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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/05/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2993/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/03/2025 da
, con l'Avv. ANTONELLO CLAUDIA;
Parte_1
e con l'avv. ANTONELLO CLAUDIA;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio dove riterrà più opportuno.
2) la figlia minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui sarà assegnata la casa coniugale sita in San Martino di Lupari (PD) Via delle Streghe n. 7/A con tutti gli arredi e corredi ivi presenti. Si da atto che è maggiorenne ed economicamente Persona_2
autosufficiente. I genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia, relativamente ad istruzione, educazione e salute, tenendo 2
conto del suo bisogno, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
3) fatte salve diverse e più ampie modalità di visita concordate di volta in volta con l'altro genitore, che tengano conto del preminente interesse della figlia e impregiudicato il regime di affidamento condiviso della minore, i coniugi concordano che, salvo diverso accordo tra gli stessi, e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e con quelli lavorativi dei genitori stessi, stante l'età di 17 anni, il padre potrà tenere e Per_1
vedere la figlia liberamente e previo accordo con la stessa e con la madre ogniqualvolta lo vorrà.
Salvo rispettare il criterio dell'alternanza due week-end alternati (anche consecutivi) dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina, avendo cura di riaccompagnarla a scuola – secondo le esigenze della figlia, nonché quelle dei genitori. Ogni diversa modalità del diritto di visita potrà
essere previamente concordata dai coniugi secondo le esigenze degli stessi e della figlia;
Quanto
al diritto di visita infrasettimanale, i genitori potranno liberamente concordare due giorni alla settimana in cui il sig. potrà tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni CP_1
scolastici ed extra-scolastici della stessa, comprensivi del pernotto, da concordare con equo anticipo di almeno 48 ore. Seguiranno il criterio dell'alternanza annuale le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza della figlia presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e
Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo nonché alternando 15 giorni consecutivi
(anche non consecutivi) con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive, quest'ultime dovranno essere comunicate entro il 30 maggio di ciascun anno.
4) I genitori si impegnano ad assumere un comportamento rispettoso e collaborativo nella gestione della responsabilità genitoriale, valorizzando il reciproco ruolo genitoriale,
comunicandosi quanto avviene di rilevante nella vita della figlia e agendo con il criterio del superiore interesse del benessere della stessa.
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario CP_1 Pt_1
della figlia l'importo mensile di euro 250,00 (duencentocinquanta/00) soggetto a Per_1 3
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo alla separazione, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 15 (quindi) di ciascun mese, oltre alle spese straordinarie – determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova che le parti danno atto di conoscere e che si allega al presente atto - saranno ripartite nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra previa documentazione delle stesse. CP_1 Pt_1
6) La sig.ra farà richiesta dell'Assegno Unico Universale (ovvero ogni altra forma di Pt_1
sostentamento equipollente che dovesse venire erogata dallo Stato a favore della famiglia), e lo percepirà integralmente, anche per la parte di spettanza al padre. Quest'ultimo si impegna a porre in essere ogni adempimento, sul medesimo eventualmente gravante, al fine di garantire alla sig.ra la suddetta percezione. Pt_1
7) L'autovettura Renault Cio targata FS 937TB intestata alla sig.ra rimane Parte_1
alla stessa in proprietà e in uso. La sig.ra provvederà successivamente ad intestare a sé Pt_1
la polizza assicurativa in luogo del sig. e si farà carico di ogni onere o costo connesso. CP_1
8) Suddivisione al 50% del residuo presente sul conto corrente cointestato tra i sig.ri e Pt_1
acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di San Martino di Lupari CP_1
(PD). Detto conto corrente rimarrà intestato alla sola sig.ra in quanto collegato al Pt_1
mutuo in essere. I ricorrenti si impegnano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a recarsi presso l'istituto di credito anzidetto al fine di porre in essere quanto necessario per rimuovere il sig. dall'intestazione del conto corrente indicato. CP_1
9) I coniugi si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso e il ricavato della vendita, previa estinzione del mutuo in essere, verrà
suddiviso equamente al 50% ciascuno, medio tempore e comunque fino all'effettiva vendita dell'immobile de quo la rata di mutuo verrà pagata da entrambi i comproprietari.
10) Con l'adempimento delle condizioni innanzi indicate i coniugi dichiarano di avere così
esaustivamente regolamentato tutti i loro rapporti personali e patrimoniali (ivi compreso l'acquisto dei beni mobili presenti nella casa coniugale) di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione. 4
11) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti.
12) I coniugi rilasciano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, per sé
stessi e per i figli minori.
12) Spese legali compensate.”
Per il P.M: “conclude per l'omologa della separazione”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario il 13.05.2001 in CODROIPO (UD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CODROIPO (UD), Atto n. 9, parte II,
serie B, Anno 2001.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 19.07.2001, maggiorenne ed Per_2
economicamente autosufficiente, ed , il 2.09.2007. Per_1
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del
16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. 5
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative e risultando conformi all'interesse della prole minore;
le condizioni di cui ai nn. 6, 7, 8 e 9, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà
negoziale delle parti.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo;
5) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 13.5.2025
Il Presidente
dr.ssa Alina Rossato