Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4307/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4307/2019 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 15.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE Pt_1 P.IVA_1
20/2 SAN GIUSEPPE VESUVIANO, presso lo studio dell'Avv. GIORDANO
ALMERINDA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E elettivamente domiciliato in VIA DONIZETTI 4 Controparte_1
ANGOLO VIA PRIMICERIO S. ANASTASIA, presso lo studio dell'Avv. MARCIANO
RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLATO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARANCI CP_2 P.IVA_2
35 SORRENTO, presso lo studio dell'Avv. MARZUILLO EMILIOSTEFANO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Nocera Inferiore n. 289/2019 depositata il 24.1.2019.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto appello avverso la Pt_1
sentenza sopra epigrafata nella parte in cui aveva liquidato il danno nella misura inferiore a quella richiesta.
In particolare, evidenziava come la sentenza di primo grado presentasse il vizio di motivazione apparente e contraddittoria;
di omessa pronuncia sulla richiesta di danno da fermo tecnico;
di erronea liquidazione delle spese legali.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e CP_2
spiegando appello incidentale.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, la causa, dopo vari rinvii, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2025 previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Preliminarmente, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Con il primo motivo di appello, la società appellante si duole del fatto che la sentenza di I grado abbia liquidato una somma inferiore a quella richiesta con una motivazione apparente, inadeguata e contraddittoria, nella parte in cui pur accogliendo la richiesta risarcitoria sulla scorta della documentazione in atti abbia poi riconosciuto un risarcimento inferiore all'importo della fattura (unico documento allegato dall'attrice).
Tale motivo di appello va rigettato.
Pagina 2 di 6 Il Tribunale ritiene corretta la decisione del GdP di liquidare la somma di euro 1.200,00 alla luce delle seguenti motivazioni integrative.
Innanzitutto, va chiarito che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve riconoscersi al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. 26083/10).
Orbene, secondo la giurisprudenza pacifica e consolidata in materia, il proprietario di un veicolo incidentato in un sinistro), che voglia farsi risarcire le spese sostenute per la riparazione del mezzo, ha l'onere di dimostrare l'entità del danno e degli esborsi effettuati
(art. 2697 c.c.).
Quanto alla fattura commerciale, essa ha una formazione unilaterale e rientra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo. Si tratta di una dichiarazione che una parte fa all'altra in relazione ad un rapporto già costituito. Pertanto, qualora il rapporto sia contestato, non può rappresentare prova del negozio, ma al più un mero indizio.
Nel caso di specie, la fattura prodotta dalla parte attrice è stata contestata dal e, CP_1
dunque, non poteva costituire prova certa dell'esborso della somma in essa indicata ma mero indizio.
Pertanto, correttamente il GdP ha fatto ricorso al criterio della liquidazione in via equitativa
(art. 1226 c.c.), valorizzando la documentazione in atti, rappresentata non soltanto dalla già citata fattura, ma anche dai rilievi fotografici, dal verbale redatto dalla polizia municipale del comune di contenente la descrizione dei danni, e dal certificato di proprietà attestante CP_1
il modello del veicolo e la data di immatricolazione (10.11.2005).
Il Tribunale, pertanto, alla luce dei parametri ricavabili dalla suddetta documentazione complessiva, ritiene corretta la quantificazione operata dal giudice di primo grado.
Il secondo motivo di impugnazione concerne la omessa liquidazione del danno da fermo tecnico.
Il Tribunale ritiene che detto danno non vada liquidato per difetto di prova.
Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (cfr. Cass.
32946/2024).
Nel caso di specie, nulla è stato provato dalla parte attrice.
Pagina 3 di 6 Con il terzo motivo di appello si evidenzia la violazione dell'art. 91 cpc per aver il GdP liquidato il compenso attenendosi ai minimi tariffari senza motivare tale scelta e per aver riconosciuto le spese vive in misura inferiore a quelle documentate.
Il terzo motivo è parzialmente fondato.
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., Sez. II, 13 aprile 2023, n. 9815).
Nel caso di specie, il gdp ha liquidato, a titolo di compenso, la somma di euro 700,00 superiore ai valori minimi pari ad euro 671,00 e, pertanto, tale statuizione non è censurabile.
Quanto alle spese vive, effettivamente il GdP ha, erroneamente, riconosciuto la somma di euro 50,00 laddove in atti era documentata la somma maggiore di euro 125,00, per contributo unificato e marca da bollo.
Pertanto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, va riconosciuto alla parte attrice l'ulteriore importo di euro 75,00 quale differenza tra la somma di euro 125,00 e quella di euro
50,00 già liquidata dal giudice di primo grado.
A questo punto va esaminato l'appello incidentale proposto da . CP_2
Esso è fondato.
Nel procedimento davanti al Giudice di Pace, il convenuto che intende chiamare in causa un terzo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e presentare a pena di decadenza nell'atto di costituzione la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo e di spostamento della data della prima udienza;
se il convenuto si costituisce direttamente in udienza e la chiamata del terzo è resa necessaria dalle attività svolte dalle parti nella stessa udienza, il giudice dovrà comunque concedere la predetta autorizzazione e fissare una nuova udienza (Cass. civ. Sez.
III, 19/02/2013, n. 4034).
Al di fuori di dette situazioni processuali al convenuto non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva (Cass. n. 9350/2008).
Alla luce di ciò, è evidente che il avrebbe dovuto proporre la chiamata di Controparte_1
terzo direttamente in comparsa di costituzione e risposta atteso che la necessità della stessa era sorta direttamente dai documenti allegati all'atto di citazione (verbale della polizia municipale di nel quale si fa riferimento alla presenza della suoi luoghi causa). CP_1 CP_2
Pagina 4 di 6 Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità della chiamata in causa della e per l'effetto annulla il capo della sentenza del GdP con il quale si CP_2
condanna la al pagamento in favore del delle somme che quest'ultimo CP_2 Controparte_1
è tenuto ad erogare in esecuzione della sentenza di primo grado.
Quanto alla regolamentazione delle spese legali, si osserva quanto segue.
Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esso va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 18837 del 2010; Cass. n. 6259 del 2014), poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 11423 del 2016).
Alla luce dell'accoglimento soltanto parziale dell'impugnazione principale che ha riguardato, soltanto la regolamentazione delle spese vive e non anche il merito, che è stato rigettato, sussistono i presupposti per compensare le spese di appello tra l'appellante ed il CP_1
[...]
Tenuto conto, invece, dell'accoglimento dell'appello incidentale le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, in rito, del chiamante nei confronti della Controparte_1
chiamata e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. CP_2
2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) in riforma parziale del capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese legali, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'ulteriore importo di euro 75,00 a titolo di spese vive;
2) rigetta per il resto l'appello principale;
3) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da dichiara CP_2
inammissibile la chiamata in causa della e per l'effetto annulla il capo della CP_2
sentenza di I grado contenente pronuncia di condanna a carico della suddetta terza;
4) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 CP_2
che si liquidano per il primo grado in euro 671,00 per compenso, oltre iva, cpa e
[...]
rimb. Forf. del 15%; per il grado di appello in euro 64,50 per spese vive ed euro
1278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Pagina 5 di 6 Così deciso in Nocera Inferiore, 11/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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