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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Raffaella Genovese Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 20.11..2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3504/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante della Parte_1 predetta Società, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Verre,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nerino Allocati e Enrico Cellupica, Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: retribuzione ferie – inclusione indennità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.1.2023 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, deduceva: Controparte_1
Parte
- di essere dipendente della , inquadrato ai sensi del CCNL autoferrotranvieri, nel profilo di macchinista attualmente collocato nel parametro 190;
- che per effetto delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati percepiva la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL Autoferrotranvieri, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali ed una retribuzione accessoria che trovava la sua fonte principale nell'integrativo aziendale di 2° livello sottoscritto in data 29.12.2004;
- che, in particolare, gli era corrisposta una indennità giornaliera turnisti, ex art. 5 A.N.
21.5.1981, nella misura di €. 0,52 giornaliere, competente al personale che prestava servizio in turni avvicendati, per ogni giorno di effettivo servizio;
una indennità di condotta diurna e notturna nella misura originariamente prevista di € 6 per ogni ora in cui egli era addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale), indennità che era stata incrementata sino ad
€. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019; un'indennità giornaliera di mansioni per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, nella misura giornaliera fissa di € 8,00; Parte
- che l' aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera le “indennità di mansione”, “indennità di condotta” e “indennità giornaliera turnisti” in relazione ai giorni di ferie.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva al G.L. di accertare il suo diritto a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della “indennità di mansione” della
“indennità giornaliera turnisti” e della “indennità di condotta” con condanna dell' a Pt_1 corrispondere in favore del ricorrente € 13.447,48 oltre accessori.
Con sentenza n. 5121 del 2024 il Giudice del lavoro, ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, accoglieva la domanda di riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie.
Avverso tale decisione proponeva appello l' amentando l'errata valutazione della natura delle Pt_1 tre indennità, la erronea valutazione dell'effetto dissuasivo, il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Si costituiva lo chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa all'esito di trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 118 d.att. c.p.c. si rinvia ai precedenti resi da questa Corte su analoghe questioni
(sent. n. 308/2025 rel. Avolio, sent. n. 2488/2024 rel. , sent. n. 869/2024 rel. . Per_1 Per_2
Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n.
22401), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato: "
4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_3 Per_4
Per_ Per_ punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-
12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: " Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_7 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_8
e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26,
[...] del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, R.S. e altri
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art.
7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_9
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché HO e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo
e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To. He. C- 385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre Cont 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE"
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la illegittimità della decurtazione operata, sia condivisibile.
Osserva, infatti, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Va in ogni caso sottolineato che qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, a prescindere dalla irrinunciabilità del relativo diritto, oggetto di specifica Parte eccezione da parte dell' , si ingenererebbe comunque una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la
“indennità giornaliera di mansione” è, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del
29.12.2004, legato alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
in particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di € 8,00; tale importo è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi.
La “indennità giornaliera turnisti”, disciplinata dall'art. 5 A.N. 21.5.1981 prevista nella misura di €
0,52 giornaliere, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio.
La “indennità di condotta diurna” è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale); è stata incrementata sino ad €. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019; è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al ricorrente. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a 4 ore e 20 minuti, a seguito di accordo Parte 16.12.2013 con cui l' ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare.
Conformemente ai criteri evidenziati, tali emolumenti devono essere ricompresi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame- quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
In ordine ai conteggi possono essere utilizzati quelli proposti dal ricorrente in quanto non colgono nel segno le censure spiegate in ordine al quantum. La quantificazione, infatti, è stata realizzata in base ai criteri di cui all'accordo integrativo del 2004.
Non può, infine, essere accolta l'eccezione di prescrizione.
Deve, al riguardo, evidenziarsi che, nel regime novellato dell'art. 18 dello Statuto per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro. Ed invero la Suprema Corte, proprio affrontando la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha recentemente affermato per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass.
06/09/2022 n. 26246).
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna la al pagamento delle spese di lite del Controparte_3 presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione agli avv.ti Nerino Allocati ed Enrico Cellupica, dichiaratisi antistatari;
dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
Napoli 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Raffaella Genovese Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 20.11..2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3504/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante della Parte_1 predetta Società, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Verre,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nerino Allocati e Enrico Cellupica, Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: retribuzione ferie – inclusione indennità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.1.2023 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, deduceva: Controparte_1
Parte
- di essere dipendente della , inquadrato ai sensi del CCNL autoferrotranvieri, nel profilo di macchinista attualmente collocato nel parametro 190;
- che per effetto delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati percepiva la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL Autoferrotranvieri, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali ed una retribuzione accessoria che trovava la sua fonte principale nell'integrativo aziendale di 2° livello sottoscritto in data 29.12.2004;
- che, in particolare, gli era corrisposta una indennità giornaliera turnisti, ex art. 5 A.N.
21.5.1981, nella misura di €. 0,52 giornaliere, competente al personale che prestava servizio in turni avvicendati, per ogni giorno di effettivo servizio;
una indennità di condotta diurna e notturna nella misura originariamente prevista di € 6 per ogni ora in cui egli era addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale), indennità che era stata incrementata sino ad
€. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019; un'indennità giornaliera di mansioni per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, nella misura giornaliera fissa di € 8,00; Parte
- che l' aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera le “indennità di mansione”, “indennità di condotta” e “indennità giornaliera turnisti” in relazione ai giorni di ferie.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva al G.L. di accertare il suo diritto a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della “indennità di mansione” della
“indennità giornaliera turnisti” e della “indennità di condotta” con condanna dell' a Pt_1 corrispondere in favore del ricorrente € 13.447,48 oltre accessori.
Con sentenza n. 5121 del 2024 il Giudice del lavoro, ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, accoglieva la domanda di riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie.
Avverso tale decisione proponeva appello l' amentando l'errata valutazione della natura delle Pt_1 tre indennità, la erronea valutazione dell'effetto dissuasivo, il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Si costituiva lo chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa all'esito di trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 118 d.att. c.p.c. si rinvia ai precedenti resi da questa Corte su analoghe questioni
(sent. n. 308/2025 rel. Avolio, sent. n. 2488/2024 rel. , sent. n. 869/2024 rel. . Per_1 Per_2
Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n.
22401), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato: "
4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_3 Per_4
Per_ Per_ punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-
12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: " Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_7 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_8
e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26,
[...] del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, R.S. e altri
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art.
7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_9
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché HO e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo
e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To. He. C- 385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre Cont 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE"
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la illegittimità della decurtazione operata, sia condivisibile.
Osserva, infatti, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Va in ogni caso sottolineato che qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, a prescindere dalla irrinunciabilità del relativo diritto, oggetto di specifica Parte eccezione da parte dell' , si ingenererebbe comunque una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la
“indennità giornaliera di mansione” è, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del
29.12.2004, legato alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
in particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di € 8,00; tale importo è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi.
La “indennità giornaliera turnisti”, disciplinata dall'art. 5 A.N. 21.5.1981 prevista nella misura di €
0,52 giornaliere, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio.
La “indennità di condotta diurna” è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale); è stata incrementata sino ad €. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019; è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al ricorrente. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a 4 ore e 20 minuti, a seguito di accordo Parte 16.12.2013 con cui l' ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare.
Conformemente ai criteri evidenziati, tali emolumenti devono essere ricompresi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame- quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
In ordine ai conteggi possono essere utilizzati quelli proposti dal ricorrente in quanto non colgono nel segno le censure spiegate in ordine al quantum. La quantificazione, infatti, è stata realizzata in base ai criteri di cui all'accordo integrativo del 2004.
Non può, infine, essere accolta l'eccezione di prescrizione.
Deve, al riguardo, evidenziarsi che, nel regime novellato dell'art. 18 dello Statuto per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro. Ed invero la Suprema Corte, proprio affrontando la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha recentemente affermato per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass.
06/09/2022 n. 26246).
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna la al pagamento delle spese di lite del Controparte_3 presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione agli avv.ti Nerino Allocati ed Enrico Cellupica, dichiaratisi antistatari;
dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
Napoli 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese