Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10749 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10749/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02460/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2460 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lufrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza Italiana - Prot. -OMISSIS- - emesso in data 07/09/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 7.2.2022, il cittadino tunisino-OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana richiesta in data 12.3.2017 ai sensi dell’art. 9, comma, 1, lettera f, della legge n. 91/1992 presso la Prefettura di Macerata, motivato in ragione dell’esistenza di un precedente penale per guida in stato di ebbrezza (due decreti penali di condanna del GIP di Macerata, del 2008 e del 2009) non dichiarati in sede di autocertificazione.
Il provvedimento è stato censurato difetto di motivazione e istruttoria in quanto la fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S. non rientra in alcune delle ipotesi ostative di cui all’art. 6, comma 1, della l. n. 92 del 1991 e sarebbe pertanto necessaria una valutazione in concreto del fatto di reato oltre che una contestualizzazione della condotta di vita dell’istante e del suo inserimento nel tessuto sociale.
Pertanto, è stata ritenuta non corretta la valutazione di inaffidabilità fatta dalla Questura in ragione dell’unico precedente penale, senza la contestualizzazione del reato e la valutazione delle altre circostanze, tra cui l’inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale.
2. Si è costituito il Ministero depositando documenti.
3. L’istante è stato ammesso al gratuito patrocinio.
4.In vista dell'udienza pubblica, non sono stati depositati documenti.
5. All’udienza di smaltimento dell’116.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
La difesa del ricorrente è incentrata sul presunto difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento di diniego, in ragione dell’unico precedente penale, per un reato di modesta entità e non considerato ostativo.
In realtà, la ragione della reiezione è fondata anche sulla circostanza che, all’atto di presentazione della domanda, il ricorrente non abbia dichiarato tale precedente, così dimostrando un ulteriore elemento a sostegno della mancata integrazione prospettata dalla Questura.
Sul punto, la giurisprudenza di questo tribunale è costantemente conforme nel ritenere che anche la dichiarazione non veritiera fatta dallo straniero nella domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in ordine alla sussistenza di un precedente è suscettibile di determinare la reiezione della domanda, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire (ex multis, T.A.R. Lazio sez. V, 03/11/2023, n.16276).
La circostanza, nel caso concreto, è incontestata, al punto che il ricorrente neppure si è premurato di produrre in giudizio l’istanza presentata, al fine di non essere smentito.
6.1.Il Collegio, pertanto, ritiene che nel caso concreto non vi sia stata nessuna arbitrarietà o irragionevolezza nelle valutazioni svolte dall’Amministrazione e poste a fondamento della reiezione della richiesta di riconoscimento, in favore del ricorrente, della cittadinanza italiana.
Giova premettere che, in base a consolidata giurisprudenza: “Il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza non è sindacabile per i profili di merito della valutazione amministrativa. Uniche censure che la parte può avanzare sono quelle afferenti ai profili di eccesso di potere, tra i quali è tradizionalmente annoverata l'inadeguatezza” (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 30/07/2024, n. 908).
Ed infatti, venendo in rilievo l’esercizio di un potere altamente discrezionale, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Nel caso in esame l’Amministrazione ha negato l’accoglimento dell’istanza sulla base della circostanza dell’avvenuta condanna (passata in giudicato) per un reato di guida in stato di ebbrezza e per la mancata dichiarazione dello stesso all’atto della presentazione della richiesta qui in commento.
Appare determinante la circostanza che il ricorrente non abbia dichiarato l’esistenza di tale vicenda penale all’atto della presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, in tal modo ponendo in essere una condotta astrattamente idonea a impedire all’Amministrazione la piena ponderazione di ogni elemento utile ad effettuare le proprie valutazioni.
In questo contesto, il Collegio ritiene che le conclusioni tratte dal Ministero resistente debbano ritenersi congrue rispetto ai presupposti evidenziati, e non inficiate da quanto osservato in ricorso, essendo l’Amministrazione pervenuta ad un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale alla luce del precedente penale emerso a suo carico: detta valutazione non risulta affetta dal vizio di eccesso di potere denunciato, in quanto ispirata dall’esigenza di assicurare preminente tutela ai principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità e di osservare l’ordine e la sicurezza nazionale (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
7. In ragione di quanto precede il gravame deve essere respinto.
Deve essere revocata l’ammissione dell’istante al patrocinio a spese dello Stato ex art. 136 DPR 115/2002, in quanto il ricorso è palesemente infondato, non avendo il ricorrente neppure argomentato in ordine al mendacio sull’esistenza dei precedenti penali e non avendo depositato l’istanza originaria (che è stata prodotta in giudizio dall’Avvocatura).
La ridotta attività processuale della parte resistente consentono la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.