Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 141
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata individuazione dell'oggetto del trasferimento e motivazione apparente

    La Corte ritiene che la fattispecie del concordato fallimentare con accollo di debiti da parte dell'assuntore non configuri una disparità di trattamento rispetto alla cessione di azienda in bonis. L'imposta di registro va calcolata sul valore dei beni e dei diritti trasferiti, mentre l'accollo delle passività non è autonomamente tassabile né partecipa al calcolo della base imponibile. La Corte di Cassazione ha confermato che l'imposta graverà solo sugli assets trasferiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 141
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 141
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo