CASS
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/08/2025, n. 29519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29519 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE STEFANO APRILE Sent. n. sez. 1695/2025 CC - 15/05/2025 R.G.N. 10708/2025 - Relatore - UL OC SENTENZA sul ricorso proposto da OR NZ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli dell’11.2.2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC RI, che ha chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, previa riqualificazione del ricorso in opposizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 11.2.2025, il Tribunale di Napoli ha revocato il beneficio dell’indulto concesso a NZ FI con provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata in data 17.9.2007, per effetto della commissione di un nuovo reato nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della L. n. 241 del 2006. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di NZ FI, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 666, 674, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. Pen. Il ricorso lamenta che la revoca del beneficio sia avvenuta senza che a FI fosse stato notificato l’avviso dell’udienza, notificato a mezzo pec al solo difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. comporta una nullità di ordine generale e a carattere assoluto.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto che, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen., venga disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO Va premesso che in data 14.5.2025 il difensore del ricorrente ha trasmesso il certificato di morte – rilasciato dal Comune di Napoli – di NZ FI, deceduto in data 28.4.2025. Di conseguenza, la morte del condannato, sopravvenuta alla proposizione del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 29519 Anno 2025 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: TE AO Data Udienza: 15/05/2025 per cassazione, determina l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato (Sez. 7, n. 27794 del 26/5/2022, Raita, Rv. 283324 – 01; Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020, dep. 2021, Pettrone, non massimata), trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito (Sez. 4, n. 16819 del 20/4/2022, Regazzoni, Rv. 283206 – 01; Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv. 267384 – 01). La morte del condannato ha fatto venire meno uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento di esecuzione e, dunque, anche la decisione sulla questione strumentale alla definizione della regiudicanda principale resta interdetta, presupponendo la decisione del gravame l'esistenza del soggetto che l'ha proposto e che ad esso è interessato (cfr. Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi, Rv. 217245 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, per morte del ricorrente. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AO TE STEFANO APRILE 2
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC RI, che ha chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, previa riqualificazione del ricorso in opposizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 11.2.2025, il Tribunale di Napoli ha revocato il beneficio dell’indulto concesso a NZ FI con provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata in data 17.9.2007, per effetto della commissione di un nuovo reato nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della L. n. 241 del 2006. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di NZ FI, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 666, 674, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. Pen. Il ricorso lamenta che la revoca del beneficio sia avvenuta senza che a FI fosse stato notificato l’avviso dell’udienza, notificato a mezzo pec al solo difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. comporta una nullità di ordine generale e a carattere assoluto.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto che, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen., venga disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO Va premesso che in data 14.5.2025 il difensore del ricorrente ha trasmesso il certificato di morte – rilasciato dal Comune di Napoli – di NZ FI, deceduto in data 28.4.2025. Di conseguenza, la morte del condannato, sopravvenuta alla proposizione del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 29519 Anno 2025 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: TE AO Data Udienza: 15/05/2025 per cassazione, determina l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato (Sez. 7, n. 27794 del 26/5/2022, Raita, Rv. 283324 – 01; Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020, dep. 2021, Pettrone, non massimata), trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito (Sez. 4, n. 16819 del 20/4/2022, Regazzoni, Rv. 283206 – 01; Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv. 267384 – 01). La morte del condannato ha fatto venire meno uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento di esecuzione e, dunque, anche la decisione sulla questione strumentale alla definizione della regiudicanda principale resta interdetta, presupponendo la decisione del gravame l'esistenza del soggetto che l'ha proposto e che ad esso è interessato (cfr. Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi, Rv. 217245 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, per morte del ricorrente. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AO TE STEFANO APRILE 2