Ordinanza cautelare 27 giugno 2024
Ordinanza cautelare 27 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 12126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12126 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05050/2024 REG.RIC.
N. 06249/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5050 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 6249 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 5050 del 2024:
della relazione del funzionario giudiziario del Tribunale di Cagliari dell'1.8.2023; della relazione del cancelliere esperto del Tribunale Ordinario di Cagliari dell'1.8.2023; della segnalazione del Presidente del Tribunale di Cagliari alla Presidente della Corte d'appello di Cagliari contenente la notizia dei fatti oggetto del presente ricorso, con allegata la documentazione relativa alla vicenda; della comunicazione del 4.9.2023 con cui la Presidente della Corte d'appello di Cagliari ha proposto al Consiglio giudiziario la revoca della ricorrente dalle funzioni di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Cagliari; del verbale della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Cagliari del 18.9.2023 con cui veniva disposta l'audizione della ricorrente; del verbale della seduta della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario del 16.10.2023; del verbale della seduta della Sezione autonoma per i giudici onorari del Consiglio giudiziario del 20.11.2023, nella quale è stato deliberato all'unanimità di esprimere parere favorevole alla proposta di revoca dell'incarico della ricorrente; della delibera del 21.2.2024, notificata il 27.2.2024, con la quale il CSM ha revocato la ricorrente dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Cagliari e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta per le eventuali determinazioni di competenza; del decreto del Ministro della Giustizia, del 6.3.2024, notificato alla ricorrente il 25.3.2024, di revoca dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario di Tribunale di Cagliari; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
con motivi aggiunti presentati il 7.6.2024 avverso i medesimi atti già gravati con il ricorso principale;
quanto al ricorso n. 6249 del 2024:
per l'annullamento
del provvedimento adottato del Consiglio Superiore della Magistratura di non luogo a provvedere perché la ricorrente non fa più parte dell’Ordine giudiziario, emesso il 20.3.2024, n. 90/GT/2024 e mai notificato alla ricorrente, sulla domanda di conferma nelle funzioni di magistrato onorario con anzianità dai 12 ai 16 anni di servizio, n. 41982, del 18.6.2023, bandito con D.M. 8.6.2023; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso recante r.g. 5050/2024 è stata impugnata la delibera del 21.2.2024 con la quale il CSM ha revocato la ricorrente dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Cagliari, unitamente agli atti presupposti.
La ricorrente ha dedotto di essere stata nominata giudice onorario di tribunale con delibera del CSM del 3.7.2002, e di essere stata inizialmente assegnata al Tribunale di Lucera; a decorrere dal 13.9.2013, in seguito alla soppressione dell’ufficio giudiziario di appartenenza, aveva prestato servizio presso il Tribunale di Foggia; dal 5.11.2014 era stata trasferita, su sua richiesta, al Tribunale di Cagliari, dove aveva operato prevalentemente come giudice tutelare.
Con la delibera impugnata la ricorrente era stata revocata dall’incarico a causa di alcuni refusi riscontrati nei verbali di udienza del mese di giugno 2023 che sarebbero stati preordinati a conseguire una maggiore indennità di funzione non dovuta.
In particolare, la delibera aveva richiamato alcuni verbali delle cause trattate nel mese di giugno 2023, che risultavano trasmessi telematicamente in cancelleria in orario precedente (poco dopo le 13.00) rispetto all’orario di chiusura indicato nel corpo del documento (ore 14.15-14.20-14.25).
Tutti i verbali contestati contenevano lo stesso dispositivo: “Il Giudice dispone come da separato provvedimento trasmesso telematicamente. Verbale chiuso alle ore 14.15 (oppure, in due casi, alle ore 14.20 o 14.25)”.
Secondo l’Amministrazione, la ricorrente avrebbe volontariamente indicato nei verbali un orario di chiusura falso, successivo alle 14.00, al fine di conseguire la doppia indennità di funzione, riconosciuta ai magistrati onorari nel caso in cui l’attività di udienza si protragga oltre le cinque ore giornaliere; di contro, l’errata indicazione dell’orario costituiva un refuso, agevolato dalla concomitanza di un problema di salute e dal cattivo funzionamento del sistema informatico.
Nel corso del procedimento, infatti, la ricorrente aveva rappresentato che nel periodo in questione le era stata diagnosticata una patologia per la quale aveva dovuto programmare un intervento chirurgico, eseguito il 12.7.2023; nel periodo precedente al ricovero, corrispondente a quello in cui si erano verificati i fatti oggetto di ricorso, la ricorrente aveva sofferto numerosi disturbi fisici legati alla patologia diagnosticatale; aveva comunque tenuto udienza tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, e aveva adottato quanti più provvedimenti possibili, lavorando anche da casa, per limitare al minimo l’arretrato.
Inoltre la consolle del magistrato nello stesso periodo aveva presentato dei guasti, consistenti in improvvisi arresti, in conseguenza dei quali la ricorrente doveva riavviare il sistema e attendere a lungo prima di poter riprendere il lavoro interrotto; spesso, in conseguenza dell’interruzione, il lavoro intrapreso veniva cancellato e la ricorrente era costretta a ricominciare dal principio; tali inconvenienti erano stati eliminati solo nel mese di settembre 2023.
A causa di tale situazione la ricorrente in quel periodo aveva preferito redigere gli atti su un supporto USB esterno per poi trasferirli nel sistema e in alcuni casi, nel compiere tali operazioni, aveva dimenticato, per mero errore, di cancellare nei nuovi verbali l’orario di quelli precedenti sui quali aveva lavorato sovrascrivendoli.
Nonostante quanto rappresentato, il 20.11.2023 la Sezione autonoma del Consiglio giudiziario aveva espresso all’unanimità parere favorevole alla revoca dall’incarico, sulla base delle motivazioni riportate nella successiva delibera di revoca del CSM del 21.2.2024.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.violazione di legge (art. 21, d.lgs. 13.2.2017, n. 116); violazione di legge (art. 3, legge n. 241/1990) ed eccesso di potere per mancanza di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per omesso bilanciamento degli interessi giuridici coinvolti nella vicenda; violazione della circolare C.S.M. n. P793/2016 del 19.1.2016 – delibera del 13.1.2016; eccesso di potere sotto vari profili.
Poiché per i medesimi fatti era iniziato nei confronti della ricorrente un procedimento penale, il Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Cagliari avrebbe dovuto valutare l’opportunità di sospendere il procedimento amministrativo in attesa dell’esito del procedimento penale, piuttosto che disporre direttamente la revoca, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe anche potuto ottenere nelle more la conferma dell’incarico.
2. Violazione di legge (art. 97 della Costituzione, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione); violazione di legge (art. 21, d.lgs. n. 116/2017); violazione di legge (art. 3, legge n. 241/1990); eccesso di potere per mancanza di motivazione e mancanza di istruttoria adeguata; violazione di legge (art. 21 della Costituzione) ed eccesso di potere per violazione del diritto di difesa.
La Sezione autonoma del Consiglio giudiziario non aveva compiuto alcuna attività istruttoria a discarico dell’incolpata, né aveva dato conto delle ragioni per cui, anche senza acquisire le testimonianze richieste dalla stessa, aveva ugualmente espresso all’unanimità il parere favorevole alla revoca.
3. Violazione di legge (art. 3, legge n. 241/1990); eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per omessa valutazione di fatti decisivi ai fini del giudizio, in quanto l’Amministrazione non aveva preso in alcuna considerazione la circostanza che, nel momento in cui aveva commesso le condotte contestate, la ricorrente si trovava in condizioni psicofisiche estremamente difficili a causa della patologia che la affliggeva.
4. Violazione di legge (art. 3, legge n. 241/1990); eccesso di potere per motivazione illogica, poiché il C.S.M., facendo propria la motivazione del Consiglio giudiziario, aveva ritenuto non credibile la giustificazione dell’errore materiale perché “i verbali danno conto di una attività di udienza complessivamente superiore alle cinque ore, malgrado il deposito telematico dell’ultimo verbale sia avvenuto prima dello scoccare della quinta ora, e una assoluta continuità tra l’orario di inizio e di chiusura dei verbali dei singoli procedimenti trattati”.
Tale motivazione, però, non spiegava come mai l’errore materiale doveva ritenersi dovuto a un disegno preordinato.
5.Violazione di legge (art. 3, legge n. 241/1990); eccesso di potere per mancanza di motivazione sostanziale e difetto di istruttoria.
Il CSM aveva revocato la ricorrente dall’incarico senza svolgere alcuna autonoma valutazione ed istruttoria.
6. Violazione di legge (violazione dell’art. 21 d.lgs. 116/2017; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990); eccesso di potere per omessa istruttoria.
Solo attraverso l’analisi dell’intero percorso professionale della ricorrente sarebbe stato possibile vagliare l’elemento soggettivo della sua condotta; il Consiglio giudiziario avrebbe dovuto acquisire le relazioni dei giudici e dei funzionari giudiziari che, negli anni, avevano collaborato con la ricorrente.
Si sono costituiti il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, eccependo il difetto di legittimazione passiva del primo e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti depositati il 7 giugno 2024 la ricorrente ha dedotto, avverso i medesimi atti già gravati con il ricorso principale, le ulteriori censure di violazione di legge (art. 1, comma 3; art. 21, d.lgs. n. 116/2017; d.lgs. n. 109/2016; violazione dell’art. 21, d.lgs. n. 116/2017).
La ricorrente aveva appreso di aver superato con esito positivo, in data 19.10.2023, la procedura di conferma nelle funzioni di magistrato onorario, bandita con D.M. 8.6.2023; tuttavia il CSM, in data 20.3.2024, aveva adottato nei suoi confronti provvedimento di non luogo a provvedere sulla conferma perché non facente più parte dell’Ordine giudiziario.
Tuttavia, avendo la ricorrente acquisito il diritto alla conferma a tempo indeterminato dal momento in cui aveva superato positivamente la prova selettiva il 19.10.2023, la circostanza di essere stata, nel frattempo, revocata dalle funzioni non avrebbe dovuto assumere alcun rilievo nel procedimento di conferma.
Con altro ricorso r.g. n. 6249/2024 è stato impugnato il provvedimento di non luogo a provvedere sulla conferma, sopra citato, per i seguenti motivi:
1. Violazione di legge (art. 29, d.lgs. 13.2.2017, n. 116); violazione di legge (art. 8, D. M. della giustizia 8.6.2023, relativo alla procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari in servizio, che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio).
La ricorrente aveva partecipato alla procedura valutativa indetta dal CSM con D.M. 8.6.2023 superandola, mentre il CSM non l’aveva confermata nell’incarico rilevando che non faceva più parte dell’ordinamento giudiziario.
Tale determinazione non era corretta, poiché il CSM, all’esito della procedura, doveva esprimere un giudizio di idoneità o inidoneità tecnica alla conferma, in base esclusivamente ai parametri indicati nell’art. 7, comma 5, del D.M. citato; pertanto, il magistrato onorario che aveva superato positivamente la selezione acquistava il diritto soggettivo alla conferma al momento dell’espressione del giudizio positivo da parte della commissione circoscrizionale che lo ha valutato, senza che la revoca potesse influire negativamente su tale determinazione.
2. violazione di legge (Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e ingiustizia manifesta).
La scelta del CSM di non provvedere sulla domanda di conferma era in contrasto con il d.lgs. n. 116/2017, sia poiché non consentiva alla ricorrente di utilizzare, a fini curricolari, l’esito positivo della selezione per altre occasioni di lavoro, sia in quanto la revoca ex art. 21 del d.lgs. n. 116/2017 si giustificava solo per i magistrati a termine e non anche per quelli confermati a tempo indeterminato, quale era la ricorrente al momento in cui era stata revocata.
Il CSM, in base a quanto stabilito dall’art. 29 del d.lgs. n.116/2017 e dal DM 8.6.2023, avrebbe dovuto limitarsi ad adottare un atto in linea con l’esito delle prove, del tutto vincolato e di mero accertamento, salvo poi intraprendere autonomamente un provvedimento disciplinare nei confronti del magistrato confermato.
All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi, aventi ad oggetto provvedimenti connessi.
Deve poi essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, avendo la ricorrente espressamente impugnato il D.M. di revoca del 6.3.2024, dallo stesso adottato.
Nel merito i ricorsi sono infondati.
Al riguardo deve osservarsi che con la legge n. 57/2016, recante “Delega al Governo per la riforma organica per la magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti, tra l’altro, a prevedere un’unica figura di Giudice Onorario di Pace, con le funzioni di Giudice di Pace o destinato all’Ufficio del processo, nonché il magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della Procura della Repubblica, a regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio (art. 1, lett. i), e la responsabilità disciplinare, con l’individuazione delle fattispecie di illecito disciplinare, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione (art. 1, lett. l).
Con il d.lgs. n. 116/17 il Governo ha dato attuazione alla delega regolamentando i casi di decadenza dall’incarico, di revoca o di dispensa dal servizio del giudice onorario, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi di cui all’art. 2, co. 10, della legge n. 57/2016; non è stata, invece, esercitata la delega relativa alla responsabilità disciplinare.
In particolare, l’art. 21, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 116/17, intitolato “decadenza, dispensa e revoca”, individua i presupposti di tali provvedimenti, nonché il relativo procedimento; i fatti che danno luogo alla decadenza e alla dispensa sono per lo più di carattere oggettivo e incolpevole, mentre quelli che portano alla revoca si sostanziano in condotte implicanti un’oggettiva violazione dei doveri del magistrato onorario, secondo quanto previsto dal precedente art. 20 del medesimo decreto.
La revoca è infatti disposta nel caso in cui il magistrato onorario risulti inidoneo ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell’ufficio del processo (art. 21, co. 3) e, altresì, “quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli” (art. 21, co. 4, lett. a).
La disciplina della revoca non prevede alcun ipotesi di sospensione a fronte dell’avvio di un eventuale giudizio penale, trattandosi di procedimento del tutto autonomo ancorato alla sola valutazione della condotta dal punto di vista della idoneità allo svolgimento funzioni giurisdizionali, a prescindere dall’accertamento dell’illiceità penale dei comportamenti.
Ne consegue l’infondatezza della prima censura, con la quale la ricorrente lamenta la mancata sospensione del procedimento di revoca in attesa della definizione del procedimento penale.
Venendo all’esame delle ulteriori doglianze, con le quali la ricorrente ha contestato l’illegittimità del provvedimento di revoca impugnato in relazione all’accertamento dei fatti contestati, deve osservarsi che, nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'incarico, il giudice amministrativo deve limitare il proprio sindacato ad un esame estrinseco della ragionevolezza della misura adottata dall'organo di autogoverno della magistratura alla luce dei presupposti considerati, non potendo sostituire una propria valutazione, in ordine ai fatti contestati, alla complessiva vicenda professionale del magistrato onorario interessato, oppure al valore da attribuire ai singoli elementi negativi emergenti a suo carico, ovvero alla comparazione di questi con eventuali elementi positivi, se non nei limiti in cui il giudizio svolto dal CSM si snodi secondo un iter non supportato da idonea motivazione ovvero affetto da eccesso di potere per illogicità (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2466; Tar Lazio, sez. I, 10 dicembre 2020, n. 13312; 24 maggio 2017, n. 6137).
E invero, le valutazioni del CSM, ai fini della revoca dell’incarico di giudice onorario, costituiscono frutto di un apprezzamento discrezionale globale che, peraltro, nel caso di specie, appare immune da vizi di palese irragionevolezza o travisamento dei fatti o insufficiente istruttoria, essendo fondate su dati di fatto oggettivi e documentati.
Nella delibera impugnata si è, infatti, compiutamente dato atto dei fatti ascritti alla ricorrente, e delle ragioni per le quali all'accertamento degli stessi è seguita la revoca dell’incarico.
Dall'istruttoria effettuata è emerso che la ricorrente in più occasioni avrebbe attestato l’orario di chiusura dell’udienza in ora più tarda rispetto a quella effettiva, in cui il verbale era stato telematicamente inviato alla cancelleria.
In particolare, nella delibera si è dato conto della discordanza tra l’orario di deposito telematico dei verbali rilevato dal sistema informatico e quello indicato nel testo degli stessi, unitamente alla dettagliata indicazione della trattazione dei singoli procedimenti in assoluta continuità di orario, che sommata implicava un’attività di udienza di durata complessiva superiore alle cinque ore, nonostante l’ultimo verbale fosse stato depositato prima del decorso di tale lasso di tempo.
Allo stesso modo, il CSM ha precisato che la tesi dell'errore materiale, riconducibile - secondo la prospettazione della parte ricorrente - al fatto che ella lavorava su documenti salvati su supporto USB anziché direttamente sull’applicativo “Consolle del Magistrato” (perché malfunzionante), era smentita dal fatto che l’errore, asseritamente determinato dalla sovrascrittura di un documento preesistente, riguardava però soltanto gli ultimi verbali di ciascuna giornata udienza; solo per questi ultimi sarebbe infatti rimasta l’erronea indicazione dell’orario di chiusura del verbale sovrascritto (14.15 o 14.20) - atta a far maturare il diritto alla corresponsione della doppia indennità -, mentre per gli altri verbali delle medesime udienze il fenomeno non si sarebbe presentato.
Il CSM ha anche rimarcato che la discordanza tra orario attestato nel verbale ed orario effettivo non poteva ritenersi episodica, essendo stata riscontrata, nel mese di giugno 2023, in numerose udienze, sempre con riguardo all’ultimo procedimento trattato, il che appare difficilmente conciliabile con l’ipotesi di refusi nella sovrascrittura del verbale, come già evidenziato.
Quanto al lamentato difetto di istruttoria, dall’esame degli atti si rileva che la delibera risulta adottata all'esito di una adeguata istruttoria, basata sul parere della sezione autonoma del consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Cagliari e sulle acquisizioni operate in tale sede, mentre le testimonianze richieste dalla ricorrente, avendo ad oggetto circostanze estranee rispetto ai fatti posti alla base della delibera (quali il carico di lavoro assegnato, la disponibilità ed operosità lavorativa della stessa, la sua produttività, la fiducia e la stima presso magistrati e avvocati del foro) non assumono rilievo rispetto alle condotte contestate e, quindi non sarebbero state idonee a smentire la sussistenza dei presupposti della revoca.
Per quanto riguarda le condizioni psicofisiche della ricorrente, non appare ravvisabile alcun nesso tra la patologia fisica sofferta e l'attestazione sul verbale di udienza di un orario difforme da quello effettivo; né assume rilievo, rispetto ai fatti così come contestati, il malfunzionamento del sistema informatico, dal momento che, come detto, la difformità dell’orario è stata riscontrata solo rispetto al momento della chiusura dell’udienza e non con riferimento agli altri orari o elementi contenuti nel verbale.
Di conseguenza, correttamente è stata ravvisata la sussistenza di una condotta non consona all'ufficio rivestito e tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuite.
Il provvedimento di revoca risulta, pertanto, immune dai vizi denunciati.
Dal rigetto delle censure avverso la delibera di revoca discende poi la legittimità del provvedimento di non luogo a provvedere sulla conferma dell’incarico, posto che la conferma, come tale, concerne i magistrati con rapporto di servizio ancora in essere al momento in cui il Consiglio deve adottare il provvedimento conclusivo della procedura, poiché, in caso contrario, postulerebbe non una conferma ma una riammissione in servizio, non prevista dalla legge.
Né può sostenersi che la ricorrente avesse maturato il diritto soggettivo a essere confermata a tempo indeterminato alla data (19 ottobre 2023) del superamento della procedura valutativa, con la conseguenza che il C.S.M. avrebbe dovuto stabilizzarla e, solo dopo, valutare eventuali profili disciplinari della sua condotta, essendo questi estranei alla procedura di conferma.
In tale procedura, infatti, è il Consiglio Superiore della Magistratura che, secondo quanto disposto dalla Circolare n. P 8962 del 2 maggio 2023, acquisito il giudizio della Commissione di valutazione, delibera sulla domanda di conferma, verificando da ultimo la sussistenza di tutti i presupposti della stessa, sicché, una volta intervenuta la revoca dell’incarico, necessariamente il CSM ha preso atto della stessa e deliberato il non luogo a provvedere, non potendo procedere alla conferma di un giudice onorario non più in servizio.
I ricorsi vanno quindi respinti.
Ricorrono, tuttavia, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.