Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01609/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01551/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Perlini e Gianluigi Montalto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Milano, via Petrocchi, n. 6;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano e Irma Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, n. 6;
LI MI S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento del 06/05/2024, Prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Comune di Milano – Area Assegnazione Alloggi ERP – il 06/05/2024 – prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 06/05/2024, avente ad oggetto il rigetto del ricorso in opposizione presentato dalla ricorrente avverso il provvedimento di diniego al subentro ex art. 23, comma 12 e 12 bis L. R. 16/2016, emesso dal Comune di Milano (PG -OMISSIS-), nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e, in particolare, del decreto di rilascio emesso dal Comune di Milano, Area Assegnazione Alloggi ERP, il 10/05/2024 (prot. n. -OMISSIS-), notificato alla ricorrente in data 10/05/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa NT MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno gravame, la signora -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha rigettato il ricorso in opposizione dalla stessa presentato avverso il diniego al subentro nell’unità abitativa sita in viale -OMISSIS- rientrante nel patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica comunale, precedentemente assegnata al fratello, nonché il decreto di rilascio del predetto immobile adottato dalla medesima amministrazione in data 10.05.2024.
2. Espone, in fatto, che l’immobile in questione è stato originariamente assegnato negli anni 60 ai propri nonni, ai quali è successivamente subentrato il fratello -OMISSIS- quale nuovo intestatario del contratto di locazione. Con provvedimento di A.L.E.R. – Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (di seguito solo “A.L.E.R.”) del 06.02.2002 la ricorrente è stata inserita nel nucleo familiare del fratello, dal quale è uscita nel 2007.
3. Successivamente, a seguito della nascita della figlia nel 2011 – riconosciuta portatrice di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e invalida civile – la ricorrente è stata autorizzata, unitamente alla minore, a risiedere presso l’alloggio in questione in forza di provvedimento di ampliamento del nucleo familiare del 12.03.2013.
4. In data 1.05.2013, il signor -OMISSIS- ha comunicato ad A.L.E.R. di rinunciare alla titolarità dell’immobile in favore della sorella a fronte del proprio trasferimento all’estero e quest’ultima ha presentato istanza di subentro nell’assegnazione dell’alloggio. Con provvedimento del 27.07.2015, LI MI S.p.A. (di seguito solo “LI MI) ha comunicato alla ricorrente, in qualità di nuovo ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano, il rigetto della predetta domanda. In particolare, è stato ritenuto ostativo alla positiva definizione della pratica il disposto del nuovo art. 20, comma 7 del Regolamento Regionale 1/2004, come modificato dal Regolamento Regionale n. 3/2011 – ratione temporis vigente, in quanto la domanda di ampliamento è stata formalizzata dal fratello in data 20.11.2011 – che avrebbe ammesso l’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario a favore di persone legate da vincoli di parentela per un periodo massimo di tre anni, non costituendo più titolo al subentro. Tale provvedimento di rigetto non è stato impugnato.
5. In data 17.11.2023 il Comune di Milano ha notificato al signor -OMISSIS- il decreto di decadenza dall'alloggio di via -OMISSIS-, con provvedimento parimenti rimasto incontestato.
6. La ricorrente ha quindi chiesto a LI MI, con nota protocollata il 14.12.2023 (cfr. doc. 4 dell’amministrazione), il riesame della propria posizione al fine del subentro nell’alloggio in questione, invocando l'applicazione dell'art. 23 comma 12 bis della L.R. della Lombardia n. 16/2016 di cui ritiene ricorrano, nelle specie, i presupposti applicativi.
7. Su tale istanza si è pronunciato il Comune di Milano con l’impugnato provvedimento di rigetto, escludendo la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della speciale “sanatoria” prevista dalla succitata disposizione normativa. In particolare, in detta sede è stato evidenziato che la ricorrente aveva già presentato domanda nel 2013 per il subentro nell’alloggio, su cui si era pronunciato il gestore LI MI con provvedimento di diniego rimasto inoppugnato, motivato sulla scorta del nuovo testo del Regolamento Regionale n. 1/2004, come modificato nel 2011, che consentiva l’ampliamento del nucleo familiare nei confronti di soggetti legati da vincoli di parentela per soli tre anni, non costituendo più titolo per il subentro. Inoltre, nel provvedimento si dà atto che è stato adottato nei confronti del signor -OMISSIS- un provvedimento di decadenza dall’assegnazione, parimenti non impugnato, e che la ricorrente ha comunque continuato a occupare l’immobile pur senza alcun titolo autorizzativo.
8. Successivamente, il Comune di Milano, ha adottato il decreto di rilascio per occupazione abusiva nei confronti della ricorrente, intimandola a rilasciare l’alloggio libero e vuoto da persone e cose ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento Regionale n. 4/2017.
9. Avverso tali provvedimenti è insorta la signora -OMISSIS- onde chiederne l’annullamento; a sostegno del gravame ha dedotto, con riferimento al diniego di subentro ai sensi dell’art. 23 comma 12 bis della L.R. della Lombardia n. 16/2016, le censure così rubricate:
- “ I. Violazione e/o mancata e/o erronea applicazione dell'art. 23 comma 12 e 12 bis della l.r. 16/2016. Eccesso di potere per: difetto di motivazione e di istruttoria; mancata e/o erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; travisamento; sviamento dell'interesse pubblico; irragionevolezza, illogicità ”;
- “ II. Violazione e/o mancata e/o erronea applicazione dell'art. 21 e dell'art. 28 comma 5 bis del Reg. Reg. n. 4/2017. Violazione e/o mancata e/o erronea applicazione degli artt. 18 e 20 del Reg. Reg. n. 1/2004. Eccesso di potere per: difetto di motivazione e di istruttoria; mancata e/o erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; travisamento; sviamento dell'interesse pubblico; irragionevolezza, illogicità ”;
9.1 Quanto al decreto di rilascio emesso dal comune di Milano il 10.05.2024, ha dedotto un unico motivo di ricorso rubricato “ III. Violazione e/o mancata e/o erronea applicazione dell'art. 23 comma 12 e 12 bis della l.r. 16/2016. Violazione e/o mancata e/o erronea applicazione dell'art. 23 l.r. n. 4/2017 in relazione all'art. 21 e dell'art. 28 comma 5 bis del reg. reg. n. 4/2017. Violazione e/o mancata e/o erronea applicazione degli artt. 18 e 20 del reg. reg. n. 1/2004. Eccesso di potere per difetto di motivazione; mancata e/o erronea valutazione dei presupposti; travisamento dei fatti; carenza di istruttoria ”.
10. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano per resistere al gravame eccependone preliminarmente l’inammissibilità, in quanto l’ottenimento del bene della vita fatto valere in giudizio sarebbe impedito dalla presenza di provvedimenti presupposti adottati dall’amministrazione e non impugnati, pertanto ormai intangibili; nel merito, è stato chiesto comunque il rigetto del ricorso in quanto infondato.
11. All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, in disparte le questioni preliminari, la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata respinta per difetto di fumus boni iuris di ricorso.
12. Successivamente, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi a sostegno delle rispettive posizioni in vista della trattazione di merito del ricorso e, all’udienza del 4.02.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. In via preliminare, come rilevato ex officio dal Collegio con avviso reso alle parti in udienza e riportato a verbale, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale nella parte in cui ha ad oggetto il decreto di rilascio dell’immobile emesso dal Comune di Milano il 10.05.2024, spettando la stessa al Giudice ordinario.
13.1 Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, “ la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. un., 5 aprile2019, n. 9683; Cass., Sez. un., 24 maggio 2019, n. 14267). Nella specie, si è al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria. La controversia ha ad oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ord.15.01.2021, n. 621; Id., ord. 20.07.2021, n. 20761; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V ter, 7.05.2024, n.9020).
Pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la causa in cui si faccia questione del rilascio dell’immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione senza titolo anche quando la parte interessata, per paralizzare la pretesa alla restituzione del bene, abbia allegato di possedere i requisiti per l’assegnazione di un alloggio anche tramite regolarizzazione o autorizzazione al subentro, “collocandosi la vicenda “al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo”; si tratta, in altri termini, di una questione che “si svolge in un ambito puramente paritetico” (Cass. civ., sez. un., n. 621/21, cit.)” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V ter, 26.11.2024, n.21255) ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 30.12.2024, n. 3790; Id., Sez. IV, 30.08.2025, n. 2869).
13.2 Sotto questo profilo, dunque, la controversia in esame attiene alla pretesa dell’amministrazione al rilascio dell’alloggio da parte dell’occupante senza titolo, che, a sua volta, contrappone all’ordine di rilascio un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio. Ne consegue che, nella parte in cui ha a oggetto l’impugnazione dell’ordine di rilascio dell’immobile occupato senza titolo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario innanzi al quale il processo potrà essere riproposto nel rispetto dei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
14. Si può passare adesso all’esame del gravame nella parte in cui ha a oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di subentro in applicazione dell’art. 23 della L. R. della Lombardia n.16/2016, potendosi prescindere dall’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal Comune di Milano perché il gravame è infondato nel merito e, come tale, deve essere respinto.
15. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che l’amministrazione avrebbe omesso di valutare la situazione complessiva del nucleo familiare e, in particolare, non avrebbe tenuto conto delle condizioni di salute della figlia minore e della sentenza n. -OMISSIS- con cui il Tribunale per i Minori di Milano ha disposto l'affido di quest’ultima al Comune di Milano, con collocamento presso la madre nell'alloggio di viale -OMISSIS-. Pertanto, la situazione della ricorrente – priva di alcun sostegno economico anche da parte del padre della bambina – unitamente alle condizioni di salute di quest’ultima e alla situazione di fragilità del nucleo familiare avrebbe dovuto imporre valutazioni specifiche, non limitate al mero riscontro negativo della richiesta di subentro e al conseguente ordine di rilascio.
15.1 Inoltre, ricorrerebbero tutti i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 23 commi 12 e 12 bis della L. R. della Lombardia n.16/2016: la ricorrente, difatti, sarebbe componente originaria del nucleo familiare, poiché il fratello, appena ottenuta l’intestazione dell’appartamento in questione, avrebbe presentato richiesta ad A.L.E.R. di inserirla all’interno del proprio nucleo. Unitamente alla figlia, poi, sarebbe stata anche autorizzata a risiedere presso l’immobile in questione con provvedimento di A.L.E.R. del 12.03.2013 e con effetto retroattivo a decorrere dal 29.12.2011, né ad oggi potrebbe ritenersi ostativo al positivo perfezionamento della propria istanza l’esistenza del provvedimento di LI MI del 2015 con cui è stata rigettata la precedente domanda di subentro dalla stessa presentata, siccome non contenente indicazione dei termini e della possibilità di proporre ricorso. Pertanto, poiché l'autorizzazione all'ampliamento avrebbe decorrenza dal 29.12.2011 e il fratello sarebbe uscito dal nucleo familiare in data 1.05.2013, la coabitazione sarebbe maggiore del periodo di dodici mesi stabilito dall'art. 23 comma 12 della L. R. della Lombardia n.16/2016 ai fini di consentire il subentro, con conseguente applicabilità di detta disposizione.
15.2 Ritiene il Collegio che le censure siano infondate nel merito, risultando il provvedimento adottato dall’amministrazione comunale correttamente motivato in relazione all’insussistenza dei presupposti normativamente richiesti per il subentro nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 23 della L.R. della Lombardia n. 16/2016.
16. Prima di entrare nel merito delle questioni e al fine di correttamente perimetrare l’oggetto della presente decisione, va rilevato che il provvedimento impugnato si è pronunciato con riferimento alla “ istanza di riesame ex art. 23, comma 12 bis, L.R. 16/2016 – PG. Comune di Milano, -OMISSIS- ”, valutando dunque la sola applicabilità della speciale ipotesi di subentro di cui al comma 12 bis dell’art. 23 della L.R. della Lombardia n. 16/2016, non anche del comma 12 della medesima disposizione. Ciononostante, ritiene il Collegio che le doglianze che assumono come parametro di legittimità l’art. 23, comma 12 possano comunque essere scrutinate, considerando le stesse rivolte avverso il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha esaminato la possibilità di subentro ai sensi di detta disciplina, pure richiamata nell’intestazione dell’istanza di subentro presentata dalla ricorrente.
16. Ciò posto, per migliore comprensione delle questioni sollevate in ricorso, occorre procedere a una sintetica ricostruzione delle principali fonti normative applicabili al caso di specie.
16.1 La disciplina del subentro nell’assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica è innanzitutto contenuta all’art. 23, commi 12 e 12 bis della L.R. della Lombardia n. 16/2026. Il comma 12, in particolare, individua diverse ipotesi di subentro nell'alloggio sociale, stabilendo, quale regola generale, il riconoscimento di detto diritto “ ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici ”. La norma prosegue precisando che, anche a prescindere dalla succitata ipotesi –che può ritenersi quella più propriamente fisiologica in quanto relativa al subentro tra soggetti inclusi nel nucleo familiare assegnatario originario –, “ resta fermo il diritto di subentro nell'alloggio sociale per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto con il titolare dell'assegnazione o provvedimento dell'autorità giudiziaria ”. La disposizione continua, infine, riconoscendo che, “ in caso di decesso o di uscita volontaria dal nucleo familiare dell’assegnatario ”, possono subentrare gli ascendenti e i discendenti di primo grado presenti nel nucleo familiare all’atto dell’assegnazione o laddove “ l’ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso o l’uscita volontaria e che gli stessi risultino in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici ”.
16.2 Il comma 12 bis, inserito dall'art. 9, comma 1, lett. d) della L.R. della Lombardia n. 28/2022, disciplina una speciale fattispecie di subentro, stabilendo che, “ con riferimento ai casi nei quali il subentro non è stato consentito per difetto del requisito della convivenza continuativa con l’assegnatario o dell’autorizzazione all’ampliamento da almeno dodici mesi, gli enti proprietari procedono, su istanza di parte da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, al riesame della posizione dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario, deceduto o uscito volontariamente dall’unità abitativa, che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022”, risiedono in tale unità dalla data in cui l’ente proprietario ne ha verificato l’utilizzo come abitazione principale in luogo dell’assegnatario. Ai fini dell’accoglimento dell’istanza, gli enti proprietari verificano esclusivamente il possesso dei requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici e l’esigibilità, anche parziale, del debito maturato in ragione della situazione economica del nucleo familiare accertata nel corso dell’anagrafe dell’utenza da effettuarsi nel corso del 2023 ”.
17. Ciò premesso, nessuna delle ipotesi di subentro normativamente previste ricorre nel caso di specie.
17.1 Va smentita, in primo luogo, la prospettazione della ricorrente secondo cui la stessa sarebbe “ componente originaria del nucleo familiare ” (cfr. ricorso pag. 7) e, come tale, la sua condizione rientrerebbe nell’ambito di applicabilità dell'art. 23 comma 12 della L.R. della Lombardia n. 16/2016. L’affermazione, a ben vedere, è contraddetta dalla stessa ricostruzione dei fatti svolta in ricorso, laddove si precisa che l’immobile era stato originariamente assegnato ai nonni della signora -OMISSIS- negli anni ’60, ai quali era subentrato come intestatario del contratto di locazione il fratello -OMISSIS-. La ricorrente, pertanto, è entrata a far parte del nucleo familiare solo successivamente in forza di due distinti provvedimenti di ampliamento, l’ultimo dei quali con validità triennale a decorre dal 29.12.2011, né tantomeno la stessa ha convissuto con l’assegnatario “ continuativamente fino al momento del decesso ”, come richiesto dalla disposizione.
18. Sotto altro profilo, non colgono nel segno le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto specificamente considerare, ai fini di garantire il subentro, le condizioni di salute della figlia e i contenuti della sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di Milano, con cui è stato disposto l’affidamento di quest’ultima al Comune con collocamento presso la madre nell’immobile di via -OMISSIS-.
18.1 Ritiene infatti il Collegio che la succitata pronuncia del Tribunale di Milano non dia titolo al subentro della ricorrente ai sensi dell’art. 23, comma 12 della L.R. della Lombardia n. 16/2016, norma che consente il diritto di subentro nell'alloggio sociale anche “coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto con il titolare dell'assegnazione o provvedimento dell'autorità giudiziaria (…) ”.
18.2 Ora, la sentenza del Tribunale di Milano richiamata dalla ricorrente non costituisce un “ provvedimento dell’autorità giudiziaria ” ampliativo del nucleo familiare assegnatario dell’immobile di edilizia residenziale pubblica, per cui non consente il diritto al subentro del destinatario. In detta sede, difatti, l’adito Tribunale ha disposto, su accordo delle parti, il collocamento della minore presso la madre nella residenza da questa dichiarata, incaricando i servizi sociali del comune di Milano, inter alia , di monitorare la situazione familiare e segnalare eventuali condizioni di grave pregiudizio per la minore medesima che dovessero essere riscontrate. Non si tratta, dunque, di un provvedimento giudiziario che comporta – neppure indirettamente – l’ampliamento del nucleo familiare originariamente intestatario dell’alloggio pubblico, ma di una pronuncia inter partes che dispone esclusivamente con riguardo all’affidamento della minore e al suo mantenimento, precisando che la stessa è collocata presso la madre nella residenza da questa allora dichiarata e che potrà mutare nel corso del tempo, non derivando da tale decisum alcun obbligo in capo al Comune di Milano di consentire alla ricorrente l’occupazione contra legem dell’immobile.
18.3 Né tantomeno le condizioni di salute della figlia minore sono rilevanti ai fini del perfezionamento delle fattispecie che danno titolo al subentro, non potendo l’amministrazione valorizzare, a tal fine, elementi non previsti dalla disciplina normativa e regolamentare della fattispecie, fermo restando che la ricorrente ha comunque beneficiato di un alloggio pubblico anche dopo la scadenza nel 2014 dell’ultimo provvedimento di ampliamento del nucleo familiare che le consentiva legittimamente la permanenza in tale immobile e, dunque, pur non essendo più in possesso di alcun valido titolo autorizzativo.
19. Chiarito che la ricorrente non vanta alcun diritto al subentro ai sensi dell’art. 23, comma 12 della L.R. della Lombardia n. 16/2016, ritiene il Collegio che neppure sussistano le condizioni per ritenere applicabile la peculiare disposizione di cui al comma 12 bis della citata norma. Quest’ultima, difatti, consente in via eccezionale il riesame ai fini del subentro in immobili di edilizia residenziale pubblica, laddove ricorrano le specifiche condizioni ivi precisate. Sotto il profilo soggettivo, la norma si applica soltanto a coloro che sono componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, deceduto o uscito volontariamente dall'unità abitativa, che – alla data di entrata in vigore della citata legge regionale introduttiva della previsione in esame – risiedono in tale unità dal momento in cui l'ente proprietario ne ha verificato l'utilizzo come abitazione principale in luogo dell'assegnatario. Inoltre, sul piano oggettivo, l’applicabilità di tale facoltà di riesame presuppone che il rigetto dell’istanza di subentro sia avvenuto esclusivamente “ per difetto del requisito della convivenza continuativa con l'assegnatario o dell'autorizzazione all'ampliamento da almeno dodici mesi ”, non per altre motivazioni.
19.1 Questo Tribunale ha chiarito in merito al contenuto della citata disposizione, con conclusioni da cui non vi è ragione di discostarsi, che “ la norma è stata correttamente interpretata dal Comune nel senso di consentire il riesame della posizione di coloro che sono in possesso di un’autorizzazione da un periodo inferiore ai dodici mesi”, non potendosi estendere tale facoltà ad altre ipotesi non espressamente menzionate, data la natura eccezionale della previsione in esame. A tal riguardo, è stato evidenziato che “già di per sé il subentro nell’assegnazione di un alloggio e.r.p. integra un istituto di favore per il convivente superstite, al quale, in alcune tassative situazioni, è consentito di sottrarsi alla regola generale della concorsualità tra gli aspiranti assegnatari degli alloggi di edilizia popolare: i relativi confini di operatività, pertanto, vanno necessariamente ricostruiti alla stregua di un’attività ermeneutica improntata al criterio di stretta interpretazione (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 2337/2020). A maggior ragione, il comma 12 bis, in quanto disposizione che ha carattere eccezionale – rispetto a quanto richiesto, in via ordinaria, per poter accedere al subentro – deve essere interpretato restrittivamente ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 23.04.2024, n. 1234; Id., 22.04.2024, n. 1225).
20. Ciò posto, come puntualmente evidenziato nell’atto impugnato, l’amministrazione comunale ha fondato la propria decisione di rigetto non sull’assenza del “ requisito della convivenza continuativa con l’assegnatario o dell’autorizzazione all’ampliamento da almeno 12 mesi ”, ma sull’esistenza di un precedente provvedimento di rigetto della domanda di subentro presentata dalla ricorrente nel 2013, adottato il 27.07.2015 e non impugnato (cfr. doc. 23 del Comune), che ha rappresentato – già a quella data – l’insussistenza dei presupposti sostanziali per consentire la positiva evasione della richiesta e la condizione di occupante senza titolo della signora -OMISSIS-.
20.1 In tale circostanza, difatti, LI MI ha evidenziato che l’ampliamento del nucleo familiare precedentemente autorizzato in favore della ricorrente non consentiva il subentro nella titolarità dell’alloggio a seguito delle modifiche apportate al Regolamento Regionale n. 1/2004. Il nuovo art. 20 del predetto Regolamento – come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ii) del Regolamento Regionale n. 3 del 20.06.2011 – stabiliva infatti che “ l’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario, al di fuori dei casi di accrescimento legittimo ovvero naturale o convivenza more uxorio col titolare o provvedimento dell’autorità giudiziaria e dei casi di cui al comma 3, al fine di ricomprendere in detto nucleo soggetti che non ne facevano parte al momento dell’assegnazione, è ammesso per un periodo massimo di tre anni nei confronti di persone legate all’assegnatario da vincoli di parentela, di affinità ”. Disposizione, questa, come anzidetto ritenuta ratione temporis applicabile dall’amministrazione, in quanto entrata in vigore in epoca antecedente non solo alla seconda domanda di ampliamento del nucleo familiare formulata dal signor -OMISSIS- in data 29.12.2011 in favore della sorella e della nipote, ma anche alla richiesta di subentro presentata dalla ricorrente in data 2.05.2013 a seguito della rinuncia all’alloggio in suo favore da parte del fratello che ne era assegnatario. L’ampliamento di cui la signora -OMISSIS- ha beneficiato unitamente alla figlia è quindi cessato alla scadenza del termine triennale di durata massima, come previsto dall’art. 20, comma 7 del Regolamento Regionale, senza poter costituire valido titolo per il subentro nella posizione dell’assegnatario del contratto di locazione.
20.2 Nei predetti termini, pertanto, è del tutto corretto il richiamo all’esistenza di un precedente provvedimento di rigetto adottato già nel 2015 e vieppiù per le medesime ragioni oggi ribadite alla ricorrente, divenuto definitivo perché mai impugnato in alcuna sede giudiziaria e nemmeno nell’ambito dell’odierno ricorso. Peraltro, quanto all’evidenziata circostanza che tale atto non avrebbe recato indicazione dell’autorità e del termine entro cui proporre ricorso, detta “ carenza è ritenuta, per costante giurisprudenza, una mera irregolarità del provvedimento, che non ne inficia la validità, valutabile, al più, per la concessione della rimessione in termini per errore scusabile in caso di impugnazione tardiva (cfr. al riguardo, tra le tante, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 31 gennaio 2023, n. 1716) ” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 12.06.2025, n. 4458).
21. In questo contesto, non può condividersi l’affermazione censoria secondo cui il provvedimento sub iudice si sarebbe limitato a rilevare che la ricorrente avrebbe occupato l'alloggio “ anche dopo il 29/12/2014 ”, ovvero la data di scadenza triennale dell’ampliamento del nucleo familiare, e che l’art. 23 della L.R. della Lombardia n. 16/2016 non escluderebbe dal suo ambito applicativo “ coloro che continuano ad occupare l'alloggio in assenza di subentro ”, poiché la ratio della normativa sarebbe “ quella di “sanare” posizioni abitative che, siano state autorizzate, ma siano divenute irregolari per rigetto del subentro e difetto dei requisiti previsti dalla precedente normativa, quali il periodo di convivenza con l'assegnatario ” (cfr. memoria del ricorrente del 5.12.2025, pag. 5).
21.1 L’atto impugnato, difatti, oltre a contenere una compiuta ricostruzione delle vicende in fatto e dei precedenti provvedimenti adottati nei confronti della ricorrente, precisa che quest’ultima ha continuato ininterrottamente ad occupare l’immobile anche dopo la scadenza dell’ultimo provvedimento di ampliamento e il rigetto della domanda di subentro dalla stessa presentata nel 2013, dunque senza averne alcun titolo; parimenti, l’amministrazione dà atto che nei confronti del signor -OMISSIS-, è stato emanato in data 24.10.2023 un provvedimento di decadenza dall’alloggio per abbandono del medesimo, ceduto senza autorizzazione alla sorella dopo essersi trasferito in data 7.10.2014 presso altro indirizzo. Anche in questo caso, così come per il provvedimento di rigetto della domanda di subentro, non è stato presentato ricorso per cui l’atto è ormai divenuto definitivo.
21.2 Si tratta di circostanze certamente rilevanti ai fini della completezza dell’istruttoria e della decisione dell’amministrazione, che sono state dunque correttamente richiamate nel provvedimento impugnato perché impediscono l’accoglimento dell’istanza della ricorrente. Né si può convenire con quest’ultima sull’interpretazione dell’art. 23, comma 12 bis dalla stessa prospettata, poiché la norma non consente una sanatoria generalizzata delle occupazioni abusive tramite lo strumento del subentro, ma prevede una possibilità del tutto eccezionale di subentrare in un immobile di edilizia residenziale pubblica correlata all’accertamento delle rigorose condizioni ivi previste, non ricorrenti nella fattispecie.
21.3 Deve conseguentemente essere respinta anche la censura di difetto di istruttoria e motivazione, poiché l’atto impugnato contiene – alla luce di quanto precede – una chiara e puntuale indicazione delle ragioni sottese al rigetto della richiesta di subentro, menzionando tutti gli elementi in fatto e in diritto rilevanti nella definizione dell’istanza e dando, infine, correttamente evidenza dell’attuale condizione di occupante senza titolo che la ricorrente riveste in assenza di alcun valido titolo autorizzativo a permanere all’interno dell’immobile.
22. Con il secondo mezzo viene dedotto che l’amministrazione non avrebbe valutato l'applicazione al caso di specie dell’art. 28 comma 5 bis del Regolamento Regionale n. 4/2017, come fatto salvo dall’art. 21 della citata fonte regolamentare, in forza del quale, a coloro che risultano già assegnatari alla data dell’8.02.018, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al subentro previste dal Regolamento Regionale 1/2004. In particolare, la ricorrente ritiene di trovarsi in una condizione sussumibile “ nelle ipotesi disciplinate dall’art. 20 del Regolamento, atteso che trattasi di componente del nucleo familiare assegnatario che ha convissuto continuativamente con il fratello, intestatario del contratto, autorizzata dall'Ente Gestore ed in possesso dei requisiti per la permanenza nell’ERP ” (cfr. ricorso, pag. 12). Circostanze queste a cui, tra l’altro, l’amministrazione non avrebbe fatto alcun riferimento nel provvedimento impugnato e che, per contro, costituirebbero requisiti più che sufficienti per il riconoscimento della Sig.ra -OMISSIS- quale componente del nucleo familiare autorizzata al subentro.
La doglianza non merita condivisione.
22.1 Va premesso che l’argomentazione censoria, come sviluppata dalla ricorrente, non consente di comprendere chiaramente in quale specifica casistica, tra le differenti ipotesi disciplinate dal citato art. 20, la stessa ritenga di poter rientrare. Ad ogni modo, l’invocata disposizione non è applicabile alla fattispecie in esame per assenza dei suoi presupposti in fatto e in diritto.
22.2 In primo luogo, l’art. 28 comma 5 bis del Regolamento Regionale n. 4/2017 – con la conseguente applicabilità dell’art. 20 del Regolamento Regionale n. 1/2004 – si riferisce espressamente ai soli soggetti risultanti assegnatari di un immobile di edilizia popolare alla data dell’8.02.2018, circostanza che non ricorre con riferimento alla posizione della ricorrente. Va rammentato, infatti, che l’ultimo provvedimento di ampliamento del nucleo familiare adottato a favore di quest’ultima aveva effetti temporalmente limitati per un triennio a decorre dal 29.12.2011, per cui alla data dell’8.02.2018 aveva definitivamente esaurito la propria efficacia. Come ricostruito ai paragrafi che precedono, l’istanza di subentro successivamente presentata dalla ricorrente in data 2.05.2013 è stata inoltre respinta con provvedimento del 27.07.2015, divenuto ormai definitivo. Infine, l’amministrazione ha accertato che l’assegnatario dell’immobile -OMISSIS- aveva definitivamente abbandonato l’alloggio, risiedendo dal 7.10.2014 presso altro indirizzo (cfr. doc. 36 dell’amministrazione) e cedendo l’immobile alla sorella senza autorizzazione, procedendo quindi all’adozione a suo carico del provvedimento di decadenza dall’assegnazione con effetto retroattivo dalla data dell’abbandono dell’alloggio.
22.3 Sulla scorta di tali dati, così come comprovati in atti dall’amministrazione, la ricorrente non risulta regolarmente assegnataria dell’immobile in questione alla data dell’8.02.2018, per cui non trova applicazione la citata disposizione di cui all’art. 28 comma 5 bis del Regolamento Regionale n. 4/2017, configurandosi la sua permanenza all’interno dell’alloggio come occupazione senza titolo, che dà luogo alle previste conseguente anche in relazione al rilascio del medesimo.
22.4 Ad ogni modo, rileva il Collegio che la pretesa della ricorrente è infondata anche nel merito per le stesse ragioni evidenziate nell’ambito del primo motivo di ricorso, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, che possono essere riferite anche alla presente disamina in considerazione dei contenuti dell’art. 20 del Regolamento Regionale n. 1/2004 sostanzialmente riproduttivi di quelli della L.R. della Lombardia n. 16/2016.
22.5 Come già visto, la ricorrente non è parte del nucleo familiare originariamente assegnatario dell’immobile per esservi stata inclusa con provvedimenti di ampliamento, né tantomeno la stessa ha convissuto con l’assegnatario “ continuativamente fino al momento del decesso ”, come richiesto dalla disposizione. Neppure si può poi sostenere che la ricorrente vanti un diritto al subentro in quanto entrata a far parte successivamente del nucleo familiare “ per accrescimento naturale, legittimo o provvedimento dell’autorità giudiziaria o convivenza more uxorio con il titolare dell’assegnazione ”, poiché nessuna di tali ipotesi ricorre nella fattispecie.
22.6 Infine, non giova alla ricorrente richiamare il comma 7 dell’art. 20 Regolamento Regionale n. 1/2004, a mente del quale “ l’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario, al di fuori dei casi di accrescimento legittimo ovvero naturale o convivenza more uxorio col titolare o provvedimento dell’autorità giudiziaria e dei casi di cui al comma 3, al fine di ricomprendere in detto nucleo soggetti che non ne facevano parte al momento dell’assegnazione, è ammesso per un periodo massimo di tre anni nei confronti di persone legate all’assegnatario da vincoli di parentela, di affinità (…) ”. Come precedentemente evidenziato, difatti, nella versione modificata in forza del Regolamento Regionale 20 giugno 2011, n. 3, tale disposizione prevede espressamente che l’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario al di fuori dei casi sopra richiamati – vale a dire accrescimento legittimo ovvero naturale o convivenza more uxorio col titolare, provvedimento dell’autorità giudiziaria e subentro degli ascendenti e discendenti di primo grado nella peculiare ipotesi indicata dalla norma – al fine di includere soggetti legati da vincoli di parentela è ammesso per un periodo massimo di tre anni. La norma, dunque, ricollega a tale ampliamento una durata temporale determinata e non consente che tale ipotesi dia automaticamente titolo al subentro.
Le censure sono dunque complessivamente da respingere.
23. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, essendo relativo alla contestazione della legittimità del provvedimento di rilascio dell’alloggio in questione
24. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui riguarda l’impugnazione del provvedimento di rilascio dell’immobile di edilizia residenziale pubblica oggetto del presente giudizio, trattandosi di controversia relativa a diritti per cui è competente il giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo; per il resto, il ricorso è infondato e va respinto.
25. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario nei limiti di cui in motivazione, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.;
- lo respinge per il resto;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Milano, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento//00) oltre Iva e accessori di legge; nulla per le spese nei confronti di LI MI S.p.A., in quanto non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e quanto altro utile alla sua identificazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD RU, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
NT MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT MO | RI AD RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.