Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1413/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), in persona di Parte_1 C.F._1 Parte_2
quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Paolo Sechi e Mavi Piredda, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sassari, Viale
Umberto I n. 42;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ATPO
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di opposizione del 14 agosto 2024 ai sensi dell'art. 445-bis, comma sesto, c.p.c.,
l'odierna ricorrente ha contestato le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella causa di accertamento tecnico preventivo, avente RG n. 1080/23, introdotta dalla sig.ra al fine di accertare il possesso dei requisiti sanitari richiesti per la Pt_2
concessione della indennità di frequenza ex legge n. 289/1990, nonché lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/1992 in favore della figlia minore
. Parte_1
2. Il CTU, nella fase precedente del giudizio, concludeva di non ravvisare in capo alla minore la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accesso ai benefici invocati.
3. L'odierna ricorrente depositava quindi dichiarazione di dissenso e instaurava il presente procedimento, contestando le conclusioni cui era pervenuto il CTU e reiterando l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
4. Nello specifico, l'odierna ricorrente ha lamentato che avrebbe errato il CTU nel non riconoscere i presupposti per l'indennità di frequenza, dal momento che la minore era affetta da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).
5. Tale situazione, emergente dalle certificazioni in atti, determinerebbe in capo all'interessata la sussistenza delle persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.
6. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) dichiararsi che il ricorrente presenta sin dalla domanda amministrativa difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni della propria
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase dell'ATP da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso onorari.”.
7. Si costituiva ritualmente in giudizio l , eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1
della difesa avversaria;
l' si opponeva in particolare alla richiesta di rinnovazione CP_2
delle operazioni peritali, avendo il CTU dato adeguatamente conto delle valutazioni espresse, mentre in sede di ricorso non si sarebbero articolate delle censure specifiche all'elaborato.
8. Istruita la causa mediante richiesta di chiarimenti al CTU, la decisione viene poi assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
9. L'art. 1 della legge n. 289/1990 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni
18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai
60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa,
2 per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990”.
10. La successiva legge n. 170/2010 poi riconosce e codifica quattro disturbi dell'apprendimento, ovverosia dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, e che “possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.
11. Ai sensi dell'art. 2, tra le finalità della legge richiamata compaiono anche quelle di “a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali”.
12. Gli strumenti per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 sono, poi, individuati nell'art. 5, il quale prevede che “gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Controparte_3
, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con
[...]
forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonchè misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di
3 verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché' gli esami universitari”.
13. Inoltre, l'art. 6 della legge n. 170/2010 stabilisce che “I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili”.
14. Il legislatore ha dunque considerato su due piani distinti le due condizioni, predisponendo le misure di cui alla legge n. 170/2010 per fronteggiare i disturbi specifici dell'apprendimento ed apprestando il beneficio di cui alla legge n. 289/1990 qualora tali
(od altri) disturbi comportino una condizione di invalidità civile.
15. Tale soluzione è coerente con quanto stabilito in materia di invalidità civile dall'art. 2, comma 2, della legge n. 118/1971, che dispone che “si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini […], se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
16. Sul punto anche la giurisprudenza, a cui questo giudicante aderisce, ha chiarito che ai fini dell'accesso all'indennità di frequenza l'art. 1 della legge n. 289/1990 richiede non solamente la presenza del DSA, ma anche che esso si traduca e determini 'difficoltà persistenti' a svolgere i compiti e le funzioni dell'età, e che la successiva norma di cui alla legge n. 170/2010, art. 1, sottolinea che detti disturbi possono costituire una 'limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana' (Cass. civ., n. 28817/2020), comportando di norma difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti scolastici, dovendosi, tuttavia, ulteriormente verificare ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 289/1990, se essi siano tali da determinare una condizione di invalidità civile (Trib. Perugia, n. 270/2019 e Trib. Velletri, n. 715/2022).
17. Pertanto, si ritiene che il diritto alla percezione dell'indennità di frequenza non sorga quale automatica conseguenza dell'accertata esistenza di disturbi dell'apprendimento, atteso che questi ultimi, seppur comportanti una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana, non sono di per sé soli necessariamente idonei, a seconda del grado di gravità e della situazione complessiva dell'interessato, a determinare in capo al minore delle 'difficoltà persistenti' a svolgere i compiti e le funzioni dell'età, ovverosia a determinare il riconoscimento della condizione di invalido civile.
4 18. Così tracciati i paletti normativi rilevanti ai fini della presente controversia, il CTU nell'elaborato peritale ha espresso le seguenti considerazioni: “A sostegno del Ricorso vengono portati la Relazione Centro «Tamponi» del 14.02.22, il Certificato Dipartimento di Salute mentale e dipendenze SC NPI Asl Sassari del 20.05.22, e la Diagnosi funzionale
Dipartimento di Salute mentale e dipendenze SC NPI Asl Sassari del 17.11.22.
Abbiamo anche la Relazione della «Società Cooperativa Sociale GiALiCa»,
Programmazione intervento Comportamentale.
Secondo la Relazione del Centro Tamponi del 14.02.22 (non accreditato per la certificazione di DSA), ha un funzionamento globale nella media;
allo Wisc-IV ha Pt_1
un QI di 91, con ICV sopra la media, IRP nella media, Velocità di elaborazione ai limiti della media;
è presente una bassa velocità di elaborazione;
c'è una difficoltà di concentrazione e di pianificazione. Nella lettura RA ottiene risultati che si pongono nelle fasce da «sufficiente» a «richiesta di attenzione»; nella scrittura si colloca al di sotto della media;
ai questionari RG viene segnalato solo un lieve grado di iperattività, indice ADHD, importante impulsività e disattenzione;
ai questionari CRSI sono lievemente aumentati i valori che riguardano la disattenzione, indice ADHD e iperattività con valori inferiori rispetto ai genitori. In conclusione, il quadro rappresenta un'area di preoccupazione e può avere implicazioni di rilievo nella sua capacità di eseguire in modo veloce ed automatico compiti che richiedono abilità di base. Una volta acquisite le abilità di base, può aver bisogno di un tempo maggiore o dì una Pt_1
riduzione del lavoro per completare i compiti di tipo scolastico. Per quanto riguarda gli apprendimenti si riscontrano difficoltà in lettura e nella scrittura.
Si riscontra anche un importante deficit attentivo ed iperattività con valori che potrebbero essere compatibili con una diagnosi di “ADHD”. Pertanto si preferisce aspettare e si consiglia un trattamento riabilitativo e una rivalutazione tra 6 mesi.
In pratica il Centro Tamponi presenta il quadro di una bambina globalmente sana, e non trova elementi sufficienti a formulare alcuna diagnosi, limitandosi a notare che i dati potrebbero essere compatibili con una diagnosi di ADHD, che c'è «un'area di preoccupazione», e a raccomandare «una rivalutazione tra 6 mesi».
Il certificato del 20.05.22 del Dipartimento di Salute mentale e dipendenze SC NPI Asl
Sassari del 20.05.22, ci dice che è autonoma nelle prassie della vita quotidiana Pt_1
5 (abbigliamento, igiene personale), necessita tuttavia della presenza costante di una persona che la sproni affinché le attività possano essere concluse, essendo facilmente distratta da fattori esterni. Anche durante i pasti, sebbene sia autonoma, ha difficoltà a stare seduta durante il momento del pasto con importante distraibilità. Tali problematiche sono presenti anche a scuola ed inficiano fortemente il rendimento scolastico: viene riferita difficoltà a stare seduta nel banco, impulsività e distraibilità. Inoltre vengono segnalate difficoltà specifiche dal punto di vista degli apprendimenti, in particolare nella letto-scrittura. Poca cura del materiale scolastico. All'esame neurologico: condizioni generali di salute buone. L'espressione mimica è sufficientemente adeguata, il contatto visivo è presente ed efficace sul versante comunicativo, sebbene alle volte poco modulato;
il linguaggio è adeguato per quanto atteso per l'età con sufficiente comprensione per ordini semplici e complessi. La verbalizzazione spontanea appare non sempre adeguata con difficoltà a rispettare i tempi della conversazione. NNCC in ordine. Tono nella norma, trofismo e forza adeguati. Riflessi osteotendinei in ordine. Stazione eretta e deambulazione adeguata. Da segnalare lieve disprassia ideomotoria e impaccio nella motricità fine. Piede piatto bilateralmente con prevalenza a sinistra. All'esame psichico attuale, si presenta curata nell'aspetto e nella persona. Si mostra disponibile al Pt_1
colloquio sebbene i suoi interventi non sempre appaiono sufficientemente contestualizzati.
Sufficiente collaborazione durante l'esecuzione dell'esame neurologico. L'espressione mimica è adeguata ma scarsamente modulata nelle diverse situazioni, il contatto visivo è costante e presente spontaneamente. Durante i colloqui emergono sintomi di distraibilità, impulsività e importante iperattività con deficit nell'autoregolazione.
Nel proseguo, il Certificato è in gran parte costituito assumendo esplicitamente quanto affermato dal Centro Tamponi, in particolare assumendone in blocco i rilievi testistici, compresi i risultati ai CRS-R (vedi da pagina 2, riga 21° a pagina 4, ultima riga), a cui aggiunge i Test di percezione Visiva TPV [peraltro strumento che sperimentalmente ha fatto emergere alcune criticità circa l'oggettività nell'attribuzione dei punteggi;
vedi ad es. Interpretazione dei punteggi del Test di Testimone_1 Tes_2
Percezione Visiva e Integrazione visuo-motoria (TPV). Erikson, Novembre 2022]. La conclusione è l'ipotesi diagnostica di «Disturbo da deficit di attenzione/iperattività [d'ora in poi ADHD nelle parti del testo di nostra mano], manifestazione di grado lieve , e la
6 presenza di difficoltà specifiche di apprendimento della letto-scrittura di grado moderato».
La Diagnosi funzionale del 17.11.22 riprende i dati del certificato del 20.05.22, ma il
«Disturbo da deficit di attenzione/iperattività, manifestazione di grado lieve, e la presenza di difficoltà specifiche di apprendimento della letto-scrittura di grado moderato» viene meglio precisato come «Disturbo da deficit di attenzione/iperattività, manifestazione di grado lieve, e la presenza di Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche
(difficoltà specifiche di apprendimento della letto-scrittua) di grado moderato», ovvero le
«difficoltà specifiche di apprendimento» vengono meglio precisate come « Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche», cioè veri e propri DSA. la Relazione della
Società «Cooperativa Sociale GiALCa», di ambito prettamente pedagogico, non clinico, firmata da due pedagogiste, ci informa sugli interventi effettuati ed effettuandi, ma non risulta molto utile ai fini diagnostico-valutativi.
—
Di fronte al quadro documentale descritto va anzitutto commentata l'apparente criticità costituita dal fatto che il certificato del 20.05.22ù (e di conseguenza la derivante diagnosi funzionale del 17.11.22) del Dipartimento di Salute mentale di Sassari assume in gran parte, e pressoché integralmente per la parte testistica, quanto affermato dal Centro
Tamponi, e non ritiene di verificare né i test delle difficoltà scolastiche, né i Test-
Questionari SRS-R genitori e CRS-R insegnanti attinenti all'ipotesi di ADHD, e tuttavia perviene alla diagnosi di «Disturbo da deficit di attenzione/iperattività, manifestazione di grado lieve, e la presenza di difficoltà specifiche di apprendimento della letto-scrittura di grado moderato», che poi diventa «Disturbo da deficit di attenzione/iperattività, manifestazione di grado lieve, e la presenza di Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche (difficoltà specifiche di apprendimento della letto-scrittura) di grado moderato».
Per discutere tale apparente criticità occorre fare una distinzione fra le due diagnosi proposte, il «DSA» e il «Disturbo da deficit di attenzione/iperattività»
In quanto certificato di DSA il documento del Dipartimento di Salute mentale è incontestabile — anche se apparentemente basato sui dati del Centro Tamponi che a mio parere, e sembrerebbe a parere dello stesso Centro, potrebbero risultare di per sé
7 insufficienti —, in quanto è stato emesso da una Struttura Pubblica in pieni termini di legge (la quale legge non detta quali debbano essere le modalità tecniche per arrivare alla Certificazione). Dobbiamo anche aggiungere che in quanto certificato di DSA non risulta inadeguato per i fini del contesto medico-legale a cui è destinato, che sono indirizzati alla integrazione/inclusione scolastica, che per sua natura rifugge da fiscalismi;
e bisogna essere consapevoli che gli aspetti apparentemente critici sopra segnalati risultano qui evidenziati dal fatto di essere guardati dal diverso punto di vista del contesto valutativo dell'invalidità minorile che ci è proprio.
Per quanto riguarda l'ipotesi di ADHD si può invece sollevare qualche perplessità, essendo essa apparentemente in parte basata sui Test-Questionari CRS-R effettuati dal
Centro Tamponi, di cui non conosciamo i punteggi, ma che neanche lo stesso Centro
Tamponi sembrerebbe considerare sufficienti a una diagnosi di ADHD. Ci sembra quindi che tale ipotesi meriterebbe una diretta verifica, idealmente da parte delle Strutture
Pubbliche, anche in considerazione della rilevante responsabilità di porre la diagnosi di un Disturbo che, quando rispondente all'obiettività, è considerato destinato a durare tutta la vita.
Prendiamo comunque atto che il dipartimento di salute mentale ha la prudenza di quantificare il proposto «Disturbo da deficit di attenzione/iperattività» come «lieve», ovvero in quell'ambito di gravità in cui le manifestazioni dell'ADHD confinano spesso con comportamenti di bambini sani particolarmente esuberanti, o distratti, e in cui sono più frequenti i falsi positivi o i falsi negativi.
Riepilogando,
La certificazione di DSA è incontestabile in quanto rilasciata nel pieno rispetto della legge, ma a mio parere le basi oggettive che fanno definire il Disturbo «di grado moderato» andrebbero verificate, non solo perché le misurazioni relative risalgono a un
Centro non accreditato per certificazione di DSA, ma anche perché lo stesso Centro: per la lettura trova risultati che si pongono nella fascia da «sufficiente» a «richiesta di attenzione», ma non nella fascia clinica, e per la scrittura si collocano al di sotto della media, dizione che implica difficoltà, ma non «Disturbo».
La diagnosi di ADHD andrebbe verificata, in quanto da un punto di vista testistico risale anch'essa ai questionari RG (di cui non conosciamo i punteggi) somministrati dal
8 Centro Tamponi, il quale al CRSG segnala solo un lieve grado di iperattività, indice
ADHD, importante impulsività e disattenzione;
ma ai CRSI trova lievemente aumentati i valori che riguardano la disattenzione, ma indice ADHD e iperattività con valori inferiori rispetto ai genitori, ovvero trova una discrepanza di risultati, per cui si limita ad affermare che i riscontri «potrebbero essere compatibili con una diagnosi di “ADHD”».
Considerando anche che in tutti i casi il proposto ADHD viene definito «lieve», e che il
DSA di si presenta in assenza di consistenti co-morbilità invalidanti, le condizioni Pt_1
di non appaiono avere caratteristiche sufficienti per essere considerate causa di Pt_1
un'invalidità minorile.
Per quanto riguarda l'handicap, presenta difficoltà di apprendimento, ma non Pt_1 certo tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
19. A seguito della richiesta di chiarimenti da parte del giudice, affinché il CTU precisasse le ragioni per cui ha ritenuto che la situazione complessiva della minore, sulla base delle certificazioni presenti in atti ed esaminate, non determinasse in capo alla stessa difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ovvero un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, il dott. ha così puntualmente risposto: CP_4
“Nella Relazione ho definito la certificazione di DSA incontestabile. Forse è il caso di spiegare che l'aggettivo “incontestabile” va inteso riferito al suo specifico ruolo, in quanto certificato di DSA con l'avvallo della Strutura Pubblica, che dà diritto ai benefici previsti dalla legge 170/10,
Noto peraltro che la Struttura Pubblica ha cura di notare che la presenza di difficoltà specifiche di apprendimento della letto-scrittura è di grado moderato. Per quanto riguarda la diagnosi di ADHD, non si riscontra nella documentazione alcun punteggio relativo ai test effettuati, ma solo l'opinione conclusiva dell'esaminatore su dei test che notoriamente lasciano margini all'interpretazione soggettiva. Tale punteggio è di basilare importanza, sia per poter avvalorare o meno la congruità dell'ipotesi diagnostica, sia – eventualmente – per avere qualche indicazione sulla possibile gravità; è come se un cardiologo parlasse di infarto senza mostrarci un elettrocardiogramma, o uno pneumologo parlasse di polmonite non solo senza mostrare radiogrammi, ma senza neanche informarci sui dati semeiotici riscontrati (ad es. fischi, rantoli, aree di opacità alla percussione, etc). Inoltre l'ipotesi non appare del tutto compatibile con i dati
9 osservazionali riportati nei documenti;
tantomeno con i dati osservazionali esaminati dal
CTU alla visita. Ricordo che alla visita del CTU: “ si presenta come una bambina Pt_1
tranquilla, socievole, comunicativa, curiosa, affettiva. Nel colloquio oltre a rispondere alle domande prende spesso l'iniziativa, facendo dei commenti, o allargando il discorso, o facendo a sua volta garbate domande al CTU. Alle prove scolastiche mostra collaborazione e buona volontà, cavandosela nel complesso, a livello di osservazione clinica, in maniera sufficiente.”In altre parole, non ha mostrato particolari gradi di gravità del DSA, né segni clinici evidenti di ADHD”.
In tutti i casi, il certificato del 20.05.22 del Dipartimento di Salute mentale e dipendenze parla di “Disturbo da deficit di attenzione/iperattività, manifestazione di grado lieve”
In conclusione, non posso che confermare che “le condizioni di non appaiono Pt_1
avere caratteristiche sufficienti per essere considerate causa di un'invalidità minorile.
Per quanto riguarda l'handicap, presenta difficoltà di apprendimento, ma non Pt_1 certo tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
20. Le motivazioni rese dal CTU, così come successivamente precisate nei chiarimenti resi, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, essendo scevre da vizi medico-legali, avendo l'ausiliare espresso una valutazione tenuto conto della situazione globale della minore, con esame nel merito delle certificazioni agli atti e valutazione dell'obiettività clinica emersa in sede di visita.
21. Invero, il dott. ha accertato che la ricorrente non presenta particolari gradi di CP_4
gravità del DSA e ha escluso segni clinici evidenti di ADHD, comunque di grado lieve secondo quanto risulta dalle stesse certificazioni, in una situazione di assenza di consistenti co-morbilità rilevante.
22. Sicché, il CTU ha riconosciuto l'esistenza del disturbo, ma in una misura insufficiente affinché quest'ultimo possa compromettere il normale sviluppo delle attività cognitive e relazionali della minore, e dunque non tale da configurare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, ovvero da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
23. Per tutto quanto posto in rilievo, va condivisa la fondata opinione diagnostica espressa dal
CTU, non emergendo in senso contrario dei vizi che inficino il corretto svolgimento delle
10 operazioni peritali, né delle circostanze che giustifichino una rinnovazione di queste ultime, in ragione della diversa opinione diagnostica supportata dalla parte ricorrente.
24. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, non sussistendo in capo alla minore i requisiti sanitari necessari per l'accesso ai benefici richiesti.
25. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
26. Quanto alle spese di lite, sussistono invece gravi ed eccezionali ragioni per disporne una compensazione integrale, in ragione della materia e della natura della decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso e, per l'effetto:
− dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al Parte_1
beneficio dell'indennità di frequenza, né in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/1992;
− compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Sassari, 20/06/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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