Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 549/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/05/1943, con il patrocinio dell'avv. MANCORI ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso lo studio del primo difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
ROMA (RM) il 01/01/1944, con il patrocinio dell'avv. CONSALVI LUCA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/12/2022 chiedeva la pronuncia Parte_1
della separazione dal coniuge , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in il 14.09.1968, precisando che dall'unione erano nati Pt_1
i figli 08.08.1969) e (Genzano di 14.02.1973), e Per_1 Pt_1 Per_2 Pt_1
deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva, pertanto, l'addebito della separazione al marito, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, nonché che venisse disposto, a carico del
1
, nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1
aderiva alla domanda di separazione personale formulata dalla controparte ma contestava tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
All'udienza del 06.03.2023 comparivano personalmente le parti e il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti e nominava il Giudice istruttore per il proseguo.
All'esito dell'udienza cartolare del 12.12.2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
Ed invero le parti, con note di trattazione scritta congiuntamente depositate in data
10.12.2024, chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
2) I coniugi hanno risolto ogni questione patrimoniale e chiuso il conto corrente comune, per l'effetto dichiarando con la sottoscrizione del presente accordo di non aver nulla a pretendere l'un l'altro per qualsiasi ragione e/o titolo;
3) La casa familiare sita in alla Via Caio Manlio n.
7 - di proprietà di Pt_1
entrambe le parti al 50% sia per quanto riguarda l'immobile, sia per quanto riguarda i beni mobili e gli arredi ivi presenti - rimarra' nella disponibilita' esclusiva della Signora senza previsione di corrispettivo per l'affitto del 50% Pt_1
di proprietà del Sig. posto che il marito se ne e' gia' allontanato CP_1
trasferendosi in altro immobile;
la Sig. provvedera' a tutte le spese ordinarie Pt_1
inerenti la casa, quali condominio, utenze e riparazioni ordinarie;
4) il Sig. corrispondera' alla Sig.ra a titolo di mantenimento della CP_1 Pt_1
stessa, a far data dal mese successivo a quello dell'omologa della presente separazione ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di 600,00 euro, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
solo per il mese di dicembre di ogni anno, in concomitanza dell'accredito della tredicesima sulla sua pensione, il Sig. corrispondera' alla moglie 100 euro in piu' rispetto all'assegno di CP_1
mantenimento sopra pattuito;
5) Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto anche
2 per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma
8, della legge professionale forense”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale proposta da posto che l'indisponibilità delle Parte_1
parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse dei medesimi, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce titolo con riguardo a quanto previsto nelle clausole accessorie che esulano dal contenuto necessario del giudizio di separazione personale, aventi comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
549/2023, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in il 14.09.1968;
[...] Pt_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1968, atto n. Pt_1
00716, parte 2, serie A10);
- omologa le condizioni di separazione indicate nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 15/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
3