Art. 1.
L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 , e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326 , relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, gia' sospesa fino al 1 gennaio 1953 con l' art. 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1372 , e' ulteriormente sospesa fino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1954.
Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469 , sono applicabili anche nei riguardi dell'imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1953 e seguenti.
L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 , e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326 , relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, gia' sospesa fino al 1 gennaio 1953 con l' art. 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1372 , e' ulteriormente sospesa fino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1954.
Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469 , sono applicabili anche nei riguardi dell'imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1953 e seguenti.