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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/07/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
IL TRIBUNALE
Composto dai magistrati:
Dott. VINCENZA BARBALUCCA…………………Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI ……..…………………Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO ....………………………Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.6079/2021 Rgac
Vertente tra n. Napoli 6.2.1975 rapp.tata e difesa da avv. Lucia Sibilla Parte_1
………………………………………….…….. ……………..ricorrente e
n. san Giorgio a cremano 23.2.1965 rapp.tato e difeso da avv. Controparte_1
P.Fontana …………………………………………………….resistente
Nonché P.M. presso il Tribunale……….……….…..………………interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.3.2025 trattata in modalità cartolare le parti costituite concludevano come da rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.10.2021 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con , dalla cui unione nascevano due figli Controparte_1 Per_1
e , questo ultimo affetto da patologia grave di spettro autistico chiedeva che Per_2
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rideterminazione in euro 600,00 del contributo al mantenimento dei due figli , con ampio diritto di visita paterno tenuto conto degli impegni lavorativi della e Pt_1
delle difficoltà di gestione del figlio in ragione della di lui patologia . A Per_2
sostegno della domanda adduceva che fra essi coniugi era intervenuta separazione giudiziale giusta sentenza n. 1156/2019 del 21.5.2019 passata in giudicato;
la parte deduceva che era decorso un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale , perdurando tutt'ora lo stato di separazione, rispetto alla quale situazione nulla era cambiato
All'udienza del 22.4.2022 fissata per la comparizione delle parti, nella presente procedura , comparivano entrambe le parti: la ricorrente insisteva per le proprie richieste , il resistente non si opponeva al divorzio , chiedeva che venisse statuito l'affido condiviso della minore delfina e rideterminazione in euro 200,00 il contributo al mantenimento della prole
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione , emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 4 l.div. , rimettendo le parti davanti all'Istruttore.
Qui si costituiva ritualmente entrambe le parti .
Esaurita la fase istruttoria, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio. Il Tribunale ritiene che deve essere accolta la domanda svolta dalle parti ex art. 4 comma IX l.1970 n.898.
Invero risulta prodotto in atti il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e cioè sentenza di separazione giudiziale n.1058/2011 del 14.4.2011 passata in giudicato , previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Nola nel 2019
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente , visto che parte resistente non ha contestato la ininterrotta separazione.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle determinazioni patrimoniali , si dà atto che nelle more la figlia delle parti in causa n. 17.5.2007 : rispetto alla stessa la ricorrente insiste per la Per_1
determinazione di contributo al di lui mantenimento , in quanto maggiorenne ma non autonoma economicamente , tra l'altro studentessa , ed il resistente in effetti non si oppone
Ebbene sul punto il tribunale osserva in punto di diritto che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli , ex artt. 147 e 148 cc non cessa automaticamente con la maggiore età , ma si protrae sino a quando il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica ( ex multis da ultimo proprio sul punto : Cass. Civ.Sez.I 1.12.2004
n.22500).
In termini processuali si ritiene che in sede di giudizio di divorzio (cfr. Cass. Civ.Sez.
I 30.8.1999 n. 9109) , a differenza di ciò che avviene in sede di giudizio di separazione il coniuge richiedente il mantenimento del figlio maggiorenne con cui convive che è tenuto oltre che a formulare la domanda, anche a provare lo stato di mancanza di autonomia economica dello stesso , vigendo solo in sede di separazione una sorta di presunzione iuris et de iure che il figlio divenuto maggiorenne sia ancora a carico dei genitori, essendo quindi in tal senso sufficiente , in tale sede processuale, solo la domanda .
Nel caso che ci occupa dalle risultanze in atti la figlia ha da poco raggiunto Per_1
la maggiore età , non emerge la prova che abbia raggiunto una propria autonomia economica , anzi lo stesso padre riconosce tale condizione , di non autonomia, tanto è vero che si dichiara disponibile a versare il contributo al di lei mantenimento
In tale panorama istruttorio in cui il resistente non ha fornito alcuna adeguata prova liberatorio del suo obbligo contributivo in virtù della sopravvenuta autonomia economica della ragazza , ma anzi riconoscendone la non piena autonomia tanto che intenderebbe versare il contributo sia pur nella indicata misura di euro 100,00 , per il
Tribunale sussiste l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori in proporzione delle capacità reddituali, delle titolarità patrimoniali , dei flussi reddituali di ciascuno.
Quanto al figlio maggiorenne interdetto dalle risultnze in atti risulta che è Per_2
affetto da garve patologia autistica , tanto che è stato dichiarato interdetto e la sig ne è la tutrice. Pt_1
Ebbene in punto di diritto in merito si osserva che la Suprema Corte secondo consolidato principio ha statuito che “Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata sotto tale profilo a quella dei figli minori dell'articolo 337 septies codice civile, il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richiede la contribuzione sia portatore di un handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, della legge
104 del 1992 richiamato dall'articolo 37 bis disposizioni attuazione codice civile, ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile, non a quella dei minori, bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni.”( cfr ex multis : Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2021 n. 21819). Nel caso in esame risulta incontestato che il figlio disabile necessiti di contributo economico al mantenimento da parte anche del padre , tenuto altresì conto dell'impegnativo e costante contributo materiale operativo svolto dalla ricorrente/tutrice per l'accudimento ordinario del figlio , implicante altresì giornaliere limitazioni allo svolgimento non solo delle attività della vita personale ma anche di quella lavorativa
Quindi dovendo valutare le posizioni economico-patrimoniali delle parti nonché il complessivo quadro delle emergenze probatorie in atti si considera che la ricorrente
è commessa in supermercato , con stipendio di circa euro 1100,00, vive Parte_1
con i due figli in casa di proprietà pagando rata di mutuo, che, stando a quanto dedotto, ammonterebbe a circa euro 700,00 ( si estinguerà nel 2041), percepisce per il figlio interdetto pensione , che dovrebbe ammontare a circa euro 950,00, percepisce AUU il cui ammontare non è indicato , risulta onerata da finanziamenti contratti per esigenze della famiglia , a cui il resistente non ha onerato quanto meno pro quota , benchè concordato in sede di separazione ( circostanza questa in effetti non contestata); il resistente si dichiara disoccupato , o quanto meno lavoratore per sei mesi CP_1
all'anno quindi a tempo determinato, tuttavia risulta aver sempre lavorato come operatore ecologico , da ben dieci anni con contratto di lavoro a tempo determinato intervallati da licenziamenti e immediate riassunzioni , ha documentato di percepire un reddito medio annuo di circa euro 16.000,00, in punto di fatto è impegnato giornaliermente sotto il profilo lavorativo visto che in sede di libere audizioni a fronte delle richieste della ricorrente di tenere più tempo il figlio per consentirle di Per_2
organizzarsi per il lavoro , lo stesso ha replicato di avere impegni di lavoro , paga canone di euro 400 per appartamento in cui vive, versa regolarmente lo statuito contributo per i figli di euro 320,00.
Pertanto in questa sede processuale, tenuto conto che nel 2019 le parti in accordo determinavano in euro 250,00 il contributo al mantenimento della prole , che nel 2022 il Giudice della fase presidenziale rideterminava in euro 320,00 detto contributo, tenuto conto altresì delle sopravvenute esigenze di vita della figlia ( esigenze di Per_1 socializzazione e di studio) si reputa opportuno determinare in complessivi euro
500,00 il contributo al mantenimento per i due figli e , con onere di Per_2 Per_1
contribuzione nella misura del 50% a carico di ciascuna parte alle spese straordinarie per i figli
La casa familiare va assegnata a con cui convivono i due figli. Parte_1
Quanto al diritto di visita del figlio , interdetto , da parte del padre il Tribunale Per_2
osserva che in tema di separazione giudiziale dei coniugi, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap, ai sensi della l. 104/92, le sole disposizioni previste in favore dei figli minori, quali quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo.
Pertanto in ragione delle complessive risultanze il Tribunale ritiene opportuno statuire come segue:
- mercoledì e giovedì, dalle ore 13,00 alle ore 21,00;
- fine settimana alternati dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, con pernottamento;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal pomeriggio del 24 dicembre fino alle ore 11,00 del 25, il 26 dicembre e il 1° gennaio dalle ore 11,00 alle ore 18,00
e dal pomeriggio del 31 dicembre fino alle ore 11 del 1° gennaio;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis dalle ore 10,00 alle ore 18,00;
- durante le ferie estive per sette giorni consecutivi da concordare tra essi genitori entro il 31 maggio nel rispetto dei turni lavorativi di essa Sartore e delle esigenze di;
Per_2
- il giorno della Festa del Papà, del compleanno e dell'onomastico di questi.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze
(cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi, in ragione della natura delle questioni trattate e degli esiti processuali, per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM così Parte_1 Controparte_2
provvede:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data 23.2.1995 da Napoli 6.2.1975 e n. San Parte_1 Controparte_1
Giorgio a Cremano 23.2.1965 ;
2) Determina in complessivi euro 500,00 il contributo al mantenimento della figlia e del figlio nella misura die uro 250,00 per ciascun figlio da Per_1 Per_2
porre a carico del resistente e da versare alla ricorrente Controparte_3
entro il giorno 5 di ogni mese in contanti o vaglia postale o Parte_1
bonifico con indicizzazione annuale AT , con contribuzione nella misura del
50% a carico di ciascuna parte per le spese straordinarie per i figli come da linee guida protocollo COA/TRIB.NOLA 20.5.2021
3) Dispone che il sig incontri e tenga con sé il figlio Controparte_1 Per_2
come precisato in parte motiva
4) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898
e 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 ord. Stato civile;
5) Spese compensate
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 15.7.2025
Il Presidente est. dott. Vincenza Barbalucca