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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/11/2024, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 12804/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso congiunto da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
c.f. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. FINTINI VIVIANA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 05/11/2024 le parti, con nota di deposito del 10/10/2024 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.09.2000, tra il sig. e la sig.ra presso il Comune Parte_1 Parte_2
di AG (VR), iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
AG (VR) nell'anno 2000 al n. 11, Serie A P II
2. ordinare al Comune di AG (VR) di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimoni
3. il sig. , si impegna a contribuire al mantenimento della figlia, Parte_1
versando un assegno mensile di €. 370,00, entro i primi 10 del mese,
direttamente alla predetta o nelle modalità che meglio soddisfino le esigenze
Per_ dei ricorrenti e che ritengono più agevole per l'incasso a favore di;
4. egli contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal
S.S.N., a quelle universitarie e di attività sportive, tutte relative alla figlia;
5. entrambi i genitori si impegnano in egual modo, a concorrere alle spese
ritenute e riconosciute da ciascuno, ulteriormente necessarie, per far fronte
alle esigenze specifiche della ragazza, qualora dovessero sopravvenire;
6. i sigg.ri e , danno atto di essere Parte_2 Parte_1
economicamente autosufficienti e non avranno pertanto a pretendere nulla
l'uno dall'altra, avendo già definito ogni rapporto patrimoniale anche futuro;
7. nessuno dei coniugi potrà rivendicare azioni di qualsiasi natura, pretese
risarcitorie, qualora dovessero insorgere in futuro, avendo già definito ogni
tipo di rapporto pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 10/10/2024 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di TREGNAGO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che,
come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 06/09/2005 (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio
(avvenuta il 22/07/2005, come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
10/10/2024 e richiamate all'udienza del 05/11/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TREGNAGO il
30/09/2000 tra e regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di TREGNAGO (n. 11, Serie A, P II, anno 2000), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 10/10/2024 da intendersi qui trascritte e recepite per
relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di TREGNAGO perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 12.11.2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 12804/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso congiunto da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
c.f. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. FINTINI VIVIANA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 05/11/2024 le parti, con nota di deposito del 10/10/2024 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.09.2000, tra il sig. e la sig.ra presso il Comune Parte_1 Parte_2
di AG (VR), iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
AG (VR) nell'anno 2000 al n. 11, Serie A P II
2. ordinare al Comune di AG (VR) di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimoni
3. il sig. , si impegna a contribuire al mantenimento della figlia, Parte_1
versando un assegno mensile di €. 370,00, entro i primi 10 del mese,
direttamente alla predetta o nelle modalità che meglio soddisfino le esigenze
Per_ dei ricorrenti e che ritengono più agevole per l'incasso a favore di;
4. egli contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal
S.S.N., a quelle universitarie e di attività sportive, tutte relative alla figlia;
5. entrambi i genitori si impegnano in egual modo, a concorrere alle spese
ritenute e riconosciute da ciascuno, ulteriormente necessarie, per far fronte
alle esigenze specifiche della ragazza, qualora dovessero sopravvenire;
6. i sigg.ri e , danno atto di essere Parte_2 Parte_1
economicamente autosufficienti e non avranno pertanto a pretendere nulla
l'uno dall'altra, avendo già definito ogni rapporto patrimoniale anche futuro;
7. nessuno dei coniugi potrà rivendicare azioni di qualsiasi natura, pretese
risarcitorie, qualora dovessero insorgere in futuro, avendo già definito ogni
tipo di rapporto pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 10/10/2024 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di TREGNAGO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che,
come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 06/09/2005 (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio
(avvenuta il 22/07/2005, come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
10/10/2024 e richiamate all'udienza del 05/11/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TREGNAGO il
30/09/2000 tra e regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di TREGNAGO (n. 11, Serie A, P II, anno 2000), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 10/10/2024 da intendersi qui trascritte e recepite per
relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di TREGNAGO perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 12.11.2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4