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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 4881 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4881 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato ad [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ZAMPELLA
EL e ZAMPELLA DR presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ZAMPELLA
EL e ZAMPELLA DR presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/03/2025 e premettendo: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 06/07/1989;
- che dalla loro unione sono nati i figli (19.06.1991) e (18.11.2002); Per_1 Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 02.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente;
2)la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Lombardia n.33, resterà abitata dalla moglie CP_1
e dai due figli maggiorenni e entrambi non ancora
[...] Persona_3 Persona_4 autosufficienti;
3)I mobili resteranno alla moglie, sig.ra ; Controparte_1
4)Il sig. si dichiara autosufficiente, essendo dipendente della società ITAL FRANCE Parte_1
LOGISTIC SRL mentre la sig.ra non è autosufficiente, non avendo in corso alcun rapporto CP_1 di lavoro;
5) Il sig. ,pertanto, si obbliga a versare, in adempimento dell'obbligazione di mantenimento Pt_1 della moglie la somma di € 700,00 mensili . Controparte_1
Si obbliga, altresì, a versare per il mantenimento dei due figli conviventi con la madre la somma di
€ 300,00 mensili per ognuno;
La somma complessiva di € 1.300,00 sarà trattenuta direttamente dalla società, datrice di lavoro del sig. e versata direttamente sul c/c della sig.ra . Pt_1 Controparte_1
Tale somma sarà rivalutata ogni anno in base all'intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente secondo gli indici ISTAT”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.68, parte II, S. A SEZ. R , reg. Atti Matrimonio anno1989);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino