Ordinanza collegiale 21 ottobre 2025
Sentenza 21 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 21/03/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00282/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2018, integrato da due atti di motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS-, in proprio nonché, unitamente alla sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. ti Attilio Redi e Dario Maciariello, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Attilio Redi in Latina, viale Don Morosini A;
contro
il Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura civica in Latina, viale IV Novembre n. 25;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso originario:
- della nota del Comune di Latina n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2018, avente ad oggetto “ Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prot comunale n. -OMISSIS- del 10.01.2017 ed elaborati integrativi prot n. -OMISSIS- del 22.11.2017 per demolizione e ricostruzione di struttura residenziale e deposito attrezzi in Via -OMISSIS- su terreno ricadente in zona H Rurale di P.R.G. ” e recante la dichiarazione di improcedibilità/inefficacia della ridetta SCIA nonché l'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
B) quanto ai primi motivi aggiunti:
- dell’ordinanza del Comune di Latina n. -OMISSIS- del 24 aprile 2018, con cui è stata ingiunta la demolizione delle opere edilizie asseritamente abusive eseguite dai sigg.ri -OMISSIS- ed -OMISSIS- sul lotto di terreno sito in Via -OMISSIS-, censito in Catasto al foglio -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS-;
C) quanto ai secondi motivi aggiunti:
- del diniego tacito formatosi il 23 agosto 2019 ai sensi degli artt. 22, comma 4, della l. r. Lazio n. 15/2008 e 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, sull’istanza di sanatoria di cui alla SCIA per accertamento di conformità presentata il 24 giugno 2019 dal sig. -OMISSIS- al Comune di Latina.
Visti il ricorso, i due atti motivi aggiunti, le memorie e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Latina;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 858/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. SI SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 25 gennaio 2018, con cui il Comune di Latina ha dichiarato l’improcedibilità della SCIA dallo stesso presentata il 10 gennaio 2017 per l’intervento di demo-ricostruzione di un edificio residenziale, con annesso deposito attrezzi, sito in via -OMISSIS-.
2 – Il gravame è stato affidato a nove motivi:
i) il provvedimento impugnato, adottato dopo il termine ex art. 19, commi 3 e 6- bis della l. n. 241/1990, sarebbe affetto da difetto di motivazione sull’interesse pubblico sotteso all’intervento in autotutela sulla SCIA;
ii) violazione degli artt. 320 del cod.civ. 19, comma 1 della l. n. 241/1990 e 23, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione al rilevato difetto di legittimazione del sig. -OMISSIS-, che ha agito nelle vesti di donante del terreno, a presentare la SCIA;
iii) violazione degli artt. 21- nonies e 19, comma 4 della l. n. 241/1990, in relazione ai poteri inibitori esercitati sulla DIA prot.-OMISSIS-/2016, relativa al cambio di destinazione d’uso dei due locali dell’edificio da commerciale in abitazione;
iv) violazione dell’art. 27, comma 4 delle NTA del PAI approvato con del. Cons. Reg. n. 17 del 4 aprile 2012: contrariamente a quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, la SCIA non doveva essere accompagnata da alcuno studio idraulico, in quanto il terreno su cui insistono gli interventi demo-ricostruttivi non sarebbe a rischio idraulico e non costituirebbe area da attenzionare;
v) violazione degli artt. 46, commi 1 e 2, e 35, comma 6 del PTPR adottato con le del. G. R. Lazio nn. 556 e 1025/2007: il Comune non avrebbe considerato che: 1) il terreno su cui insistono gli interventi rientrerebbe nell’ambito del paesaggio degli insediamenti urbani; 2) in detto ambito non opererebbe la disciplina vincolistica contenuta nell’art. 35 del PTPR in relazione alla fascia di rispetto di 150 metri dagli argini dei canali della bonifica agraria pontina;
vi) violazione dell’art. 96 lettera f) del r. d. n. 523/1924: la regola del mancato rispetto del distacco di 10 metri del nuovo edificio dal canale consortile non opererebbe, in quanto quest’ultimo sarebbe di minore rilevanza e troverebbe quindi applicazione la deroga prevista dall’art. 133, lettera a), del r.d. n. 368/1904;
vii) eccesso di potere per carenza di istruttoria e per travisamento dei fatti: erroneamente il provvedimento impugnato avrebbe evidenziato che il locale deputato al deposito attrezzi avrebbe subito un cambio d’uso, divenendo ad uso residenziale;
viii) eccesso di potere per carenza di istruttoria e per travisamento dei fatti: a differenza di quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, non sarebbero state né previste né effettuate opere tese alla separazione delle unità abitative edificate;
ix) difetto di istruttoria ed eccesso di potere: il provvedimento impugnato avrebbe affermato in termini dubitativi e non in modo certo che l’intervento edilizio previsto dalla SCIA effettivamente ricada in una zona interessata da fascia di rispetto stradale.
3 – Il Comune di Latina si è costituito in giudizio con atto di puro stile e si è limitato al deposito dell’atto impugnato nonché di un atto endoprocedimentale ad esso inerente (la relazione del Servizio competente).
4 – Con il primo atto di motivi aggiunti, parte ricorrente ha, poi, censurato l’ordinanza n. -OMISSIS- del 24 aprile 2018, con cui il Comune di Latina gli ha ordinato la demolizione di alcune opere realizzate in difformità rispetto alla SCIA del 10 gennaio 2017 e accertate nel corso di un sopralluogo della polizia locale svoltosi il 20 ottobre 2017.
In particolare, gli abusi edilizi individuati nell’ordinanza demolitoria sono consistiti:
1) nella realizzazione di un piano interrato corrispondente all’area di sedime del fabbricato, di metratura pari a circa mq 212,33;
2) nell’edificazione di un piano terra della superficie di circa mq 212,33, con struttura in calcestruzzo armato, con tamponature in laterizio alveolato, con tramezzature in laterizio forato e con predisposizione degli impianti;
3) nella realizzazione di un locale al piano primo della superficie di circa mq 39,32;
4) nella realizzazione di un porticato sul fronte principale.
5 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
i) invalidità derivata dell’ordinanza avversata in considerazione dell’illegittimità dell’atto presupposto attinto dal ricorso originario;
ii) violazione degli artt. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e 15 della l. r. Lazio n. 15/2008: in tesi, i manufatti descritti ai punti 1), 2) e 3) dell’ordinanza non sarebbero difformi dalla SCIA del 10 gennaio 2017 e pertanto non potrebbero ritenersi abusivi;
iii) l’intervento di cui al n. 4) sarebbe una pertinenza di modeste dimensioni, che non ha creato volumetria;
iv) l’ordine demolitorio emesso in pendenza di un sequestro penale del terreno convalidato dal GIP sarebbe illegittimo, siccome ineseguibile e suscettibile di condurre necessariamente all’acquisizione gratuita dei beni al patrimonio comunale;
6 - Nel frattempo, parte ricorrente ha presentato al Comune un’istanza per l’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, corredata da tutti i relativi allegati tecnici e tesa ad ottenere la sanatoria sia delle opere oggetto della SCIA del 10 gennaio 2017 sia di quelle in difformità da quest’ultima.
7 – Avverso il silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell’art. 36, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 è insorta parte ricorrente con il secondo atto di motivi aggiunti.
In detto gravame, quest’ultima ha ripercorso i motivi tecnici del ricorso originario, dando però conto della successiva attività compiuta da parte ricorrente per sanare ogni possibile profilo di criticità delle opere oggetto della SCIA originaria nonché di quelle ritenute difformi da quest’ultima (cfr. l’acquisizione di due pareri della Provincia per le opere idrauliche, l’aggiornamento e l’integrazione del progetto e l’eliminazione delle opere che potevano far preludere alla suddivisione del fabbricato in due), attività questa, in tesi, non considerata in alcun modo dal Comune.
8 – In vista dell’udienza, parte ricorrente ha prodotto la nota comunale del 21 giugno 2021, recante il riepilogo dell’intera vicenda.
9 - All’udienza del 14 ottobre 2025, questa Sezione, ravvisata la sussistenza di esigenze istruttorie, con ordinanza n. 858/2025 ha chiesto ragguagli documentati: i) alle parti, sui profili penali della vicenda; ii) al Comune di Latina, sugli aspetti tecnici nonché sulla documentazione solo richiamata ma non depositata in atti.
10 - Parte ricorrente ha chiarito e comprovato che: i) il provvedimento di sequestro penale è venuto meno in conseguenza della sentenza dichiarativa della prescrizione per i reati contestati al sig. -OMISSIS-; ii) l’opera, una volta dissequestrata, gli è stata restituita.
11 - Il Comune, dal canto suo, non ha depositato nulla, né documenti né memorie e ha chiesto in prossimità dell’udienza un rinvio giustificato dalla difficoltà di reperire la documentazione istruttoria richiesta presso gli Uffici tecnici competenti, che non avrebbero fornito alcun riscontro al puntuale sollecito dell’Avvocatura comunale.
12 – All’udienza pubblica del 9 marzo 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
13 – In via preliminare, il Collegio non può accogliere la richiesta di rinvio presentata dal Comune, giustificata dalla difficoltà di reperire la documentazione istruttoria richiesta presso gli Uffici tecnici competenti, che non avrebbero fornito alcun riscontro al puntuale sollecito dell’Avvocatura comunale.
All’accoglimento di tale richiesta si frappone il chiaro tenore del precetto dettato dall’art. 73, comma 1- bis , del cod.proc.amm. (introdotto in fase di attuazione del c.d. “P.N.R.R.”), in forza del quale: “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio ”.
Nel caso di specie non risulta invero affatto sussistente alcun “ caso eccezionale ”, tale non potendo essere ritenuta la circostanza rappresentata dalla difesa comunale, che è piuttosto imputabile a disguidi organizzativi interni all’ente locale.
In assenza, pertanto, di qualsivoglia elemento idoneo a comprovare l’esistenza di straordinari eventi giustificativi non imputabili alla parte istante nonché in considerazione del fatto che il presente giudizio è stato incardinato nell’anno 2018 e che vi è stato già un precedente rinvio, il Tribunale non può che decidere nel senso della prevalenza della regola generale della decisione della causa all’udienza all’uopo fissata, sull’eccezione costituita dal suo rinvio.
14 – In via introduttiva, il Collegio intende chiarire che, per ragioni di ordine logico, procederà innanzitutto alla trattazione del ricorso originario, volto ad attingere il provvedimento di improcedibilità della SCIA del 10 settembre 2017, per poi proseguire con lo scrutinio dei secondi motivi aggiunti, recanti le censure sul rigetto tacito dell’istanza di accertamento di conformità presentata dal sig. -OMISSIS-: gli esiti di tale scrutinio, infatti, influenzano il giudizio sulla sussistenza degli abusi stigmatizzati con l’ordinanza di demolizione e oggetto dei primi motivi aggiunti, che verranno esaminati per ultimi. Infatti, ove il rigetto tacito fosse ritenuto illegittimo, ciò si riverbererebbe indefettibilmente sulla validità dell’ordinanza di demolizione, facendo venir meno il suo presupposto, cioè l’abusività delle opere.
15 – Il ricorso originario va accolto, in quanto è fondato nel suo primo motivo.
Com’è noto, l’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990 attribuisce alla P.A. un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, accordando preferenza a quelli conformativi (“ qualora sia possibile ”).
Il comma 4 dispone che, decorso tale termine, tali poteri di controllo sono ancora esercitabili “ in presenza delle condizioni ” previste dall’art. 21- nonies della medesima l. n. 241/1990, ossia delle condizioni previste per l’annullamento in autotutela degli atti illegittimi, e cioè l’esistenza di un interesse pubblico ulteriore, il suo bilanciamento con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati e il rispetto del termine sostanziale di decadenza vigente ratione temporis (dapprima diciotto mesi, poi ridotti a dodici e ora a sei) previsto per annullare d’ufficio i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati.
Il comma 6- bis dell’art. 21- nonies applica questa disciplina alla SCIA edilizia, riducendo però il primo termine (quello previsto per l’esercizio dei poteri inibitori puri) da sessanta a trenta giorni.
Ne deriva che, una volta decorso il termine perentorio di sessanta giorni (trenta giorni in materia edilizia) per l’esercizio del potere inibitorio, l’Amministrazione può rimuovere gli effetti della SCIA solo in presenza delle condizioni previste per l’annullamento in autotutela degli atti illegittimi ovvero nel rigoroso perimetro dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990, quale “potere eccezionale e residuale”, soggetto a stringenti limiti temporali e sostanziali. (Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2025, n. 8680). Ciò in quanto, una volta decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio, il potere dell’Amministrazione non scompare, ma si trasforma: non è più un potere inibitorio “ordinario”, bensì un potere di autotutela sui generis , soggetto alle condizioni stringenti dell’art. 21- nonies (interesse pubblico concreto, valutazione degli interessi, rispetto del termine decadenziale).
Ciò premesso, nel caso di specie dalla documentazione agli atti emerge che:
- la SCIA presentata dal sig. -OMISSIS- è pervenuta al Comune di Latina il 10 gennaio 2017;
- quest’ultimo ha condotto accertamenti su quest’ultima, effettuando un sopralluogo in data 20 ottobre 2017, da cui è successivamente scaturita l’ordinanza di demolizione:
- nessun provvedimento espresso volto ad incidere sulla validità, sull’efficacia e sulla procedibilità della ridetta SCIA è, tuttavia, intervenuto nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 19, commi 3 e 6- bis della l. n. 241/1990 per l’esercizio dei poteri inibitori (l’ordinanza di demolizione ha anzi menzionato detta SCIA così mostrando di ritenerla valida, tanto è vero che è giunta a stigmatizzare interventi ritenuti difformi rispetto alla stessa);
- l’atto impugnato è intervenuto soltanto il 25 gennaio 2018, ad oltre un anno dalla presentazione della SCIA e comunque dopo il predetto termine di 30 giorni previsto per l’esercizio degli “ordinari” poteri di controllo sulla SCIA edilizia previsti dall’art. 19, commi 3 e 6- bis citati;
- nell’atto impugnato, la determinazione di improcedibilità della SCIA è giustificata non già con riferimento a condotte di falso da parte del dichiarante o a sue dichiarazioni difformi dal vero, ma in relazione ad aspetti (profili di incompletezza e di criticità) fin dall’inizio evidenti agli atti e quindi immediatamente contestabili dall’ente locale nel termine ordinario.
A tale stregua, è emerso che nella fattispecie all’esame il provvedimento di improcedibilità avversato, volto ad incidere in senso inibitorio nella sfera giuridica di parte ricorrente, è indiscutibilmente intervenuto dopo il termine “ordinario” per l’esercizio, da parte del Comune, dei poteri di controllo, inibitori e conformativi.
Se così è, l’intervento “tardivo” da parte del Comune sulla SCIA era sì consentito ai sensi dell’art. 19, comma 4 della l. n. 241/1990 ma, ai sensi di tale norma, il relativo provvedimento doveva indefettibilmente essere corredato dei requisiti stabiliti dall’articolo 21- nonies della l. n. 241/1990 per i provvedimenti di autotutela, primo fra tutti l’esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla determinazione assunta, anche in relazione al concomitante interesse opposto del privato.
Più nel dettaglio, l’art. 21- nonies , comma 1 della l. n. 241/1990 è chiaro nel porre in capo all’Amministrazione l’obbligo di motivare specificamente, oltre che relativamente alle singole cause di illegittimità che affliggono l’atto, in ordine all’interesse pubblico al ritiro nonché alla sua prevalenza sugli interessi antagonisti dei privati in capo ai quali siano stati ingenerati, anche in virtù del tempo trascorso (nella specie notevole), legittimi affidamenti alla conservazione dell’atto amministrativo e dei vantaggi da esso scaturenti.
Le locuzioni utilizzate dal Legislatore rendono manifesto che l’esercizio del potere di autotutela resta catalogato nel quadro della riserva amministrativa ed è dunque affidato al meditato apprezzamento dell’Amministrazione, chiamata a valutare entro il prescritto termine le ragioni di pubblico interesse, peraltro non precisate dall'art. 21- nonies , che richiede invece all'Amministrazione di dar corso alla graduazione fra l'interesse pubblico e gli “ interessi dei destinatari e dei controinteressati ”.
L’obbligo di graduazione degli interessi in gioco impone all’Amministrazione di definire, in primis , la soglia di quello pubblico all’annullamento, da porre successivamente a raffronto con quelli dei destinatari del provvedimento di autotutela e degli eventuali controinteressati.
Significativo è, in ogni caso, che questi ultimi siano stati considerati congiuntamente ai primi da parte del Legislatore, concernendo la sfera giuridica di soggetti privati titolari d’interessi egualmente meritevoli di tutela giuridica.
Sul punto, il Collegio deve riportarsi all’autorevole insegnamento della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8/2017, secondo cui “ l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio anche in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal titolo medesimo, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro, tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole, non potendosi predicare in via generale la sussistenza di un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione in autotutela di tale atto ”.
Su tali basi, il provvedimento impugnato viola gli artt. 19, comma 4 e 21- nonies , comma 1 della l. n. 241/1990, nella parte in cui esso non reca alcuna motivazione né sull’interesse pubblico alla declaratoria dell’improcedibilità della SCIA presentata dal sig. -OMISSIS- né sul suo confronto con l’interesse del privato sacrificato dal provvedimento avversato.
Di qui l’accoglimento del primo mezzo del ricorso originario.
16 – L’acclarata fondatezza del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento di tutti gli altri motivi, suggerito dal principio c.d. della ragione più liquida (cfr. par. 9.3.4.3 e 5.2 Ad. Plen. n. 5/2015).
17 – Il Collegio può, quindi, passare all’esame dei secondi motivi aggiunti, trattati congiuntamente in quanto aventi natura unitaria, i quali risultano:
- per la parte riferita agli interventi oggetto della SCIA del 10 gennaio 2017, improcedibili in conseguenza del disposto accoglimento del gravame originario e dell’accertamento della perdurante validità ed efficacia della predetta segnalazione, quale autonomo titolo legittimante delle opere in essa contemplate;
- per il resto, cioè per la parte riferita alle opere difformi dalla ridetta SCIA, fondati.
Su quest’ultimo punto, come comprovato nella relazione tecnica e negli elaborati grafici a corredo della SCIA in sanatoria presentata:
a) per ciò che attiene alla realizzazione del piano interrato (punto 1 dell’ordinanza di demolizione), sebbene quest’ultimo fosse stato computato nella documentazione a corredo della SCIA (cfr. la richiesta di autorizzazione sismica e i versamenti degli oneri concessori dovuti) ma non nel progetto, nell’istanza di sanatoria detto intervento è stato contemplato nelle annesse tavole progettuali nonché nella scheda urbanistica contenuta nell’annessa relazione tecnica di accompagnamento (cfr. pagg. 25-29 della citata relazione);
b) per quanto riguarda il piano terra, comprensivo del porticato (punti 2 e 4 dell’ordinanza di demolizione), sebbene esso fosse stato già contemplato fra le tavole di progetto, è stato ulteriormente riportato nelle tavole progettuali annesse all’istanza di sanatoria;
c) lo stesso discorso vale per la realizzazione del locale di circa mq 39,32 al primo piano (punti 3 dell’ordinanza di demolizione).
Ma soprattutto, per gli interventi inclusi nella SCIA in sanatoria, l’annessa relazione tecnica (cfr. praesertim pagg. 28 e 29) ha fornito puntuale e ragguagliato conto del fatto che la demo-ricostruzione del preesistente edificio autorizzato con DIA prot. n.-OMISSIS-/2016 (anch’essa ormai consolidatasi) ha rispettato il limite di volumetria residenziale massima realizzabile.
In questo quadro univoco, preciso e puntuale - a fronte delle puntuali deduzioni di parte ricorrente, volte a dimostrare la sanabilità delle opere ritenute dal Comune difformi dalla SCIA e adeguatamente supportate da un quadro concordante composto da univoca documentazione tecnica di supporto - l’ente locale, neppure in giudizio e in esito ad una puntuale richiesta istruttoria che non è stata ottemperata, nulla è stato in grado finanche di allegare:
- né per comprovare l’irritualità dell’istanza e il difetto di legittimazione alla sua presentazione da parte del sig. -OMISSIS-: quest’ultimo ha sottoscritto l’istanza di sanatoria, congiuntamente alla moglie, nelle vesti di legale rappresentante dei figli (a cui aveva in precedenza donato l’immobile), previa autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Latina rilasciata con decreto dell’11 aprile 2019 (cfr. all. n. 1 della Relazione tecnica di accompagnamento alla SCIA in sanatoria – doc. n. 3 della produzione di parte ricorrente del 28 novembre 2019);
- né per comprovare una sia pur superficiale valutazione del robusto compendio probatorio prodotto in atti e sottoposto alla sua attenzione da parte ricorrente;
- né a fortiori , per giustificare il rigetto-tacito dell’istanza presentata.
Di qui il vizio istruttorio che affligge quest’ultimo, vizio nella specie già emergente dalla documentazione in atti e ulteriormente corroborato dal comportamento dell’ente locale in relazione all’inadempimento dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 858/2025.
Di tale condotta, infatti, il Collegio può, ai sensi degli artt. 64, comma 4 cod. proc. amm. e 116 cod.proc.civ., tenere debito conto nella valutazione dei fatti, considerata la portata dell’onere di puntuale e specifica contestazione dei fatti introdotti nel giudizio incombente su ciascuna delle parti del processo ai sensi degli artt. 115 del cod. proc. civ. e 64, comma 2 del cod. proc. amm. ( ex multis cfr. T.A.R., Sicilia, II, n. 201/2021; T.A.R. Sicilia, Catania, I, n. 1651/2020; T.A.R. Campania, V, n. 1372/2020; T.A.R. Puglia, I, n. 771/2019; T.A.R. Campania, IV, n. 4375/2018; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, I, n. 181/2016; T.A.R. Lazio, I, n. 11084/2015).
Ne consegue la fondatezza delle censure proposte.
18 – L’accoglimento dei secondi motivi aggiunti, nella parte riferita alle opere difformi dalla SCIA del 10 gennaio 2017 – quelle stesse che erano state stigmatizzate nell’ordinanza di demolizione del Comune di Latina n. -OMISSIS- del 24 aprile 2018 – vale ad inficiare, per conseguenza e in via derivata, la validità di quest’ultima ordinanza, facendo venir meno l’unico presupposto su cui la stessa ha basato l’ordine di demolizione.
Sul punto, infatti, il Collegio non può che riportarsi al condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui la validità dell’ordine di demolizione viene inficiata dall’eventuale accoglimento dell’istanza di sanatoria, in quanto il primo provvedimento viene superato dall’atto di sanatoria sopravvenuto che, ponendosi in contrasto col precedente, fa indefettibilmente venir meno l’abusività delle opere, incidendo sul suo presupposto (cfr. sul punto Cons. St., n. 5632/2020).
Pertanto, anche detta ordinanza va annullata, con conseguente assorbimento dei primi motivi aggiunti, sempre in applicazione del principio della ragione più liquida.
19 – In definitiva, il ricorso originario va accolto, in quanto è fondato alla luce di quanto in precedenza illustrato. Per l’effetto, il provvedimento del Comune di Latina n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2018 va annullato.
I secondi motivi aggiunti vanno dichiarati in parte improcedibili e per il resto sono fondati, nei sensi e nelle parti di cui in motivazione. Per l’effetto, il provvedimento di diniego tacito intervenuto ai sensi dell’art. 36, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 sull’istanza di accertamento di conformità del sig. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 24 giugno 2019 va annullato.
L’annullamento di tale diniego tacito vale a determinare, per conseguenza e in via derivata, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione del Comune di Latina n. -OMISSIS- del 24 aprile 2018, che pertanto va anch’essa annullata, con assorbimento dei primi motivi aggiunti in applicazione del principio della ragione più liquida.
Le tematiche vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al T.A.R., essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 del cod.proc.civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, n. 3260/19-OMISSIS-; per quelle più recenti, Cass. Civ., V, n. 7663/2012; Cons. St., VI, n. 3176/2016).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
20 – Sussistono, nondimeno, giuste ragioni, connesse alla peculiarità della controversia, per giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da due atti di motivi aggiunti, così dispone:
- accoglie il ricorso originario e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Latina n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2018, come identificato in epigrafe;
- dichiara in parte improcedibili i secondi motivi aggiunti e per il resto li accoglie; per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Latina di diniego tacito sull’istanza di accertamento di conformità prot. n. -OMISSIS- del 24 giugno 2019 nonché, per conseguenza e in via derivata, l’ordinanza di demolizione dello stesso Comune n. -OMISSIS- del 24 aprile 2018.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il sig. -OMISSIS-, il suo coniuge e i figli.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco AL, Presidente FF
SI SC, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SC | Marco AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.