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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11619/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11619/2021 R.G. promossa in primo grado
DA
, nata a [...], il [...] e residente in [...]
Bellona n. 181, , C.F: , nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_1
ed ivi residente in [...], BO RO, C.F.: , nata CodiceFiscale_2
a Ragusa il 3.7.1956 e residente in [...] 944 CodiceFiscale_3 [...]
, tutti quali eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto a CP_1 Persona_1
Vittoria il 3.9.2022, elettivamente domiciliati in Messina Via Aurelio Saffi n. 32 presso lo studio dell'avv.to Teresa Notaro che li rappresenta e difende per procura allegata ai distinti di intervento;
Attori intervenienti
CONTRO
, in persona del , rappresentato e difeso ope legis Controparte_2 Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, Via vecchia
Ognina n.149, è per legge domiciliato;
Convenuto
------------
Conclusioni
pagina 1 di 11 All'udienza del 30 ottobre 2024 le sole parti attrici costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. Il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura, la poneva in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 06.09.2021, conveniva in Persona_1
giudizio, avanti al Tribunale di Catania, il e ne chiedeva la condanna al Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non causati dalla infezione HCV insorta a seguito alle emotrasfusioni cui era stato sottoposto dal mese di marzo 1971 a seguito della diagnosi di
Thalasso drepanocitosi.
La difesa dell'attore adduceva la responsabilità dell'Ente convenuto per aver omesso di predisporre i necessari controlli preventivi sui donatori e sulle sostanze ematiche trasfuse.
Il , ritualmente costituitosi in persona del Ministro pro tempore, dopo Controparte_2 avere preliminarmente eccepito la genericità dell'atto introduttivo, sosteneva che non era comprovata la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità extracontrattuale, in particolare, la dedotta negligenza e la riconducibilità causale della patologia HCV alle trasfusioni effettuate, non essendo stati esclusi fattori causali alternativi.
Con l'ordinanza del 21 ottobre 2022 veniva disposta CTU medico-legale.
Intervenuto, in corso del giudizio in data 03 settembre 2022 il decesso dell'attore, la causa proseguiva stante la costituzione degli eredi, (moglie di ) Parte_1 Persona_1
(fratello) e RO BO (sorella), che agivano “iure hereditatis”. Parte_2
All'udienza del 30 ottobre 2024, espletato l'accertamento peritale, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria orale, è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
------------
pagina 2 di 11 Motivi della decisione
Nel merito della dedotta vicenda medico-legale, è ben noto che, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte in seguito ad emotrasfusioni o a somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità extracontrattuale in capo al
, foss'anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore all'entrata in Controparte_2
vigore della disciplina di cui alla l. 4 maggio 1990 n. 107, (Cass. 581/2008), in guisa che il giudice deve accertare:
a) l'omissione dell'attività di controllo e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), al precipuo fine di utilizzare sangue non infetto e, dunque, proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi;
b) la conoscenza oggettiva, con riferimento all'epoca di produzione del preparato e ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di infezioni attraverso sangue infetto;
c) l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati per la quale possa ritenersi che, in assenza di altri fattori alternativi, tale omissione sia causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_2 impedito la verificazione dell'evento.
Nel caso di specie, la disposta CTU medico legale ha permesso accertare, quanto alla diagnosticata infezione cronica da HCV ed alla conseguente epatite HCV – correlata
(continuous type), sia il nesso di causalità (pag. 59: “l' emotrasfusione praticata nel marzo
1971 è stata, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, la causa prevalente di contagio del virus dell'epatite C, a cui conseguiva la vagliata epatite cronica attiva HCV-correlata”) che il requisito soggettivo della colpa (pag. 60), sufficiente essendo a tal ultimo riguardo il rilievo per il quale alla data delle dedotte emotrasfusioni erano già
“previste norme di validazione e di prevenzione dei donatori e delle unità di sangue per l' epatite B, il cui agente infettivo, virus HBV, all' epoca era stato identificato ed era indagabile sia con metodi diretti (Dosaggio dell' antigene ) che con metodi indiretti (Dosaggio Per_2
pagina 3 di 11 degli anticorpi anti-HBV)”: nessun dubbio, a tal punto, che, all'epoca in cui
[...]
venne sottoposto alle somministrazioni di emoderivati, il convenuto Per_1 CP_2
avrebbe dovuto approntare tutte le precauzioni necessarie per evitare la trasmissione dell'infezione virale attraverso il sangue.
Escluse che debbano essere le emotrasfusioni pur effettuate dal dal 2000 in poi, in Per_1
ordine alle quali sono state acquisite le schede dei donatori ed è stato acclarato il rispetto dei protocolli medico-sanitari (sì come attestato da servizio di medicina CP_4
trasfusionale ed ematologia), accertata, per contro, la condotta omissiva colposa del per non aver predisposto già nel 1971 le adeguate misure di Controparte_2
prevenzione pur sussistendo evidenze dei rischi correlati alle trasfusioni di sangue, devesi ritenere comprovata la sussistenza del nesso causale tra tale condotta e il contagio con il virus dell'epatite C.
Invero, secondo orientamento interpretativo consolidato della Suprema Corte, in tema di danno da emotrasfusione infetta, l'onere della prova del nesso causale, posto a carico del danneggiato, può essere assolto anche attraverso presunzioni, non sussistendo l'onere di dimostrare l'assenza di una pregressa infezione al tempo della trasfusione, spettando alla struttura sanitaria, ovvero al , la prova contraria idonea a superare detta presunzione CP_2
ed escludere il nesso causale.
Difettando, nel giudizio a quo, la evidenza di cause alternative, deve, pertanto, ritenersi confermata la presunzione che il contagio del virus sia avvenuto a fronte della trasfusione di sangue non controllato.
D'altronde, devesi ritenere “più probabile che non”, secondo una valutazione concernente l'id quoad plerumque accidit, valutate le circostanze fattuali del caso , che l'infezione Per_1
sia sorta a fronte di una delle trasfusioni effettuate dal marzo 1971 in poi.
Non resta, dunque, che affermare la responsabilità di parte convenuta, non avendo la stessa provato di aver disposto i controlli sulla salute dei donatori e sui canali di approvvigionamento e di distribuzione del sangue.
Difatti, il , in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo, Controparte_2 peraltro disposti da una pluralità di fonti normative risalenti già all'anno 1958 (l. n. 296 del
1958, art. 1), avrebbe dovuto controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse stato esente da virus.
pagina 4 di 11 Nel caso di specie, si viene così ad applicare il principio di diritto a tenore del quale in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità extracontrattuale in capo al , altresì, per le trasfusioni eseguite in epoca Controparte_2 anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione indiretta dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione (Cass. 21145/2021).
Sotto il profilo strettamente soggettivo della colpa, dunque, il aveva Controparte_2
attivi poteri derivanti dalla legislazione in allora vigente (l. n. 592/1967; d.P.R. n. 1256/1971; l.
n. 519/1973; l. n. 833/1978) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
In merito al quantum risarcitorio da riconoscere, iure hereditatis, a , Parte_1 [...]
e RO BO, rispettivamente moglie e fratelli del de cuius, eredi ai sensi Parte_2 dell'art. 582 cc, occorre premettere che il CTU ha quantificato il danno biologico permanente subito da : Persona_1
- nella misura del 45% a partire dal giugno 2016, anno della diagnosi di epatite cronica attiva HCV-correlata;
- nella misura del 60% a datare dal settembre 2021 a fronte dell'aggravamento in cirrosi epatica HCV-correlata ascrivibile alla classe Child-Pugh C 11.
La quantificazione del danno viene effettuata sulla base dei parametri indicati dalle Tabelle di
Milano 2021, posto che il DPR n. 12 del 13/01/2025 (tabella unica del valore pecuniario da attribuire alle menomazioni all'integrità fisica conseguenti alla circolazione dei veicoli e all'attività di esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria), se pur già in vigore alla data di redazione della sentenza, trova applicazione, in forza dell'art. 5, solo per i sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore, avvenuta il 05/03/2025.
In particolare, le Tabelle di Milano, in forza del principio di equità, sono state elaborate al fine di assicurare liquidazioni quanto più uniformi in presenza di danni equiparabili, individuando dei parametri oggettivi e, in particolare, determinando per ogni punto di invalidità macro- permanente un valore monetario che il giudice è tenuto a moltiplicare per la percentuale di pagina 5 di 11 invalidità accertata nel caso concreto, poi riducendolo del coefficiente individuato in base all'età che il danneggiato aveva al momento del danno.
Il risarcimento dovuto, sì determinato, pertanto, aumenta al crescere della percentuale di invalidità e, al contempo, si riduce in ragione dell'età del danneggiato, in quanto la liquidazione viene effettuata tenendo conto della entità del danno e del periodo di tempo in cui il danneggiato è costretto a subirlo, assumendo, pertanto, rilevanza la prospettiva di vita residua.
Nelle sole ipotesi in cui il decesso sia intervenuto, nelle more del giudizio, in conseguenza di una causa del tutto autonoma rispetto al sinistro, il cosiddetto danno da premorienza viene calcolato sulla base della durata di vita effettiva che, in quanto inferiore alla prospettiva astratta, limita il quantum del risarcimento dovuto (Cass. 41933/2021: “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto jure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile.”).
Considerato che nel caso di specie, il CTU ha causalmente ricondotto (pur nella misura del
33%) il decesso di , avvenuto nelle more del giudizio in data 03/09/2022, Persona_1
al contagio (cfr. pag. 67 della CTU), il danno biologico subito deve calcolarsi sulla base della durata di vita statisticamente probabile, sì come predeterminato dalle Tabelle di Milano.
In particolare, le menzionate Tabelle determinano il valore monetario per punto di invalidità percentuale nella somma di:
- euro 6.803,56 nel caso di invalidità permanente nella misura del 45%;
- euro 8.385,80 per punto percentuale, nel caso di invalidità permanente nella misura del
60%.
Tali valori sono stati individuati escludendo la componente prevista per il danno morale, in conformità al consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, in forza del quale:
“Posta l'autonomia del danno morale dal danno biologico, e dunque l'autonoma rilevanza di tale pregiudizio ai fini del risarcimento (Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019), consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
pagina 6 di 11 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso) considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni (in questi termini Cass.
25164/2020) (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
Stante il negativo accertamento in sede di giudizio della componente morale del danno, considerato che la prova orale articolata al riguardo si appalesa generica ed indeterminata, tanto più in mancanza di qualsivoglia documentazione di supporto, il Tribunale ritiene di rigettare in parte qua la domanda.
Il valore monetario previsto dalle tabelle per invalidità permanente nella misura del 45%, depurato della componente relativa al danno biologico, pari ad euro 6.803,56, deve essere, quindi, moltiplicato per i 45 punti percentuali di invalidità e ridotto del coefficiente di riduzione per età, pari a 0,755 (computato sulla base delle tabelle, per i danneggiati che al momento della diagnosi, avevano l'età di 50 anni), sì pervenendo all'importo di euro 231.151 (6.803,56
x 45 x 0,755).
Tale importo va poi devalutato in base agli indici Istat alla data della diagnosi, ottenendo l'importo di euro 190.718,65, che va poi rivalutato con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente, per la somma finale di euro € 254.471,20.
pagina 7 di 11 Il danno sì determinato non tiene, tuttavia, conto del fatto che a partire dal Persona_1
settembre 2021 ha subito un aggravamento delle condizioni di salute, essendogli stata diagnosticata “cirrosi epatica HCV-correlata ascrivibile alla classe Child-Pugh C 11”.
A fronte di tale peggioramento e a decorrere dalla data della nuova diagnosi, il CTU ha ritenuto di poter quantificare il danno biologico permanente nella superiore misura del 60% cui corrisponde il valore monetario per punto percentuale di euro 8.385,80, già dedotto della componente del danno morale.
Tale valore deve moltiplicarsi per la percentuale differenziale di danno biologico individuata nella misura del 15%, data dalla sottrazione, dalla invalidità finale del 60%, di quel 45% di danno biologico già considerato nel precedente calcolo (come anteriormente specificato, la liquidazione del 45% del danno biologico a partire dal giugno 2016 viene calcolata in forza delle tabelle che considerano la durata di vita statisticamente prevedibile del danneggiato che, al momento dei fatti aveva 50 anni, sì comprendendo anche il periodo di vita successivo all'aggravamento patologico diagnosticato nel settembre 2021).
A partire da tale data, pertanto, dovrà corrispondersi una somma ulteriore al fine di compensare tale aggravamento, inteso quale danno biologico differenziale del 15% che deve essere calcolato considerando il valore monetario corrispondente alla invalidità del 60% di danno biologico, sì da rispettare la quantificazione economica disposta dalle Tabelle a fronte della gravità del pregiudizio: invero, il valore monetario per punto percentuale individuato dalle tabelle aumenta in maniera progressiva, non proporzionale, all'aumentare della percentuale di invalidità, in quanto un danno del 15% incide, in via presuntiva, sul contesto dinamico-relazionale del danneggiato in misura inferiore rispetto a quanto accade nel caso di aggravamento dell'invalidità dal 45 al 60%.
Pertanto, moltiplicato il valore monetario previsto dalle tabelle per il 60% di invalidità (euro
8.385,80) per la percentuale di danno differenziale (60-45%: 15%) e ridotto del coefficiente
(0,725) individuato in ragione dell'età (56 anni) che il danneggiato aveva al tempo della diagnosi di aggravamento, sì perviene alla somma di euro 91.195,57.
pagina 8 di 11 Tale importo va devalutato in base agli indici Istat alla data della diagnosi di aggravamento, ottenendo l'importo di euro € 78.684,71 che va poi rivalutato con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente, per la somma finale di euro € 99.345,12.
La somma dei valori ottenuti (254.471,20 + 99.345,12) pari ad euro 353.816,32 da luogo all'ammontare complessivo del danno biologico permanente subito da . Persona_1
Non è dato riconoscere alcuna personalizzazione poiché non è stata offerta dalla difesa dell'attore adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nella liquidazione del danno biologico sì come operato in applicazione delle suddette tabelle;
la prova orale articolata al riguardo (segnatamente, i capp. da e) a h) articolati in seno all'atto di citazione) si appalesa, una volta di più, generica ed indeterminata, tanto più in mancanza di qualsivoglia documentazione di supporto:
l'alterazione delle dinamiche sociali e, in particolare, il ridotto interesse nel recarsi in luoghi pubblici e frequentare persone, sì limitando viaggi, visite ad amici, pranzi o cene in ristoranti, devesi ritenere già contemplata nella quantificazione del danno biologico, inteso quale normale alterazione dinamico-relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona).
Accertata la responsabilità della parte convenuta, e quantificato il danno nei termini di cui sopra, deve escludersi l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno, non essendo stata corrisposta alcuna somma a titolo di indennizzo.
Tale circostanza risulta incontestata in ragione della posizione difensiva assunta dallo stesso che ha specificatamente evidenziato nelle proposte difese che la CMO, Controparte_2 investita della questione a seguito di istanza dell'attore, non ha mai esaminato la posizione del , non essendo stata fornita la documentazione indispensabile per Per_1
l'espletamento della pratica medico-legale.
Risulta in atti, d'altra parte, che il , adito in sede di ricorso gerarchico Controparte_2 avverso il provvedimento di diniego della CMO, ne ha statuito l'inammissibilità.
Non risulta addotto alcunchè in ordine al giudizio n. 395/2021 RG che si vuole pendente innanzi al Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, riguardo cui pure, con l'ordinanza del 21
pagina 9 di 11 ottobre 2022, si è invitato la difesa del convenuto a dar conto degli sviluppi CP_2
processuali.
In conclusione, alla stregua delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda proposta da , e RO BO, nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, va disposta la condanna del al risarcimento del Persona_1 Controparte_2
danno biologico subito da , quantificato nella somma pari ad euro Persona_1
353.816,32, oltre agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
Non vi è prova del danno patrimoniale pur richiesto con l'atto introduttivo de giudizio.
L'esito del giudizio che ha visto l'accoglimento della domanda proposta comporta, in forza del principio della soccombenza, la condanna del al pagamento delle Controparte_2 spese di giudizio che liquida con riferimento allo scaglione di valore dell'importo riconosciuto
(€. 260.001,00/€. 520.000,00) per tutte le fasi effettivamente esperite, ovvero studio, introduttiva, trattazione e decisione, nei valori minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico del . Controparte_2
Non vi è prova di qualsivoglia esborso per la relazione medico-legale di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11619/2021 RG, così statuisce:
- condanna il al pagamento, in favore di , Controparte_2 Parte_1 [...]
RO BO, della complessiva somma di euro 353.816,32 con gli Parte_3
interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo;
- condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Teresa Notaro, Controparte_2 difensore antistatario, delle spese processuali che liquida nella somma di €. 11.774,00,
(in essi compresi €. 545 per spese vive), oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.
pagina 10 di 11 - Le spese della CTU sono poste a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 4 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11619/2021 R.G. promossa in primo grado
DA
, nata a [...], il [...] e residente in [...]
Bellona n. 181, , C.F: , nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_1
ed ivi residente in [...], BO RO, C.F.: , nata CodiceFiscale_2
a Ragusa il 3.7.1956 e residente in [...] 944 CodiceFiscale_3 [...]
, tutti quali eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto a CP_1 Persona_1
Vittoria il 3.9.2022, elettivamente domiciliati in Messina Via Aurelio Saffi n. 32 presso lo studio dell'avv.to Teresa Notaro che li rappresenta e difende per procura allegata ai distinti di intervento;
Attori intervenienti
CONTRO
, in persona del , rappresentato e difeso ope legis Controparte_2 Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, Via vecchia
Ognina n.149, è per legge domiciliato;
Convenuto
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Conclusioni
pagina 1 di 11 All'udienza del 30 ottobre 2024 le sole parti attrici costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. Il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura, la poneva in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 06.09.2021, conveniva in Persona_1
giudizio, avanti al Tribunale di Catania, il e ne chiedeva la condanna al Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non causati dalla infezione HCV insorta a seguito alle emotrasfusioni cui era stato sottoposto dal mese di marzo 1971 a seguito della diagnosi di
Thalasso drepanocitosi.
La difesa dell'attore adduceva la responsabilità dell'Ente convenuto per aver omesso di predisporre i necessari controlli preventivi sui donatori e sulle sostanze ematiche trasfuse.
Il , ritualmente costituitosi in persona del Ministro pro tempore, dopo Controparte_2 avere preliminarmente eccepito la genericità dell'atto introduttivo, sosteneva che non era comprovata la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità extracontrattuale, in particolare, la dedotta negligenza e la riconducibilità causale della patologia HCV alle trasfusioni effettuate, non essendo stati esclusi fattori causali alternativi.
Con l'ordinanza del 21 ottobre 2022 veniva disposta CTU medico-legale.
Intervenuto, in corso del giudizio in data 03 settembre 2022 il decesso dell'attore, la causa proseguiva stante la costituzione degli eredi, (moglie di ) Parte_1 Persona_1
(fratello) e RO BO (sorella), che agivano “iure hereditatis”. Parte_2
All'udienza del 30 ottobre 2024, espletato l'accertamento peritale, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria orale, è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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pagina 2 di 11 Motivi della decisione
Nel merito della dedotta vicenda medico-legale, è ben noto che, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte in seguito ad emotrasfusioni o a somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità extracontrattuale in capo al
, foss'anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore all'entrata in Controparte_2
vigore della disciplina di cui alla l. 4 maggio 1990 n. 107, (Cass. 581/2008), in guisa che il giudice deve accertare:
a) l'omissione dell'attività di controllo e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), al precipuo fine di utilizzare sangue non infetto e, dunque, proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi;
b) la conoscenza oggettiva, con riferimento all'epoca di produzione del preparato e ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di infezioni attraverso sangue infetto;
c) l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati per la quale possa ritenersi che, in assenza di altri fattori alternativi, tale omissione sia causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_2 impedito la verificazione dell'evento.
Nel caso di specie, la disposta CTU medico legale ha permesso accertare, quanto alla diagnosticata infezione cronica da HCV ed alla conseguente epatite HCV – correlata
(continuous type), sia il nesso di causalità (pag. 59: “l' emotrasfusione praticata nel marzo
1971 è stata, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, la causa prevalente di contagio del virus dell'epatite C, a cui conseguiva la vagliata epatite cronica attiva HCV-correlata”) che il requisito soggettivo della colpa (pag. 60), sufficiente essendo a tal ultimo riguardo il rilievo per il quale alla data delle dedotte emotrasfusioni erano già
“previste norme di validazione e di prevenzione dei donatori e delle unità di sangue per l' epatite B, il cui agente infettivo, virus HBV, all' epoca era stato identificato ed era indagabile sia con metodi diretti (Dosaggio dell' antigene ) che con metodi indiretti (Dosaggio Per_2
pagina 3 di 11 degli anticorpi anti-HBV)”: nessun dubbio, a tal punto, che, all'epoca in cui
[...]
venne sottoposto alle somministrazioni di emoderivati, il convenuto Per_1 CP_2
avrebbe dovuto approntare tutte le precauzioni necessarie per evitare la trasmissione dell'infezione virale attraverso il sangue.
Escluse che debbano essere le emotrasfusioni pur effettuate dal dal 2000 in poi, in Per_1
ordine alle quali sono state acquisite le schede dei donatori ed è stato acclarato il rispetto dei protocolli medico-sanitari (sì come attestato da servizio di medicina CP_4
trasfusionale ed ematologia), accertata, per contro, la condotta omissiva colposa del per non aver predisposto già nel 1971 le adeguate misure di Controparte_2
prevenzione pur sussistendo evidenze dei rischi correlati alle trasfusioni di sangue, devesi ritenere comprovata la sussistenza del nesso causale tra tale condotta e il contagio con il virus dell'epatite C.
Invero, secondo orientamento interpretativo consolidato della Suprema Corte, in tema di danno da emotrasfusione infetta, l'onere della prova del nesso causale, posto a carico del danneggiato, può essere assolto anche attraverso presunzioni, non sussistendo l'onere di dimostrare l'assenza di una pregressa infezione al tempo della trasfusione, spettando alla struttura sanitaria, ovvero al , la prova contraria idonea a superare detta presunzione CP_2
ed escludere il nesso causale.
Difettando, nel giudizio a quo, la evidenza di cause alternative, deve, pertanto, ritenersi confermata la presunzione che il contagio del virus sia avvenuto a fronte della trasfusione di sangue non controllato.
D'altronde, devesi ritenere “più probabile che non”, secondo una valutazione concernente l'id quoad plerumque accidit, valutate le circostanze fattuali del caso , che l'infezione Per_1
sia sorta a fronte di una delle trasfusioni effettuate dal marzo 1971 in poi.
Non resta, dunque, che affermare la responsabilità di parte convenuta, non avendo la stessa provato di aver disposto i controlli sulla salute dei donatori e sui canali di approvvigionamento e di distribuzione del sangue.
Difatti, il , in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo, Controparte_2 peraltro disposti da una pluralità di fonti normative risalenti già all'anno 1958 (l. n. 296 del
1958, art. 1), avrebbe dovuto controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse stato esente da virus.
pagina 4 di 11 Nel caso di specie, si viene così ad applicare il principio di diritto a tenore del quale in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità extracontrattuale in capo al , altresì, per le trasfusioni eseguite in epoca Controparte_2 anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione indiretta dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione (Cass. 21145/2021).
Sotto il profilo strettamente soggettivo della colpa, dunque, il aveva Controparte_2
attivi poteri derivanti dalla legislazione in allora vigente (l. n. 592/1967; d.P.R. n. 1256/1971; l.
n. 519/1973; l. n. 833/1978) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
In merito al quantum risarcitorio da riconoscere, iure hereditatis, a , Parte_1 [...]
e RO BO, rispettivamente moglie e fratelli del de cuius, eredi ai sensi Parte_2 dell'art. 582 cc, occorre premettere che il CTU ha quantificato il danno biologico permanente subito da : Persona_1
- nella misura del 45% a partire dal giugno 2016, anno della diagnosi di epatite cronica attiva HCV-correlata;
- nella misura del 60% a datare dal settembre 2021 a fronte dell'aggravamento in cirrosi epatica HCV-correlata ascrivibile alla classe Child-Pugh C 11.
La quantificazione del danno viene effettuata sulla base dei parametri indicati dalle Tabelle di
Milano 2021, posto che il DPR n. 12 del 13/01/2025 (tabella unica del valore pecuniario da attribuire alle menomazioni all'integrità fisica conseguenti alla circolazione dei veicoli e all'attività di esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria), se pur già in vigore alla data di redazione della sentenza, trova applicazione, in forza dell'art. 5, solo per i sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore, avvenuta il 05/03/2025.
In particolare, le Tabelle di Milano, in forza del principio di equità, sono state elaborate al fine di assicurare liquidazioni quanto più uniformi in presenza di danni equiparabili, individuando dei parametri oggettivi e, in particolare, determinando per ogni punto di invalidità macro- permanente un valore monetario che il giudice è tenuto a moltiplicare per la percentuale di pagina 5 di 11 invalidità accertata nel caso concreto, poi riducendolo del coefficiente individuato in base all'età che il danneggiato aveva al momento del danno.
Il risarcimento dovuto, sì determinato, pertanto, aumenta al crescere della percentuale di invalidità e, al contempo, si riduce in ragione dell'età del danneggiato, in quanto la liquidazione viene effettuata tenendo conto della entità del danno e del periodo di tempo in cui il danneggiato è costretto a subirlo, assumendo, pertanto, rilevanza la prospettiva di vita residua.
Nelle sole ipotesi in cui il decesso sia intervenuto, nelle more del giudizio, in conseguenza di una causa del tutto autonoma rispetto al sinistro, il cosiddetto danno da premorienza viene calcolato sulla base della durata di vita effettiva che, in quanto inferiore alla prospettiva astratta, limita il quantum del risarcimento dovuto (Cass. 41933/2021: “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto jure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile.”).
Considerato che nel caso di specie, il CTU ha causalmente ricondotto (pur nella misura del
33%) il decesso di , avvenuto nelle more del giudizio in data 03/09/2022, Persona_1
al contagio (cfr. pag. 67 della CTU), il danno biologico subito deve calcolarsi sulla base della durata di vita statisticamente probabile, sì come predeterminato dalle Tabelle di Milano.
In particolare, le menzionate Tabelle determinano il valore monetario per punto di invalidità percentuale nella somma di:
- euro 6.803,56 nel caso di invalidità permanente nella misura del 45%;
- euro 8.385,80 per punto percentuale, nel caso di invalidità permanente nella misura del
60%.
Tali valori sono stati individuati escludendo la componente prevista per il danno morale, in conformità al consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, in forza del quale:
“Posta l'autonomia del danno morale dal danno biologico, e dunque l'autonoma rilevanza di tale pregiudizio ai fini del risarcimento (Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019), consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
pagina 6 di 11 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso) considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni (in questi termini Cass.
25164/2020) (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
Stante il negativo accertamento in sede di giudizio della componente morale del danno, considerato che la prova orale articolata al riguardo si appalesa generica ed indeterminata, tanto più in mancanza di qualsivoglia documentazione di supporto, il Tribunale ritiene di rigettare in parte qua la domanda.
Il valore monetario previsto dalle tabelle per invalidità permanente nella misura del 45%, depurato della componente relativa al danno biologico, pari ad euro 6.803,56, deve essere, quindi, moltiplicato per i 45 punti percentuali di invalidità e ridotto del coefficiente di riduzione per età, pari a 0,755 (computato sulla base delle tabelle, per i danneggiati che al momento della diagnosi, avevano l'età di 50 anni), sì pervenendo all'importo di euro 231.151 (6.803,56
x 45 x 0,755).
Tale importo va poi devalutato in base agli indici Istat alla data della diagnosi, ottenendo l'importo di euro 190.718,65, che va poi rivalutato con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente, per la somma finale di euro € 254.471,20.
pagina 7 di 11 Il danno sì determinato non tiene, tuttavia, conto del fatto che a partire dal Persona_1
settembre 2021 ha subito un aggravamento delle condizioni di salute, essendogli stata diagnosticata “cirrosi epatica HCV-correlata ascrivibile alla classe Child-Pugh C 11”.
A fronte di tale peggioramento e a decorrere dalla data della nuova diagnosi, il CTU ha ritenuto di poter quantificare il danno biologico permanente nella superiore misura del 60% cui corrisponde il valore monetario per punto percentuale di euro 8.385,80, già dedotto della componente del danno morale.
Tale valore deve moltiplicarsi per la percentuale differenziale di danno biologico individuata nella misura del 15%, data dalla sottrazione, dalla invalidità finale del 60%, di quel 45% di danno biologico già considerato nel precedente calcolo (come anteriormente specificato, la liquidazione del 45% del danno biologico a partire dal giugno 2016 viene calcolata in forza delle tabelle che considerano la durata di vita statisticamente prevedibile del danneggiato che, al momento dei fatti aveva 50 anni, sì comprendendo anche il periodo di vita successivo all'aggravamento patologico diagnosticato nel settembre 2021).
A partire da tale data, pertanto, dovrà corrispondersi una somma ulteriore al fine di compensare tale aggravamento, inteso quale danno biologico differenziale del 15% che deve essere calcolato considerando il valore monetario corrispondente alla invalidità del 60% di danno biologico, sì da rispettare la quantificazione economica disposta dalle Tabelle a fronte della gravità del pregiudizio: invero, il valore monetario per punto percentuale individuato dalle tabelle aumenta in maniera progressiva, non proporzionale, all'aumentare della percentuale di invalidità, in quanto un danno del 15% incide, in via presuntiva, sul contesto dinamico-relazionale del danneggiato in misura inferiore rispetto a quanto accade nel caso di aggravamento dell'invalidità dal 45 al 60%.
Pertanto, moltiplicato il valore monetario previsto dalle tabelle per il 60% di invalidità (euro
8.385,80) per la percentuale di danno differenziale (60-45%: 15%) e ridotto del coefficiente
(0,725) individuato in ragione dell'età (56 anni) che il danneggiato aveva al tempo della diagnosi di aggravamento, sì perviene alla somma di euro 91.195,57.
pagina 8 di 11 Tale importo va devalutato in base agli indici Istat alla data della diagnosi di aggravamento, ottenendo l'importo di euro € 78.684,71 che va poi rivalutato con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente, per la somma finale di euro € 99.345,12.
La somma dei valori ottenuti (254.471,20 + 99.345,12) pari ad euro 353.816,32 da luogo all'ammontare complessivo del danno biologico permanente subito da . Persona_1
Non è dato riconoscere alcuna personalizzazione poiché non è stata offerta dalla difesa dell'attore adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nella liquidazione del danno biologico sì come operato in applicazione delle suddette tabelle;
la prova orale articolata al riguardo (segnatamente, i capp. da e) a h) articolati in seno all'atto di citazione) si appalesa, una volta di più, generica ed indeterminata, tanto più in mancanza di qualsivoglia documentazione di supporto:
l'alterazione delle dinamiche sociali e, in particolare, il ridotto interesse nel recarsi in luoghi pubblici e frequentare persone, sì limitando viaggi, visite ad amici, pranzi o cene in ristoranti, devesi ritenere già contemplata nella quantificazione del danno biologico, inteso quale normale alterazione dinamico-relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona).
Accertata la responsabilità della parte convenuta, e quantificato il danno nei termini di cui sopra, deve escludersi l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno, non essendo stata corrisposta alcuna somma a titolo di indennizzo.
Tale circostanza risulta incontestata in ragione della posizione difensiva assunta dallo stesso che ha specificatamente evidenziato nelle proposte difese che la CMO, Controparte_2 investita della questione a seguito di istanza dell'attore, non ha mai esaminato la posizione del , non essendo stata fornita la documentazione indispensabile per Per_1
l'espletamento della pratica medico-legale.
Risulta in atti, d'altra parte, che il , adito in sede di ricorso gerarchico Controparte_2 avverso il provvedimento di diniego della CMO, ne ha statuito l'inammissibilità.
Non risulta addotto alcunchè in ordine al giudizio n. 395/2021 RG che si vuole pendente innanzi al Tribunale di Ragusa, sezione lavoro, riguardo cui pure, con l'ordinanza del 21
pagina 9 di 11 ottobre 2022, si è invitato la difesa del convenuto a dar conto degli sviluppi CP_2
processuali.
In conclusione, alla stregua delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda proposta da , e RO BO, nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, va disposta la condanna del al risarcimento del Persona_1 Controparte_2
danno biologico subito da , quantificato nella somma pari ad euro Persona_1
353.816,32, oltre agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
Non vi è prova del danno patrimoniale pur richiesto con l'atto introduttivo de giudizio.
L'esito del giudizio che ha visto l'accoglimento della domanda proposta comporta, in forza del principio della soccombenza, la condanna del al pagamento delle Controparte_2 spese di giudizio che liquida con riferimento allo scaglione di valore dell'importo riconosciuto
(€. 260.001,00/€. 520.000,00) per tutte le fasi effettivamente esperite, ovvero studio, introduttiva, trattazione e decisione, nei valori minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico del . Controparte_2
Non vi è prova di qualsivoglia esborso per la relazione medico-legale di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11619/2021 RG, così statuisce:
- condanna il al pagamento, in favore di , Controparte_2 Parte_1 [...]
RO BO, della complessiva somma di euro 353.816,32 con gli Parte_3
interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo;
- condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Teresa Notaro, Controparte_2 difensore antistatario, delle spese processuali che liquida nella somma di €. 11.774,00,
(in essi compresi €. 545 per spese vive), oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.
pagina 10 di 11 - Le spese della CTU sono poste a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 4 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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