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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1144 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RM EL Presidente dott.ssa Camilla Filauro Giudice dott.ssa AL AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16.2.2024 e promosso da
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Eugenio Giordano e dall'Avv. Elisabetta Fieramonte, elettivamente domiciliato in
Milano, Viale Bianca Maria n. 22, presso e nello studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Giussani, elettivamente domiciliata in Milano, Via F. Sforza n. 19, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Le parti con note per la trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.11.2025 hanno dato atto del raggiungimento di un accordo a definizione del presente giudizio, alle condizioni di seguito riportate:
pronunciare la separazione personale dei coniugi signor e signora Parte_1 Controparte_1 ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Brentonico perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Brentonico in data 10.7.1999 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Brentonico – anno 1999, n. 8, P. II Serie C) in regime di separazione dei beni.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia e le domande congiunte delle parti, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) PRONUNCIA la separazione personale di e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Brentonico in data 10.7.1999 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Brentonico – anno 1999, n. 8, P. II Serie C) in regime di separazione dei beni.
2) SPESE DI LITE compensate tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brentonico perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice est.
AL AR
Il Presidente
RM EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RM EL Presidente dott.ssa Camilla Filauro Giudice dott.ssa AL AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16.2.2024 e promosso da
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Eugenio Giordano e dall'Avv. Elisabetta Fieramonte, elettivamente domiciliato in
Milano, Viale Bianca Maria n. 22, presso e nello studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Giussani, elettivamente domiciliata in Milano, Via F. Sforza n. 19, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Le parti con note per la trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.11.2025 hanno dato atto del raggiungimento di un accordo a definizione del presente giudizio, alle condizioni di seguito riportate:
pronunciare la separazione personale dei coniugi signor e signora Parte_1 Controparte_1 ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Brentonico perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Brentonico in data 10.7.1999 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Brentonico – anno 1999, n. 8, P. II Serie C) in regime di separazione dei beni.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia e le domande congiunte delle parti, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) PRONUNCIA la separazione personale di e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Brentonico in data 10.7.1999 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Brentonico – anno 1999, n. 8, P. II Serie C) in regime di separazione dei beni.
2) SPESE DI LITE compensate tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brentonico perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice est.
AL AR
Il Presidente
RM EL