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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/10/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1961/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 2/7/2025 da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Augusta, Via Linosa n. 12, presso lo studio dell'avv. Garufi Alessandra, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Priolo Gargallo, Via Dell'Agro
Priolese n. 53, presso lo studio dell'avv. Mannisi Manuela, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 2/7/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato Per_1
a Siracusa, in data 23/2/2023, riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“1) Disporre l'affidamento del piccolo ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_1
l'abitazione della madre sita in Belvedere – Siracusa, via Pio X n. 3; a tal fine, il sig. si Pt_2
impegna ed obbliga a trasferire in altro luogo la propria residenza, entro e non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo;
pagina1 di 4 2) Statuire, per quanto concerne il diritto di visita, che il padre incontrerà e terrà presso di sé il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
– infrasettimanalmente, ogni martedì e giovedì dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo, occupandosi di accompagnarlo o a scuola nel periodo scolastico o presso l'abitazione della madre;
– nei fine settimana a settimane alterne, secondo la seguente alternanza:
• una settimana: dal sabato dalle ore 20:00 alla domenica alle ore 10:00;
• settimana successiva: dalla domenica dalle ore 10:00 al lunedì alle ore 18:00.
Il padre potrà, al di là del fine settimana, vedere il figlio secondo liberi diversi accordi, nel rispetto delle esigenze di vita e tenuto conto degli impegni scolastici del minore;
Per quanto concerne le festività Natalizie, notte di San Silvestro e primo dell'anno: il figlio trascorrerà con il padre o con la madre seguendo il criterio dell'alternanza annuale o la vigilia di
Natale dalle ore 10.00 alle ore 10.00 dell'indomani o il giorno di Natale dalle ore 10.00 alle ore
10.00 dell'indomani, lo stesso per il giorno di Santo Stefano ed i giorni o del 31 dicembre dalle ore
10,00 sino alle ore 10,00 dell'indomani o il giorno 1 dalle ore 10.00 sino alle ore 10.00 dell'indomani. Salvo liberi diversi accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze del minore.
Durante le festività pasquali ad anni alterni il figlio trascorrerà, con il padre o la madre, il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì dell'Angelo anche con pernottamento. E parimenti saranno alternate le altre giornate di festa, quali il 25 aprile e il 1° maggio, 2 giugno e 1 e 2 novembre.
In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il figlio avrà il diritto di trascorrere, con il padre, almeno due settimane anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. Durante i rispettivi periodi di collocamento, ciascun genitore potrà portare con sé in Per_1 viaggio, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore. L'altro genitore potrà sentire il figlio telefonicamente.
Il figlio inoltre, godrà della presenza di entrambi i genitori nel giorno del suo compleanno ovvero, qualora ciò non possa avvenire per qualsiasi ragione, lo stesso in detta occasione potrà, ad anni alterni, pranzare con il padre e cenare con la madre o viceversa. Ciascun genitore, ove sia possibile, avrà il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio che, a sua volta, trascorrerà con la madre il giorno della Festa della Mamma e con il padre il giorno della Festa del
Papà;
3) Statuire, che il sig. verserà con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra la somma di Euro 300,00 (Euro trecento/00) a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio , somma che sarà rivalutata annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, a far data dal deposito del presente accordo. L'assegno unico INPS verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Le spese straordinarie che dovranno essere Parte_1
sostenute per il figlio, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, da pagina2 di 4 individuarsi e regolamentarsi secondo le Linee Guida di cui al Protocollo approvato dall'Ordine degli avvocati del Foro di Siracusa.
4) Nell'ambito delle disposizioni patrimoniali della famiglia e in funzione del nuovo assetto degli interessi delle parti conseguente alla cessazione della convivenza e meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, con riferimento al terreno di comproprietà dei ricorrenti, le parti hanno concordato di dare mandato per la vendita dello stesso ad un'agenzia immobiliare, la
[...]
, obbligandosi reciprocamente sin d'ora che il ricavato, detratto l'importo Controparte_1 spettante alla sig.ra pari ad €. 31.800,00, sarà suddiviso tra le parti in parti uguali. Parte_1
5) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento, anche in relazione a formalità amministrative richieste e/o necessarie per ottenere il passaporto per sé e/o per il figlio minore, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. Resta inteso che eventuali viaggi all'estero del minore dovranno essere autorizzati da entrambi i genitori
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, e dichiarano, altresì di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo.
7) Le spese e compensi del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Con decreto presidenziale del 10/7/2025 è stata fissata udienza del 29/9/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
pagina3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
3/10/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 2/7/2025 da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Augusta, Via Linosa n. 12, presso lo studio dell'avv. Garufi Alessandra, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Priolo Gargallo, Via Dell'Agro
Priolese n. 53, presso lo studio dell'avv. Mannisi Manuela, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 2/7/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato Per_1
a Siracusa, in data 23/2/2023, riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“1) Disporre l'affidamento del piccolo ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_1
l'abitazione della madre sita in Belvedere – Siracusa, via Pio X n. 3; a tal fine, il sig. si Pt_2
impegna ed obbliga a trasferire in altro luogo la propria residenza, entro e non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo;
pagina1 di 4 2) Statuire, per quanto concerne il diritto di visita, che il padre incontrerà e terrà presso di sé il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
– infrasettimanalmente, ogni martedì e giovedì dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo, occupandosi di accompagnarlo o a scuola nel periodo scolastico o presso l'abitazione della madre;
– nei fine settimana a settimane alterne, secondo la seguente alternanza:
• una settimana: dal sabato dalle ore 20:00 alla domenica alle ore 10:00;
• settimana successiva: dalla domenica dalle ore 10:00 al lunedì alle ore 18:00.
Il padre potrà, al di là del fine settimana, vedere il figlio secondo liberi diversi accordi, nel rispetto delle esigenze di vita e tenuto conto degli impegni scolastici del minore;
Per quanto concerne le festività Natalizie, notte di San Silvestro e primo dell'anno: il figlio trascorrerà con il padre o con la madre seguendo il criterio dell'alternanza annuale o la vigilia di
Natale dalle ore 10.00 alle ore 10.00 dell'indomani o il giorno di Natale dalle ore 10.00 alle ore
10.00 dell'indomani, lo stesso per il giorno di Santo Stefano ed i giorni o del 31 dicembre dalle ore
10,00 sino alle ore 10,00 dell'indomani o il giorno 1 dalle ore 10.00 sino alle ore 10.00 dell'indomani. Salvo liberi diversi accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze del minore.
Durante le festività pasquali ad anni alterni il figlio trascorrerà, con il padre o la madre, il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì dell'Angelo anche con pernottamento. E parimenti saranno alternate le altre giornate di festa, quali il 25 aprile e il 1° maggio, 2 giugno e 1 e 2 novembre.
In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il figlio avrà il diritto di trascorrere, con il padre, almeno due settimane anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. Durante i rispettivi periodi di collocamento, ciascun genitore potrà portare con sé in Per_1 viaggio, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore. L'altro genitore potrà sentire il figlio telefonicamente.
Il figlio inoltre, godrà della presenza di entrambi i genitori nel giorno del suo compleanno ovvero, qualora ciò non possa avvenire per qualsiasi ragione, lo stesso in detta occasione potrà, ad anni alterni, pranzare con il padre e cenare con la madre o viceversa. Ciascun genitore, ove sia possibile, avrà il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio che, a sua volta, trascorrerà con la madre il giorno della Festa della Mamma e con il padre il giorno della Festa del
Papà;
3) Statuire, che il sig. verserà con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra la somma di Euro 300,00 (Euro trecento/00) a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio , somma che sarà rivalutata annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, a far data dal deposito del presente accordo. L'assegno unico INPS verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Le spese straordinarie che dovranno essere Parte_1
sostenute per il figlio, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, da pagina2 di 4 individuarsi e regolamentarsi secondo le Linee Guida di cui al Protocollo approvato dall'Ordine degli avvocati del Foro di Siracusa.
4) Nell'ambito delle disposizioni patrimoniali della famiglia e in funzione del nuovo assetto degli interessi delle parti conseguente alla cessazione della convivenza e meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, con riferimento al terreno di comproprietà dei ricorrenti, le parti hanno concordato di dare mandato per la vendita dello stesso ad un'agenzia immobiliare, la
[...]
, obbligandosi reciprocamente sin d'ora che il ricavato, detratto l'importo Controparte_1 spettante alla sig.ra pari ad €. 31.800,00, sarà suddiviso tra le parti in parti uguali. Parte_1
5) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento, anche in relazione a formalità amministrative richieste e/o necessarie per ottenere il passaporto per sé e/o per il figlio minore, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. Resta inteso che eventuali viaggi all'estero del minore dovranno essere autorizzati da entrambi i genitori
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, e dichiarano, altresì di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo.
7) Le spese e compensi del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Con decreto presidenziale del 10/7/2025 è stata fissata udienza del 29/9/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
pagina3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
3/10/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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