Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 363/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.11.2024 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 363/2024, promosso da
nato a [...] il [...] ( ) e residente Parte_1 C.F._1 in Lesina alla Via Genova n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Giuseppe Palazzo e con domicilio eletto presso il suo studio in Serracapriola al Corso Garibaldi n. 153, come da mandato allegato al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Lisa Pensato e con domicilio eletto C.F._2 presso il di lei studio in Torremaggiore alla Via Costituente n.197, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in grado di appello.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari
pagina 1 di 9
SENTENZA
All'udienza del 12.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede, con concessione alle prime di un termine di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di un successivo termine di 10 giorni per il deposito di repliche.
Con sentenza n. 2211/2023 pubblicata il 20.09.2023 la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 7099/2019, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le pari in Lesina in data 11.08.2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 8, parte II, Serie A, Ufficio I, anno 2011, con i conseguenziali adempimenti amministrativi previsti dalla legge.
Infine, rigettava la domanda di assegno divorzile formulata dalla donna e compensava fra le parti le intere spese di lite.
La IG.ra proponeva appello avverso tale sentenza, iscritto innanzi a questa Parte_1
Corte con il n. di R.G. 363/2024, e deduceva quanto segue: 1) l' aveva proposto ricorso per Controparte_1 divorzio ed aveva chiesto, fra l'altro, che non venisse disposta l'assegnazione dell'abitazione familiare, stante la mancanza di figli, che venisse eliso l'assegno di mantenimento muliebre, fissato nel 2018 nella misura di €.150 mensili, sempre versato alla;
2) costei si costituiva in prime cure senza Parte_1 avversare la richiesta principale sullo status, e tuttavia chiedeva di poter beneficiare di un assegno divorzile di €.660 al mese;
3) all'esito della fase sommaria il Presidente del Tribunale di Foggia elideva l'assegno di mantenimento innanzi indicato, sebbene fosse poi stato ripristinato dalla Corte di Appello di
Bari all'esito del procedimento ivi incardinato dalla ai sensi dell'art. 708 u. co. c.p.c.; 4) la Parte_1 causa proseguiva con la fase di merito divorzile, nell'ambito della quale venivano rigettate tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti e, all'esito, veniva emessa la gravata sentenza censurata dall'appellante nella parte in cui non le aveva riconosciuto l'assegno previsto dall'art. 5 della L. 898/1970.
In particolare, sosteneva che la decisione in parte qua fosse stata emessa in violazione e falsa applicazione di tale norma, oltre che con motivazione erronea, tenuto conto che il Tribunale di Foggia aveva omesso di considerare che fosse priva di mezzi economici volti ad assicurarle il medesimo tenore di vita goduto durante l'unione con l'ex marito e che, comunque, fosse impossibilitata a procurare le risorse necessarie per la sua vita quotidiana a causa di impedimenti di natura oggettiva.
Ne era conseguiva la violazione dei principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte con la nota pagina 2 di 9 sentenza n. 18287/2018, fra cui la durata del matrimonio (7 anni circa) e il contributo da lei fornito in tale arco temporale, consistente nell'impegno profuso nell'espletamento delle mansioni domestiche e nel supportare il marito nello sviluppo della sua carriera lavorativa.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione dell' fosse pari ad CP_1
€.1.500/1.600 al mese quando, a detta dell'appellante, la stessa doveva essere rideterminata in €.1.976,23, pari cioè ad 1/13 di €.25.691,00, ovvero dell'importo dichiarato dall'uomo al fisco con il suo modello
730/2018 versato in atti.
A motivo di tanto, la Corte avrebbe dovuto riconoscerle un assegno divorzile di €.660 mensili, fra cui doveva ricomprendersi la quota del 50% della rata del mutuo contratto da ambedue i coniugi per l'acquisto dell'abitazione familiare, ovvero, ove tale debito fosse stato posto a carico del solo un CP_1 assegno più contenuto indicato dalla in €.300 mensili. Parte_1
L'appellante si doleva altresì dell'illegittimo ed immotivato rigetto delle sue istanze delle prove orali, dell'omessa decisione sulla richiesta di emissione dell'ordine di esibizione delle ultime dichiarazioni dei redditi, da impartirsi all'ex marito, con la conseguenza che le era stato impedito di provare la sperequazione reddituale esistente con costui e che si era verificata una distonia fra l'ordinanza di rigetto delle prove e la decisione di non riconoscerle il chiesto assegno.
La asseriva poi di aver pienamente assolto all'onere spettantele ai sensi dell'art. 2967 c.c., Parte_1 avendo dimostrato di aver fatto tutto il possibile per poter reperire una sistemazione lavorativa consona al suo titolo di studio sicché, nel trascrivere nell'atto di appello tutte le circostanze già capitolate in primo grado con le note all'uopo deputate, concludeva affinché la Corte volesse dar corso all'assunzione delle prove disattese dal Tribunale.
Da ultimo, sosteneva che il Collegio di prime cure non fosse stato imparziale, facendo derivare da ciò
l'erroneità della decisione, giacché il relativo Presidente, la cui ordinanza ex art. 708 c.p.c. era stata parzialmente modificata dalla Corte di Appello all'esito della fase di reclamo, aveva presieduto anche l'organo giudicante che aveva pronunciato la sentenza in questione, sicché egli non poteva essere ritenuto scevro da convinzioni preconcette.
A cagione di tanto concludeva affinché la Corte volesse ammettere e poi assumere le formulate istanze di prova e, nel merito, le riconoscesse l'assegno innanzi indicato in via principale, ovvero in via gradata, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il IG. si costituiva innanzi la Corte, giusta comparsa depositata telematicamente in data Controparte_1
01.07.2024, opponendosi alle avverse ragioni di doglianza.
In particolare, evidenziava come fosse stata la stessa ex moglie ad affermare di essersi impegnata dopo la pagina 3 di 9 separazione a lavorare come baby sitter, cameriera e lavapiatti, di fatto non attivandosi per reperire altra stabile sistemazione lavorativa;
ella, peraltro, fin dal lontano anno 2005 risultava iscritta alla Facoltà di
Scienze della Formazione senza completare il suo percorso di studi, sostenendo di essersi dedicata interamente alla famiglia, peraltro non allietata dalla nascita dei figli, provvedendo ad inviare domande di
“messa a disposizione” per le supplenze scolastiche con decorrenza dal 2017.
L'appellante, peraltro, aveva sostenuto di non essere riuscita a svolgere alcuna attività conforme all'acquisita sua formazione scolastica, sebbene tale asserzione fosse stridente con il principio di autoresponsabilità derivante dalla cessazione del vincolo, tenuto poi conto del venir meno degli obblighi nascenti dal matrimonio e di cui all'art. 143 c.c..
L'appellato deduceva pertanto l'infondatezza del primo motivo di appello, non sussistendo nel caso di specie alcun elemento da cui far concretare le funzioni assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, viepiù considerando l'illegittimità delle formulate richieste istruttorie, l'avvenuto deposito delle dichiarazioni dei redditi dell' immediatamente successive all'anno 2018, sebbene CP_1 irrilevanti ai fini del decidere in mancanza delle condizioni fondanti il prefato diritto della ex moglie, formalmente contestato in tutti i suoi presupposti oggettivi e soggettivi.
E comunque, ove la Corte avesse voluto dar corso agli approfondimenti istruttori invocati dalla , Parte_1
l'appellato articolava a sua volta le sue prove orali, al fine di poter fornire un adeguato supporto ai propri assunti.
Quanto infine alla dedotta mancanza di terzietà del Collegio, evidenziava come la resistente in prime cure non avesse formulato alcuna istanza di ricusazione del Presidente del Tribunale, difettando comunque qualsivoglia elemento dal quale far derivare un difetto di imparzialità dei tre Magistrati giudicanti.
A motivo di quanto innanzi, l' concludeva affinché la Corte volesse rigettare l'appello; Controparte_1 vinte le spese.
L'udienza del 10.09.2024 veniva celebrata in modalità cartolare e poi rinviata al 12.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, a relazione del sottoscritto G-A. in luogo della Dott.ssa Tiziana Coretti.
Anche tale ultima udienza veniva celebrata in absentia sicché, acquisite le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, la causa veniva riservata a sentenza concedendo loro un primo termine di
30 giorni per il deposito di note conclusive e un successivo termine di 10 giorni per repliche.
La sola appellante depositava entrambi gli atti in questione mentre l'appellato provvedeva al deposito delle sole note di replica.
Infine, con atto del 26.03.2024 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede comunicava alla
Corte di non formulare alcun parere in merito all'appello, in mancanza di figli minori e comunque di pagina 4 di 9 questioni controverse aventi natura pubblicistica.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti ed elencati cronologicamente gli eventi che hanno contraddistinto questo grado del giudizio, appare necessario esaminare in primis le doglianze formulate dalla IG.ra riguardo al rigetto delle richieste di prova formulate con le di lei note istruttorie, Parte_1 disposto giusta ordinanza del G.I. del 15.10.2021, per la ritenuta “superfluità delle prove orali, considerato che dalla coppia non è nata la prole e l'inconcludenza rispetto alla possibile decisione delle circostanze capitolate”.
Orbene, posto che, così come chiarito da costante giurisprudenza di legittimità, le istanze istruttorie rigettate dal giudice di merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione, è altrettanto vero che tale presunzione dovrà ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nelle richieste istruttorie in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o alla connessione tra la richiesta probatoria, non esplicitamente riproposta con le conclusioni, e la linea difensiva adottata nel processo
(così, Cass. Civ. Sez. VI -3, Ordinanza 04.04.2022 n. 10767).
Nel caso di specie, con le note cartolari contenenti la precisazione delle conclusioni la ha Parte_1 chiesto espressamente la revoca della ridetta ordinanza istruttoria e l'ammissione delle prove con essa disattese, quantunque non ritrascritte nella loro integrità, facendo all'uopo rimando alle memorie ex art. 183 co.6 n.2 e 3 c.p.c. ritualmente depositate.
Ciononostante, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile a carico dell' sulla cui fondatezza o meno si discetterà in seguito, stante il ritenuto mancato CP_1 assolvimento dell'onere probatorio spettante alla richiedente in virtù dell'art. 2967 c.c..
Trattasi, ad avviso della Corte, di una motivazione che non stride affatto con il deciso rigetto delle istanze di prova, nonostante il G.I. fosse stato alquanto stringato nel motivare sull'inammissibilità, l'irrilevanza e la non pertinenza delle singole circostanze capitolate in dette memorie, che appare perciò opportuno valutare dettagliatamente in questa sede.
In particolare, risulta inammissibile la prova per testi sulla circostanza capitolata sub 1) della memoria ex art. 183 co.6 n. 2 c.p.c. della , giacché si riferisce ad un fatto non temporalmente individuato e Parte_1 comunque verificatosi precedentemente persino alla definizione del giudizio separativo, oltre che del tutto inconferente con l'oggetto del contendere;
parimenti irrilevanti risultano essere le circostanze sub 2), 3),
4), 6), 7) ed 8) di detta memoria, trattandosi di fatti inerenti il tentativo di scioglimento bonario della comunione esistente sull'abitazione familiare, e dunque del tutto avulse dalla materia familiare stricto
pagina 5 di 9 sensu, mentre tutte le altre risultano incontestate giacché non vi è dubbio alcuno che la IG.ra Parte_1 abbia svolto sia l'attività di casalinga nel corso dei sette anni del matrimonio sia quella di baby sitter, lavapiatti e cameriera, riuscendo -con i proventi di tale lavoro- a pagare le sue tasse universitarie, così come da lei stessa dichiarato nel corso dell'udienza presidenziale celebrata il 06.02.2020.
E ciò sebbene avesse poi dedotto che di tali tasse si fossero fatti carico i suoi genitori, con la conseguenza che gli articolati di prova sul punto si appalesavano tesi a smentire le sue stesse attività assertive.
La ha poi ammesso di essere stata iscritta alla prefata facoltà universitaria per due decenni, Parte_1 senza riuscire a laurearsi, con la conseguenza che l'espletamento delle mentovate attività lavorative, comunque dignitose, non poteva -né può- essere considerato sminuente per la sua persona e per le ambizioni personali derivanti dal conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Ne consegue che tali istanze di prova risultano irricevibili anche in questo grado del giudizio sicché devono essere disattese, stante l'assoluta chiarezza dei dati temporali, personali ed economici che hanno connotato la vicenda familiare fra le parti.
Chiarito ciò, quanto alle doglianze di merito sollevate dall'appellante, in punto di diritto sostanziale è necessario inquadrare la disciplina in subiecta materia.
Come noto, l'assegno di divorzio è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 che prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi.
E ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile tesa all'esplicazione del valore della solidarietà postconiugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Detto assegno, però, aveva originariamente una funzione assistenziale, volta cioè a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la Cassazione, già con la sentenza n. 11504/2017, avesse inteso superare tale parametro in applicazione del principio di autoresponsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n.
18287/2018 delle SS. UU. della Suprema Corte che ha valorizzato la funziona compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed pagina 6 di 9 alimentare.
Pertanto, ogni Tribunale chiamato ad adottare una decisione sul punto, è oggi tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà ed autoresponsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici gemmati dallo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che comportino la modifica delle determinazioni ivi assunte (cfr. Corte di
Appello de L'Aquila, decreto 04.10.2018).
Proprio sulla scorta di tali principi la Corte di Appello di Bari aveva accolto il reclamo ex art. 708 c.p.c. depositato dalla , tenuto conto del non rilevante lasso temporale intercorrente tra la definizione Parte_1 del giudizio separativo iscritto innanzi al Tribunale di Foggia con il n. di R.G. 7679/2017 (nell'ambito del quale l' accogliendo la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Presidente all'esito CP_1 della comparizione personale dei coniugi, si era onerato del versamento di un assegno di mantenimento muliebre di €.150) e l'esperimento di quello divorzile, nonché della sostanziale immutazione delle condizioni economiche e patrimoniali già ponderate dalle parti ai fini della trasformazione del rito separativo.
Ed allora, i dati certi della vicenda da ponderarsi ai fini del decidere sono i seguenti: 1) le parti hanno contratto matrimonio in data 11.08.2011 e, a distanza di circa 7 anni si sono di fatto separate consensualmente, all'uopo accettando la proposta conciliativa formulata all'esito della fase sommaria di quel procedimento;
2) da tale unione non sono nati figli e, mentre il IG. ha svolto l'attività CP_1 lavorativa dipendente, con una retribuzione di circa €.
1.600 mensili, la IG.ra ha continuato gli Parte_1 studi universitari senza esito, ammettendo di essersi impegnata in attività lavorative prettamente di natura manuale, continuando a godere dell'assegno di mantenimento muliebre di €.150 fino all'emissione della gravata sentenza, ossia sino al settembre 2023, allorquando lo stesso è stato eliso;
3) i coniugi avevano poi pagina 7 di 9 acquistato l'abitazione familiare in regime di comunione, contraendo un mutuo per il quale l' ha CP_1 provveduto alla restituzione delle relative rate, pari ad €.719 circa mensili;
4) l'appellante ha poi erroneamente allegato che i redditi annui del marito e di cui al modello 730 in atti, dovessero essere ripartiti per 13 mensilità e al lordo delle ritenute IRPEF e delle addizionali comunali e regionali e non già al netto di esse;
senza comunque sottacere che le effettive retribuzioni corrisposte all' fossero CP_1 facilmente desumibili, così come ha fatto il Tribunale, dagli estratti del di lui conto corrente bancario, sul quale esse erano state mensilmente accreditate con bonifici bancari;
5) all'epoca della separazione la
IG.ra aveva appena 31 anni e, in mancanza persino di larvate allegazioni su eventuali Parte_1 problematiche che le avrebbero oggettivamente impedito di reperire una proficua attività lavorativa per sé, aveva il dovere di affrancarsi dalla dipendenza dal marito;
6) il contributo fornito dall'appellante per il ménage familiare non è stato affatto sottovalutato giacché ella è intestataria di ½ dell'abitazione familiare e si è spesa in prime cure per provare l'esistenza di un progetto volto allo scioglimento della comunione, sfociato persino nell'esperimento di una pratica di mediazione obbligatoria;
7) da ultimo, non vi è alcuna allegazione circa l'esistenza di un patrimonio esclusivo dell'ex marito e la contribuzione della donna nella sua formazione.
Corollario di tanto è l'assoluta condivisibilità della decisione adottata in parte qua dal Tribunale di Foggia, né risultano ricevibili le deduzioni formulate sulla presunta mancanza di imparzialità del relativo
Presidente il quale, dopo aver adottato l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. riformata sul punto dalla Corte di
Appello di Bari all'esito del reclamo, ha presieduto il Collegio che ha emesso la sentenza nella quale è esitato il giudizio di merito divorzile.
Orbene, posto che non vi è alcuna norma che vieti ciò e che, a rigore, il Presidente del Tribunale di Foggia ben avrebbe potuto assegnare a se stesso il procedimento anche per l'espletamento della fase istruttoria anziché nominare G.I. la Dott.ssa non può non evidenziarsi come l'impugnato Persona_1 provvedimento sia stato adottato da un Collegio e non già da un organismo giudiziario monocratico, con motivazione logica, puntuale, esaustiva e del tutto ossequiosa delle norme e dei principi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha cristallizzato nella materia oggetto della contesa.
L'appello deve pertanto essere rigettato e la IG.a deve essere condannata al Parte_1 pagamento delle relative spese, da rifondersi in favore dell'appellato , e che si liquidano in Controparte_1
€.
3.966 per compenso, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, dell'IVA e del
CAP come per legge.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga pagina 8 di 9 un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 363/2024, così provvede.
1) Rigetta l'appello proposto dalla IG.ra nei confronti del IG. Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma in ogni sua statuizione la sentenza n. 2211/2023 pubblicata il 20.09.2023, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 7099/2019.
2) Condanna la IG.a al pagamento delle spese per questo grado del giudizio, Parte_1 da rifondersi in favore dell'appellato e che si liquidano in €.
3.966 per compenso, con Controparte_1
l'aggiunta del rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico della IG.ra Parte_1
in osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co.
[...]
17° della L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30.01.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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