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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 882/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in via Marina, n. 6, Milano, presso lo studio dell'avv. Zaffarana AS IL del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in via Marina, n. 6, Milano, presso lo studio dell'avv. Zaffarana AS IL del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato via Marina, n. 6, Milano, presso lo studio dell'avv. Zaffarana AS IL del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
(C.F. ), elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliato in via Marina, n. 6, Milano, presso lo studio dell'avv. Zaffarana
pagina 1 di 8 AS IL del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in via Raffaele Leonetti, n. C.F._5
27/A, Caserta, presso lo studio dell'avv. De Lucia Pasqualino del Foro di Santa Maria Capua Vetere, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._6 elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Mirko Damasco del Foro di Rimini;
(C.F. ), Parte_5 C.F._7 elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Massimiliano Gabellini del Foro di Rimini.
LITISCONSORTI PROCESSUALI
avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo. sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE Disporre, per i motivi esposti in narrativa, anche e/o inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutività dell'Ordinanza ex art. 307, comma 3, c.p.c. di estinzione parziale emessa il 10/03/2025 (e notificata il 20/03/2025), nella causa con R.G. 337/2023, dal Tribunale di Pavia, Sez. III civ., Giudice dott.ssa Oneto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO In accoglimento del presente gravame e in riforma integrale dell'Ordinanza ex art. 307, comma 3, c.p.c. di estinzione parziale del procedimento emessa il 10/03/2025 (e notificata a mezzo p.e.c. il 20/03/2025) nella causa con R.G. 337/2023 allo stato pendente innanzi al Tribunale di Pavia, Sez. III civ., Giudice dott.ssa Oneto: accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la tempestività e/o la ritualità e comunque la validità ed efficacia della pagina 2 di 8 notifica dell'Atto introduttivo del giudizio di primo grado esperita in rinnovazione nei confronti del sig. disporre la prosecuzione della causa di cui al n. R.G. CP_1
337/2023 pendente avanti il Tribunale di Pavia, Giudice dott.ssa Oneto, nei confronti del sig. nello stato del procedimento, ferme le decadenze maturate ai sensi di Legge, CP_1 con revoca e/o statuizione anche in punto di condanna alle spese del giudizio e/o compensazione delle stesse. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, Spese Generali (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%) inclusi e liquidazione secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dal difensore.”
Per Controparte_1
“Chiede che la Corte d'Appello di Milano voglia:
1. dichiararsi la cessazione della materia relativamente alla richiesta di sospensione;
2. dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sigg. e altri;
Parte_1
3. in via subordinata, rigettarlo integralmente per infondatezza;
4. confermare la legittimità e correttezza dell'ordinanza impugnata;
5. condannare gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§. 1 Il giudizio di I grado
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio i signori , Parte_4 CP_1 [...]
e innanzi al Tribunale di Pavia Controparte_2 Parte_5 chiedendo che i convenuti fossero condannati a restituire ex art. 2033 c.c. le somme loro affidate a fini di investimento finanziario nonché a risarcire il danno da inadempimento contrattuale e/o da responsabilità extracontrattuale. Nel corso delle verifiche preliminari, ai sensi dell'art. 171bis c.p.c., il giudice designato, rilevata l'irregolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto , con ordinanza 16/06/2023 disponeva “il rinnovo CP_1
(inoltro) della citazione” concedendo termine fino al 26/06/2023. Contestualmente fissava nuova data per l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al 4/12/2023. Con ordinanza 11/12/2023, accertata la regolarità del rinnovo della notificazione, veniva dichiarato contumace. CP_1
pagina 3 di 8 In data 14/01/2025 il signor si costituiva tardivamente ed CP_1 eccepiva: (i) la nullità dell'atto di citazione perché privo dei requisiti ai sensi dell'art. 163 c.p.c. ed altresì (ii) la tardività della rinnovazione della notifica dell'anzidetto atto oltre a contestare nel merito la pretesa attorea. La causa veniva assegnata ad altro giudice che, con ordinanza 10/03/2025, in accoglimento dell'eccezione di inosservanza del termine perentorio assegnato per la rinnovazione della notifica, dichiarava < ai sensi del combinato disposto degli artt. 291 e CP_1
307 c.p.c. e condannava <<parte attrice a rifondere le spese di giudizio cp_1 che liquida nella misura €3000,00 per competenze oltre rimborso forfettario generali del 15% iva e cpa con distrazione favore procuratore antistatario>>. Il processo n. R.G. 337/2023 continuava nei confronti delle altre convenute, salvo poi essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. stante la pregiudizialità della decisione in ordine alla presente impugnazione.
* * *
§. 2 I motivi di appello In via preliminare, l'appellante evidenzia la natura sostanziale di sentenza dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c. Si tratta, per vero, di un provvedimento a contenuto decisorio che può essere impugnato con gli ordinari mezzi e, in particolare, con l'appello. Con il primo motivo, rubricato “violazione dell'art. 149 c.p.c. ed omesso/errato apprezzamento di circostanze fattuali e documenti in atti”, l'appellante censura l'erroneità della ritenuta omessa rinnovazione della citazione nei confronti del convenuto e dichiarata con l'ordinanza impugnata del 10/03/2025. A conforto, l'appellante indica alcune pronunce giurisprudenziali relative al c.d. principio della scissione soggettiva del procedimento notificatorio secondo il quale, in caso di notificazione a mezzo postale, la notifica si perfeziona: (i) per il notificante al momento della consegna o deposito del plico all'ufficiale giudiziario e (ii) per il notificato dal momento in cui ha conoscenza legale dell'atto coincidente con il ritiro del plico ovvero con la scadenza del termine di compiuta giacenza. Gli appellanti, riprendendo l'excursus storico dei fatti, evidenziano come in effetti per l'allora notificante e parte attrice, oggi appellante, la notifica si sia perfezionata nel termine disposto dal giudice. Infatti: pagina 4 di 8 - in data 11/02/2023 veniva esperito il primo tentativo di notifica dell'atto di citazione “in proprio” a mezzo servizio postale presso la residenza del signor conclusosi con esito negativo “per irreperibilità del CP_1 destinatario”;
- in data 16/06/2023 il giudice ordinava la rinnovazione della notifica entro il termine 26/06/2023;
- in data 20/06/2023 inoltrava – a mezzo raccomandata prioritaria – l'atto di citazione presso l' della Corte d'Appello di Cagliari, Sez. CP_3
Distaccata di Sassari che ivi giungeva in pari data;
- tra il 21 e il 22 giugno 2023 il piego veniva protocollato dall'ufficiale giudiziario di competenza al n. cronologico 3524A con segnalata urgenza. Pertanto, parte appellante avrebbe adempiuto con esattezza e tempestivamente all'ordine di rinnovo della notificazione entro il 26/06/2023 disposto con ordinanza del 16/06/2023. Con il secondo motivo, l'appellante censura la “violazione degli artt. 156-157 e 160 c.p.c. ed omessa/errata valutazione dell'idoneità dell'atto (citazione in rinnovazione) al raggiungimento dello scopo”. Ai sensi dell'art. 160 c.p.c. la notifica dell'atto di citazione è nulla se c'è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, circostanze che nel caso di specie non si sono verificate. La notificazione dell'atto di citazione presentava, invero, delle mere irregolarità e non dei vizi di nullità. Ciò troverebbe conferma nell'ordinanza 16/06/2023, adottata a seguito delle verifiche preliminari svolte dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 171bis c.p.c., con cui si ordinava il rinnovo della notifica: il rinnovo ha potenziale efficacia sanante della mera irregolarità della notifica e non anche della sua invalidità. In ogni caso, continua l'appellante, il vizio di cui poteva essere affettata la notifica ab origine è stato con certezza sanato ex tunc dalla successiva costituzione a giudizio del convenuto signor . CP_1
Con il terzo motivo, l'appellante censura la “violazione degli artt. 310, 91-92 c.p.c. ed omessa/erronea applicazione del principio di soccombenza”. L'appellante si duole dell'errata applicazione del principio di soccombenza effettuata dal giudice in relazione alla ripartizione delle spese. In particolare, in caso di estinzione del processo l'art. 310, comma 4, c.p.c. dispone che le spese siano poste a carico delle parti che le abbiano anticipate. Così, l'odierno appellante demanda, previa riforma dell'ordinanza impugnata, la pagina 5 di 8 rettifica della decisione sulle spese con l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
* * *
§.3 L'opinione della Corte È pacifico che l'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio – a prescindere dalla veste formale – abbia contenuto decisorio e quindi natura sostanziale di sentenza. Ciò vieppiù se il provvedimento, come nel caso di specie, determinando la chiusura del procedimento, statuisce anche sulle spese di lite. Così ribadisce anche l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo non è soggetta a reclamo, ma dev'essere impugnata dinanzi al giudice di appello che nei casi previsti dall'art. 354 c.p.c. può rimettere la decisione al giudice di primo grado (ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 18499 del 30/06/2021; Cass. civ., sez. 3, ordinanza n. 18603 del 08/07/2025). Il primo motivo di appello è fondato e merita l'accoglimento. Il richiamato principio di scissione soggettiva del procedimento di notificazione è ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito. In generale, come evidenziato nell'atto di appello, il momento perfezionativo della notificazione fatta a mezzo postale è distinto e coincide: (i) per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario e (ii) per il notificato con la ricezione del medesimo. Conseguentemente al fine di verificare il rispetto da parte del notificante del termine stabilito dal giudice per la rinnovazione della notifica, occorre avere precipuo riguardo al momento perfezionativo per il notificante, con la conseguenza che la rinnovazione della notificazione si considera tempestiva e valida se il notificante deposita l'atto presso l'ufficiale entro il termine stabilito. Non è pertanto necessario che entro il medesimo termine l'atto sia ricevuto dal notificato. Di conseguenza, per notificazione) della citazione, a norma dell'art. 291, terzo comma, cod. proc. civ., deve intendersi la mancata consegna all'ufficiale giudiziario da parte del soggetto che richiede la notificazione, nel termine stabilito dal giudice, dell'atto da notificare in esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica della citazione o di integrazione del contraddittorio>> (ex multis, Cass. civ., sez. I, 07/02/2006, n. 2593), sicché l'estinzione del giudizio può
pagina 6 di 8 essere disposta dal giudice solo se nel termine assegnato la parte richiedente la notificazione non abbia consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto da notificare. I documenti presenti in atti attestano in modo chiaro la regolarità della notifica nei confronti del convenuto signor . CP_1
Del resto, già il giudice con l'ordinanza 11/02/2023, successiva allo spirare del termine di rinnovo, aveva dichiarato la regolarità della notifica. Orbene, l'accoglimento del primo motivo impone ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la rimessione della causa al giudice di primo grado. Invero, come statuito dalla Corte di cassazione causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi la sentenza di estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 c.p.c. e non anche se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme ordinarie ex art. 307, ultimo comma, c.p.c.>> (Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 40831 del 20/12/2021). Gli altri motivi di appello risultano assorbiti. Le spese del grado (Cass. Sez. 3, 24/04/2025, n. 10794) seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa, da reputarsi indeterminabile di bassa difficoltà (Cass. n. 21613 del 2018; n. 21776 del 2021; n. 36406 del 2021; n. 7543 del 2022), nonché dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e contro Parte_3 Parte_4
per la riforma dell'ordinanza del Tribunale di Pavia del CP_1
10/03/2025, così dispone:
- in accoglimento dell'appello, revoca l'ordinanza di estinzione pronunciata dal tribunale di Pavia in data 10/03/2025 e conseguentemente rimette la causa al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio;
- condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
Parte_2 Parte_3
e le spese di questo giudizio che si
[...] Parte_4 liquidano in € 3.473,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte del 29 ottobre 2025 La Consigliera est. Francesca Vullo Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 882/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in via Marina, n. 6, Milano, presso lo studio dell'avv. Zaffarana AS IL del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in via Marina, n. 6, Milano, presso lo studio dell'avv. Zaffarana AS IL del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato via Marina, n. 6, Milano, presso lo studio dell'avv. Zaffarana AS IL del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
(C.F. ), elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliato in via Marina, n. 6, Milano, presso lo studio dell'avv. Zaffarana
pagina 1 di 8 AS IL del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in via Raffaele Leonetti, n. C.F._5
27/A, Caserta, presso lo studio dell'avv. De Lucia Pasqualino del Foro di Santa Maria Capua Vetere, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._6 elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Mirko Damasco del Foro di Rimini;
(C.F. ), Parte_5 C.F._7 elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Massimiliano Gabellini del Foro di Rimini.
LITISCONSORTI PROCESSUALI
avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo. sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE Disporre, per i motivi esposti in narrativa, anche e/o inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutività dell'Ordinanza ex art. 307, comma 3, c.p.c. di estinzione parziale emessa il 10/03/2025 (e notificata il 20/03/2025), nella causa con R.G. 337/2023, dal Tribunale di Pavia, Sez. III civ., Giudice dott.ssa Oneto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO In accoglimento del presente gravame e in riforma integrale dell'Ordinanza ex art. 307, comma 3, c.p.c. di estinzione parziale del procedimento emessa il 10/03/2025 (e notificata a mezzo p.e.c. il 20/03/2025) nella causa con R.G. 337/2023 allo stato pendente innanzi al Tribunale di Pavia, Sez. III civ., Giudice dott.ssa Oneto: accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, la tempestività e/o la ritualità e comunque la validità ed efficacia della pagina 2 di 8 notifica dell'Atto introduttivo del giudizio di primo grado esperita in rinnovazione nei confronti del sig. disporre la prosecuzione della causa di cui al n. R.G. CP_1
337/2023 pendente avanti il Tribunale di Pavia, Giudice dott.ssa Oneto, nei confronti del sig. nello stato del procedimento, ferme le decadenze maturate ai sensi di Legge, CP_1 con revoca e/o statuizione anche in punto di condanna alle spese del giudizio e/o compensazione delle stesse. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, Spese Generali (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%) inclusi e liquidazione secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dal difensore.”
Per Controparte_1
“Chiede che la Corte d'Appello di Milano voglia:
1. dichiararsi la cessazione della materia relativamente alla richiesta di sospensione;
2. dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sigg. e altri;
Parte_1
3. in via subordinata, rigettarlo integralmente per infondatezza;
4. confermare la legittimità e correttezza dell'ordinanza impugnata;
5. condannare gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§. 1 Il giudizio di I grado
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio i signori , Parte_4 CP_1 [...]
e innanzi al Tribunale di Pavia Controparte_2 Parte_5 chiedendo che i convenuti fossero condannati a restituire ex art. 2033 c.c. le somme loro affidate a fini di investimento finanziario nonché a risarcire il danno da inadempimento contrattuale e/o da responsabilità extracontrattuale. Nel corso delle verifiche preliminari, ai sensi dell'art. 171bis c.p.c., il giudice designato, rilevata l'irregolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto , con ordinanza 16/06/2023 disponeva “il rinnovo CP_1
(inoltro) della citazione” concedendo termine fino al 26/06/2023. Contestualmente fissava nuova data per l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al 4/12/2023. Con ordinanza 11/12/2023, accertata la regolarità del rinnovo della notificazione, veniva dichiarato contumace. CP_1
pagina 3 di 8 In data 14/01/2025 il signor si costituiva tardivamente ed CP_1 eccepiva: (i) la nullità dell'atto di citazione perché privo dei requisiti ai sensi dell'art. 163 c.p.c. ed altresì (ii) la tardività della rinnovazione della notifica dell'anzidetto atto oltre a contestare nel merito la pretesa attorea. La causa veniva assegnata ad altro giudice che, con ordinanza 10/03/2025, in accoglimento dell'eccezione di inosservanza del termine perentorio assegnato per la rinnovazione della notifica, dichiarava < ai sensi del combinato disposto degli artt. 291 e CP_1
307 c.p.c. e condannava <<parte attrice a rifondere le spese di giudizio cp_1 che liquida nella misura €3000,00 per competenze oltre rimborso forfettario generali del 15% iva e cpa con distrazione favore procuratore antistatario>>. Il processo n. R.G. 337/2023 continuava nei confronti delle altre convenute, salvo poi essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. stante la pregiudizialità della decisione in ordine alla presente impugnazione.
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§. 2 I motivi di appello In via preliminare, l'appellante evidenzia la natura sostanziale di sentenza dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c. Si tratta, per vero, di un provvedimento a contenuto decisorio che può essere impugnato con gli ordinari mezzi e, in particolare, con l'appello. Con il primo motivo, rubricato “violazione dell'art. 149 c.p.c. ed omesso/errato apprezzamento di circostanze fattuali e documenti in atti”, l'appellante censura l'erroneità della ritenuta omessa rinnovazione della citazione nei confronti del convenuto e dichiarata con l'ordinanza impugnata del 10/03/2025. A conforto, l'appellante indica alcune pronunce giurisprudenziali relative al c.d. principio della scissione soggettiva del procedimento notificatorio secondo il quale, in caso di notificazione a mezzo postale, la notifica si perfeziona: (i) per il notificante al momento della consegna o deposito del plico all'ufficiale giudiziario e (ii) per il notificato dal momento in cui ha conoscenza legale dell'atto coincidente con il ritiro del plico ovvero con la scadenza del termine di compiuta giacenza. Gli appellanti, riprendendo l'excursus storico dei fatti, evidenziano come in effetti per l'allora notificante e parte attrice, oggi appellante, la notifica si sia perfezionata nel termine disposto dal giudice. Infatti: pagina 4 di 8 - in data 11/02/2023 veniva esperito il primo tentativo di notifica dell'atto di citazione “in proprio” a mezzo servizio postale presso la residenza del signor conclusosi con esito negativo “per irreperibilità del CP_1 destinatario”;
- in data 16/06/2023 il giudice ordinava la rinnovazione della notifica entro il termine 26/06/2023;
- in data 20/06/2023 inoltrava – a mezzo raccomandata prioritaria – l'atto di citazione presso l' della Corte d'Appello di Cagliari, Sez. CP_3
Distaccata di Sassari che ivi giungeva in pari data;
- tra il 21 e il 22 giugno 2023 il piego veniva protocollato dall'ufficiale giudiziario di competenza al n. cronologico 3524A con segnalata urgenza. Pertanto, parte appellante avrebbe adempiuto con esattezza e tempestivamente all'ordine di rinnovo della notificazione entro il 26/06/2023 disposto con ordinanza del 16/06/2023. Con il secondo motivo, l'appellante censura la “violazione degli artt. 156-157 e 160 c.p.c. ed omessa/errata valutazione dell'idoneità dell'atto (citazione in rinnovazione) al raggiungimento dello scopo”. Ai sensi dell'art. 160 c.p.c. la notifica dell'atto di citazione è nulla se c'è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, circostanze che nel caso di specie non si sono verificate. La notificazione dell'atto di citazione presentava, invero, delle mere irregolarità e non dei vizi di nullità. Ciò troverebbe conferma nell'ordinanza 16/06/2023, adottata a seguito delle verifiche preliminari svolte dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 171bis c.p.c., con cui si ordinava il rinnovo della notifica: il rinnovo ha potenziale efficacia sanante della mera irregolarità della notifica e non anche della sua invalidità. In ogni caso, continua l'appellante, il vizio di cui poteva essere affettata la notifica ab origine è stato con certezza sanato ex tunc dalla successiva costituzione a giudizio del convenuto signor . CP_1
Con il terzo motivo, l'appellante censura la “violazione degli artt. 310, 91-92 c.p.c. ed omessa/erronea applicazione del principio di soccombenza”. L'appellante si duole dell'errata applicazione del principio di soccombenza effettuata dal giudice in relazione alla ripartizione delle spese. In particolare, in caso di estinzione del processo l'art. 310, comma 4, c.p.c. dispone che le spese siano poste a carico delle parti che le abbiano anticipate. Così, l'odierno appellante demanda, previa riforma dell'ordinanza impugnata, la pagina 5 di 8 rettifica della decisione sulle spese con l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
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§.3 L'opinione della Corte È pacifico che l'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio – a prescindere dalla veste formale – abbia contenuto decisorio e quindi natura sostanziale di sentenza. Ciò vieppiù se il provvedimento, come nel caso di specie, determinando la chiusura del procedimento, statuisce anche sulle spese di lite. Così ribadisce anche l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo non è soggetta a reclamo, ma dev'essere impugnata dinanzi al giudice di appello che nei casi previsti dall'art. 354 c.p.c. può rimettere la decisione al giudice di primo grado (ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 18499 del 30/06/2021; Cass. civ., sez. 3, ordinanza n. 18603 del 08/07/2025). Il primo motivo di appello è fondato e merita l'accoglimento. Il richiamato principio di scissione soggettiva del procedimento di notificazione è ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito. In generale, come evidenziato nell'atto di appello, il momento perfezionativo della notificazione fatta a mezzo postale è distinto e coincide: (i) per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario e (ii) per il notificato con la ricezione del medesimo. Conseguentemente al fine di verificare il rispetto da parte del notificante del termine stabilito dal giudice per la rinnovazione della notifica, occorre avere precipuo riguardo al momento perfezionativo per il notificante, con la conseguenza che la rinnovazione della notificazione si considera tempestiva e valida se il notificante deposita l'atto presso l'ufficiale entro il termine stabilito. Non è pertanto necessario che entro il medesimo termine l'atto sia ricevuto dal notificato. Di conseguenza, per notificazione) della citazione, a norma dell'art. 291, terzo comma, cod. proc. civ., deve intendersi la mancata consegna all'ufficiale giudiziario da parte del soggetto che richiede la notificazione, nel termine stabilito dal giudice, dell'atto da notificare in esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica della citazione o di integrazione del contraddittorio>> (ex multis, Cass. civ., sez. I, 07/02/2006, n. 2593), sicché l'estinzione del giudizio può
pagina 6 di 8 essere disposta dal giudice solo se nel termine assegnato la parte richiedente la notificazione non abbia consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto da notificare. I documenti presenti in atti attestano in modo chiaro la regolarità della notifica nei confronti del convenuto signor . CP_1
Del resto, già il giudice con l'ordinanza 11/02/2023, successiva allo spirare del termine di rinnovo, aveva dichiarato la regolarità della notifica. Orbene, l'accoglimento del primo motivo impone ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la rimessione della causa al giudice di primo grado. Invero, come statuito dalla Corte di cassazione causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi la sentenza di estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 c.p.c. e non anche se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme ordinarie ex art. 307, ultimo comma, c.p.c.>> (Cass. civ., sez. 2, ordinanza n. 40831 del 20/12/2021). Gli altri motivi di appello risultano assorbiti. Le spese del grado (Cass. Sez. 3, 24/04/2025, n. 10794) seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa, da reputarsi indeterminabile di bassa difficoltà (Cass. n. 21613 del 2018; n. 21776 del 2021; n. 36406 del 2021; n. 7543 del 2022), nonché dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e contro Parte_3 Parte_4
per la riforma dell'ordinanza del Tribunale di Pavia del CP_1
10/03/2025, così dispone:
- in accoglimento dell'appello, revoca l'ordinanza di estinzione pronunciata dal tribunale di Pavia in data 10/03/2025 e conseguentemente rimette la causa al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio;
- condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
Parte_2 Parte_3
e le spese di questo giudizio che si
[...] Parte_4 liquidano in € 3.473,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte del 29 ottobre 2025 La Consigliera est. Francesca Vullo Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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