TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Il giorno 29 ottobre 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale IA ZI, chiamato il processo iscritto al n. 12672/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Fabrizio Ardizzone per parte opponente e l'avv. Alessadro Montalbano in sostituzione dell'avv. Alosi, per l'opposta.
In via principale l'avv. Ardizzone chiede il richiamo del CTU che non ha riferito in ordine all'esecuzione non a regola d'arte delle opere oggetto d'appalto.
L'avv. Montalbano si oppone.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
IA ZI
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale IA ZI, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12672/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabrizio Ardizzone giusta Email_1
procura in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Alosi ,) Email_2
giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3276/21 del Tribunale di Palermo dell'11 luglio
2021;
2) dichiara esecutivo il medesimo decreto ingiuntivo;
3) condanna al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
complessivi € 2.594,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 25 settembre 2021, verte sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3276/21 di questo Tribunale (emesso l'11
[.. luglio 2021), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di della somma di € 10.500,00, a saldo del corrispettivo per Controparte_1
l'appalto di lavori eseguiti presso l'unità immobiliare di proprietà dell'opponente e sita in Palermo Via Portello n. 39/c nonché delle opere extra capitolato [cfr. docc. del fascicolo del procedimento monitorio].
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione e la conferma de ldecreto 3276/21. del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò posto, va osservato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un.,
n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso specifico, ha assolto pienamente al proprio Controparte_1
onere probatorio, attraverso il deposito oltre alla fattura anche della contrattualistica che ha interessato il rapporto tra le parti.
L'esistenza di un valido rapporto giuridico tra le parti non è peraltro stata oggetto di contestazione.
A fronte di ciò, e dell'allegazione dell'impresa circa un credito residuo
– al netto degli acconti già ricevuti – di € 10.500,00, l'opponente non ha dimostrato di avere adempiuto alla propria obbligazione, né che l'obbligazione si sia estinta per l'intervento di fattori diversi dall'adempimento.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La ha invece eccepito l'inadempimento dell'appaltatore per Parte_1
mancata esecuzione delle opere e per non esecuzione delle stesse a regola d'arte.
Ora, quest'ultima doglianza deve ritenersi priva di consistenza, atteso che essa non ha trovato alcun riscontro a seguito dell'istruttoria.
Lo stesso C.T.U. nominato in corso di causa – presa visione dei luoghi oggetto del giudizio ed effettuati, nel contraddittorio delle parti, tutti i rilievi ed indagini ritenuti necessari – non ha avuto modo di accertare l'esecuzione di opere non a regola d'arte [cfr. relazione del C.T.U. Ing. Per_1
in atti].
[...]
Conclusioni, quelle rassegnate dal C.T.U., a cui questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate da un iter argomentativo rigoroso, esaustivo e privo di contraddizioni.
L'accertamento del CTU ha lasciato come indimostrate le contestazioni fatte dall'opponente ed ha di fatto confermato l'esecuzione delle opere anche “ultra contratto” che sono state altresì quantificate.
Ne discende che parte opposta ha dimostrato la fondatezza e l'ammontare della propria pretesa creditoria.
Del tutto indimostrate, invece, sono rimaste le doglianze mosse dall'opponente.
Sulla scorta delle considerazioni finora esposte, devono essere affermate la fondatezza della pretesa avanzata da e Controparte_1
l'inconsistenza dell'opposizione proposta da Parte_1
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 3276/21 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto).
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato e, ai sensi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., dichiarato esecutivo in tutto il suo importo.
Per quanto riguarda, da ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1
relativamente alla presente fase.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Va infine mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Palermo, 29 ottobre 2025 IL G.O.T. IA ZI
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale IA ZI, chiamato il processo iscritto al n. 12672/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Fabrizio Ardizzone per parte opponente e l'avv. Alessadro Montalbano in sostituzione dell'avv. Alosi, per l'opposta.
In via principale l'avv. Ardizzone chiede il richiamo del CTU che non ha riferito in ordine all'esecuzione non a regola d'arte delle opere oggetto d'appalto.
L'avv. Montalbano si oppone.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
IA ZI
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale IA ZI, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12672/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabrizio Ardizzone giusta Email_1
procura in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Alosi ,) Email_2
giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3276/21 del Tribunale di Palermo dell'11 luglio
2021;
2) dichiara esecutivo il medesimo decreto ingiuntivo;
3) condanna al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
complessivi € 2.594,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 25 settembre 2021, verte sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3276/21 di questo Tribunale (emesso l'11
[.. luglio 2021), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di della somma di € 10.500,00, a saldo del corrispettivo per Controparte_1
l'appalto di lavori eseguiti presso l'unità immobiliare di proprietà dell'opponente e sita in Palermo Via Portello n. 39/c nonché delle opere extra capitolato [cfr. docc. del fascicolo del procedimento monitorio].
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione e la conferma de ldecreto 3276/21. del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò posto, va osservato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un.,
n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso specifico, ha assolto pienamente al proprio Controparte_1
onere probatorio, attraverso il deposito oltre alla fattura anche della contrattualistica che ha interessato il rapporto tra le parti.
L'esistenza di un valido rapporto giuridico tra le parti non è peraltro stata oggetto di contestazione.
A fronte di ciò, e dell'allegazione dell'impresa circa un credito residuo
– al netto degli acconti già ricevuti – di € 10.500,00, l'opponente non ha dimostrato di avere adempiuto alla propria obbligazione, né che l'obbligazione si sia estinta per l'intervento di fattori diversi dall'adempimento.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La ha invece eccepito l'inadempimento dell'appaltatore per Parte_1
mancata esecuzione delle opere e per non esecuzione delle stesse a regola d'arte.
Ora, quest'ultima doglianza deve ritenersi priva di consistenza, atteso che essa non ha trovato alcun riscontro a seguito dell'istruttoria.
Lo stesso C.T.U. nominato in corso di causa – presa visione dei luoghi oggetto del giudizio ed effettuati, nel contraddittorio delle parti, tutti i rilievi ed indagini ritenuti necessari – non ha avuto modo di accertare l'esecuzione di opere non a regola d'arte [cfr. relazione del C.T.U. Ing. Per_1
in atti].
[...]
Conclusioni, quelle rassegnate dal C.T.U., a cui questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate da un iter argomentativo rigoroso, esaustivo e privo di contraddizioni.
L'accertamento del CTU ha lasciato come indimostrate le contestazioni fatte dall'opponente ed ha di fatto confermato l'esecuzione delle opere anche “ultra contratto” che sono state altresì quantificate.
Ne discende che parte opposta ha dimostrato la fondatezza e l'ammontare della propria pretesa creditoria.
Del tutto indimostrate, invece, sono rimaste le doglianze mosse dall'opponente.
Sulla scorta delle considerazioni finora esposte, devono essere affermate la fondatezza della pretesa avanzata da e Controparte_1
l'inconsistenza dell'opposizione proposta da Parte_1
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 3276/21 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto).
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato e, ai sensi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., dichiarato esecutivo in tutto il suo importo.
Per quanto riguarda, da ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1
relativamente alla presente fase.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Va infine mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Palermo, 29 ottobre 2025 IL G.O.T. IA ZI
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile