Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 90
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Dubbi interpretativi delle disposizioni normative sulle scommesse

    La Corte ha ritenuto che la normativa, anche alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, disciplina l'imposta unica anche per chi opera al di fuori del sistema concessorio, come nel caso dei centri trasmissione dati che operano per conto di bookmaker esteri. La sentenza della Cassazione penale non incide sulla soggettività passiva ai fini tributari. La finalità della normativa non è solo contrastare il gioco illecito, ma anche tutelare i consumatori.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 208/2015

    La Corte ha ribadito che, nel quadro normativo vigente, il CT è soggetto passivo dell'imposta, e in via solidale il bookmaker estero. L'imposta unica è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, indipendentemente dalla loro sede.

  • Rigettato
    Carenza di elementi essenziali nell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, poiché i ricorrenti hanno ricevuto regolarmente la notifica dell'atto e hanno potuto articolare numerose censure, dimostrando la possibilità di esercitare il diritto di difesa. Inoltre, la notifica dell'avviso di accertamento, anche se nulla, è sanata dalla proposizione tempestiva del ricorso.

  • Rigettato
    Assenza dei presupposti soggettivi e territoriali per l'applicazione dell'imposta

    La Corte ha ritenuto sussistenti sia il presupposto soggettivo, in quanto l'attività di raccolta del gioco è stata svolta dai ricorrenti per conto di EY, sia il presupposto oggettivo, dato che l'attività di supporto organizzativo riguarda concorsi pronostici e scommesse. È stato altresì ritenuto sussistente il presupposto territoriale, poiché i contratti di scommessa si sono conclusi in Italia, luogo in cui operava il centro di trasmissione dati.

  • Rigettato
    Violazione dei principi del diritto dell'Unione Europea

    La Corte ha ritenuto le questioni infondate, ribadendo che il quadro normativo non determina disparità di trattamento basata sulla nazionalità e che l'accertamento presuntivo non è la regola ma un'extrema ratio.

  • Rigettato
    Contestazione del profilo sanzionatorio

    La Corte ha disatteso la censura, poiché il ricorso riguarda un periodo successivo all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, che ha superato i dubbi sull'assoggettamento ad imposta dei CT e sull'applicazione dell'imposta unica anche in casi di attività prive di concessione. La giurisprudenza si è costantemente attestata nel senso di confermare gli avvisi di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 90
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 90
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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