Articolo 35 della Legge 16 agosto 1962, n. 1291
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Versione
1 settembre 1962
Art. 35.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera', per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, mediante riduzione degli stanziamenti di parte ordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi destinati a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 settembre 1962