Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01368/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2025, proposto dalla sig.ra IA IC, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio D'Agnone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dell'Istruzione e del Merito; l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco n. 63;
il Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il P.N.R.R. – Struttura di Missione per il P.N.R.R., in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
del sig. TO AG, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del decreto del Direttore generale dell’U.S.R. per il Veneto assunto al prot. n. 2276 del 29.05.2025, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A046 – Scienze giuridico-economiche per la IO Veneto, nella parte in cui non ha incluso la sig.ra IA IC nell’elenco degli idonei, non riconoscendole la riserva di posti per aver svolto il servizio civile universale;
-della nota a firma del Direttore generale dell’U.S.R. per il Veneto assunta al prot. n. 15316 del 27.05.2025, con la quale è stato comunicato alla ricorrente il mancato riconoscimento della riserva relativa agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito ai fini della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575;
-di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. AN IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra IA IC ha partecipato al “ concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7°, del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 ”, bandito con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6.12.2023.
Ella, in particolare, ha preso parte alla selezione relativa alla classe di concorso A046 (Scienze giuridico economiche), facendo valere vari titoli di accesso e valutabili ai fini della procedura concorsuale.
Tra questi ultimi figura anche un attestato del 01°.04.2019, rilasciato dal dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che certificava la positiva partecipazione al progetto di servizio civile “Poseidone 2” realizzato dall’Associazione Nazionale per la Progettazione e le Attività Sociali (A.N.P.E.A.S.), svolto dal 10.1.2018 al 9.1.2019.
La competizione si è tenuta su base regionale e la sig.ra IC ambiva all’assegnazione di uno dei 54 posti liberi nella IO Veneto, successivamente elevati a 74 unità con decreto n. 78 del 17 gennaio 2024.
Svolte le prove, con decreto n. 2276 del 29 maggio 2025 l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha provveduto all’approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito, che per la classe concorsuale in esame non comprende il nominativo della sig.ra IC essendo stata scavalcata da altri concorrenti muniti di titoli di preferenza.
L’Amministrazione ha infatti applicato la previsione di una riserva del 15 % dei posti disponibili in favore di coloro che avessero svolto, senza demerito, il servizio civile universale, in tal senso applicando l’art. 18, comma 4°, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, applicabile ratione temporis .
Poiché la ricorrente avrebbe svolto il servizio civile nazionale, non parificabile a quello universale previsto dal citato art. 18, il titolo non è stato preso in considerazione ai fini della riserva di posti.
2. La sig.ra IC ha perciò contestato gli esiti del concorso, unitamente alla nota dell’Ufficio Scolastico di mancato riconoscimento della riserva e a tutti gli atti presupposti o connessi, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, alla luce di un unico, articolato, motivo così rubricato: “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, co. 4 del D.Lgs. n. 40/2017 - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento – violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. – violazione del principio del legittimo affidamento”.
In estrema sintesi, la ricorrente ha innanzitutto valorizzato la possibilità di offrire una lettura estensiva dell’originaria previsione normativa, che riservava agli operatori volontari che hanno concluso, senza demerito, il solo servizio civile universale, una quota dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle Amministrazioni pubbliche.
Non vi sarebbero ragioni per escludere dal novero della detta premialità i soggetti che avessero reso il servizio civile nazionale.
Vi sarebbe anzi continuità sostanziale tra le due tipologie di servizio, atteso che quello “universale” sarebbe l’evoluzione del “nazionale”.
Un trattamento deteriore si porrebbe in aperto contrasto con il parametro costituzionale dell’uguaglianza.
Tanto che il D.L. n. 44/2023, convertito nella L. n. 74/2023, si sarebbe affrettato ad equiparare anche formalmente le due tipologie di servizio, introducendo in tal senso una novella normativa all’art. 18 del D.Lgs. n. 40/2017.
In ogni caso, l’odierna ricorrente ha riferito di avere svolto il servizio civile dal 10 gennaio 2018 al 9 gennaio 2019, rispondendo al bando del 23 maggio 2017, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 324 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella IO SE.
Tale bando sarebbe stato indetto in un momento successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2017, istitutivo del servizio civile universale.
Nel medesimo bando l’Amministrazione avrebbe espressamente richiamato tale nuova normativa, che dunque governerebbe la procedura di reclutamento e non consentirebbe di nutrire dubbi sulla natura di vero e proprio servizio civile universale effettivamente prestato dalla ricorrente.
Conseguentemente, l’Amministrazione non avrebbe potuto disconoscere la riserva di posti in favore della ricorrente.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e la Presidenza del consiglio dei Ministri, depositando una relazione interna che conferma la legittimità degli atti impugnati, nella ritenuta non equiparabilità tra i due istituti del servizio civile nazionale e universale.
4. Con ordinanza collegiale n. 1522/2025 il Tribunale ha convertito il rito processuale in quello di cui all’art. 12 bis del D.L. n. 68/2022, ordinando la notifica dell’impugnativa nei confronti delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel P.N.R.R. e, in pari tempo, rinviando all’udienza camerale del 16.10.2025.
5. All’esito di quest’ultima il Tribunale, con ordinanza cautelare n. 495 del 17.10.2025, ha fissato l’udienza pubblica del 26.02.2026 per la trattazione di merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10°, del cod. proc. amm..
È stata pure disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente lesi da un eventuale accoglimento della domanda di annullamento.
6. Nell’approssimarsi della detta udienza pubblica la ricorrente ha depositato nuovi documenti dando atto di aver provveduto all’integrazione del contraddittorio. All’uopo è stata depositata la nota dell’U.S.R. Veneto n. 2831 del 27.1.2026, attestante la pubblicazione del ricorso e della documentazione ad esso corredata nel sito istituzionale dell’Amministrazione in data 23.01.2026, nella sezione denominata "Atti di notifica".
7. All’udienza di trattazione del 26.2.2026 il legale della ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi chiedendo l’accoglimento del ricorso e la causa è stata assunta in decisione.
8. Il Tribunale può decidere la controversia nell’integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, cui l’impugnativa è stata notificata per pubblici proclami in tempo utile per la trattazione del ricorso nei termini ridotti del rito di cui all’art. 12 bis del D.L. n. 68/2022.
9. L’impugnativa va accolta nella parte in cui la ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento della riserva di posti prevista dall’art. 18, comma 4°, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dall’art. 1 comma 9° bis del D.L. n. 44/2023, nel testo risultante dalla conversione in legge, allegando che il servizio civile da essa svolto avrebbe dovuto essere considerato a pieno titolo alla stregua di un servizio civile universale.
10. Difatti la ricorrente è stata selezionata sulla base di un bando del 23.05.2017, il cui art. 1, comma 1°, espressamente prevedeva che “ è indetto un bando per la selezione di 324 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2017 nei progetti di servizio civile presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati dalla IO SE (di seguito: “IO”) ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, come sostituito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 ”.
La ricorrente ha quindi prestato il servizio civile in costanza del D.Lgs. n 40/2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 78 del 03.04.2017 ed entrato in vigore il 19.04.2017, il cui art. 26, comma 5°, ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 77 del 5.4.2002, che disciplinava il servizio civile nazionale.
La selezione era dunque diretta a soggetti interessati a svolgere il servizio civile universale, tant’è che l’art. 3 del bando ammetteva a parteciparvi i cittadini italiani, quelli dell’Unione europea e anche gli stranieri extra U.E. regolarmente soggiornanti in Italia, così disvelando il tratto caratteristico del servizio civile “universale”.
E coerentemente l’art. 5, rubricato “ procedure selettive ”, specificava che “ la selezione dei candidati è effettuata ai sensi dell’art 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40” .
Il servizio civile si è poi svolto dal 10.1.2018 al 9.1.2019, in piena vigenza della nuova L. n. 40/2017.
E come correttamente osservato dalla ricorrente, l’attestato finale rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 1°.4.2019 non contiene riferimenti al servizio civile “nazionale” e, di contro, risulta rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale, recando in alto a destra la dicitura “ Servizio Civile Universale ”.
Non vi sono quindi ragioni per ritenere che quello prestato dalla ricorrente sia qualificabile alla stregua di un servizio civile nazionale, essendo invece riconducibile alla diversa categoria del servizio civile universale.
Depone in questo senso lo stesso art. 26, comma 1°, del D.Lgs. n. 40/2017, secondo cui “ fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale ”, previsione che conferma come dall’entrata in vigore della legge n. 40/2017 il vecchio istituto del servizio civile nazionale è rientrato nell’alveo del nuovo servizio civile universale (in questo senso cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, n. 924/2025; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2192/2025, occupatisi di concorsi nell’ambito dei quali erano stati valorizzati periodi di servizio civile analoghi a quello dell’odierna ricorrente).
Consegue l’illegittimità degli atti impugnati in quanto adottati sull’erroneo presupposto che il titolo esibito dalla ricorrente non fosse valutabile ai fini della riserva del 15 % dei posti prevista, dall’art. 18, comma 4° del D.Lgs. n. 40/2017, in favore degli “operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito”, qual è da ritenersi quello svolto dalla ricorrente.
Il Tribunale deve a questo punto osservare che la ricorrente, all’esito delle prove concorsuali, ha conseguito un punteggio totale di 155,75 pt. (pari alla sommatoria di 72,00 pt. della prova scritta, 70,00 pt. di quella orale e 13,75 pt. per la valutazione dei titoli prodotti con la domanda di partecipazione), mentre l’ultimo candidato vincitore della selezione, odierno controinteressato, sig. TO AG, ha conseguito un punteggio inferiore pari a 155,50 pt.
È dunque superata la prova di resistenza e, per effetto della declaratoria di illegittimità e dell’annullamento degli atti in epigrafe, l’Amministrazione dovrà procedere a valutare il titolo esibito dalla ricorrente ai fini della riserva di posti prevista dal più volte citato art. 18, provvedendo ad includere la ricorrente nella graduatoria dei soggetti vincitori con ogni conseguente effetto.
11. Le spese di lite vanno eccezionalmente compensate, avuto riguardo alle obiettive incertezze ingenerate dall’entrata in vigore della nuova disciplina del servizio civile universale e dalla sovrapposizione delle normative susseguitesi nel corso del tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, con gli effetti in calce al § 10 della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
AN IN, Primo Referendario, Estensore
Andrea AN, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IN | Ida AI |
IL SEGRETARIO