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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4147 del R.G. 2023, ed avente ad oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ZANFRAMUNDO ANTONIO, come Parte_1 da mandato in calce al ricorso introduttivo,
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CONVERTINO CATERINA, come Controparte_1 da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DOMANDA
Con ricorso depositato il 04/08/2023, - premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con dalla quale era nata la figlia Controparte_1 [...]
in data 22.09.2020, che il Tribunale di Taranto con decreto n. cron. 17435/2021 del Per_1
12.11.2021 si era pronunziato in ordine al regime di affidamento, collocazione, diritto al mantenimento e diritto di vista della figlia minore, che il Tribunale per i Minorenni di Taranto con decreto n. 1452/2022 del 20.07.2022 disponeva l'affidamento della minore anche al nonno materno nato a [...] l'[...], con conferma dell'affidamento (disposto in via Persona_2 provvisoria con precedente decreto del 17.6.2022) della stessa al Servizio Sociale di Massafra per il monitoraggio delle condizioni di vita familiare e dell'affidamento, ed invito alla madre
[...]
a continuare a seguire le indicazioni terapeutiche dei sanitari del CSM di Massafra, nel Parte_1 mese di maggio 2023 la ricorrente veniva a conoscenza di aver superato un concorso pubblico a 1858 posti nei ruoli del personale dell' , area C, posizione economica C1 – profilo consulente CP_2 protezione sociale e che, pertanto, il suddetto Istituto, con comunicazione a mezzo pec del 30.05.2023 invitava la stessa a presentarsi a Torino il 05.06.2023 per la sottoscrizione del contratto di lavoro ed il 06.06.2023 nella sede di NO per l'inizio del periodo di formazione di quattro mesi, che, CP_2 pertanto, si presentava la necessità di portare con sé la minore di appena tre anni, ma che il Per_1 resistente, nonostante le ripetute e tempestive comunicazioni attuava condotte ostruzionistiche, cercando di imporre il proprio veto su qualsivoglia iniziativa attuata dalla madre nel superiore interesse della figlia - adiva questo Tribunale per veder modificate le condizioni statuite nel decreto n. 17435/2021 emesso dal Tribunale di Taranto;
in particolare, ha chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.15
c.p.c., di essere autorizzata all'iscrizione della figlia minore alla scuola dell'infanzia Persona_3 sita in NO alla via Sforzesca n. 98, nonché a richiedere l'assegnazione in favore di Per_1 di un pediatra in NO e, in via principale, preliminarmente autorizzarsi il trasferimento
[...] della minore nella città di NO, nonché confermare l'affido condiviso della Persona_1 minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre nell'abitazione sita in NO alla via
Dei Caccia n. 7/C, modificare il contributo al mantenimento statuito a beneficio della figlia in ragione dell'eventuale rinuncia della ricorrente alla casa familiare sita in Pulsano alla Via Loprete 4, disciplinare il diritto-dovere di visita della figlia minore da parte del Padre , Controparte_1 nonché ammonire ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c.. Controparte_1
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 31.08.2023, veniva accolta dal G.D. la domanda di emissione di provvedimenti indifferibili formulata dalla parte ricorrente, con conseguente autorizzazione alla iscrizione della figlia minore nata a [...] il [...], Persona_1 alla scuola dell'infanzia sita in NO alla via Sforzesca n. 98, nonché a richiedere Persona_3
l'assegnazione in favore della minore di un pediatra in NO, con contestuale onere del Servizio
Sociale e del CSM di Massafra di relazionare con urgenza, ognuno per la parte di rispettiva competenza, circa le azioni di monitoraggio e gli interventi attuati in favore della minore e della madre , documentando entro il 12.09.2023 l'eventuale avvenuta presa in carico di Parte_1 quest'ultima da parte del CSM di NO. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.09.2023, Controparte_1 spiegava le proprie difese limitatamente all'istanza di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c., chiedendo revocarsi il decreto emesso in data 31.08.2023 e, per l'effetto, negarsi l'autorizzazione al trasferimento della minore a NO, con conseguente rientro della stessa presso il Persona_1
Comune di Massafra, unitamente al nonno materno, e collocamento presso Persona_2
l'abitazione paterna. In subordine, chiedeva disporsi che la parte ricorrente Parte_1 accedesse in tempi brevissimi al servizio del CSM di NO, predisponendo controlli serrati, anche da parte dei Servizi territorialmente competenti, al fine di verificare ed assicurare la massima tutela della minore e disciplinarsi i tempi e le modalità di incontro padre/figlia, tenendo conto della Per_1 circostanza che la minore avrebbe compiuto a breve tre anni e che avrebbe quindi potuto pernottare con il padre.
Con successiva comparsa di costituzione depositata per la fase di merito in data 5.12.2023, deduceva di temere che il trasferimento a NO avrebbe determinato un Controparte_1 affievolimento del monitoraggio e delle garanzie poste a tutela della piccola che l'assenza di Per_1 qualsivoglia forma di interlocuzione tra i genitori, di fatto già inesistente prima del trasferimento, avrebbe reso impraticabile la partecipazione del resistente alla vita quotidiana della minore, anche alla luce dell'impossibilità per il padre di sostenere le consistenti spese di viaggio e alloggio necessarie per l'esercizio costante del diritto di visita della minore;
infine, Controparte_1 evidenziava come l'eventuale revoca dell'assegnazione della casa familiare con restituzione al legittimo proprietario non poteva essere assunta a miglioramento delle proprie condizioni economiche, posto che la casa non era di sua proprietà; pertanto, parte resistente chiedeva, per il caso in cui venissero rigettate le istanze formulate in sede cautelare, di disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, previa valutazione della capacità di Persona_1 [...]
ad esercitare autonomamente la responsabilità genitoriale sulla minore, confermando altresì Parte_1 gli interventi di monitoraggio sulla minore per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti e della genitrice per il tramite del DSM di NO, disciplinarsi le modalità di incontro tra il genitore e la figlia minore alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, prevedere la ripartizione degli oneri economici di viaggio tra i genitori nella misura ritenuta di giustizia, prescrivere ad entrambi i genitori di assumere un atteggiamento flessibile rispetto alla gestione del diritto di visita in modo che, in caso di impossibilità del padre o della minore, l'incontro potesse essere recuperato o modificato in relazione all'insorgere di diverse esigenze, prescrivere alle parti la partecipazione ad un programma di sostegno alla genitorialità in modo da addivenire ad una gestione più serena e consapevole del loro ruolo ed in modo da sperimentare un canale comunicativo più efficace, prescrivere ad un atteggiamento maggiormente collaborativo, non Parte_1 solo nella gestione dei rapporti tra il sig. e la piccola ma anche dei rapporti tra i Per_1 Per_1 genitori, con maggiore coinvolgimento del padre nella vita quotidiana della figlia, seppur a distanza, nonché confermare il versamento del contributo al mantenimento della minore in misura di € Per_1
220,00 mensili oltre alla metà dell'assegno unico se non già ripartito tra i genitori nell'ipotesi di ripartizione dell'onere delle spese di viaggio tra i genitori o, in subordine, ridurre il quantum nella misura ritenuta di giustizia in modo da consentire al resistente di raggiungere più agevolmente
NO; oltre alla ripartizione delle spese straordinarie in misura del 50% come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto.
Il Giudice Delegato, con ordinanza del 12.12.2023, confermava il decreto emesso inaudita altera parte in data 31.08.2023 e, con successiva ordinanza del 17.02.2024, in via provvisoria autorizzava il trasferimento della minore a NO, presso il domicilio materno, unitamente al Persona_1 nonno materno della minore, al quale veniva affidato il compito di proseguire nell'azione di co- accudimento e di vigilanza sulla minore, già demandatagli dal Tribunale per i Minorenni di Taranto, con il sostegno ed il monitoraggio del Servizio Sociale di NO, al fine di verificare periodicamente la condizione esistenziale della minore nel nuovo contesto di vita, l'adeguatezza genitoriale nella gestione delle problematiche connesse alla distanza geografica padre-figlia, nonché la effettiva prosecuzione della presa in carico di da parte del CSM di NO;
veniva altresì Parte_1 regolato in via provvisoria e urgente il diritto di visita paterno.
All'udienza del 21.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note scritte in atti;
la causa veniva quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
Passando all'esame del merito il Tribunale ritiene che debbano trovare conferma le statuizioni assunte in via provvisoria, in quanto rispondenti ai bisogni della minore Persona_1
Occorre in primo luogo rilevare che, in sede di precisazione delle conclusioni e discussione, parte resistente, preso atto delle prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento, riteneva di non dover insistere nella richiesta di revoca dell'autorizzazione al trasferimento della minore Persona_1
a NO. Risulta, altresì, accertata l'effettiva prosecuzione della presa in carico di presso il Parte_1
CSM di NO;
dai plurimi certificati rilasciati dall'A.S.L. di NO a firma del Dirigente Medico risultano costanti tanto la sottoposizione di ai “consueti controlli di routine” quanto Parte_1
l'assenza di criticità che possano pregiudicare la prosecuzione del “buon compenso psicopatologico”.
Nulla si oppone, dunque al trasferimento della minore unitamente alla madre e al nonno materno nella città di NO, fatta salva l'opportunità di prevedere la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e di supporto già in essere, con il coinvolgimento del Servizio Sociale di NO e del CSM di NO, il quale ha senza soluzione di continuità certificato nel corso del lungo tempo trascorso dal trasferimento della ricorrente a NO (per ragioni lavorative) la condizione di buon compenso psicopatologico di e la regolarità dei suoi accessi al Servizio Specialistico. Parte_1
Parimenti risulta ampiamente riscontrato il trasferimento a NO del nonno materno della minore, nel rispetto del regime di co- affidamento a lui della minore disposto dal TM di Taranto con il decreto del 20.7.2022 cit., in ausilio della genitrice e della minore medesima, nella gestione delle problematiche connesse all'inserimento di entrambe nel nuovo contesto di vita, nonché delle problematiche connesse al regolare svolgimento del diritto di visita paterno, in ragione della considerevole distanza geografica esistente tra NO e Massafra.
Avuto riguardo al regime di visite padre- figlia, nulla osta alla conferma delle statuizioni assunte in via provvisoria con ordinanza del 17.2.2024, salvo disciplinare compiutamente anche i contatti telefonici padre – figlia, il giorno del compleanno delle parti e della minore, nonché le feste della mamma e del papà, in risposta alla primaria esigenza di garantire la strutturazione di una adeguata relazione padre – figlia riducendo al minimo le ragioni di possibili contrasti, con salvezza, tuttavia, dei diversi accordi che le parti dovessero ritenere di raggiungere, nel rispetto delle esigenze di ognuno.
Con riguardo al giorno del compleanno della minore, in quanto ricadente in periodo scolastico, data la distanza geografica esistente tra le parti, si intratterrà con ciascun genitore ad Persona_1 anni alterni.
Avuto riguardo alle statuizioni di carattere economico, il Tribunale reputa congruo confermare la disciplina vigente, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte resistente, in quanto i sopravvenuti oneri locativi gravanti sulla parte ricorrente risultano bilanciati dal notevole miglioramento della sua condizione economica e lavorativa, all'indomani della sua assunzione con contratto indeterminato presso l di NO. Tenuto conto della condizione lavorativa e CP_2 reddituale delle parti, l'importo dell'assegno vigente appare equo in considerazione dei maggiori oneri economici gravanti sul resistente per il regolare espletamento del diritto di visita della minore, in virtù dei quali il Tribunale non ritiene neppure che possa essere derogata la disciplina di legge con riguardo all'assegno unico per la prole.
Infondate si palesano le istanze sanzionatorie formulate dalla parte ricorrente, ex art. 473 bis.39 c.p.c., in quanto non risultano comprovate a carico del resistente condotte lesive dei bisogni educativi, morali e materiali della minore, assunte in spregio alla regolamentazione vigente all'epoca della proposizione del ricorso e con lesione del corretto svolgimento delle modalità di affidamento.
Le spese vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) autorizza il trasferimento della minore (nata il [...]) a NO, Persona_1 presso il domicilio materno, unitamente al nonno materno della minore, al quale viene demandato il compito di proseguire nell'azione di co – accudimento e di vigilanza sulla minore già demandatagli dal TM di Taranto con provvedimento del 20.7.2022, con il Per_1 sostegno ed il monitoraggio del Sociale di NO, al quale viene demandato il CP_3 compito di verificare periodicamente la condizione esistenziale della minore nel nuovo contesto vita, l'adeguatezza genitoriale nella gestione delle problematiche connesse alla distanza geografica padre – figlia, nonché la effettiva prosecuzione della presa in carico di da parte del CSM di NO, avendo cura di segnalare eventuali criticità, Parte_1 ove rilevate, quindi suggerendo possibili strategie di intervento;
2) dispone che il padre tenga con sé la figlia, salvo diversi accordi tra le parti e con congruo preavviso in caso di sostituzione di giorni ed ore di incontro, secondo il seguente calendario: per 5 giorni consecutivi nei mesi di febbraio, aprile, giugno e ottobre, in cui verrà accompagnata a Massafra dalla genitrice e dal nonno materno (o solo da quest'ultimo) e ricondotta alla madre (o al nonno materno) da;
con le medesime Controparte_1 modalità di accompagnamento e di riconsegna, durante le vacanze natalizie, la minore si intratterrà con il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre, negli anni dispari, dal 31 dicembre al
7 gennaio negli anni pari, dal giovedì santo al martedì successivo negli anni dispari;
nei restanti mesi di marzo, maggio, settembre e novembre il padre farà visita alla minore a NO per un fine settimana al mese;
nel periodo estivo, per 15 giorni, anche consecutivi, nel corso dei mesi di luglio e di agosto, da concordare entro il 30 giugno di ciascun anno, con prelievo e riconsegna della minore a cura del padre (a partire dal sesto anno di Controparte_1 vita per 20 giorni, anche consecutivi); con l'avvio del percorso scolastico presso la scuola primaria, nei mesi da ottobre a maggio, i giorni saranno ridotti a tre, da conciliare con gli impegni scolastici della minore, la quale verrà prelevata e riaccompagnata dal padre presso il domicilio materno a mesi alterni;
nei mesi di giugno e di settembre per 7 giorni consecutivi con accompagnamento a Massafra e recupero della minore a cura della madre;
il padre potrà videochiamare la minore con cadenza giornaliera, in una fascia oraria da concordare con la madre, ove occorra con l'intermediazione del Servizio Sociale di NO;
CP_1
avrà facoltà di intrattenersi con la minore il giorno del proprio compleanno e il
[...] giorno della festa del papà (pari facoltà è riconosciuta ad il giorno del suo Parte_1 compleanno e della festa della mamma); la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
3) Conferma per il resto i provvedimenti vigenti in punto di affidamento e mantenimento della minore;
assegno unico come per legge;
4) Rigetta l'istanza di ammonimento, ex art. 473bis.39 c.p.c., formulata dalla parte ricorrente;
5) Dispone a cura della Cancelleria la comunicazione del presente provvedimento al CP_4
Sociale di NO e al C.S.M. di NO;
6) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4147 del R.G. 2023, ed avente ad oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ZANFRAMUNDO ANTONIO, come Parte_1 da mandato in calce al ricorso introduttivo,
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CONVERTINO CATERINA, come Controparte_1 da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DOMANDA
Con ricorso depositato il 04/08/2023, - premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con dalla quale era nata la figlia Controparte_1 [...]
in data 22.09.2020, che il Tribunale di Taranto con decreto n. cron. 17435/2021 del Per_1
12.11.2021 si era pronunziato in ordine al regime di affidamento, collocazione, diritto al mantenimento e diritto di vista della figlia minore, che il Tribunale per i Minorenni di Taranto con decreto n. 1452/2022 del 20.07.2022 disponeva l'affidamento della minore anche al nonno materno nato a [...] l'[...], con conferma dell'affidamento (disposto in via Persona_2 provvisoria con precedente decreto del 17.6.2022) della stessa al Servizio Sociale di Massafra per il monitoraggio delle condizioni di vita familiare e dell'affidamento, ed invito alla madre
[...]
a continuare a seguire le indicazioni terapeutiche dei sanitari del CSM di Massafra, nel Parte_1 mese di maggio 2023 la ricorrente veniva a conoscenza di aver superato un concorso pubblico a 1858 posti nei ruoli del personale dell' , area C, posizione economica C1 – profilo consulente CP_2 protezione sociale e che, pertanto, il suddetto Istituto, con comunicazione a mezzo pec del 30.05.2023 invitava la stessa a presentarsi a Torino il 05.06.2023 per la sottoscrizione del contratto di lavoro ed il 06.06.2023 nella sede di NO per l'inizio del periodo di formazione di quattro mesi, che, CP_2 pertanto, si presentava la necessità di portare con sé la minore di appena tre anni, ma che il Per_1 resistente, nonostante le ripetute e tempestive comunicazioni attuava condotte ostruzionistiche, cercando di imporre il proprio veto su qualsivoglia iniziativa attuata dalla madre nel superiore interesse della figlia - adiva questo Tribunale per veder modificate le condizioni statuite nel decreto n. 17435/2021 emesso dal Tribunale di Taranto;
in particolare, ha chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.15
c.p.c., di essere autorizzata all'iscrizione della figlia minore alla scuola dell'infanzia Persona_3 sita in NO alla via Sforzesca n. 98, nonché a richiedere l'assegnazione in favore di Per_1 di un pediatra in NO e, in via principale, preliminarmente autorizzarsi il trasferimento
[...] della minore nella città di NO, nonché confermare l'affido condiviso della Persona_1 minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre nell'abitazione sita in NO alla via
Dei Caccia n. 7/C, modificare il contributo al mantenimento statuito a beneficio della figlia in ragione dell'eventuale rinuncia della ricorrente alla casa familiare sita in Pulsano alla Via Loprete 4, disciplinare il diritto-dovere di visita della figlia minore da parte del Padre , Controparte_1 nonché ammonire ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c.. Controparte_1
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 31.08.2023, veniva accolta dal G.D. la domanda di emissione di provvedimenti indifferibili formulata dalla parte ricorrente, con conseguente autorizzazione alla iscrizione della figlia minore nata a [...] il [...], Persona_1 alla scuola dell'infanzia sita in NO alla via Sforzesca n. 98, nonché a richiedere Persona_3
l'assegnazione in favore della minore di un pediatra in NO, con contestuale onere del Servizio
Sociale e del CSM di Massafra di relazionare con urgenza, ognuno per la parte di rispettiva competenza, circa le azioni di monitoraggio e gli interventi attuati in favore della minore e della madre , documentando entro il 12.09.2023 l'eventuale avvenuta presa in carico di Parte_1 quest'ultima da parte del CSM di NO. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.09.2023, Controparte_1 spiegava le proprie difese limitatamente all'istanza di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c., chiedendo revocarsi il decreto emesso in data 31.08.2023 e, per l'effetto, negarsi l'autorizzazione al trasferimento della minore a NO, con conseguente rientro della stessa presso il Persona_1
Comune di Massafra, unitamente al nonno materno, e collocamento presso Persona_2
l'abitazione paterna. In subordine, chiedeva disporsi che la parte ricorrente Parte_1 accedesse in tempi brevissimi al servizio del CSM di NO, predisponendo controlli serrati, anche da parte dei Servizi territorialmente competenti, al fine di verificare ed assicurare la massima tutela della minore e disciplinarsi i tempi e le modalità di incontro padre/figlia, tenendo conto della Per_1 circostanza che la minore avrebbe compiuto a breve tre anni e che avrebbe quindi potuto pernottare con il padre.
Con successiva comparsa di costituzione depositata per la fase di merito in data 5.12.2023, deduceva di temere che il trasferimento a NO avrebbe determinato un Controparte_1 affievolimento del monitoraggio e delle garanzie poste a tutela della piccola che l'assenza di Per_1 qualsivoglia forma di interlocuzione tra i genitori, di fatto già inesistente prima del trasferimento, avrebbe reso impraticabile la partecipazione del resistente alla vita quotidiana della minore, anche alla luce dell'impossibilità per il padre di sostenere le consistenti spese di viaggio e alloggio necessarie per l'esercizio costante del diritto di visita della minore;
infine, Controparte_1 evidenziava come l'eventuale revoca dell'assegnazione della casa familiare con restituzione al legittimo proprietario non poteva essere assunta a miglioramento delle proprie condizioni economiche, posto che la casa non era di sua proprietà; pertanto, parte resistente chiedeva, per il caso in cui venissero rigettate le istanze formulate in sede cautelare, di disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, previa valutazione della capacità di Persona_1 [...]
ad esercitare autonomamente la responsabilità genitoriale sulla minore, confermando altresì Parte_1 gli interventi di monitoraggio sulla minore per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti e della genitrice per il tramite del DSM di NO, disciplinarsi le modalità di incontro tra il genitore e la figlia minore alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, prevedere la ripartizione degli oneri economici di viaggio tra i genitori nella misura ritenuta di giustizia, prescrivere ad entrambi i genitori di assumere un atteggiamento flessibile rispetto alla gestione del diritto di visita in modo che, in caso di impossibilità del padre o della minore, l'incontro potesse essere recuperato o modificato in relazione all'insorgere di diverse esigenze, prescrivere alle parti la partecipazione ad un programma di sostegno alla genitorialità in modo da addivenire ad una gestione più serena e consapevole del loro ruolo ed in modo da sperimentare un canale comunicativo più efficace, prescrivere ad un atteggiamento maggiormente collaborativo, non Parte_1 solo nella gestione dei rapporti tra il sig. e la piccola ma anche dei rapporti tra i Per_1 Per_1 genitori, con maggiore coinvolgimento del padre nella vita quotidiana della figlia, seppur a distanza, nonché confermare il versamento del contributo al mantenimento della minore in misura di € Per_1
220,00 mensili oltre alla metà dell'assegno unico se non già ripartito tra i genitori nell'ipotesi di ripartizione dell'onere delle spese di viaggio tra i genitori o, in subordine, ridurre il quantum nella misura ritenuta di giustizia in modo da consentire al resistente di raggiungere più agevolmente
NO; oltre alla ripartizione delle spese straordinarie in misura del 50% come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto.
Il Giudice Delegato, con ordinanza del 12.12.2023, confermava il decreto emesso inaudita altera parte in data 31.08.2023 e, con successiva ordinanza del 17.02.2024, in via provvisoria autorizzava il trasferimento della minore a NO, presso il domicilio materno, unitamente al Persona_1 nonno materno della minore, al quale veniva affidato il compito di proseguire nell'azione di co- accudimento e di vigilanza sulla minore, già demandatagli dal Tribunale per i Minorenni di Taranto, con il sostegno ed il monitoraggio del Servizio Sociale di NO, al fine di verificare periodicamente la condizione esistenziale della minore nel nuovo contesto di vita, l'adeguatezza genitoriale nella gestione delle problematiche connesse alla distanza geografica padre-figlia, nonché la effettiva prosecuzione della presa in carico di da parte del CSM di NO;
veniva altresì Parte_1 regolato in via provvisoria e urgente il diritto di visita paterno.
All'udienza del 21.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note scritte in atti;
la causa veniva quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
Passando all'esame del merito il Tribunale ritiene che debbano trovare conferma le statuizioni assunte in via provvisoria, in quanto rispondenti ai bisogni della minore Persona_1
Occorre in primo luogo rilevare che, in sede di precisazione delle conclusioni e discussione, parte resistente, preso atto delle prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento, riteneva di non dover insistere nella richiesta di revoca dell'autorizzazione al trasferimento della minore Persona_1
a NO. Risulta, altresì, accertata l'effettiva prosecuzione della presa in carico di presso il Parte_1
CSM di NO;
dai plurimi certificati rilasciati dall'A.S.L. di NO a firma del Dirigente Medico risultano costanti tanto la sottoposizione di ai “consueti controlli di routine” quanto Parte_1
l'assenza di criticità che possano pregiudicare la prosecuzione del “buon compenso psicopatologico”.
Nulla si oppone, dunque al trasferimento della minore unitamente alla madre e al nonno materno nella città di NO, fatta salva l'opportunità di prevedere la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e di supporto già in essere, con il coinvolgimento del Servizio Sociale di NO e del CSM di NO, il quale ha senza soluzione di continuità certificato nel corso del lungo tempo trascorso dal trasferimento della ricorrente a NO (per ragioni lavorative) la condizione di buon compenso psicopatologico di e la regolarità dei suoi accessi al Servizio Specialistico. Parte_1
Parimenti risulta ampiamente riscontrato il trasferimento a NO del nonno materno della minore, nel rispetto del regime di co- affidamento a lui della minore disposto dal TM di Taranto con il decreto del 20.7.2022 cit., in ausilio della genitrice e della minore medesima, nella gestione delle problematiche connesse all'inserimento di entrambe nel nuovo contesto di vita, nonché delle problematiche connesse al regolare svolgimento del diritto di visita paterno, in ragione della considerevole distanza geografica esistente tra NO e Massafra.
Avuto riguardo al regime di visite padre- figlia, nulla osta alla conferma delle statuizioni assunte in via provvisoria con ordinanza del 17.2.2024, salvo disciplinare compiutamente anche i contatti telefonici padre – figlia, il giorno del compleanno delle parti e della minore, nonché le feste della mamma e del papà, in risposta alla primaria esigenza di garantire la strutturazione di una adeguata relazione padre – figlia riducendo al minimo le ragioni di possibili contrasti, con salvezza, tuttavia, dei diversi accordi che le parti dovessero ritenere di raggiungere, nel rispetto delle esigenze di ognuno.
Con riguardo al giorno del compleanno della minore, in quanto ricadente in periodo scolastico, data la distanza geografica esistente tra le parti, si intratterrà con ciascun genitore ad Persona_1 anni alterni.
Avuto riguardo alle statuizioni di carattere economico, il Tribunale reputa congruo confermare la disciplina vigente, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte resistente, in quanto i sopravvenuti oneri locativi gravanti sulla parte ricorrente risultano bilanciati dal notevole miglioramento della sua condizione economica e lavorativa, all'indomani della sua assunzione con contratto indeterminato presso l di NO. Tenuto conto della condizione lavorativa e CP_2 reddituale delle parti, l'importo dell'assegno vigente appare equo in considerazione dei maggiori oneri economici gravanti sul resistente per il regolare espletamento del diritto di visita della minore, in virtù dei quali il Tribunale non ritiene neppure che possa essere derogata la disciplina di legge con riguardo all'assegno unico per la prole.
Infondate si palesano le istanze sanzionatorie formulate dalla parte ricorrente, ex art. 473 bis.39 c.p.c., in quanto non risultano comprovate a carico del resistente condotte lesive dei bisogni educativi, morali e materiali della minore, assunte in spregio alla regolamentazione vigente all'epoca della proposizione del ricorso e con lesione del corretto svolgimento delle modalità di affidamento.
Le spese vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) autorizza il trasferimento della minore (nata il [...]) a NO, Persona_1 presso il domicilio materno, unitamente al nonno materno della minore, al quale viene demandato il compito di proseguire nell'azione di co – accudimento e di vigilanza sulla minore già demandatagli dal TM di Taranto con provvedimento del 20.7.2022, con il Per_1 sostegno ed il monitoraggio del Sociale di NO, al quale viene demandato il CP_3 compito di verificare periodicamente la condizione esistenziale della minore nel nuovo contesto vita, l'adeguatezza genitoriale nella gestione delle problematiche connesse alla distanza geografica padre – figlia, nonché la effettiva prosecuzione della presa in carico di da parte del CSM di NO, avendo cura di segnalare eventuali criticità, Parte_1 ove rilevate, quindi suggerendo possibili strategie di intervento;
2) dispone che il padre tenga con sé la figlia, salvo diversi accordi tra le parti e con congruo preavviso in caso di sostituzione di giorni ed ore di incontro, secondo il seguente calendario: per 5 giorni consecutivi nei mesi di febbraio, aprile, giugno e ottobre, in cui verrà accompagnata a Massafra dalla genitrice e dal nonno materno (o solo da quest'ultimo) e ricondotta alla madre (o al nonno materno) da;
con le medesime Controparte_1 modalità di accompagnamento e di riconsegna, durante le vacanze natalizie, la minore si intratterrà con il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre, negli anni dispari, dal 31 dicembre al
7 gennaio negli anni pari, dal giovedì santo al martedì successivo negli anni dispari;
nei restanti mesi di marzo, maggio, settembre e novembre il padre farà visita alla minore a NO per un fine settimana al mese;
nel periodo estivo, per 15 giorni, anche consecutivi, nel corso dei mesi di luglio e di agosto, da concordare entro il 30 giugno di ciascun anno, con prelievo e riconsegna della minore a cura del padre (a partire dal sesto anno di Controparte_1 vita per 20 giorni, anche consecutivi); con l'avvio del percorso scolastico presso la scuola primaria, nei mesi da ottobre a maggio, i giorni saranno ridotti a tre, da conciliare con gli impegni scolastici della minore, la quale verrà prelevata e riaccompagnata dal padre presso il domicilio materno a mesi alterni;
nei mesi di giugno e di settembre per 7 giorni consecutivi con accompagnamento a Massafra e recupero della minore a cura della madre;
il padre potrà videochiamare la minore con cadenza giornaliera, in una fascia oraria da concordare con la madre, ove occorra con l'intermediazione del Servizio Sociale di NO;
CP_1
avrà facoltà di intrattenersi con la minore il giorno del proprio compleanno e il
[...] giorno della festa del papà (pari facoltà è riconosciuta ad il giorno del suo Parte_1 compleanno e della festa della mamma); la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
3) Conferma per il resto i provvedimenti vigenti in punto di affidamento e mantenimento della minore;
assegno unico come per legge;
4) Rigetta l'istanza di ammonimento, ex art. 473bis.39 c.p.c., formulata dalla parte ricorrente;
5) Dispone a cura della Cancelleria la comunicazione del presente provvedimento al CP_4
Sociale di NO e al C.S.M. di NO;
6) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara