Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 23349/2022, avente per oggetto;
pronunce accessorie a domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza non definitiva n. 9985/2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dagli avv. Hilde de Benedetta E dall'avv. Paola Guerritore, congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti
RICORRENTE-resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Isabella Maselli, giusta procura in atti
RESISTENTE-ricorrente in riconvenzionale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 26.9.2024 i procuratori hanno concluso riportandosi integralmente ai propri atti.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2022, il sign. – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig. il 19.9.2001 dal quale non sono Controparte_1 nati figli – esponeva che con decreto di omologa n. 245 del 12.1.2017, il Tribunale di Napoli aveva recepito le seguenti condizioni: 1)I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale, per la qual cosa vivranno separati con
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi reciprocamente rinunziano a qualsivoglia contributo economico c/o assegno di mantenimento;
3) l'immobile costituente la ex residenza coniugale in Napoli al vico Paradisiello n.42, int. 12 - di proprietà esclusiva del sig. è stato rilasciato, da tempo, da entrambi i coniugi e non è Parte_1 abitato da alcuno degli stessi coniugi. Per la qualcosa, il sig. e la Parte_1 sig.ra espressamente concordano che detto immobile non sarà Controparte_1 oggetto di assegnazione, rimanendo nella disponibilità materiale del sig. T_
, esclusivo proprietario dello stesso immobile;
4)il sig. e la
[...] Parte_1 sig. ra espressamente convengono che altro immobile in Napoli Controparte_1 al vico Paradisiello n. 42, int. 7, con annesso locale/cantina (int.14| - intestati alla sig.ra ricadenti nella comunione legale dei beni anch'essi, allo Controparte_1 stato, liberi da persone, rimarranno nella disponibilità materiale della sig.ra CP_1
I coniugi espressamente dichiarano e si danno reciprocamente atto che
[...] detta disponibilità materiale dell'immobile non verrà a costituire alcun diritto reale e/o altro diritto, nessuno escluso, in favore della sig.ra né, a ulteriore conferma CP_1 delle convenzioni di cui al precedente punto 2) è determinata da alcuna finalità
1
contributiva, nessuna esclusa, in favore della sig.ra I coniugi, sin da ora, si CP_1 danno espressamente atto che, all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla definizione di ogni questione inerente alla comunione legale dei beni tra i coniugi provvederanno a definire in via bonaria la cessione della quota di proprietà dell'immobile in oggetto da parte del sig. in favore della Parte_1 sig.ra 5) i coniugi fisseranno in piena autonomia la loro Controparte_1 residenza o domicilio, con obbligo reciproco di comunicare ogni eventuale variazione nei 30 giorni precedenti la stessa;
6) i coniugi espressamente autorizzano la competente Autorità a mantenere, rilasciare, rinnovare o prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi per l'effetto a compiere ogni attività e/o ad esprimere ulteriore consenso eventualmente necessario;
7) il sig. è Parte_1 la sig.ra con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano- fatta Controparte_1 eccezione per le convenzioni di cui al precedente punto4) - di avere bonariamente definito e transatto ogni questione di carattere economico tra i medesimi pendente e, per l'effetto, di non avere reciprocamente nulla altro a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causale, nessuna esclusa;
8) per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Ha dedotto che - in mancanza di accordo anche sul punto 4 del sopra richiamato decreto di omologa, sarà necessario procedere con giudizio autonomo alla divisione al 50% tra i coniugi degli ultimi beni ancora in comunione legale, in particolar modo dell'immobile sito in Napoli al Vico Paradisiello 42, int. 7, con annessa cantina.
Ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale.
All'udienza presidenziale del 31.3.2023, verificata la regolarità della notifica alla resistente, dato atto dell'assenza della il Presidente, non dovendosi CP_1 provvedere alcunchè in ordine alla modifica delle condizioni di separazione, ha rimesso gli atti dinanzi al Giudice istruttore.
La sign. si è costituita all'udienza del 6.6.2023 e, non opponendosi alla CP_1 domanda principale, ha dedotto: (…) la sig.ra non svolge alcuna attività CP_1 lavorativa e ad oggi riesce a sopravvivere solo grazie alla misura di sostegno del reddito di cittadinanza, nell'importo mensile minimo di Euro 600,00 mensili. Tale misura, tuttavia, terminerà entro la fine dell'anno lasciando la sig.ra priva CP_1 di qualsiasi fonte di reddito e priva di ogni aiuto e sostegno economico. La stessa, inoltre, deve anche provvedere ai bisogni del figlio minore Persona_1 nato da diversa e successiva relazione ed affidato alla sola sig.ra che ne CP_1 occupa in via esclusiva. Nessun altro familiare è presente nel suo nucleo familiare in quanto la stessa è sola con il figlio minore. La sig.ra inoltre, nonostante CP_1 tutti i tentavi profusi, non ha nessuna abilità lavorativa, e non riesce a trovare alcuna occupazione lavorativa che le consenta quantomeno una vita dignitosa. Risulta, invece, che il Sig. lavora stabilmente presso una Farmacia in via Marina Napoli che T_ gli garantisce un adeguata fonte di reddito mensile. Parte ricorrente, pertanto, richiede che il Sig. , a decorrere dal mese di dicembre 2023 e fino a che la Parte_1 stessa non abbia trovato una dignitosa occupazione lavorativa, le versi un assegno di mantenimento pari ad Euro 250,00 mensili.
Concessi i termini di cui all'art. 183/6° co.cpc su istanza dei procuratori, pronunciata sentenza sullo status n. 9985/2023 e rimessa la causa sul ruolo del GI, la causa – in assenza di richieste di prove orali- è stata riservata in decisione all'udienza del
23.9.2024.
2 3
Circa la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, alla quale il ricorrente si è opposto, il Collegio osserva quanto segue. Orbene, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, prevede, tra l'altro, che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. Dal confronto testuale tra la formulazione originaria della norma e quella successiva alla novella del 1987, emergono le seguenti differenze: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale;
b) l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
c) la condizione (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. In particolare, la formulazione della norma è chiara nello stabilire che l'obbligo per un coniuge di
"somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno" sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio, quando dispone sull'assegno di divorzio. Il dibattito che ha accompagnato la nascita della novella legislativa si è incentrato su una netta contrapposizione di posizioni. Da un lato si è sostenuta la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso;
dall'altro si è posto in luce come la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, essendo una delle novità introdotte dalla novella proprio l'attribuzione di poteri istruttori officiosi all'organo giudicante, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione
3 4
economico patrimoniale del creditore. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ha dato vita ad un orientamento, rimasto fermo per un trentennio, fino al mutamento determinato dalla sentenza n. 11504 del 2017. Nella sentenza del 1990 i Giudici di legittimità hanno affermato che l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma è stata riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia- come già detto- sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi. A questo consolidato orientamento si è di recente contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma. Ebbene le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti. In tale ottica si colloca la citata pronuncia n. 11504 del 2017 ma, ancor di più, la decisione delle Sezioni
Unite n. 18287 del 11/07/2018 che, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente all'ultima sentenza citata, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. A tali principi il Collegio intende uniformarsi. In particolare è stato condivisibilmente evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità
4 5
di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. In definitiva, il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza Cass. sez I sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell' autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo, l'elemento contributivo- compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che, con lo scioglimento del vincolo, era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata
5 6
alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva preliminarmente il Collegio che essendo contestato tra le parti l'an dell'assegno divorzile, ai fini che occupano i criteri contemplati dalla disposizione sopra citata vanno applicati per stabilire se sia dovuto l'assegno ed in quale misura, atteso che, come sopra visto, il resistente nulla vorrebbe corrispondere alla moglie. La comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Orbene, in quest'ultima prospettiva, nel caso di specie, il matrimonio dei coniugi
è durato poco più di 15 anni. Non è stato possibile effettuare Parte_2 alcuna parametrazione tra i redditi percepiti dal ricorrente e dalla resistente nel corso del matrimonio in quanto la separazione è stata pronunciata con omologa degli accordi, per cui nulla è possibile evincere ai fini di una eventuale parametrazione. In ogni caso, negli accordi omologati nel 2017 la resistente ha dichiarato la propria indipendenza economica ed ha beneficiato della casa di vico
Paradisiello n. 42 interno 7 ricadente nella comunione legale con il coniuge.
La resistente, deducendo nel presente giudizio di essere percettrice di RDC e di dover mantenere un figlio minore nato dalla sua relazione successiva alla separazione, ha chiesto, essendo in difficoltà economiche e non essendo riuscita a trovare lavoro, che il Tribunale le riconoscesse l'assegno divorzile da porsi a carico dell' . T_
Il ricorrente si è opposto al tale domanda deducendo di non essere tenuto a mantenere un figlio non suo e che, in ogni caso, la resistente è comproprietaria (insieme a lui) dell'immobile nel quale abita che si è reso disponibile a vendere. Orbene, posto che i presupposti e le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento (non pattuito in sede di accordi omologati) sono diversi rispetto a quanto è necessario vada provato in questa sede ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno divorzile, osserva il Collegio che la non ha offerto CP_1 alcuna prova in ordine alla domanda di assegno divorzile proposta, ma ha solo allegato agli atti l'Isee del 2023 ed ha aggiunto che deve provvedere al mantenimento del figlio nato dalla seconda relazione. Gode della casa in comunione dei beni con il marito che, - come prospettato dallo stesso – T_ ben potrebbe essere oggetto di vendita e di divisione del ricavato tra essi. Nulla, pertanto, la resistente, ha provato sul contributo dato al marito nella formazione del patrimonio familiare o sui sacrifici da lei fatti per sostenere il marito, né, infine, ha dato alcuna prova in ordine alla eventuale ricerca di un lavoro nel periodo intercorso tra la separazione ed il presente giudizio.
Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di assegno divorzile. Le spese di giudizio, stante la non opposizione al divorzio, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile
6 7
come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
7