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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del
23/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 517/2022 del Ruolo Generale Affari Civili
e promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca DAMIANO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Vasto (CH), via San Giovanni da Capestrano n. 4;
attrice
contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Paolo CAMBIERI
e Aurelio IRTI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito ad Avezzano (AQ) alla via Corradini n. 225;
convenuto
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 – 2043 C.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il CP_2
[...
[...] onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) Accertare
[...]
e dichiarare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi degli artt.
2051 e 2043 c.c., la esclusiva responsabilità del Controparte_1 in persona del sindaco p.t, per il sinistro per cui è causa, occorso all'istante nelle circostanze di tempo, di luogo e secondo le modalità descritte in premessa;
2) Accertare e dichiarare che l'istante ha subìto in conseguenza del sinistro in oggetto le lesioni di cui alla documentazione medica in atti e quantificate in premessa;
3) Per
l'effetto condannare il (CF. P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
) in persona del suo legale rapp.te, corrente in via Largo P.IVA_1
La Porta, 14, 66052 Gissi CH, al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura accertata in giudizio a mezzo CTU, ovvero ritenuta di giustizia secondo opportuna personalizzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo 4) In via subordinata, accertare a dichiarare quantomeno la responsabilità concorsuale del per il sinistro in questione e per Controparte_1
l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura e/o percentuale che sarà accertata e determinata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia secondo opportuna personalizzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
5) Condannare sempre e comunque il Controparte_1 in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio».
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che il giorno 4/7/2021, alle ore 18:20 circa, trovandosi in area picnic sita nella Pineta di
Santa Lucia del comune di , nel tragitto di ritorno da fontanella CP_1 ivi presente, è inciampata in blocco di marmo sito in prossimità della stessa ed affiorante dal terreno per circa 4 cm, coperto dalla vegetazione e dal brecciolino, perdendo l'equilibrio e cadendo a terra, subendo in esito alla caduta lesioni personali qualificate quali “esiti di frattura complessa e lussazione della testa omerale di destra con necessità di impianto di endoprotesi di spalla destra
e ricostruzione della cuffia dei rotatori”, determinanti un danno biologico permanente del 25%, oltre ad una inabilità temporanea pari a 10 giorni di I.T.T., 30 giorni di I.T.P. al 75%, 50 giorni di I.T.P.
2 al 50% e 146 giorni di I.T.P. al 25%.
Ravvisando la responsabilità ex art. 2043 c.c. e ex art. 2051 c.c. del convenuto, ha chiesto l'accoglimento delle domande come CP_1 sopra riportate.
Si è ritualmente costituito in giudizio il per Controparte_1 eccepire l'infondatezza della domanda attorea sotto entrambi i profili di responsabilità allegati (art. 2051 e art. 2043 c.c.) contestando l'assenza di insidia e/o trabocchetto nel manufatto in questione, attesa la visibilità e prevedibilità dell'ostacolo e dovendosi attribuire in via esclusiva la responsabilità dell'evento alla stessa attrice.
Sulla scorta di tali deduzioni difensive, il convenuto ha così concluso: «In via principale: respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti. In via subordinata, salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese risarcitorie avanzate dall'attrice, accertare e dichiarare il prevalente concorso di colpa della medesima nella determinazione dell'evento lesivo e dei danni lamentati, stabilendone il grado percentuale e, per l'effetto, contenere la condanna dell'odierno comparente in proporzione alla gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate. In ogni caso: con vittoria di spese
e competenze professionali, oltre spese generali ed accessori di legge».
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attrice, prova per testi e CTU medico- legale sulla persona dell'attrice.
* * *
1. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
2. È opportuno precisare che l'attrice, nel promuovere l'azione di risarcimento danni, ha imputato al convenuto due diversi titoli di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c. e art. 2051 c.c.),
3 sicché si impone di esaminare partitamente le domande, atteso che trattasi, invero, di domande fondate su differenti causae petendi che, pertanto, necessitano di essere singolarmente esaminate poiché
– come la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (cfr.,
Cass., Sez. Un., n. 10893/01; Cass., n. 7938/01; Cass., n. 12329/04)
– «l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso [art. 2043
c.c.; n.d.r.] se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia [art. 2051 c.c.; n.d.r.], dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per
i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito».
Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, compendia efficacemente la relativa ripartizione il pronunciamento della
Suprema Corte (Sent. n. 999 del 20/01/2014) affermante che «nel caso di responsabilità da insidia o trabocchetto la configurazione dell'azione ex art. 2043 o ex art. 2051 produce una diversificazione sostanziale dell'indagine probatoria con conseguente riparto dell'onere probatorio. La configurazione della responsabilità ex 2043 richiede l'accertamento di un comportamento commissivo od omissivo da quale è derivato un pregiudizio a terzi, con onere a carico del danneggiato. Viceversa, la responsabilità per danni da cose in custodia, si fonda sul rischio a carico del custode, a meno che non sia intervenuto un caso fortuito a interrompere il nesso eziologico.
In questo caso l'onere della prova grava sul danneggiante. Al pari del caso fortuito, anche il concorso colposo del danneggiato può produrre un'interruzione del nesso eziologico e pertanto giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode, in base ad una valutazione della gravità ex art 1227 cc del comportamento della vittima».
4 3. Nel caso che qui occupa, quindi, si ha che l'attrice ha evocato la tutela apprestata dall'art. 2043 c.c. ipotizzando una responsabilità colposa omissiva del per omessa Controparte_1 rimozione di uno stato del luogo circostante la fontanella da considerarsi pericoloso perché costituente insidia o trabocchetto non preventivamente segnalato e difficilmente individuabile.
Quindi, premesso che l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. impone all'attore di fornire la prova non solo dell'evento lesivo e delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, ma anche del fatto omissivo o commissivo di colui al quale si imputa tale responsabilità, unitamente al rapporto di causalità tra la condotta e l'evento e all'elemento soggettivo della colpa o del dolo, si osserva che la pubblica amministrazione, in qualità di proprietaria della strada aperta al pubblico transito, è tenuta, in applicazione del principio generale del neminem laedere (fondato sulla disposizione primaria dell'art. 2043 c.c.), a mantenere la strada pubblica in condizioni che non costituiscano una situazione di pericolo occulto per l'utente, che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, elaborando la figura della cd. “insidia o trabocchetto stradale”, quale elemento sintomatico dell'attività colposa dell'amministrazione, ricorrente allorché la strada nasconde una insidia non evitabile con l'ordinaria diligenza. Tale nozione - costituente un indice tassativo ed ineludibile per fondare la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della P.A. per danni riportati dall'utente in conseguenza di omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche - presuppone che colui che lamenti di aver sofferto un danno debba offrire la prova dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla coesistenza di due elementi, ovvero, l'elemento oggettivo della non visibilità e l'elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo (cfr., ex plurimis, Cass., 26/05/2004, n. 10132; Cass., 22.4.1999, n. 3991;
Cass., 28.7.1997, n. 7062; Cass., 20.8.1997, n. 7742; Cass.,
16.6.1998, n. 5989).
5 Estendendo quanto specificamente elaborato dalla richiamata giurisprudenza in ambito di manutenzione stradale al più generale contesto della gestione demaniale (attesa la natura dello scenario del sinistro quale parco pubblico non soggetto al traffico veicolare), rileva, nel caso in esame, che la non visibilità ed imprevedibilità del pericolo - costituito dall'affioramento dal terreno circostante la fontanella di vari blocchi di pietra – sostenuta da parte attrice non trova riscontro nella evidenza delle prove assunte nel presente processo.
Infatti, dall'esame della documentazione fotografica versata in atti e dalle descrizioni fornite da ambo le parti può rilevarsi come la fontanella in esame e la zona ad essa circostante è sita in contesto di tipo rurale (pineta) riservata al transito dei soli pedoni, con superficie “scabra” (ovvero malagevole, aspra e ruvida) ed irregolare
(cfr. “Relazione di sopralluogo nella pineta comunale” del
22/12/2021, doc. 1 di parte convenuta) e che la stessa fontanella, realizzata in vari blocchi di pietra di forma irregolare e differenti dimensioni, è parzialmente contornata, sul piano di calpestio, da altri blocchi di pietra di uguale tipologia, affioranti dal terreno anche di alcuni centimetri, risultando lo stesso terreno non livellato.
L'evidenza di tale conformazione, attestata con efficacia predominante dalle fotografie in atti, è tale da escludere che la situazione di pericolo lamentata da parte attrice fosse tale da essere
– nella valutazione della normale attenzione e diligenza dell'uomo medio - insidiosa o occulta, soprattutto se valutata alla luce delle condizioni di illuminazione estiva quale esistente nel frangente dell'occorso.
Detta conformazione del luogo del sinistro e la sua collocazione in contesto sostanzialmente rurale, tipicamente caratterizzante i parchi, anche se urbani, avrebbe dovuto implicare, da parte dell'attrice e in base alle norme di ordinaria prudenza e diligenza, particolare attenzione e controllo del piano di calpestio da
6 percorrere nel tragitto di ritorno dalla fontanella, rilevando che la presenza di disconnessioni del terreno, benché causate dalla presenza del blocco di pietra, ben avrebbe potuto, e anzi dovuto, essere già valutata nel tragitto di iniziale approccio alla fontanella medesima.
Quanto detto implica, sotto il profilo oggettivo della non visibilità del detto blocco di pietra, che – date le caratteristiche della fontanella e la presenza di altri blocchi di pietra posti nei dintorni della stessa – il pericolo costituito dal singolo blocco sul quale l'attrice sarebbe inciampata sarebbe stato – al pari degli altri blocchi di pietra circondanti il manufatto - agevolmente visibile e prevedibile, imponendo all'attrice di ponderare con attenzione il proprio tragitto o, comunque, prestare la dovuta attenzione nell'adeguamento della propria deambulazione in ragione della disomogeneità del piano di calpestio della intera area rurale.
Alla luce delle valutazioni che precedono, pertanto, si rivela del tutto pertinente il richiamo di parte convenuta alla condivisibile giurisprudenza che pone un sostanziale bilanciamento tra la responsabilità aquiliana attribuibile – in via generale - all'ente pubblico gestore del bene demaniale, ed il principio di autoresponsabilità esistente in capo all'utente del bene medesimo che impone – pur a fronte di stati o condizioni anomale e/o irregolari dello stesso – la doverosa adozione di cautele e l'osservanza delle regole di comune prudenza in rapporto alle circostanze di luogo e di tempo.
Sulla scorta delle considerazioni appena illustrate, deve concludersi che il danno lamentato dall'attrice non possa essere posto in connessione causale giuridica con l'irregolarità del piano di calpestio dalla stessa denunciata, atteso che essa – in quanto caratterizzante il luogo del sinistro – era agevolmente visibile e, in ogni caso, comunque prevedibile in ragione della presenza di altri blocchi di pietra circostanti la fontanella de quo; ragione per cui non può attribuirsi al comune di alcuna responsabilità ex art CP_1
7 2043 c.c. per le conseguenze pregiudizievoli del sinistro verificatosi ai danni dell'attrice. Ne consegue che la pretesa risarcitoria dell'attore, a tale titolo, deve essere respinta.
4. L'evocazione attorea della responsabilità ex art. 2051 c.c., di contro, impone un diverso approccio alla tematica, atteso che, in questo caso e diversamente che nella responsabilità ex art. 2043 c.c., il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un danno derivante da cosa detenuta in custodia è tenuto unicamente alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità dell'elemento oggettivo in ipotesi posto in rapporto eziologico con l'evento dannoso. I presupposti applicativi della responsabilità del custode consistono, quindi, nell'esistenza di un rapporto definibile come di custodia, il quale ricorre quando il soggetto cui si imputa tale responsabilità sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di governo (non semplicemente giuridico, ma anche di mero fatto) e, in secondo luogo, nella configurabilità di un nesso di derivazione causale tra la res e il danno lamentato, nel senso che la cosa deve aver costituito la causa del danno e non la mera occasione dello stesso.
Ai fini della configurabilità della responsabilità custodiale, quindi, è necessario e sufficiente che la cosa abbia prodotto o partecipato alla produzione del danno, secondo i comuni criteri della causalità giuridica, caratterizzata dai requisiti della adeguatezza e della regolarità; il danno, pertanto, deve essere provocato dalla cosa, la quale deve essere, già di per sé, in grado di produrlo ovvero
8 diventa produttiva di danni, per effetto della combinazione con altri elementi;
ove, invece, il danno sia causato dall'azione dell'uomo, quantunque per il tramite della cosa, ovvero se il danno è causato dall'azione umana tramite la cosa, l'art. 2051 c.c. non sarà più applicabile.
In applicazione dei suddetti principi e in tema di ripartizione degli oneri probatori tra le parti, incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare non solo la qualità di custode del convenuto, nei già chiariti termini, ma anche e soprattutto le modalità di verificazione dell'evento lesivo (e il danno che ne è conseguito) ovvero la inerenza eziologica del danno lamentato con la cosa custodita.
In mancanza di prove da parte del danneggiato sulla natura e sulla dinamica dell'accaduto, come pure sulla sussistenza di un potere di governo sulla res da parte del presunto custode, il giudice non ha strumenti per individuare profili di responsabilità nei confronti di colui al quale la si imputa.
Ciò posto, occorre affermarsi – in una con la concorde giurisprudenza di merito e di legittimità – che nell'ambito della relazione eziologica cosa custodita/danno, l'onere probatorio incombente sul danneggiato va differentemente modulato a seconda che il danno sia stato causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo oppure da cose inerti e statiche (quali, ad esempio, marciapiedi, scale, strade, pavimenti etc.): nel primo caso il danneggiato deve solo dimostrare il nesso causale tra la cosa ed il danno, ma non anche la pericolosità della cosa mentre nel secondo caso il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità
(Tribunale Milano sez. X, 10/06/2022, n.5171; Tribunale S. Maria Capua
V., 10/05/2022, n.1724; Tribunale sez. X - Milano, 07/10/2021, n.
8067).
Allorquando – come nel caso di specie - il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili),
9 il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità che deve essere valutata – caso per caso - in ragione delle caratteristiche intrinseche dell'elemento statico/inerte o di eventuali elementi di pericolosità accidentali e sopravvenuti sui quali deve esplicarsi il potere custodiale ai fini della loro prevenzione o rimozione, sicché allorquando la dinamica del sinistro coinvolga l'azione dello stesso danneggiato (essendo la cosa statica o inerte) occorre dimostrare che la situazione di pericolosità (originaria o sopravvenuta) era tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno con riferimento all'uso ordinario della cosa stessa.
Venendo alla disamina del caso concreto, si ha che il Controparte_1 ha negato ogni responsabilità ex art. 2051 c.c., eccependo l'insussistenza del nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento in ragione della ricorrenza del caso fortuito da rinvenirsi nella condotta della stessa danneggiata, attesa la visibilità e prevedibilità della irregolarità del piano di calpestio.
Il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del medesimo, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la responsabilità custodiale (cfr., Cass., 29 novembre 2006 n. 25243;
Cass., 13 luglio 2011 n. 15389) ben può essere rappresentato dalla stessa condotta colposa del danneggiato che può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo
(valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (Sez. 3, Sentenza n. 999 del 20/01/2014) conseguendone che «in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che
10 il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso»
(Cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015).
Per quanto sopra rilevato in ordine alle circostanze di fatto sussistenti al momento del sinistro ovvero quelle relative allo stato del luogo del sinistro e la sua collocazione in contesto di parco urbano che imponevano l'osservanza di una norma comportamentale di diligenza, alle condizioni di illuminazione naturale e alla visibilità, prevedibilità e, pertanto, evitabilità del danno, si ritiene che la condotta dell'attrice, nel caso che qui occupa, è idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e il danno, dovendosi, pertanto, ritenere sussistente tanto l'esimente ex art. 2051 c.c. quanto l'assorbente concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Alla luce delle valutazioni di fatto che precedono, si deve escludere che il danno per cui è richiesto il risarcimento sia stato cagionato dalla cosa inerte “in sé”, conseguendone che la stessa cosa custodita degrada al rango di mera occasione dell'evento, dovendosi ritenere integrata l'ipotesi del fortuito liberatorio identificabile nella stessa condotta del danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. VI -
21/02/2017, n. 4390).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto
2022, n. 147 - avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale sulla base dei valori minimi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente al valore della causa (indeterminabile). Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte attrice. Le stesse, essendo l'attrice stata
11 provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, saranno direttamente anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 131, comma 3, D.P.R. n. 115/2002 come modificato con sentenza della Corte costituzionale n. 217/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 517/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, delle spese del presente CP_1 giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA – se dovuta - e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese Parte_1 di CTU, come già liquidate in corso di causa, da anticiparsi direttamente da parte dell'Erario ai sensi dell'art. 131, comma 3,
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Vasto, 15/5/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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