08.05.2024 il Giudice, accertata la natura documentale della causa, disponeva il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.11.2024 ove la causa veniva trattenuta in decisione con termine di giorni sessanta per il deposito di note conclusive.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
3 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, rileva il Giudicante che la domanda di revoca dell'atto di vendita oggetto di causa ex art. 166 CCI è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Secondo la rappresentazione fattuale prospettata da parte attrice, l'azione oggetto di causa è relativa all'avvenuta vendita dell'immobile di proprietà della Procedura attrice sito in Chianciano Terme per un prezzo di 340.000 euro acquistato dalla con valore effettivo stimato in oltre 817.000 euro, come NT evincibile dalle risultanze della perizia tecnica allegata all'atto d'acquisto (cfr. doc. 6 allegati atto di citazione, pag. 51). Il suddetto immobile risultava peraltro gravato da un'ipoteca a favore della Banca CRAS per un mutuo di 400.000 euro, oltre a una successiva ipoteca legale iscritta dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione per oltre 160.000 euro.
In merito, assumeva la Procedura attrice che l'immobile oggetto di causa veniva venduto alla nel 2018 al prezzo apparente di 370.000 euro, NT corrisposto per la quasi totalità tramite accollo del mutuo senza liberazione della venditrice, e con una residua somma di circa € 3.0000,00 mai effettivamente pagata, da cui la Curatela della Liquidazione Giudiziale di Parte_3
assume la natura gratuita dell'atto di alienazione oggetto di causa, in
[...] quanto privo di qualsiasi ritorno economico quest'ultima nonché di beneficio concreto per la massa creditoria.
Allegava altresì, al fine di sostenere lo scopo distrattivo posto in essere dalla stessa Procedura attrice, ulteriori operazioni poste in essere con analoghe modalità
e medesimo scopo, come ad esempio la cessione da parte di Parte_3
, nello stesso giorno dell'atto di vendita, di un secondo immobile di
[...] proprietà sito in Monte Porzio Catone, sempre secondo lo schema dell'accollo di mutuo a fronte di assenza di corrispettivo, lasciando nel proprio patrimonio solo un immobile di modesto valore, già pignorato e successivamente venduto all'asta.
Orbene, al riguardo, questo Giudicante non può avallare la suggestione operata dalla Curatela circa l'utilizzo della suddetta strategia di svuotamento patrimoniale in assenza di effettivi introiti percepiti a titolo di corrispettivo, asseritamente realizzata in favore di due società, e Vicolo del Giglio Srls, NT
4 5
la cui costituzione pochi giorni prima dell'operazione oggetto di causa, in data
5/10/2018 e la circostanza che le stesse fossero amministrate dalla stessa persona fisica, sig. , potrebbero essere elementi utili a favore Controparte_3 dell'accoglimento della domanda di parte attrice ma che nel caso di specie non possono essere positivamente vagliate per la mancanza del necessario requisito temporale richiesto dalla norma dell'art. 166 CCI che prevede al primo comma:
“
1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore”.
Pertanto, essendo l'osservanza del periodo temporale previsto dalla suddetta norma un elemento necessario dell'azione revocatoria di cui all'art. 166 CCI che non prevede deroghe, l'azione revocatoria promossa dal Curatore non può trovare accoglimento, considerato che l'atto di compravendita oggetto di causa risale all'anno 2018 mentre la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale della all'anno 2022, e dunque ben oltre il termine Parte_3 indicato legislativamente ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria.
In conclusione, considerato che la questione affrontata circa la corrispondenza della tempistica che ha caratterizzato l'operazione oggetto di causa al c.d. periodo sospetto previsto dalla normativa codicistica per l'esperimento dell'azione revocatoria risulta essere di carattere assorbente rispetto al vaglio delle ulteriori questioni nel merito, deve ritenersi che gli elementi fattuali allegati da parte attrice non costituiscano idonea prova ai fini dell'accoglimento dell'azione da quest'ultima promossa, che dunque va rigettata.
Nulla per le spese del giudizio, attesa la mancata costituzione della parte convenuta, rimasta volontariamente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, sulla domanda presentata da nei confronti di così provvede: Parte_3 NT
5 6
- rigetta la domanda;
-dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Roma,9.09.2025
Il Giudice
dott. Francesca Vitale
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA nella persona del giudice monocratico dott. Francesca Vitale, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 25901 del R.G.A.C. per l'anno
2023, trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 e vertente
TRA
in liquidazione L.G. n. 5/2022, in persona del Curatore Dott. Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Andrea Cutellè, giusta procura in atti;
-attore-
E
con sede legale in Roma, Via Giovanni Didone NT
n. 31/A;
-convenuto contumace -
Oggetto: azione revocatoria ex art. 166 CCI;
Conclusioni: all'udienza del 27.11.2024 la parte costituita ha precisato le conclusioni come da verbale in atti;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_3
citava in giudizio chiedendo la revoca
[...] NT ai sensi dell'art. 166 CCI dell'atto di vendita di un immobile sito in Chianciano
Terme, avvenuta il 30 ottobre 2018 in favore della società NT rassegnando le seguenti conclusioni:
1 2
“voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: disporre la revocatoria dell'atto di compravendita immobiliare del 30/10/2018 a rogito Notaio di Roma, Rep. 6456, Racc. 4435, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria di Montepulciano in data 9/11/2018 al n. 3145 di formalità, tra
e dichiarando inefficace nei confronti della Parte_1 CP_1 CP_1 parte attrice detto atto di disposizione del patrimonio, avente ad oggetto
l'immobile in Chianciano Terme (SI), via Galileo Galilei 36-38-40-42-44-46, fabbricato da cielo a terra sviluppantesi su quattro piani più sottotetto, identificato al Catasto Fabbricati di Chianciano Terme con i seguenti dati:
Foglio. 18, Part. 658, Sub.
1 - Foglio 18, Part. 658, Sub.
4 - Foglio 18, Part. 658,
Sub.
3 - Foglio 18, Part. 658, Sub.
5 - Foglio 18, Part. 658, Sub.
6 - Foglio 18,
Part. 658 Sub. 7.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali.”.
Ai fini dell'esperibilità dell'azione di revoca del predetto atto di disposizione del patrimonio la parte attrice introduceva il presente giudizio esponendo:
-l'origine dell'azione revocabile nella complessa gestione della società Parte_1
attiva nel settore edile e immobiliare, che, dopo essere stata posta in
[...] liquidazione volontaria nell'ottobre 2021, veniva poi cancellata dal Registro
Imprese nel dicembre dello stesso anno, e, successivamente posta in liquidazione giudiziale nel dicembre 2022;
-le gravi irregolarità gestionali e contabili riscontrate dal curatore nel corso dell'attività liquidatoria: l'omessa consegna della documentazione societaria, la non corrispondenza del bilancio finale di liquidazione alla realtà patrimoniale, e soprattutto una sistematica dismissione del patrimonio immobiliare della società, avvenuta poco prima della sua cancellazione dal Registro Imprese;
-la vendita dell'immobile sito in Chianciano Terme, acquistato dalla società nel
2016 per un prezzo di 340.000 euro, ma con valore effettivo stimato in oltre
817.000 euro, come da perizia tecnica allegata all'atto d'acquisto, con ipoteca a
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favore della Banca CRAS per un mutuo di 400.000 euro, oltre a una successiva ipoteca legale iscritta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per oltre 160.000 euro;
-la vendita alla avvenuta nel 2018, per un prezzo apparente NT di 370.000 euro, corrisposto per la quasi totalità tramite accollo del mutuo senza liberazione della venditrice, e con un residuo (3.000 euro circa) mai effettivamente pagato;
-che in merito alla vendita di cui sopra, nessuna somma è stata materialmente riscossa dalla società venditrice, né risulta che l'acquirente abbia mai adempiuto agli obblighi oggetto di accollo;
-la natura gratuita dell'atto di alienazione oggetto di causa, in quanto privo di qualsiasi ritorno economico per la società nonché di beneficio Parte_1 concreto per la massa creditoria;
-la cessione da parte di nello stesso giorno dell'atto di vendita, di Parte_1 un secondo immobile sito in Monte Porzio Catone, con analoghe modalità
(accollo di mutuo, assenza di corrispettivo), lasciando nel proprio patrimonio solo un immobile di modesto valore, già pignorato, successivamente venduto all'asta senza beneficio per i creditori;
-l'utilizzo della suddetta strategia di svuotamento patrimoniale, priva di contropartite reali, realizzata in favore di due società ( e NT
, entrambe costituite pochi giorni prima dell'operazione, in Controparte_2 data 5/10/2018, e amministrate dalla stessa persona fisica, il Sig. ; Controparte_3
-la natura fraudolenta delle operazioni in questione, avvalorata dall'identità dell'amministratore e dalla tempistica delle vendite, finalizzata a sottrarre i beni societari alla garanzia patrimoniale dei creditori;
All'udienza dell'08.05.2024 il Giudice, accertata la natura documentale della causa, disponeva il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.11.2024 ove la causa veniva trattenuta in decisione con termine di giorni sessanta per il deposito di note conclusive.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, rileva il Giudicante che la domanda di revoca dell'atto di vendita oggetto di causa ex art. 166 CCI è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Secondo la rappresentazione fattuale prospettata da parte attrice, l'azione oggetto di causa è relativa all'avvenuta vendita dell'immobile di proprietà della Procedura attrice sito in Chianciano Terme per un prezzo di 340.000 euro acquistato dalla con valore effettivo stimato in oltre 817.000 euro, come NT evincibile dalle risultanze della perizia tecnica allegata all'atto d'acquisto (cfr. doc. 6 allegati atto di citazione, pag. 51). Il suddetto immobile risultava peraltro gravato da un'ipoteca a favore della Banca CRAS per un mutuo di 400.000 euro, oltre a una successiva ipoteca legale iscritta dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione per oltre 160.000 euro.
In merito, assumeva la Procedura attrice che l'immobile oggetto di causa veniva venduto alla nel 2018 al prezzo apparente di 370.000 euro, NT corrisposto per la quasi totalità tramite accollo del mutuo senza liberazione della venditrice, e con una residua somma di circa € 3.0000,00 mai effettivamente pagata, da cui la Curatela della Liquidazione Giudiziale di Parte_3
assume la natura gratuita dell'atto di alienazione oggetto di causa, in
[...] quanto privo di qualsiasi ritorno economico quest'ultima nonché di beneficio concreto per la massa creditoria.
Allegava altresì, al fine di sostenere lo scopo distrattivo posto in essere dalla stessa Procedura attrice, ulteriori operazioni poste in essere con analoghe modalità
e medesimo scopo, come ad esempio la cessione da parte di Parte_3
, nello stesso giorno dell'atto di vendita, di un secondo immobile di
[...] proprietà sito in Monte Porzio Catone, sempre secondo lo schema dell'accollo di mutuo a fronte di assenza di corrispettivo, lasciando nel proprio patrimonio solo un immobile di modesto valore, già pignorato e successivamente venduto all'asta.
Orbene, al riguardo, questo Giudicante non può avallare la suggestione operata dalla Curatela circa l'utilizzo della suddetta strategia di svuotamento patrimoniale in assenza di effettivi introiti percepiti a titolo di corrispettivo, asseritamente realizzata in favore di due società, e Vicolo del Giglio Srls, NT
4 5
la cui costituzione pochi giorni prima dell'operazione oggetto di causa, in data
5/10/2018 e la circostanza che le stesse fossero amministrate dalla stessa persona fisica, sig. , potrebbero essere elementi utili a favore Controparte_3 dell'accoglimento della domanda di parte attrice ma che nel caso di specie non possono essere positivamente vagliate per la mancanza del necessario requisito temporale richiesto dalla norma dell'art. 166 CCI che prevede al primo comma:
“
1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore”.
Pertanto, essendo l'osservanza del periodo temporale previsto dalla suddetta norma un elemento necessario dell'azione revocatoria di cui all'art. 166 CCI che non prevede deroghe, l'azione revocatoria promossa dal Curatore non può trovare accoglimento, considerato che l'atto di compravendita oggetto di causa risale all'anno 2018 mentre la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale della all'anno 2022, e dunque ben oltre il termine Parte_3 indicato legislativamente ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria.
In conclusione, considerato che la questione affrontata circa la corrispondenza della tempistica che ha caratterizzato l'operazione oggetto di causa al c.d. periodo sospetto previsto dalla normativa codicistica per l'esperimento dell'azione revocatoria risulta essere di carattere assorbente rispetto al vaglio delle ulteriori questioni nel merito, deve ritenersi che gli elementi fattuali allegati da parte attrice non costituiscano idonea prova ai fini dell'accoglimento dell'azione da quest'ultima promossa, che dunque va rigettata.
Nulla per le spese del giudizio, attesa la mancata costituzione della parte convenuta, rimasta volontariamente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, sulla domanda presentata da nei confronti di così provvede: Parte_3 NT
5 6
- rigetta la domanda;
-dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Roma,9.09.2025
Il Giudice
dott. Francesca Vitale
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