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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 31/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Dante Alighieri, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15.1.2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di sentire riconoscere il diritto all'assegno mensile di assistenza o pensione ordinaria di inabilità ex artt..13 e 12 L. 1118/71; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 2.1.2020) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…in accoglimento del presente ricorso accertare e dichiarare la ricorrente invalida nella misura del Parte_1 100% ad ogni occupazione con totale e permanente inabilità lavorativa o nella percentuale pari
o superiore al 74% fin dalla presentazione della domanda amministrativa del 30.11.17, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore della ricorrente Parte_1 dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità civile a far data dalla domanda con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Preliminarmente occorre motivare il superamento dell'eccezione preliminare proposta in sede di costituzione dall'Ente convenuto, con memoria depositata il 4.3.2025 e successivamente reiterata, a seguito di nomina CTU, con istanza del 17.3.2025. L'Ente di previdenza ha eccepito violazione ex artt. 291 cpc e 307 cpc, avendo la ricorrente omesso di notificare validamente il ricorso e il decreto di fissazione nei termini perentori assegnati dal Giudice, con apposita ordinanza di rinnovazione del 25.05.21 nel termine perentorio ivi assegnato, “Infatti a seguito di tale ordine giudiziale, controparte effettuava una nuova notificazione nulla cui non seguiva la costituzione di CP_1
La invalidità di quella notifica derivava dall'essere avvenuta (all'interno del giudizio ex art 445 bis co 6) al solo funzionario che aveva assistito l nell'atp.”. CP_1 CP_1
A tal fine rilevava che all'udienza del 5.2.25 la ricorrente chiedeva e otteneva dal GL un nuovo termine per provvedere alla rinnovazione, adempiuta “all e non al CP_1 funzionario” da cui la costituzione dello stesso il 4.3.25.Per le ragioni riconosciute dalla stessa parte resistente, il ricorrente non ha omesso la notifica nel termine perentorio richiesto e assegnato con ordinanza del 25.05.21, notificando validamente e tempestivamente nel nuovo termine assegnato alla sede provinciale piuttosto/o anche a quella legale. Ipotesi quindi ben diversa da quella sopra rappresentata di omissione totale della notifica nel termine riassegnato dal GL. Ne discende il superamento dell'eccezione sollevata e il rigetto di quella connessa diretta a dichiarare l'estinzione del giudizio a revocare l'ordinanza ammissiva della CTU.
3. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
4. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo alla ricorrente quanto segue: << … Dall'esame clinico effettuato e dalla documentazione esibita la perizianda , sig.ra nata a [...] il [...] , risulta affetta Parte_1 da diabete mellito tipo 2[cod.9309] in trattamento con ipoglicemizzanti orali con retinopatia diabetica,sindrome disventilatoria ostruttiva di grado lieve- moderato[cod.6407] ,artrosi polidistrettuale[cod.7010]con deficit della motilità e cardiopatia ipertensiva II classe NYHA[cod.6442] pertanto può considerarsi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 90% la cui decorrenza deve individuarsi al 11/02/2025 (visita fisiatrica dott. Ospedale Galeazzi Persona_1
Sant'Ambrogio in Milano presente in atti) ove si evincono chiaramente una compromissione delle condizioni fisiche e una evidente disabilità della perizianda. >>.
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
6. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 90% con decorrenza dalla data 11/02/2025.
7. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali
8. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno mensile di Parte_1 assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dal 11/02/2025;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Dante Alighieri, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15.1.2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di sentire riconoscere il diritto all'assegno mensile di assistenza o pensione ordinaria di inabilità ex artt..13 e 12 L. 1118/71; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 2.1.2020) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…in accoglimento del presente ricorso accertare e dichiarare la ricorrente invalida nella misura del Parte_1 100% ad ogni occupazione con totale e permanente inabilità lavorativa o nella percentuale pari
o superiore al 74% fin dalla presentazione della domanda amministrativa del 30.11.17, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore della ricorrente Parte_1 dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità civile a far data dalla domanda con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Preliminarmente occorre motivare il superamento dell'eccezione preliminare proposta in sede di costituzione dall'Ente convenuto, con memoria depositata il 4.3.2025 e successivamente reiterata, a seguito di nomina CTU, con istanza del 17.3.2025. L'Ente di previdenza ha eccepito violazione ex artt. 291 cpc e 307 cpc, avendo la ricorrente omesso di notificare validamente il ricorso e il decreto di fissazione nei termini perentori assegnati dal Giudice, con apposita ordinanza di rinnovazione del 25.05.21 nel termine perentorio ivi assegnato, “Infatti a seguito di tale ordine giudiziale, controparte effettuava una nuova notificazione nulla cui non seguiva la costituzione di CP_1
La invalidità di quella notifica derivava dall'essere avvenuta (all'interno del giudizio ex art 445 bis co 6) al solo funzionario che aveva assistito l nell'atp.”. CP_1 CP_1
A tal fine rilevava che all'udienza del 5.2.25 la ricorrente chiedeva e otteneva dal GL un nuovo termine per provvedere alla rinnovazione, adempiuta “all e non al CP_1 funzionario” da cui la costituzione dello stesso il 4.3.25.Per le ragioni riconosciute dalla stessa parte resistente, il ricorrente non ha omesso la notifica nel termine perentorio richiesto e assegnato con ordinanza del 25.05.21, notificando validamente e tempestivamente nel nuovo termine assegnato alla sede provinciale piuttosto/o anche a quella legale. Ipotesi quindi ben diversa da quella sopra rappresentata di omissione totale della notifica nel termine riassegnato dal GL. Ne discende il superamento dell'eccezione sollevata e il rigetto di quella connessa diretta a dichiarare l'estinzione del giudizio a revocare l'ordinanza ammissiva della CTU.
3. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
4. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo alla ricorrente quanto segue: << … Dall'esame clinico effettuato e dalla documentazione esibita la perizianda , sig.ra nata a [...] il [...] , risulta affetta Parte_1 da diabete mellito tipo 2[cod.9309] in trattamento con ipoglicemizzanti orali con retinopatia diabetica,sindrome disventilatoria ostruttiva di grado lieve- moderato[cod.6407] ,artrosi polidistrettuale[cod.7010]con deficit della motilità e cardiopatia ipertensiva II classe NYHA[cod.6442] pertanto può considerarsi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 90% la cui decorrenza deve individuarsi al 11/02/2025 (visita fisiatrica dott. Ospedale Galeazzi Persona_1
Sant'Ambrogio in Milano presente in atti) ove si evincono chiaramente una compromissione delle condizioni fisiche e una evidente disabilità della perizianda. >>.
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
6. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 90% con decorrenza dalla data 11/02/2025.
7. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali
8. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno mensile di Parte_1 assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dal 11/02/2025;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani