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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Componente
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 416 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BALUGANI GIANFRANCO
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la ricorrente, sola costituita, come in ricorso.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio a Khouribga in Marocco il 24/08/2001, trascritto in Italia al
Comune di Maranello (MO), e dalla loro unione sono nati i figli il 22/09/2002 e Persona_1 Per_2
il 25/07/2007.
[...]
2. I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Reggio EM n. 62/2020, pubblicata
20/01/2020, passata in giudicato.
3. Con ricorso del 28/01/2025, ha domandato dichiararsi sciolto il matrimonio e Parte_1
ulteriori statuizioni accessorie, di carattere personale ed economico, inerenti ai rapporti tra genitori e figli.
4. è rimasto contumace, nonostante la rituale notifica ricevuta all'indirizzo di CP_1
Castelfranco EM (MO), via Palestro n. 30, risultante da certificato di residenza.
5. All'esito dell'udienza del 05/06/2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
§
A) Il figlio minore della coppia (di cui è risultato superfluo l'ascolto ex art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c. dato che diverrà maggiorenne tra poco più di un mese) resterà affidato in via esclusiva cosiddetta rafforzata alla madre – così come già stabilito in sede separativa e considerato il perdurante disinteresse paterno – cui, ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma, c.c. viene attribuito il potere di compiere in modo autonomo le scelte di maggiore interesse per gli stessi in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale.
B) resterà collocato assieme alla madre nell'attuale abitazione di Maranello (MO), viale della Per_2
Resistenza n. 58, soluzione gradita al ragazzo, il quale, vista la sua età, frequenterà il padre se ne avrà il desiderio.
C) Sul fronte economico, la madre ha domandato la conferma degli oneri economici a carico del padre stabiliti in sede separativa, vale a dire un contributo per il mantenimento ordinario della prole di euro 300,00 mensili complessivi (euro 150,00 mensili per ogni figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie, dando atto che il convenuto vi sta facendo fronte e che il figlio maggiorenne ha sì iniziato da poco a svolgere attività lavorativa ma è ancora lungi dal divenire economicamente autonomo.
Non sussiste motivo per non accogliere una simile equilibrata richiesta, solo precisando che la rivalutazione ISTAT avrà decorso dal 31/10/2018, momento in cui è stato avviato il contenzioso separativo.
L'assegno unico per la prole erogato dall' verrà incassato interamente dalla madre, genitore di CP_2
esclusivo riferimento dei ragazzi.
D) Per il principio di causalità, dipendendo il radicarsi della lite dalla sua condotta, nonché vista la
2 sua soccombenza (art. 91, primo comma, c.p.c.) il convenuto viene condannato a rifondere le spese di lite alla ricorrente.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/08/2001 a Khouribga in Marocco da
(nata in [...] il [...]) con (nato in Parte_1 CP_1
MAROCCO il 04/08/1976), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
MARANELLO, atto n. 63, parte 2, serie C, anno 2016;
2. affida il figlio minore della coppia nato il [...], in [...] esclusiva rafforzata alla madre, Per_2
cui viene attribuito il potere di compiere in modo autonomo le scelte di maggiore interesse per il ragazzo in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
3. colloca il figlio minore della coppia assieme alla madre nell'abitazione di quest'ultima in
Maranello (MO), viale della Resistenza n. 58, presso la quale il ragazzo avrà residenza;
4. regola le frequentazioni tra e il padre in forma libera, con accordo diretto tra i due Per_2
5. obbliga il padre a versare alla madre euro 300,00 mensili, con decorrenza dal 31/10/2018, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 150,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
3 scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
6. autorizza la madre ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno unico CP_2
per la prole;
7. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
8. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANELLO (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
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