TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 1609
TAR
Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
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TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o mancata e/o erronea applicazione dell'art. 23 comma 12 e 12 bis della l.r. 16/2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; mancata e/o erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; travisamento; sviamento dell'interesse pubblico; irragionevolezza, illogicità

    Le doglianze sono infondate nel merito. Non sussistono i presupposti normativamente richiesti per il subentro. La ricorrente non è componente originaria del nucleo familiare. La sentenza del Tribunale per i Minori non costituisce un provvedimento ampliativo del nucleo familiare. Le condizioni di salute della figlia non sono rilevanti ai fini del subentro. Non sussistono le condizioni per l'applicazione del comma 12 bis in quanto il rigetto non è avvenuto per difetto del requisito della convivenza continuativa o dell'autorizzazione all'ampliamento da almeno 12 mesi, ma per l'esistenza di un precedente provvedimento di rigetto non impugnato.

  • Rigettato
    Violazione e/o mancata e/o erronea applicazione dell'art. 21 e dell'art. 28 comma 5 bis del Reg. Reg. n. 4/2017. Violazione e/o mancata e/o erronea applicazione degli artt. 18 e 20 del Reg. Reg. n. 1/2004. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; mancata e/o erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; travisamento; sviamento dell'interesse pubblico; irragionevolezza, illogicità

    La doglianza non è fondata. La disposizione invocata non è applicabile in quanto la ricorrente non era assegnataria alla data dell'8.02.2018. L'ultimo provvedimento di ampliamento del nucleo familiare era scaduto e l'istanza di subentro era stata respinta. La sua permanenza nell'alloggio configura occupazione senza titolo. La pretesa è infondata nel merito per le stesse ragioni del primo motivo di ricorso.

  • Inammissibile
    Violazione e/o mancata e/o erronea applicazione dell'art. 23 comma 12 e 12 bis della l.r. 16/2016. Violazione e/o mancata e/o erronea applicazione dell'art. 23 l.r. n. 4/2017 in relazione all'art. 21 e dell'art. 28 comma 5 bis del reg. reg. n. 4/2017. Violazione e/o mancata e/o erronea applicazione degli artt. 18 e 20 del reg. reg. n. 1/2004. Eccesso di potere per difetto di motivazione; mancata e/o erronea valutazione dei presupposti; travisamento dei fatti; carenza di istruttoria

    Il ricorso è inammissibile nella parte in cui riguarda l'impugnazione del provvedimento di rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica, trattandosi di controversia relativa a diritti per cui è competente il giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 1609
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1609
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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