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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/11/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2623/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv. EN IC e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI GIUSEPPE 73 38122 TRENTO, presso il difensore avv.
EN IC
ATTORE
contro
:
DIPARTIMENTO PROTEZ. Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSENTINO SILVERIO e elettivamente domiciliato P.IVA_1 in C/O P.A.T. VIA VANNETTI 41 38122 TRENTO presso lo studio dell'avv. COSENTINO
SILVERIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“l'annullamento in toto del provvedimento di ritiro cautelare del permesso venatorio
D327/2020/11.15/24 con sua restituzione immediata per i motivi di cui in narrativa e
CHIEDE
pagina 1 di 5 ai sensi dell'art.5 D.Lgs. 150/2011, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, per l'evidente contrasto letterale dello stesso con l'art. 49 comma 2 quater L.P. 24/1991 e comunque per i motivi ampiamente dedotti in narrativa.
In via istruttoria, si chiede audizione del sig. . Parte_1
Per parte convenuta:
“- in via principale : respingere il ricorso dd. 23/11/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per effetto, respinta ogni altra diversa istanza, confermare in toto il provvedimento di ritiro cautelare del permesso annuale per l'esercizio della caccia dd. 11/11/2024, prot. n. 0842784 (D327/2020/11.15/24), con contestuale sospensione della qualifica di “esperto accompagnatore”;
- in via istruttoria: qualora si ritenga utile, ammettere prova per testimoni diretta e contraria e per interrogatorio formale, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, sulle seguenti circostanze:
1) vero che nel pomeriggio del 19/10/2024 il sig. consegnava al centro di controllo Parte_1 della Riserva di caccia di Terlago un gallo forcello, denunciandolo come di sesso maschile;
2) vero che il giorno 21/10/2024 il personale di vigilanza presso la sede di controllo della Riserva di caccia di Terlago, nell'effettuare il controllo dei capi consegnati dai cacciatori, notava che la carcassa di gallo forcello abbattuta dal sig. era una femmina;
Parte_1
3) vero che soltanto nella giornata del 21/10/2024 il sig. apprendeva dagli agenti Parte_1 verbalizzanti di avere abbattuto una femmina di gallo forcello.
Si indicano come testi i sigg. e domiciliati presso la Stazione Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Forestale di Vallelaghi, in Via Nazionale, 12 - 38069 Vallelaghi (TN).
Con rifusione delle spese di causa, ad eccezione degli onorari di avvocato non dovuti.
Con riserva di ulteriori deduzioni e istanze istruttorie”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso d.d. 23.11.2024 il sig. conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2
e chiedendo l'annullamento del
[...] Controparte_3 provvedimento di ritiro cautelare del permesso venatorio (protocollo D327/2020/11.15/24) emesso dal e la sospensione Controparte_4 dell'efficacia esecutiva dello stesso per contrasto con l'art. 49, comma 2 quater, L.P. n. 24/1991.
Si costituiva il convenuto Controparte_4
con comparsa d.d. 24.02.2025 contestando la ricostruzione dei fatti dei fatti e chiedendo il
[...] rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento di ritiro cautelare del permesso pagina 2 di 5 annuale per l'esercizio della caccia d.d. 11.11.2024 con contestuale sospensione della qualifica di
“esperto accompagnatore”.
***
Con note dd. 18.11.2025 parte ricorrente ha depositato il decreto di archiviazione del procedimento penale, emesso dal GIP di Trento in data 4.11.2024.
Considerato che il provvedimento impugnato aveva disposto “il ritiro cautelare del permesso annuale
o del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia rilasciato al signor FA GI…con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale” e “la sospensione della qualifica di esperto accompagnatore per un periodo pari a quello del ritiro cautelare…”, ne consegue che, con la definizione del procedimento penale, il provvedimento oggetto di impugnazione ha perso efficacia.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese di lite, si evidenzia che, da un lato parte ricorrente non ha formulato espressamente una domanda di condanna alle spese di lite (tuttavia, al riguardo, sentenza n.4922 del
05/06/1987); d'altro lato, la pronuncia sulle spese dovrebbe essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale.
Al riguardo, pertanto, si deve valutare la fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente,, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso, senza che rilevino le vicende successive.
Sotto tale profilo la domanda di parte ricorrente era infondata.
Per quanto concerne il merito della vicenda occorre precisare e chiarire che scopo dell'attuale procedimento non è quello di accertare se il ricorrente fosse o meno responsabile del reato previsto e punito dall'art. 30, comma 1, lett. g), L. n. 157/1992 in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, che punisce chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, accertamento che è di competenza del giudice penale, bensì se l'autorità amministrativa, che ha emanato il provvedimento impugnato, abbia correttamente operato.
Il ricorrente, infatti, ha contestato ed impugnato il provvedimento che dispone il ritiro cautelare del permesso annuale e la sospensione della qualifica di “esperto accompagnatore”. Il provvedimento in parola non era una sanzione, ma una misura provvisoria a contenuto cautelare volta ad impedire nel frattempo al cacciatore di costituire fonte di ulteriori pericoli per la fauna selvatica.
Il provvedimento, contrariamente ai rilievi mossi dal ricorrente, appariva congruamente motivato sia con riferimento alla norma violata sia con riferimento alla misura del ritiro cautelare comminata all'interno del parametro normativo. Appare evidente che nel caso di specie, in base alla sola lettura pagina 3 di 5 della documentazione in atti, vi fossero tutti gli estremi per l'esercizio da parte dell'autorità amministrativa del potere esercitato attraverso l'emissione del provvedimento.
Si era in presenza, quindi, di un atto dovuto.
Invero, risulta dalla documentazione in atti che il sig. dopo aver abbattuto e raccolto il volatile, Pt_1 non aveva riconosciuto che lo stesso era un esemplare femmina, tanto è vero che nel tesserino di caccia aveva annotato l'abbattimento di un maschio di gallo forcello e al momento della consegna della relativa carcassa al Centro di controllo della Riserva di caccia di Terlago l'aveva denunciato come gallo forcello maschio. A nulla rileva nella fattispecie che il ricorrente invochi la propria buona fede e il comportamento collaborativo dopo essere stato raggiunto da un primo provvedimento amministrativo. Pare quantomeno singolare che un cacciatore esperto come il ricorrente, che pratica l'attività venatoria da oltre 50 anni, non si sia reso conto prima di aver puntato e poi di aver abbattuto un esemplare femmina e non un maschio di gallo forcello. La circostanza poi che lo stato dei luoghi non permettesse di rendersi preventivamente conto del sesso dell'uccello, lungi dall'essere una scusante, depone nel senso della mancata adozione delle cautele necessarie che un cacciatore deve adottare nello svolgimento dell'attività venatoria;
cautele che imporrebbero di astenersi dall'abbattimento in caso di dubbio.
Il provvedimento impugnato è stato adottato in quanto il ricorrente, abbattendo un animale appartenete ad una specie protetta ha dimostrato di non avere l'affidabilità necessaria per il possesso del permesso di caccia.
In relazione a tali risultanze il provvedimento dell'autorità amministrativa deve ritenersi adottato legittimamente.
Pertanto, non spettano al ricorrente le spese di lite.
Nulla per le spese di parte convenuta, , difettando la difesa tecnica per la parte convenuta (ordinanza n.23825 del 04/08/2023:”l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota”).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
pagina 4 di 5 1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. nulla per le spese.
Così deciso in data 26/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2623/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv. EN IC e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI GIUSEPPE 73 38122 TRENTO, presso il difensore avv.
EN IC
ATTORE
contro
:
DIPARTIMENTO PROTEZ. Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSENTINO SILVERIO e elettivamente domiciliato P.IVA_1 in C/O P.A.T. VIA VANNETTI 41 38122 TRENTO presso lo studio dell'avv. COSENTINO
SILVERIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“l'annullamento in toto del provvedimento di ritiro cautelare del permesso venatorio
D327/2020/11.15/24 con sua restituzione immediata per i motivi di cui in narrativa e
CHIEDE
pagina 1 di 5 ai sensi dell'art.5 D.Lgs. 150/2011, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, per l'evidente contrasto letterale dello stesso con l'art. 49 comma 2 quater L.P. 24/1991 e comunque per i motivi ampiamente dedotti in narrativa.
In via istruttoria, si chiede audizione del sig. . Parte_1
Per parte convenuta:
“- in via principale : respingere il ricorso dd. 23/11/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per effetto, respinta ogni altra diversa istanza, confermare in toto il provvedimento di ritiro cautelare del permesso annuale per l'esercizio della caccia dd. 11/11/2024, prot. n. 0842784 (D327/2020/11.15/24), con contestuale sospensione della qualifica di “esperto accompagnatore”;
- in via istruttoria: qualora si ritenga utile, ammettere prova per testimoni diretta e contraria e per interrogatorio formale, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, sulle seguenti circostanze:
1) vero che nel pomeriggio del 19/10/2024 il sig. consegnava al centro di controllo Parte_1 della Riserva di caccia di Terlago un gallo forcello, denunciandolo come di sesso maschile;
2) vero che il giorno 21/10/2024 il personale di vigilanza presso la sede di controllo della Riserva di caccia di Terlago, nell'effettuare il controllo dei capi consegnati dai cacciatori, notava che la carcassa di gallo forcello abbattuta dal sig. era una femmina;
Parte_1
3) vero che soltanto nella giornata del 21/10/2024 il sig. apprendeva dagli agenti Parte_1 verbalizzanti di avere abbattuto una femmina di gallo forcello.
Si indicano come testi i sigg. e domiciliati presso la Stazione Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Forestale di Vallelaghi, in Via Nazionale, 12 - 38069 Vallelaghi (TN).
Con rifusione delle spese di causa, ad eccezione degli onorari di avvocato non dovuti.
Con riserva di ulteriori deduzioni e istanze istruttorie”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso d.d. 23.11.2024 il sig. conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2
e chiedendo l'annullamento del
[...] Controparte_3 provvedimento di ritiro cautelare del permesso venatorio (protocollo D327/2020/11.15/24) emesso dal e la sospensione Controparte_4 dell'efficacia esecutiva dello stesso per contrasto con l'art. 49, comma 2 quater, L.P. n. 24/1991.
Si costituiva il convenuto Controparte_4
con comparsa d.d. 24.02.2025 contestando la ricostruzione dei fatti dei fatti e chiedendo il
[...] rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento di ritiro cautelare del permesso pagina 2 di 5 annuale per l'esercizio della caccia d.d. 11.11.2024 con contestuale sospensione della qualifica di
“esperto accompagnatore”.
***
Con note dd. 18.11.2025 parte ricorrente ha depositato il decreto di archiviazione del procedimento penale, emesso dal GIP di Trento in data 4.11.2024.
Considerato che il provvedimento impugnato aveva disposto “il ritiro cautelare del permesso annuale
o del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia rilasciato al signor FA GI…con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale” e “la sospensione della qualifica di esperto accompagnatore per un periodo pari a quello del ritiro cautelare…”, ne consegue che, con la definizione del procedimento penale, il provvedimento oggetto di impugnazione ha perso efficacia.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese di lite, si evidenzia che, da un lato parte ricorrente non ha formulato espressamente una domanda di condanna alle spese di lite (tuttavia, al riguardo, sentenza n.4922 del
05/06/1987); d'altro lato, la pronuncia sulle spese dovrebbe essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale.
Al riguardo, pertanto, si deve valutare la fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente,, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso, senza che rilevino le vicende successive.
Sotto tale profilo la domanda di parte ricorrente era infondata.
Per quanto concerne il merito della vicenda occorre precisare e chiarire che scopo dell'attuale procedimento non è quello di accertare se il ricorrente fosse o meno responsabile del reato previsto e punito dall'art. 30, comma 1, lett. g), L. n. 157/1992 in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, che punisce chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, accertamento che è di competenza del giudice penale, bensì se l'autorità amministrativa, che ha emanato il provvedimento impugnato, abbia correttamente operato.
Il ricorrente, infatti, ha contestato ed impugnato il provvedimento che dispone il ritiro cautelare del permesso annuale e la sospensione della qualifica di “esperto accompagnatore”. Il provvedimento in parola non era una sanzione, ma una misura provvisoria a contenuto cautelare volta ad impedire nel frattempo al cacciatore di costituire fonte di ulteriori pericoli per la fauna selvatica.
Il provvedimento, contrariamente ai rilievi mossi dal ricorrente, appariva congruamente motivato sia con riferimento alla norma violata sia con riferimento alla misura del ritiro cautelare comminata all'interno del parametro normativo. Appare evidente che nel caso di specie, in base alla sola lettura pagina 3 di 5 della documentazione in atti, vi fossero tutti gli estremi per l'esercizio da parte dell'autorità amministrativa del potere esercitato attraverso l'emissione del provvedimento.
Si era in presenza, quindi, di un atto dovuto.
Invero, risulta dalla documentazione in atti che il sig. dopo aver abbattuto e raccolto il volatile, Pt_1 non aveva riconosciuto che lo stesso era un esemplare femmina, tanto è vero che nel tesserino di caccia aveva annotato l'abbattimento di un maschio di gallo forcello e al momento della consegna della relativa carcassa al Centro di controllo della Riserva di caccia di Terlago l'aveva denunciato come gallo forcello maschio. A nulla rileva nella fattispecie che il ricorrente invochi la propria buona fede e il comportamento collaborativo dopo essere stato raggiunto da un primo provvedimento amministrativo. Pare quantomeno singolare che un cacciatore esperto come il ricorrente, che pratica l'attività venatoria da oltre 50 anni, non si sia reso conto prima di aver puntato e poi di aver abbattuto un esemplare femmina e non un maschio di gallo forcello. La circostanza poi che lo stato dei luoghi non permettesse di rendersi preventivamente conto del sesso dell'uccello, lungi dall'essere una scusante, depone nel senso della mancata adozione delle cautele necessarie che un cacciatore deve adottare nello svolgimento dell'attività venatoria;
cautele che imporrebbero di astenersi dall'abbattimento in caso di dubbio.
Il provvedimento impugnato è stato adottato in quanto il ricorrente, abbattendo un animale appartenete ad una specie protetta ha dimostrato di non avere l'affidabilità necessaria per il possesso del permesso di caccia.
In relazione a tali risultanze il provvedimento dell'autorità amministrativa deve ritenersi adottato legittimamente.
Pertanto, non spettano al ricorrente le spese di lite.
Nulla per le spese di parte convenuta, , difettando la difesa tecnica per la parte convenuta (ordinanza n.23825 del 04/08/2023:”l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota”).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
pagina 4 di 5 1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. nulla per le spese.
Così deciso in data 26/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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