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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/10/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6073/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giorno 7 ottobre 2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
+ 4 Parte_1
- attore
E
CP_1
- convenuto
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6073/2022 r.g.a.c. tra
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. ), (c.f. C.F._3 Parte_4
), (c.f C.F._4 Parte_5
), rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Sabato G. C.F._5
ER, SA AN e DI Di AL, presso i quali elett.te domiciliano in
Nola (NA) alla Via A. Laterizio n.19;
- opponenti
e fusasi con , in nome e Parte_6 CP_1
per conto di (c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
giusta procura in atti dall'Avv. Giordano Balossi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Italia Ferraro in AL Campania (NA), Largo Parrocchia n. 1;
- opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti ai sen- si dell'art. 306 c.p.c.
In via pregiudiziale, si osserva che sulla richiesta di estinzione del giudizio de- ve pronunciarsi con sentenza, essendo il relativo provvedimento emesso da questo
2
giudice quale organo giudicante monocratico ed avendo natura sostanziale di senten- za (Cass.Civ., Sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Si dà atto, sul punto, che con istanza depositata telematicamente in data 26 set- tembre 2025 il difensore di parte opponente provvedeva a depositare rinuncia agli atti del giudizio, controfirmata per accettazione dal difensore della parte opposta;
le parti reiteravano la dichiarazione anche nelle note scritte depositate ai fini della partecipa- zione alla presente udienza.
Pertanto, va dato atto della rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., sus- sistendone i presupposti di legge (procura speciale conferita al difensore del rinun- ciante;
accettazione della controparte).
Stante, inoltre, l' espresso accordo delle parti in tal senso, va dichiarata ex artt.
92, e 306, ult. Co. c.p.c., la compensazione integrale delle psese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
E' verbale.
Nola, 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
3
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giorno 7 ottobre 2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
+ 4 Parte_1
- attore
E
CP_1
- convenuto
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6073/2022 r.g.a.c. tra
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. ), (c.f. C.F._3 Parte_4
), (c.f C.F._4 Parte_5
), rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Sabato G. C.F._5
ER, SA AN e DI Di AL, presso i quali elett.te domiciliano in
Nola (NA) alla Via A. Laterizio n.19;
- opponenti
e fusasi con , in nome e Parte_6 CP_1
per conto di (c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
giusta procura in atti dall'Avv. Giordano Balossi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Italia Ferraro in AL Campania (NA), Largo Parrocchia n. 1;
- opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti ai sen- si dell'art. 306 c.p.c.
In via pregiudiziale, si osserva che sulla richiesta di estinzione del giudizio de- ve pronunciarsi con sentenza, essendo il relativo provvedimento emesso da questo
2
giudice quale organo giudicante monocratico ed avendo natura sostanziale di senten- za (Cass.Civ., Sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Si dà atto, sul punto, che con istanza depositata telematicamente in data 26 set- tembre 2025 il difensore di parte opponente provvedeva a depositare rinuncia agli atti del giudizio, controfirmata per accettazione dal difensore della parte opposta;
le parti reiteravano la dichiarazione anche nelle note scritte depositate ai fini della partecipa- zione alla presente udienza.
Pertanto, va dato atto della rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., sus- sistendone i presupposti di legge (procura speciale conferita al difensore del rinun- ciante;
accettazione della controparte).
Stante, inoltre, l' espresso accordo delle parti in tal senso, va dichiarata ex artt.
92, e 306, ult. Co. c.p.c., la compensazione integrale delle psese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
E' verbale.
Nola, 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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