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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/12/2024, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1103/2024 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Villafrati, via Re n. 3, presso lo studio dell'Avv.Vincenzo Terrano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata a Villafrati, C/so San Marco n. 68, presso lo Studio dell'Avv.
Alberto Maurici, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso e verbale di udienza dell'8.11.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 3.6.2024, e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 20.7.2017 a Villafrati -
[...] trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 5, parte II, serie A, dell'anno 2017 - dal quale sono nate le figlie il 14.4.2018, e , Persona_1 Persona_2 il 27.4.2020, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale secondo le condizioni concordate.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione presso il domicilio materno, coincidente con la casa familiare – da assegnare in favore di , ponendo a carico del marito l'obbligo di contribuire al Parte_2 pagamento del relativo canone di locazione mediante il versamento della somma mensile di € 200,00 –, regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno inoltre stabilito l'obbligo, a carico di , di versare ad , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva di € 500,00, (€ 250,00 per ciascuna figlia ), oltre al 50% delle spese straordinarie;
i ricorrenti hanno, infine, escluso qualsivolgia obbligo di mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
All'udienza dell'8.11.2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di voler addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
la causa è stata dunque posta in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto delle figlie minori
(art. 473bis.4 cpc)
Tenuto conto della introduzione del procedimento su ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 3.6.2024, confermate all'udienza del
8.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.