TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/11/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3418/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice Est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3418/2020 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 25.06.2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Via Enrico De Nicola n. 227, Cassino (FR) presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Lambro, rappresentato e difeso dall'Avv. RANALLI ANNA MARIA come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Via Luigi Tosti n. 6 Cassino (FR), presso lo studio dell'Avv.
RR ON che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazioni delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.10.2020, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sora in data 25/08/1991 con , deducendo che i coniugi si erano Controparte_1 separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino
n. 4841/2019 del 19.03.2019, che erano nati i figli (Cassino, 20.08.1999) ed Per_1
(Cassino, 15.12.2006); che la convivenza non era stata ripresa a far data Per_2 dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
in parziale modifica delle condizioni di separazione: 1) dichiarare cessato l'obbligo di concorrere al mantenimento della Sig.ra 2) disporre che il CP_1 figlio minore tenuto conto della contiguità delle abitazione dei genitori, Per_2 trascorra tempi paritetici con entrambi, confermando l'affido condiviso e la regolamentazione del diritto di visita paterno come disposto in sede di separazione;
3) disporre che all'esito del cessato obbligo di mantenimento a carico del resistente nei confronti della moglie, egli versi a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore euro 250,00 mensili;
4) confermare a carico del resistente l'intero Per_2 mantenimento ordinario per il figlio maggiore e altresì confermare a carico Per_1 del resistente l'intero importo per le spese straordinarie sostenute per i figli;
5) in
2 subordine, in caso di conferma dell'assegno divorzile a carico del resistente, disporre che sia a carico di ciascun genitore il mantenimento ordinario per il figlio minore per il tempo di permanenza del figlio presso l'una e l'altra abitazione oltre Per_2 alla ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie;
altresì in tal caso, confermare a carico del resistente l'intero mantenimento ordinario per il figlio e disporre che le spese straordinarie sostenute in suo favore vengano divise al Per_1
50% tra i genitori.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare delle condizioni di separazione disposte con provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino n. 4841/2019 del 6.03.2018 in riferimento all'affidamento condiviso del figlio e alla regolamentazione del Per_2 diritto di visita paterno, altresì in riferimento all'assegno di euro 750,00 a titolo di contributo di mantenimento a carico del Sig. in favore della Sig.ra 3) in Pt_1 CP_1 parziale modifica delle condizioni di separazione: - disporre a carico del sig. Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo
[...] Per_2 complessivo di € 500,00 mensili, - in via subordinata confermare l'assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 250,00 mensili, - disporre che le Per_2 spese straordinarie per i figli vengano divise tra i genitori nella misura del 50%.
All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato alle funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori e in parziale modifica delle condizioni di separazione riduceva l'assegno di mantenimento a carico del Sig. in favore Pt_1 della Sig.ra da euro 750,00 a 500,00 euro e rimetteva le parti avanti al G.I.. CP_1
Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative e delle memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interpello, accertamento tributario da parte della Guardia di Finanza.
All'udienza cartolare del 25.06.2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
3 -questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento n. 4841/2019 del 19.03.2019;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Orbene, deve premettersi che in sede di separazione era stato disposto l'affido condiviso di con collocamento paritetico ad entrambi i genitori, Per_2
l'assegnazione della casa coniugale alla sotto il profilo economico, era stato CP_1 posto a carico del un assegno in favore della ricorrente di euro 750,00 mensili a Pt_1 titolo di contributo di mantenimento, oltre ad euro 50,00 per le spese della casa coniugale, nonché il versamento della somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio il si obbligava inoltre al mantenimento del Per_2 Pt_1 figlio e al versamento del 100% delle spese straordinarie. Per_1
In sede presidenziale l'assegno di mantenimento per la veniva ridotto ad CP_1 euro 500,00, ferme le altre condizioni;
in sede di reclamo proposto dalla sig.ra CP_1 la Corte d'Appello di Roma con ordinanza 1382/2022 del 20.05.2022, prodotta in atti, ripristinava l'importo di euro 750,00 a carico dell' a titolo di mantenimento in CP_1 favore della moglie.
Tanto premesso, vanno preliminarmente revocate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita in relazione al figlio nelle Per_2 more divenuto maggiorenne.
4 Ciò posto, in tema di assegno divorzile, trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, 6° comma L. n. 898/70: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Al riguardo, è utile evidenziare il principio sancito dalle Sez. Un. della S.C.
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287): ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto con la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. E' stato precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza
5 dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che
«l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito dalla giurisprudenza, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso
6 causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Nel caso di specie, il ricorrente (60 anni) risulta titolare di una ditta individuale e ha percepito redditi imponibili pari ad euro 22.034,00 per l'anno di imposta 2020,
23.318,00 per l'anno 2021, 21.715 per l'anno 2022; risulta altresì percepire canoni di
7 locazione almeno dal locale ad uso commerciale di pizzeria (per euro 400,00 mensili).
La convenuta (60 anni) è assunta part-time come operatore socio-sanitario e guadagna circa 300 euro mensili, gode dell'usufrutto sull'abitazione coniugale ceduta al figlio in esecuzione degli accordi di separazione consensuale.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della disparità reddituale tra le parti nonché della durata del matrimonio, reputa il Tribunale che vada confermato a carico del ricorrente un assegno divorzile nella misura di euro 750,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, tenuto conto che la non possiede mezzi sufficienti per CP_1 un'esistenza dignitosa.
Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01).
In particolare, la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I
n. 12952 del 22 giugno 2016).
Nel caso di specie, il figlio (26 anni) risulta studente universitario, pur Per_1 avendo in passato collaborato con il padre. Deve pertanto essere confermato il mantenimento diretto del medesimo a carico del padre, quale genitore convivente, come
8 richiesto dallo stesso ricorrente. Deve inoltre confermarsi a carico del padre l'obbligo di versamento della somma di euro 250,00, oltre rivalutazione istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (18 anni) che risulta essere studente Per_2 universitario. Stante l'accordo delle parti, tale importo potrà essere versato direttamente nelle mani del figlio maggiorenne. Si reputa congruo porre le spese straordinarie per entrambi i figli a carico del e della nella misura del 50%. Pt_1 CP_1
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Sora (FR) in data 25/08/1991, fra
, nato in [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...], trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Sora (FR) dell'anno 1991, al n. 93, parte II, serie A;
2) revoca le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita relativamente al figlio nelle more divenuto maggiorenne;
Per_2
3) conferma a carico di l'obbligo di mantenimento diretto in favore Parte_1
del figlio;
Per_1
4) pone a carico di l'obbligo di versamento della somma mensile di Parte_1
euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio da Per_2 versarsi direttamente nelle mani del figlio maggiorenne;
5) pone a carico di e nella misura del 50% le Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie sostenute per i figli;
9 6) pone a carico di l'obbligo di versamento, entro il 5 di ogni mese, Parte_1
della somma di euro 750,00 in favore di , oltre rivalutazione Controparte_1 istat, a titolo di assegno divorzile;
7) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SORA
(FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
8) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 12/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
10