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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 125/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 125/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BAMBINI FRANCO e dell'avv. PATTI ELISA ( ) C/O AVV. C.F._1
BAMBINI VIA NAZARIO SAURO N. 2 BOLOGNA;
Parte_1
( ) VIA C/O AVV. BAMBINI VIA NAZARIO SAURO N. 2 BOLOGNA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO 2 40121 BOLOGNApresso il difensore avv.
BAMBINI FRANCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCI MICHELE e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
FACCI GIOVANNI ( VIA DE' CARBONESI 12 40123 BOLOGNA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DE' CARBONESI 12 BOLOGNApresso il difensore avv. FACCI
MICHELE
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 3065/2021 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 20.12.2021
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione pagina 1 di 14 1. otteneva nei confronti di CP_2 Parte_2
il decreto ingiuntivo europeo n. 2182/2016 emesso dal Tribunale di
[...]
Bologna per l'importo di € 212.734,25 a titolo di forniture di prodotti sportivi.
2. L'ingiunzione europea veniva opposta da , con nota di deposito del modulo F di CP_1 cui al Regolamento CE n. 1896/2006 in data 16.3.2017. Nell'opposizione veniva specificato che l'ingiunzione europea del 21.3.2016 era stata notificata presso un indirizzo errato, ovvero
“Route du Vazzio 20090, Ajaccio” e che l'opponente era venuta a conoscenza dell'ingiunzione europea solo in data 14.2.2017 a seguito della notifica dell'esecutività del provvedimento. Secondo , pertanto, era da considerarsi rispettato il termine per la CP_1 proposizione dell'opposizione previsto dall'art. 16 del Reg. CE n. 1896/2006 in quanto lo stesso decorreva dal 14.2.2017.
3. Con decreto del 2.5.2017 il Tribunale di Bologna, rilevato che successivamente all'opposizione il procedimento proseguiva dinanzi allo stesso tribunale e che l'onere di dare impulso al processo gravava su in qualità di attore in senso sostanziale, fissava per CP_2 la prosecuzione del giudizio l'udienza del 14.12.2017, onerando la società stessa di notificare all'opponente l'atto introduttivo del giudizio nei termini di legge. provvedeva al CP_2 deposito dell'atto introduttivo del giudizio, notificato a mezzo pec in data 1.6.2017.
4. La società precisava che l'ingiunzione di pagamento del 11.4.2016, unitamente CP_2
alla propria domanda asseverata in lingua francese, era stata notificata ad in data CP_1
17.5.2016 a mezzo di raccomandata internazionale presso la sede della società ricorrente indicata sia nel contratto di sponsorizzazione del 21.12.2012 sia nelle fatture e nei documenti di trasporto della merce.
inoltre, deduceva che la notifica si era perfezionata il successivo 23.5.2016, al CP_2 punto che l'ingiunzione di pagamento era resa esecutiva per omessa impugnazione;
l'opposizione di , dunque, era da intendersi tardiva, in quanto proposta solo in data CP_1
16.3.2017 e successivamente alla notifica in data 14.2.2017 dell'ingiunzione di pagamento europea munita di formula esecutiva, in funzione della successiva esecuzione su territorio francese.
5. La società inoltre, osservava che: la notifica originaria era stata ricevuta da CP_2
in data 23.5.2016; l'opponente aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento della CP_1
raccomandata internazionale;
la notifica tramite raccomandata internazionale era mezzo di notifica espressamente previsto dall'art. 14 del Regolamento UE n. 1393/2007 in materia di notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in pagina 2 di 14 materia civile e commerciale. Inoltre, depositava, a dimostrazione della corretta CP_2
individuazione del luogo di notifica, pagine web estratte dal sito ufficiale di , da CP_1 cui risultava che l'indirizzo di pertinenza del club era quello dove era stata effettuata la notifica;
argomentava che l'opponente non poteva validamente invocare l'art. 20 del Reg. CE
n. 1896/2006, disposizione che prevede il riesame in casi eccezionali in materia di ingiunzione europea, né l'art. 650 c.p.c. in materia di opposizione tardiva.
6. Nel merito, premesso di essere sponsor ufficiale per l'abbigliamento sportivo di CP_2
numerosi club di primaria importanza in Italia e in Europa, deduceva di aver sottoscritto in data 21.12.2012 con un contratto di sponsorizzazione con durata dal 1.6.2013 al CP_1
31.5.2016. In forza di tale contratto la società opponente le aveva concesso il diritto all'uso del proprio logo e di apporre il proprio marchio su tutto l'abbigliamento sportivo destinato alla squadra o da commercializzare, nonché la facoltà di qualificarsi come sponsor tecnico e fornitore ufficiale dell'opponente, a fronte della fornitura da parte di di materiale CP_2
tecnico ad un determinato corrispettivo, nonché di royalties relativamente al fatturato realizzato sul merchandising ufficiale di . CP_1
7. Inoltre, l'opposta osservava che nel contratto suindicato si era obbligata ad CP_1
acquistare, dietro pagamento del relativo corrispettivo, ulteriore abbigliamento sportivo per un determinato valore minimo. Nell'anno 2015 aveva effettuato su richiesta della società sportiva ulteriori forniture di abbigliamento e di attrezzature in eccedenza rispetto alle previsioni contrattuali per un complessivo valore di € 212.734,25, oggetto di ingiunzione, che non aveva pagato. La società corsa, inoltre, dopo essersi resa inadempiente CP_1
rispetto al pagamento delle fatture, interrompeva le relazioni senza preavviso e in violazione del diritto di prelazione, previsto nel contratto 21.12.2012, ogni rapporto commerciale, sottoscrivendo un contratto di sponsorizzazione con azienda propria concorrente.
8. pertanto, chiedeva: in via preliminare, il rigetto dell'opposizione proposta, in CP_2 quanto inammissibile perché tardiva, con l'effetto dell'integrale conferma dell'ingiunzione europea e il rigetto di ogni eventuale richiesta avversaria di sospensione della forza esecutiva dell'ingiunzione; nel merito, il rigetto dell'opposizione e la condanna di al CP_1 pagamento della somma di € 212.734,25 a titolo di corrispettivo della merce consegnata e dell'ulteriore somma di € 2.541,50 a titolo di spese legali liquidate nell'ingiunzione notificata.
9. si costituiva in giudizio deducendo che sin dal mese di ottobre 2014 aveva CP_3
sollevato delle contestazioni a in ordine alla corretta esecuzione del contratto CP_2
sottoscritto in data 21.12.2012 e che le stesse non erano state mai risolte dallo sponsor. In
pagina 3 di 14 particolare, con mail del 16.10.2014 aveva precisato alla società opposta che il contratto prevedeva una remunerazione fissa annua di € 100.000,00, importo che nel contratto era stato indicato in lettere, anche per la Lega 2, essendo erronea l'indicazione in cifre del minor importo di € 20.000,00. Inoltre, denunciava che: i prodotti ordinati a venivano CP_2
consegnati in persistente ritardo;
la contrarietà a buona fede della condotta della società opposta in quanto aveva assunto la qualità di sponsor ufficiale anche di un'altra squadra militante nella Lega 2 e nella stessa città di Ajaccio;
la commercializzazione da parte di di prodotti in concorrenza con i propri in violazione del diritto di esclusiva previsto CP_2
nel contratto;
la pessima qualità dei prodotti forniti;
l'aver sostenuto in proprio i costi di trasferta a Bologna;
la mancata comunicazione da parte di del fatturato relativo alla CP_2
vendita dei prodotti a proprio marchio ai fini della quantificazione delle royalties. Con ulteriore scambio di corrispondenza a mezzo mail tra il 23.7.2015 e il 23.11.2015, CP_1
contestava a il ritardo nella consegna degli ordini trasmessi e comunicava che, in CP_2
difetto di rinegoziazione del contratto, si riteneva libera di cercare un altro sponsor e fornitore per la stagione sportiva 2016-2017.
10. , in punto di rito, deduceva che la propria opposizione era da considerarsi CP_1 tempestiva, dal momento che l'eccezione di tardività era stata riconosciuta fondata anche dal giudice dell'esecuzione francese con provvedimento del 27.10.2017 che, stante l'opposizione, aveva cancellato dal ruolo la procedura esecutiva. Osservava, inoltre: che l'indirizzo di notificazione dell'ingiunzione di pagamento era inesatto, in quanto l'indirizzo corretto della sede legale era “Stade Francois Coty”; di non aver avuto conoscenza della prima notificazione dal momento che non era indicato nella cartolina di ricevimento il nome del soggetto che aveva ricevuto l'atto; che la forma di notificazione scelta da non era opponibile ai CP_2 sensi dell'art. 13 del Reg. CE 1896/2006, dal momento che la notificazione avrebbe dovuto avvenire in conformità al diritto nazionale del luogo in cui doveva essere effettuata e la notifica a mezzo posta non era da considerarsi validamente utilizzabile, secondo quanto previsto dal Codice di procedura civile francese ai fini della notificazione dell'ingiunzione europea;
conseguentemente, Stante la nullità della prima notificazione ed essendo, invece, la formula esecutiva stata notificata ritualmente mediante l'ufficiale giudiziario francese, il termine per l'opposizione decorreva dal 14.2.2017, ovvero dalla data in cui si era validamente perfezionata la notifica dell'ingiunzione di pagamento, così che la propria opposizione era avvenuta tempestivamente entro i trenta giorni prescritti dal regolamento.
pagina 4 di 14 11. Nel merito, la società opponente contestava l'ingiunzione di pagamento di per i CP_2 seguenti motivi: indeterminatezza e incertezza della pretesa di pagamento e l'omessa prova da parte della società ingiungente dell'an e del quantum della somma ingiunta. Contrapponeva, inoltre, alla domanda di pagamento di il proprio diritto contrattualmente previsto di CP_2 ricevere a titolo gratuito abbigliamento e accessori sportivi per € 90.000,00 unitamente ad €
100.000,00 a titolo di compenso fisso dovuto per la stagione 2015/2016.
Infine, proponeva domanda riconvenzionale per il credito complessivo di € 352.848,67 a fronte di: fatture emesse nel 2014 e nel 2015 non pagate;
a titolo di compenso fisso di €
100.000,00 per la stagione 2014/2015; per la fornitura di abbonamenti e servizi resi in tribuna per € 44.190,90; per dotazione sportiva per la stagione 2014/2015 per la somma di €
107.410,98; per la dotazione finanziaria per la stagione 2015/2016 per € 97.101,34.
quindi chiedeva: in via preliminare, l'accertamento della regolarità e tempestività CP_1 della propria opposizione e di dichiarare decaduta l'ingiunzione di pagamento europea;
in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di € 352.848,67, oltre CP_2
interessi moratori, da compensarsi con quanto eventualmente riconosciuto alla società opposta.
12. La causa veniva istruita, anche mediante rimessione della causa in istruttoria onde acquisire l'originale della cartolina di ricevimento della prima notificazione effettuata nel marzo 2016, posto che le immagini di cui ai depositi telematici non erano completamente intellegibili.
13. Il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione e l'improcedibilità della domanda riconvenzionale e condannava dell'opponente alle spese di giudizio:
“1) Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta da
[...]
; 2) Per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto Parte_2 ingiuntivo europeo n. 2182/2016 (R.G. 4081/2016) emesso dall'intestato Tribunale in data
11.04.2016; 3) Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
; 4) Condanna in Parte_2 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di delle CP_2 spese del presente giudizio che liquida in € 23.387,00= per compenso, oltre al rimborso forfetario 15% Cpa ed Iva come per legge.”.
14. Secondo il Tribunale di Bologna, l'opposizione di era da considerarsi CP_1
inammissibile. Premesso che la società opponente aveva formulato opposizione nei confronti dell'ingiunzione europea ottenuta da mediante il deposito del modello F di cui CP_2 all'art. 16, par. 1 Reg. CE 1896/2006 in data 16.3.2017 e che la normativa europea prevedeva pagina 5 di 14 che la dichiarazione di opposizione avrebbe dovuto essere presentata al giudice di origine entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui l'ingiunzione era stata notificata, affermava che la notifica non presentava le irregolarità denunciate da , quanto all'indirizzo di CP_1
invio – sostenendo la società corsa che la notifica doveva avvenire alla propria sede (Stade
François Coty 20000, Ajaccio;
doc. n. 10 visura camerale) e quanto al sottoscrittore.
aveva dato contezza che l'ingiunzione europea dell'11.4.2016 era stata notificata CP_2 mediante rimessione in data 17.5.2016 all'ufficiale giudiziario UNEP presso la Corte di
Appello di Bologna, il quale vi aveva provveduto a mezzo di raccomandata internazionale.
Inoltre, la notifica era stata indirizzata ad in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore con sede in “Route du Vazzio - 20090 – Ajaccio, Francia”. Dall'originale dell'avviso di ricevimento depositato in atti risultava che il plico era stato consegnato al destinatario in data 23.5.2016 ed era, altresì, presente la sottoscrizione del destinatario;
la raccomandata era stata inequivocabilmente inviata nei confronti del debitore destinatario dell'ingiunzione europea, ossia il soggetto sottoscrittore dei precedenti accordi del dicembre 2012 e nell'indirizzo riportato nel contratto;
inoltre, la correttezza del luogo di spedizione si evinceva dalla signification dell'ufficiale giudiziario francese in data 13.2.2017 e dallo stesso modello F di opposizione, coincidendo “Route du Vazzio – 20090 – Ajaccio, Francia” con la zona industriale. Inoltre, era da considerarsi irrilevante l'argomento circa l'intellegibilità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione italiana, se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 149 c.p.c. a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890/1982, art. 7, comma 2, doveva ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata effettuata dallo stesso destinatario.
15. Secondo il Tribunale, tuttavia, alla luce del fatto che l'art. 13 del Regolamento CE
1896/2006 prevedeva che l'ingiunzione di pagamento europea andasse notificata conformemente al diritto nazionale dello stato del luogo della notifica, la notificazione era da considerarsi nulla, in quanto eseguita con modalità non conformi al diritto processuale francese, prevedendo l'art. 1424/5 del Codice di procedura civile francese che la notificazione dell'ingiunzione europea debba avvenire mediante “signification” ovvero con atto dell'ufficiale giudiziario.
pagina 6 di 14 16. Secondo il Tribunale, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, (sentenza
, paragrafo 49, doveva escludersi, dunque, che la nullità della notificazione CP_4 facesse successivamente rivivere la procedura di opposizione di cui all'art. 16 e doveva escludersi altresì la possibilità di far ricorso al riesame di cui all'art. 20 del Reg. n. 1896/2006 non essendo nella specie configurata alcuna delle ipotesi ivi contemplate.
Anche in adesione a Cass. SS.UU. n. 10799/2015 (“All'efficacia pro iudicato dell'IPE dichiarata esecutiva è complementare il rilievo dell'eccezionalità del riesame. Che si tratti di un mezzo di impugnazione straordinaria emerge dal fatto stesso che il suo esperimento postula l'inutile decorso del termine per l'opposizione ordinaria;
inoltre l'eccezionalità dei casi per cui esso è previsto risulta esplicitata nella stessa rubrica dell'art. 20 (riesame in casi eccezionali) ed è, altresì, convalidata dal tenore del 25 considerando, laddove testualmente si prevede: il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito” con la conseguenza che “i casi eccezionali per i quali è previsto il riesame ai sensi del cit. art. 20 …devono intendersi di stretta interpretazione, non risultando la norma suscettibile di applicazione analogica o estensiva”), doveva trovare applicazione la disciplina interna, conformemente al disposto dell'art. 26 Reg.
CE n. 1896/2006.
L'art. 26 appena richiamato, rubricato “rapporto con le norme processuali nazionali”, testualmente recitava: “Tutte le questioni procedurali non trattate specificatamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale”; così la già citata CGUE nel caso “In ogni CP_4 caso, si deve ricordare che, in forza dell'articolo 26 del regolamento n. 1896/2006, tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal regolamento in parola «sono disciplinate dal diritto nazionale» e, pertanto, in un caso del genere è esclusa un'applicazione per analogia del menzionato regolamento.” (par. 45), “Ne discende che, in tal caso, dette questioni procedurali vengono disciplinate dal diritto nazionale in conformità dell'articolo 26 del regolamento n. 1896/2006” (par. 47).
17. Dalla nullità della notifica, derivava dunque, che il rimedio oppositivo andava individuato, secondo il diritto interno, nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., esperibile sia nell'ipotesi di irregolarità della notifica sia in quella di nullità.
Così qualificata l'opposizione, la stessa doveva considerarsi inammissibile, in quanto non aveva provato la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo quale CP_1 effetto dell'irregolarità o della nullità della notificazione e non aveva nemmeno promosso il giudizio di falso atto a contrastare le risultanze dell'avviso di ricevimento.
pagina 7 di 14 L'esatto invio al destinatario dell'ingiunzione europea e la sottoscrizione da parte del destinatario, erano elementi che confermavano che al momento della notifica del decreto ingiuntivo permaneva un rapporto di collegamento tra l'opponente e quel luogo, talché - e indipendentemente dall'eventuale diversa collocazione/variazione della sede legale - persisteva la presunzione secondo cui il provvedimento era pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità della società corsa che non aveva, pertanto, assolto al proprio onere probatorio e non aveva neppure promosso il giudizio di falso atto a contrastare le risultanze dell'avviso di ricevimento.
L'opposizione 16.03.2017, così come qualificata, doveva pertanto essere dichiarata inammissibile e per l'effetto il decreto ingiuntivo europeo doveva essere confermato e dichiarato esecutivo.
A tale dichiarazione di inammissibilità seguiva quella di improcedibilità della domanda riconvenzionale: avrebbe dovuto proporre la domanda riconvenzionale nell'atto CP_5 introduttivo il giudizio, ovvero nell'opposizione quale qualificata ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
(cfr., Cass. n. 11602/2002: “La dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo preclude solo la possibilità di riproporre in diverso giudizio la domanda tendente a contrastare l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo stesso, ma non la domanda riconvenzionale avanzata con il medesimo atto di opposizione, che può essere riproposta con un successivo atto”).
18. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“riformare la sentenza n. 3065/2021 depositata in data 9 dicembre 2021, pubblicata in data 20 dicembre 2021, dal Tribunale di Bologna, Sezione Seconda Civile (RGN 5569/2017), notificata a mezzo PEC in data 23 dicembre 2021 e per l'effetto, previo ogni opportuno accertamento, in via preliminare: accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione Parte all'Ingiunzione Europea proposta da e, per l'effetto, revocare l'Ingiunzione Europea e la dichiarazione di esecutività della medesima, in quanto definitivamente caducata ed emessa in difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. non avendo provato il proprio CP_2 Parte preteso credito;
in via principale: accertare e dichiarare non dovuta da la somma richiesta da di Euro 215.275,75, oltre agli interessi di mora;
in via riconvenzionale: CP_2 Parte condannare al pagamento in favore di dell'importo di Euro 353.662,99, ovvero CP_2 alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero, in estremo subordine, dichiararne la compensazione con quanto eventualmente dovuto a parte attrice;
rigettare l'appello incidentale proposto da e CP_2 quindi respingere la richiesta di dichiarare valida, anche ai sensi degli artt. 12, ult. Paragrafo, e 13 Reg. Ue 1896/2996, la notifica dell'ingiunzione di pagamento europea N. 2182/2016 del Tribunale di Bologna eseguita a mezzo raccomandata internazionale il giorno
23 maggio 2016 e dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione all'Ingiunzione Europea Parte proposta da . In via istruttoria (…) In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio di primo e secondo grado.”
pagina 8 di 14 19. Con il primo motivo di appello lamentava la contraddittorietà della sentenza CP_1
sotto due profili. In primo luogo, il provvedimento sarebbe stato erroneo nella parte in cui affermava che la notifica effettuata da a mezzo del servizio postale in data CP_2
23.5.2016 era da considerarsi regolare sulla base del diritto processuale italiano piuttosto che sulla base del diritto francese applicabile come riconosciuto dallo stesso Tribunale nella sentenza impugnata. Secondo l'appellante l'art. 12, co. 5 del Regolamento CE n. 1896/2006 prevedeva che l'ingiunzione di pagamento europea potesse essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato secondo una delle forme previste dal regolamento stesso. Nel caso di specie, dovendo la notifica avvenire in Francia, era da considerarsi pacifico e incontestato che la legge applicabile alla notifica dell'ingiunzione europea fosse quella francese e in base a quest'ultima dovesse essere valutata la validità della notifica stessa. Tanto bastava a riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice aveva valutato come esente da irregolarità la notifica effettuata tramite il servizio postale del
23.5.2016. Inoltre, lamentava che il Tribunale avesse in modo apodittico affermato che la notifica sarebbe avvenuta presso la sede di all'indirizzo “Route du Vazzio 20090 CP_1
Ajaccio, Francia” e che pertanto il plico fosse stato regolarmente consegnato sulla base di una asserita permanenza di un rapporto di collegamento tra l'opponente e tale luogo indipendentemente dall'eventuale diversa collocazione e variazione della sede legale, omettendo completamente di valutare le specifiche eccezioni formulate sul punto dall'odierna appellante sin dalla propria costituzione in giudizio.
Così concludeva sul punto l'appellante:
“Alla luce di quanto sopra, si chiede la conferma della Sentenza Impugnata nella parte in cui il
Giudice dichiara nulla la notifica dell'Ingiunzione Europea effettuata a mezzo posta in data 23 maggio
2016 in quanto contraria alla speciale normativa processuale francese applicabile in materia e di riformare la Sentenza Impugnata nella parte in cui lo stesso Giudice dichiara che la suddetta notifica è regolare in quanto erronea ed incompatibile con la suddetta corretta motivazione”.
20. Il motivo è infondato.
Parte appellante si duole della contraddittorietà della pronuncia, che, da un lato, in motivazione dichiara “regolare” la notifica sotto il profilo della scelta del luogo della medesima e della sottoscrizione da parte del destinatario, dall'altro lato, dichiara la nullità della notifica.
pagina 9 di 14 Appare con evidenza la mancanza dell'interesse a impugnare sul punto, in quanto la statuizione del Tribunale ha per contenuto, senza che al riguardo possano sorgere dubbi, la dichiarazione di nullità della notifica, tale sulla base dell'ordinamento francese.
In realtà il Tribunale, pur affermando la nullità della notifica secondo l'ordinamento francese, si è limitato a ritenere corretto il luogo della notifica nonché validamente raggiunto il destinatario della medesima, senza che tali considerazioni abbiano precluso l'accertamento di nullità, fondato evidentemente su altre ragioni (violazione dell'art. 1424/5 del Codice di procedura civile francese).
Sulla base di tale accertamento di nullità della notifica, il tribunale ha poi qualificato l'impugnazione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., seppure dichiarandola infondata per difetto dei presupposti di legge.
Tale statuizione di nullità ha sostanzialmente accolto la tesi di parte appellante e dunque difetta l'interesse ad impugnare, in relazione a tale primo motivo di gravame.
21. Con il secondo motivo di appello lamentava l'erronea applicazione e CP_1 violazione dell'art. 12, co. 5 del Regolamento CE n. 1896/2006 ai fini della valutazione dell'ammissibilità della sua opposizione, laddove la sentenza, qualificata l'opposizione esperita dalla società nei confronti di quale opposizione tardiva ai sensi dell'art. CP_2
650 c.p.c., considerava la stessa inammissibile, in quanto non aveva adempiuto CP_1
l'onere di provare la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo quale effetto dell'irregolarità o nullità della notificazione. Parte Ebbene, - diversamente da quanto assunto dal Giudice di primo grado - aveva pienamente assolto il proprio onere probatorio di avere avuto effettiva conoscenza dell'Ingiunzione Europea solo al momento della notifica dell'Ingiunzione medesima a seguito dell'apposizione della formula esecutiva, (seconda) notifica avvenuta in data 14 febbraio 2017
a mezzo Ufficiale Giudiziario. Parte Spettava, pertanto, a provare l'eventuale effettiva conoscenza da parte di CP_2 dell'Ingiunzione Europea in una data anteriore al 14 febbraio 2017.
Parte appellante ha dunque concluso nel senso che “la Sentenza Impugnata va riformata nella Parte parte in cui il Giudice di prime cure dichiara inammissibile l'opposizione di ritenendo che quest'ultima sia effettivamente venuta a conoscenza dell'Ingiunzione Europea con la notifica eseguita a mezzo posta in data 23 maggio 2016 dal medesimo Giudice accertata come nulla”.
22. Il motivo è infondato.
pagina 10 di 14 Con tale motivo di gravame parte appellante non ha messo in dubbio l'applicabilità alla fattispecie del rimedio oppositivo di diritto interno ex art. 650 c.p.c. ma ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato che la nullità della notifica abbia impedito alla parte di avere conoscenza tempestiva dell'ingiunzione notificata.
A tale riguardo parte appellante ha dedotto di aver avuto conoscenza della i funzione solo a seguito della seconda notifica incontestata mente valida: ha altresì dedotto che in tale contesto,
l'onere di provare una conoscenza in data anteriore ricadeva su parte appellata e tale onere non sarebbe stato adempiuto.
L'onere probatorio, nel caso di specie, ricadeva senz'altro su parte opponente.
Si veda al riguardo la seguente massima della Suprema Corte
(sez 3, Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023):
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione”.
Ancora si veda sez. 3 - , Ordinanza n. 20850 del 21/08/2018, secondo cui:
“Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario”.
Parte appellante avrebbe dovuto provare, dunque, seppur a mezzo di elementi presuntivi di prova, di non aver avuto, a seguito e a causa della prima notifica nulla, tempestiva conoscenza del suddetto decreto e di non essere stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Tali elementi presuntivi di prova non sono stati dedotti in giudizio e dunque non sussistono.
Anzi, ne sussistono alcuni di segno contrario, aventi carattere dirimente.
In primo luogo, un elemento presuntivo di prova, nel senso della idoneità della notifica, seppur nulla, a determinare la conoscenza della ingiunzione in capo al destinatario, è rappresentato dal fatto che tale notifica è avvenuta nel domicilio eletto in contratto e dunque in un luogo pagina 11 di 14 indicato dalla stessa parte appellante come luogo avente una stretta relazione con la parte stessa.
In secondo luogo, come correttamente dedotto da parte appellata, altro elemento presuntivo in tal senso è rappresentato dal fatto che, nello stesso luogo in cui è avvenuta la prima notifica nulla di cui si tratta, si siano validamente e utilmente perfezionate altre notifiche successive.
Come correttamente dedotto da parte appellata in comparsa di risposta in appello:
“… ben tre notifiche subito successive si sono perfezionate proprio presso la Zone Industrielle du Vazzio 20090 Ajaccio - e non presso lo Stade Francois Coty, 20.000 Ajaccio, come invece continua a Par sostenere controparte - senza alcuna successiva contestazione da parte di sul punto1:
- la notifica dell'i.p.e. in forma esecutiva del 14.2.2017 a cura dell' (doc. 2 del Controparte_6 Par fascicolo di primo grado di;
- la notifica dell'atto di pignoramento del 12.4.2017 sempre a cura dell' (doc. 19 del Controparte_6 fascicolo di primo grado di;
CP_2
- la notifica dell'atto di citazione di introduttivo del giudizio di primo grado a mezzo CP_2 raccomandata internazionale RA886800798IT (doc. 7 del fascicolo di primo grado di ”. CP_2
Deve, dunque, confermarsi la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova che la nullità della notifica de qua abbia determinato la mancata tempestiva conoscenza della ingiunzione in capo a parte appellante.
Infine, deve evidenziarsi la inammissibilità della deduzione di inesistenza della notifica de qua, fatta da parte appellante non in atto di appello ma solo successivamente.
Tale eccezione è tardiva e dunque inammissibile.
23. Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata, lamentando CP_1
l'erronea applicazione e la violazione degli artt. 16,17 e 18 del Regolamento CE n. 1896/2006 ai fini della conferma dell'ingiunzione europea e della dichiarazione di esecutività della stessa.
Secondo l'appellante, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea citata dal
Tribunale di Bologna sanciva espressamente che, quando un'ingiunzione di pagamento europea non fosse notificata in conformità alle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del Reg. CE n. 1896/2006, ad essa non potesse applicarsi il procedimento di esecuzione di cui all'articolo 18 del suindicato regolamento, con la conseguenza che la dichiarazione di esecutività di siffatta ingiunzione di pagamento dovesse essere considerata invalida.
Il motivo è infondato.
A prescindere da ogni altra considerazione, l'accertamento di inammissibilità o infondatezza della opposizione ex art. 650 c.p.c., come effettuato dal primo giudice e come confermato nella presente sede, preclude una declaratoria di invalidità della dichiarazione di esecutività.
pagina 12 di 14 In altre parole, il decreto de quo è divenuto definitivo, passando in giudicato per effetto della mancata tempestiva impugnazione a seguito della prima notifica seppur nulla, per cui deve ritenersi validamente apposta la declaratoria di esecutività.
Non deve trascurarsi il fatto che parte appellante non ha specificamente censurato (e dunque non ha efficacemente censurato) la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie il rimedio oppositivo ex art. 650 c.p.c., previsto dall'ordinamento italiano.
L'infondatezza di tale rimedio comporta automaticamente il passaggio in giudicato del decreto opposto al momento dell'inutile decorso del termine di impugnazione, decorrente dalla prima notifica seppur nulla (ma non inesistente).
24. Deve evidenziarsi che la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte opponente non è stata censurata mediante sviluppo di alcuna argomentazione logico- giuridica.
Ne consegue la inammissibilità della riproposizione della domanda riconvenzionale nella presente sede, la cui statuizione di inammissibilità deve ritenersi passata in giudicato.
25. Infine, il rigetto dell'appello principale determina assorbimento dell'appello incidentale subordinato all'accoglimento di quello principale.
26. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante alle spese del giudizio di appello, che si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al DM n.
55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante principale e non anche della parte appellante incidentale, il cui appello è rimasto assorbito, quale conseguenza dell'esito vittorioso del giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
I - rigetta l'appello di e conferma Parte_2
la sentenza appellata;
II - condanna alla refusione in Parte_2
favore di delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 27.767,00 CP_2
per compenso, oltre 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
pagina 13 di 14 III Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante principale . Parte_2
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 125/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BAMBINI FRANCO e dell'avv. PATTI ELISA ( ) C/O AVV. C.F._1
BAMBINI VIA NAZARIO SAURO N. 2 BOLOGNA;
Parte_1
( ) VIA C/O AVV. BAMBINI VIA NAZARIO SAURO N. 2 BOLOGNA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO 2 40121 BOLOGNApresso il difensore avv.
BAMBINI FRANCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCI MICHELE e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
FACCI GIOVANNI ( VIA DE' CARBONESI 12 40123 BOLOGNA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DE' CARBONESI 12 BOLOGNApresso il difensore avv. FACCI
MICHELE
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 3065/2021 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 20.12.2021
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione pagina 1 di 14 1. otteneva nei confronti di CP_2 Parte_2
il decreto ingiuntivo europeo n. 2182/2016 emesso dal Tribunale di
[...]
Bologna per l'importo di € 212.734,25 a titolo di forniture di prodotti sportivi.
2. L'ingiunzione europea veniva opposta da , con nota di deposito del modulo F di CP_1 cui al Regolamento CE n. 1896/2006 in data 16.3.2017. Nell'opposizione veniva specificato che l'ingiunzione europea del 21.3.2016 era stata notificata presso un indirizzo errato, ovvero
“Route du Vazzio 20090, Ajaccio” e che l'opponente era venuta a conoscenza dell'ingiunzione europea solo in data 14.2.2017 a seguito della notifica dell'esecutività del provvedimento. Secondo , pertanto, era da considerarsi rispettato il termine per la CP_1 proposizione dell'opposizione previsto dall'art. 16 del Reg. CE n. 1896/2006 in quanto lo stesso decorreva dal 14.2.2017.
3. Con decreto del 2.5.2017 il Tribunale di Bologna, rilevato che successivamente all'opposizione il procedimento proseguiva dinanzi allo stesso tribunale e che l'onere di dare impulso al processo gravava su in qualità di attore in senso sostanziale, fissava per CP_2 la prosecuzione del giudizio l'udienza del 14.12.2017, onerando la società stessa di notificare all'opponente l'atto introduttivo del giudizio nei termini di legge. provvedeva al CP_2 deposito dell'atto introduttivo del giudizio, notificato a mezzo pec in data 1.6.2017.
4. La società precisava che l'ingiunzione di pagamento del 11.4.2016, unitamente CP_2
alla propria domanda asseverata in lingua francese, era stata notificata ad in data CP_1
17.5.2016 a mezzo di raccomandata internazionale presso la sede della società ricorrente indicata sia nel contratto di sponsorizzazione del 21.12.2012 sia nelle fatture e nei documenti di trasporto della merce.
inoltre, deduceva che la notifica si era perfezionata il successivo 23.5.2016, al CP_2 punto che l'ingiunzione di pagamento era resa esecutiva per omessa impugnazione;
l'opposizione di , dunque, era da intendersi tardiva, in quanto proposta solo in data CP_1
16.3.2017 e successivamente alla notifica in data 14.2.2017 dell'ingiunzione di pagamento europea munita di formula esecutiva, in funzione della successiva esecuzione su territorio francese.
5. La società inoltre, osservava che: la notifica originaria era stata ricevuta da CP_2
in data 23.5.2016; l'opponente aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento della CP_1
raccomandata internazionale;
la notifica tramite raccomandata internazionale era mezzo di notifica espressamente previsto dall'art. 14 del Regolamento UE n. 1393/2007 in materia di notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in pagina 2 di 14 materia civile e commerciale. Inoltre, depositava, a dimostrazione della corretta CP_2
individuazione del luogo di notifica, pagine web estratte dal sito ufficiale di , da CP_1 cui risultava che l'indirizzo di pertinenza del club era quello dove era stata effettuata la notifica;
argomentava che l'opponente non poteva validamente invocare l'art. 20 del Reg. CE
n. 1896/2006, disposizione che prevede il riesame in casi eccezionali in materia di ingiunzione europea, né l'art. 650 c.p.c. in materia di opposizione tardiva.
6. Nel merito, premesso di essere sponsor ufficiale per l'abbigliamento sportivo di CP_2
numerosi club di primaria importanza in Italia e in Europa, deduceva di aver sottoscritto in data 21.12.2012 con un contratto di sponsorizzazione con durata dal 1.6.2013 al CP_1
31.5.2016. In forza di tale contratto la società opponente le aveva concesso il diritto all'uso del proprio logo e di apporre il proprio marchio su tutto l'abbigliamento sportivo destinato alla squadra o da commercializzare, nonché la facoltà di qualificarsi come sponsor tecnico e fornitore ufficiale dell'opponente, a fronte della fornitura da parte di di materiale CP_2
tecnico ad un determinato corrispettivo, nonché di royalties relativamente al fatturato realizzato sul merchandising ufficiale di . CP_1
7. Inoltre, l'opposta osservava che nel contratto suindicato si era obbligata ad CP_1
acquistare, dietro pagamento del relativo corrispettivo, ulteriore abbigliamento sportivo per un determinato valore minimo. Nell'anno 2015 aveva effettuato su richiesta della società sportiva ulteriori forniture di abbigliamento e di attrezzature in eccedenza rispetto alle previsioni contrattuali per un complessivo valore di € 212.734,25, oggetto di ingiunzione, che non aveva pagato. La società corsa, inoltre, dopo essersi resa inadempiente CP_1
rispetto al pagamento delle fatture, interrompeva le relazioni senza preavviso e in violazione del diritto di prelazione, previsto nel contratto 21.12.2012, ogni rapporto commerciale, sottoscrivendo un contratto di sponsorizzazione con azienda propria concorrente.
8. pertanto, chiedeva: in via preliminare, il rigetto dell'opposizione proposta, in CP_2 quanto inammissibile perché tardiva, con l'effetto dell'integrale conferma dell'ingiunzione europea e il rigetto di ogni eventuale richiesta avversaria di sospensione della forza esecutiva dell'ingiunzione; nel merito, il rigetto dell'opposizione e la condanna di al CP_1 pagamento della somma di € 212.734,25 a titolo di corrispettivo della merce consegnata e dell'ulteriore somma di € 2.541,50 a titolo di spese legali liquidate nell'ingiunzione notificata.
9. si costituiva in giudizio deducendo che sin dal mese di ottobre 2014 aveva CP_3
sollevato delle contestazioni a in ordine alla corretta esecuzione del contratto CP_2
sottoscritto in data 21.12.2012 e che le stesse non erano state mai risolte dallo sponsor. In
pagina 3 di 14 particolare, con mail del 16.10.2014 aveva precisato alla società opposta che il contratto prevedeva una remunerazione fissa annua di € 100.000,00, importo che nel contratto era stato indicato in lettere, anche per la Lega 2, essendo erronea l'indicazione in cifre del minor importo di € 20.000,00. Inoltre, denunciava che: i prodotti ordinati a venivano CP_2
consegnati in persistente ritardo;
la contrarietà a buona fede della condotta della società opposta in quanto aveva assunto la qualità di sponsor ufficiale anche di un'altra squadra militante nella Lega 2 e nella stessa città di Ajaccio;
la commercializzazione da parte di di prodotti in concorrenza con i propri in violazione del diritto di esclusiva previsto CP_2
nel contratto;
la pessima qualità dei prodotti forniti;
l'aver sostenuto in proprio i costi di trasferta a Bologna;
la mancata comunicazione da parte di del fatturato relativo alla CP_2
vendita dei prodotti a proprio marchio ai fini della quantificazione delle royalties. Con ulteriore scambio di corrispondenza a mezzo mail tra il 23.7.2015 e il 23.11.2015, CP_1
contestava a il ritardo nella consegna degli ordini trasmessi e comunicava che, in CP_2
difetto di rinegoziazione del contratto, si riteneva libera di cercare un altro sponsor e fornitore per la stagione sportiva 2016-2017.
10. , in punto di rito, deduceva che la propria opposizione era da considerarsi CP_1 tempestiva, dal momento che l'eccezione di tardività era stata riconosciuta fondata anche dal giudice dell'esecuzione francese con provvedimento del 27.10.2017 che, stante l'opposizione, aveva cancellato dal ruolo la procedura esecutiva. Osservava, inoltre: che l'indirizzo di notificazione dell'ingiunzione di pagamento era inesatto, in quanto l'indirizzo corretto della sede legale era “Stade Francois Coty”; di non aver avuto conoscenza della prima notificazione dal momento che non era indicato nella cartolina di ricevimento il nome del soggetto che aveva ricevuto l'atto; che la forma di notificazione scelta da non era opponibile ai CP_2 sensi dell'art. 13 del Reg. CE 1896/2006, dal momento che la notificazione avrebbe dovuto avvenire in conformità al diritto nazionale del luogo in cui doveva essere effettuata e la notifica a mezzo posta non era da considerarsi validamente utilizzabile, secondo quanto previsto dal Codice di procedura civile francese ai fini della notificazione dell'ingiunzione europea;
conseguentemente, Stante la nullità della prima notificazione ed essendo, invece, la formula esecutiva stata notificata ritualmente mediante l'ufficiale giudiziario francese, il termine per l'opposizione decorreva dal 14.2.2017, ovvero dalla data in cui si era validamente perfezionata la notifica dell'ingiunzione di pagamento, così che la propria opposizione era avvenuta tempestivamente entro i trenta giorni prescritti dal regolamento.
pagina 4 di 14 11. Nel merito, la società opponente contestava l'ingiunzione di pagamento di per i CP_2 seguenti motivi: indeterminatezza e incertezza della pretesa di pagamento e l'omessa prova da parte della società ingiungente dell'an e del quantum della somma ingiunta. Contrapponeva, inoltre, alla domanda di pagamento di il proprio diritto contrattualmente previsto di CP_2 ricevere a titolo gratuito abbigliamento e accessori sportivi per € 90.000,00 unitamente ad €
100.000,00 a titolo di compenso fisso dovuto per la stagione 2015/2016.
Infine, proponeva domanda riconvenzionale per il credito complessivo di € 352.848,67 a fronte di: fatture emesse nel 2014 e nel 2015 non pagate;
a titolo di compenso fisso di €
100.000,00 per la stagione 2014/2015; per la fornitura di abbonamenti e servizi resi in tribuna per € 44.190,90; per dotazione sportiva per la stagione 2014/2015 per la somma di €
107.410,98; per la dotazione finanziaria per la stagione 2015/2016 per € 97.101,34.
quindi chiedeva: in via preliminare, l'accertamento della regolarità e tempestività CP_1 della propria opposizione e di dichiarare decaduta l'ingiunzione di pagamento europea;
in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di € 352.848,67, oltre CP_2
interessi moratori, da compensarsi con quanto eventualmente riconosciuto alla società opposta.
12. La causa veniva istruita, anche mediante rimessione della causa in istruttoria onde acquisire l'originale della cartolina di ricevimento della prima notificazione effettuata nel marzo 2016, posto che le immagini di cui ai depositi telematici non erano completamente intellegibili.
13. Il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione e l'improcedibilità della domanda riconvenzionale e condannava dell'opponente alle spese di giudizio:
“1) Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta da
[...]
; 2) Per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto Parte_2 ingiuntivo europeo n. 2182/2016 (R.G. 4081/2016) emesso dall'intestato Tribunale in data
11.04.2016; 3) Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
; 4) Condanna in Parte_2 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di delle CP_2 spese del presente giudizio che liquida in € 23.387,00= per compenso, oltre al rimborso forfetario 15% Cpa ed Iva come per legge.”.
14. Secondo il Tribunale di Bologna, l'opposizione di era da considerarsi CP_1
inammissibile. Premesso che la società opponente aveva formulato opposizione nei confronti dell'ingiunzione europea ottenuta da mediante il deposito del modello F di cui CP_2 all'art. 16, par. 1 Reg. CE 1896/2006 in data 16.3.2017 e che la normativa europea prevedeva pagina 5 di 14 che la dichiarazione di opposizione avrebbe dovuto essere presentata al giudice di origine entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui l'ingiunzione era stata notificata, affermava che la notifica non presentava le irregolarità denunciate da , quanto all'indirizzo di CP_1
invio – sostenendo la società corsa che la notifica doveva avvenire alla propria sede (Stade
François Coty 20000, Ajaccio;
doc. n. 10 visura camerale) e quanto al sottoscrittore.
aveva dato contezza che l'ingiunzione europea dell'11.4.2016 era stata notificata CP_2 mediante rimessione in data 17.5.2016 all'ufficiale giudiziario UNEP presso la Corte di
Appello di Bologna, il quale vi aveva provveduto a mezzo di raccomandata internazionale.
Inoltre, la notifica era stata indirizzata ad in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore con sede in “Route du Vazzio - 20090 – Ajaccio, Francia”. Dall'originale dell'avviso di ricevimento depositato in atti risultava che il plico era stato consegnato al destinatario in data 23.5.2016 ed era, altresì, presente la sottoscrizione del destinatario;
la raccomandata era stata inequivocabilmente inviata nei confronti del debitore destinatario dell'ingiunzione europea, ossia il soggetto sottoscrittore dei precedenti accordi del dicembre 2012 e nell'indirizzo riportato nel contratto;
inoltre, la correttezza del luogo di spedizione si evinceva dalla signification dell'ufficiale giudiziario francese in data 13.2.2017 e dallo stesso modello F di opposizione, coincidendo “Route du Vazzio – 20090 – Ajaccio, Francia” con la zona industriale. Inoltre, era da considerarsi irrilevante l'argomento circa l'intellegibilità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione italiana, se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 149 c.p.c. a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890/1982, art. 7, comma 2, doveva ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata effettuata dallo stesso destinatario.
15. Secondo il Tribunale, tuttavia, alla luce del fatto che l'art. 13 del Regolamento CE
1896/2006 prevedeva che l'ingiunzione di pagamento europea andasse notificata conformemente al diritto nazionale dello stato del luogo della notifica, la notificazione era da considerarsi nulla, in quanto eseguita con modalità non conformi al diritto processuale francese, prevedendo l'art. 1424/5 del Codice di procedura civile francese che la notificazione dell'ingiunzione europea debba avvenire mediante “signification” ovvero con atto dell'ufficiale giudiziario.
pagina 6 di 14 16. Secondo il Tribunale, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, (sentenza
, paragrafo 49, doveva escludersi, dunque, che la nullità della notificazione CP_4 facesse successivamente rivivere la procedura di opposizione di cui all'art. 16 e doveva escludersi altresì la possibilità di far ricorso al riesame di cui all'art. 20 del Reg. n. 1896/2006 non essendo nella specie configurata alcuna delle ipotesi ivi contemplate.
Anche in adesione a Cass. SS.UU. n. 10799/2015 (“All'efficacia pro iudicato dell'IPE dichiarata esecutiva è complementare il rilievo dell'eccezionalità del riesame. Che si tratti di un mezzo di impugnazione straordinaria emerge dal fatto stesso che il suo esperimento postula l'inutile decorso del termine per l'opposizione ordinaria;
inoltre l'eccezionalità dei casi per cui esso è previsto risulta esplicitata nella stessa rubrica dell'art. 20 (riesame in casi eccezionali) ed è, altresì, convalidata dal tenore del 25 considerando, laddove testualmente si prevede: il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito” con la conseguenza che “i casi eccezionali per i quali è previsto il riesame ai sensi del cit. art. 20 …devono intendersi di stretta interpretazione, non risultando la norma suscettibile di applicazione analogica o estensiva”), doveva trovare applicazione la disciplina interna, conformemente al disposto dell'art. 26 Reg.
CE n. 1896/2006.
L'art. 26 appena richiamato, rubricato “rapporto con le norme processuali nazionali”, testualmente recitava: “Tutte le questioni procedurali non trattate specificatamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale”; così la già citata CGUE nel caso “In ogni CP_4 caso, si deve ricordare che, in forza dell'articolo 26 del regolamento n. 1896/2006, tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal regolamento in parola «sono disciplinate dal diritto nazionale» e, pertanto, in un caso del genere è esclusa un'applicazione per analogia del menzionato regolamento.” (par. 45), “Ne discende che, in tal caso, dette questioni procedurali vengono disciplinate dal diritto nazionale in conformità dell'articolo 26 del regolamento n. 1896/2006” (par. 47).
17. Dalla nullità della notifica, derivava dunque, che il rimedio oppositivo andava individuato, secondo il diritto interno, nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., esperibile sia nell'ipotesi di irregolarità della notifica sia in quella di nullità.
Così qualificata l'opposizione, la stessa doveva considerarsi inammissibile, in quanto non aveva provato la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo quale CP_1 effetto dell'irregolarità o della nullità della notificazione e non aveva nemmeno promosso il giudizio di falso atto a contrastare le risultanze dell'avviso di ricevimento.
pagina 7 di 14 L'esatto invio al destinatario dell'ingiunzione europea e la sottoscrizione da parte del destinatario, erano elementi che confermavano che al momento della notifica del decreto ingiuntivo permaneva un rapporto di collegamento tra l'opponente e quel luogo, talché - e indipendentemente dall'eventuale diversa collocazione/variazione della sede legale - persisteva la presunzione secondo cui il provvedimento era pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità della società corsa che non aveva, pertanto, assolto al proprio onere probatorio e non aveva neppure promosso il giudizio di falso atto a contrastare le risultanze dell'avviso di ricevimento.
L'opposizione 16.03.2017, così come qualificata, doveva pertanto essere dichiarata inammissibile e per l'effetto il decreto ingiuntivo europeo doveva essere confermato e dichiarato esecutivo.
A tale dichiarazione di inammissibilità seguiva quella di improcedibilità della domanda riconvenzionale: avrebbe dovuto proporre la domanda riconvenzionale nell'atto CP_5 introduttivo il giudizio, ovvero nell'opposizione quale qualificata ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
(cfr., Cass. n. 11602/2002: “La dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo preclude solo la possibilità di riproporre in diverso giudizio la domanda tendente a contrastare l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo stesso, ma non la domanda riconvenzionale avanzata con il medesimo atto di opposizione, che può essere riproposta con un successivo atto”).
18. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“riformare la sentenza n. 3065/2021 depositata in data 9 dicembre 2021, pubblicata in data 20 dicembre 2021, dal Tribunale di Bologna, Sezione Seconda Civile (RGN 5569/2017), notificata a mezzo PEC in data 23 dicembre 2021 e per l'effetto, previo ogni opportuno accertamento, in via preliminare: accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione Parte all'Ingiunzione Europea proposta da e, per l'effetto, revocare l'Ingiunzione Europea e la dichiarazione di esecutività della medesima, in quanto definitivamente caducata ed emessa in difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. non avendo provato il proprio CP_2 Parte preteso credito;
in via principale: accertare e dichiarare non dovuta da la somma richiesta da di Euro 215.275,75, oltre agli interessi di mora;
in via riconvenzionale: CP_2 Parte condannare al pagamento in favore di dell'importo di Euro 353.662,99, ovvero CP_2 alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero, in estremo subordine, dichiararne la compensazione con quanto eventualmente dovuto a parte attrice;
rigettare l'appello incidentale proposto da e CP_2 quindi respingere la richiesta di dichiarare valida, anche ai sensi degli artt. 12, ult. Paragrafo, e 13 Reg. Ue 1896/2996, la notifica dell'ingiunzione di pagamento europea N. 2182/2016 del Tribunale di Bologna eseguita a mezzo raccomandata internazionale il giorno
23 maggio 2016 e dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione all'Ingiunzione Europea Parte proposta da . In via istruttoria (…) In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio di primo e secondo grado.”
pagina 8 di 14 19. Con il primo motivo di appello lamentava la contraddittorietà della sentenza CP_1
sotto due profili. In primo luogo, il provvedimento sarebbe stato erroneo nella parte in cui affermava che la notifica effettuata da a mezzo del servizio postale in data CP_2
23.5.2016 era da considerarsi regolare sulla base del diritto processuale italiano piuttosto che sulla base del diritto francese applicabile come riconosciuto dallo stesso Tribunale nella sentenza impugnata. Secondo l'appellante l'art. 12, co. 5 del Regolamento CE n. 1896/2006 prevedeva che l'ingiunzione di pagamento europea potesse essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato secondo una delle forme previste dal regolamento stesso. Nel caso di specie, dovendo la notifica avvenire in Francia, era da considerarsi pacifico e incontestato che la legge applicabile alla notifica dell'ingiunzione europea fosse quella francese e in base a quest'ultima dovesse essere valutata la validità della notifica stessa. Tanto bastava a riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice aveva valutato come esente da irregolarità la notifica effettuata tramite il servizio postale del
23.5.2016. Inoltre, lamentava che il Tribunale avesse in modo apodittico affermato che la notifica sarebbe avvenuta presso la sede di all'indirizzo “Route du Vazzio 20090 CP_1
Ajaccio, Francia” e che pertanto il plico fosse stato regolarmente consegnato sulla base di una asserita permanenza di un rapporto di collegamento tra l'opponente e tale luogo indipendentemente dall'eventuale diversa collocazione e variazione della sede legale, omettendo completamente di valutare le specifiche eccezioni formulate sul punto dall'odierna appellante sin dalla propria costituzione in giudizio.
Così concludeva sul punto l'appellante:
“Alla luce di quanto sopra, si chiede la conferma della Sentenza Impugnata nella parte in cui il
Giudice dichiara nulla la notifica dell'Ingiunzione Europea effettuata a mezzo posta in data 23 maggio
2016 in quanto contraria alla speciale normativa processuale francese applicabile in materia e di riformare la Sentenza Impugnata nella parte in cui lo stesso Giudice dichiara che la suddetta notifica è regolare in quanto erronea ed incompatibile con la suddetta corretta motivazione”.
20. Il motivo è infondato.
Parte appellante si duole della contraddittorietà della pronuncia, che, da un lato, in motivazione dichiara “regolare” la notifica sotto il profilo della scelta del luogo della medesima e della sottoscrizione da parte del destinatario, dall'altro lato, dichiara la nullità della notifica.
pagina 9 di 14 Appare con evidenza la mancanza dell'interesse a impugnare sul punto, in quanto la statuizione del Tribunale ha per contenuto, senza che al riguardo possano sorgere dubbi, la dichiarazione di nullità della notifica, tale sulla base dell'ordinamento francese.
In realtà il Tribunale, pur affermando la nullità della notifica secondo l'ordinamento francese, si è limitato a ritenere corretto il luogo della notifica nonché validamente raggiunto il destinatario della medesima, senza che tali considerazioni abbiano precluso l'accertamento di nullità, fondato evidentemente su altre ragioni (violazione dell'art. 1424/5 del Codice di procedura civile francese).
Sulla base di tale accertamento di nullità della notifica, il tribunale ha poi qualificato l'impugnazione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., seppure dichiarandola infondata per difetto dei presupposti di legge.
Tale statuizione di nullità ha sostanzialmente accolto la tesi di parte appellante e dunque difetta l'interesse ad impugnare, in relazione a tale primo motivo di gravame.
21. Con il secondo motivo di appello lamentava l'erronea applicazione e CP_1 violazione dell'art. 12, co. 5 del Regolamento CE n. 1896/2006 ai fini della valutazione dell'ammissibilità della sua opposizione, laddove la sentenza, qualificata l'opposizione esperita dalla società nei confronti di quale opposizione tardiva ai sensi dell'art. CP_2
650 c.p.c., considerava la stessa inammissibile, in quanto non aveva adempiuto CP_1
l'onere di provare la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo quale effetto dell'irregolarità o nullità della notificazione. Parte Ebbene, - diversamente da quanto assunto dal Giudice di primo grado - aveva pienamente assolto il proprio onere probatorio di avere avuto effettiva conoscenza dell'Ingiunzione Europea solo al momento della notifica dell'Ingiunzione medesima a seguito dell'apposizione della formula esecutiva, (seconda) notifica avvenuta in data 14 febbraio 2017
a mezzo Ufficiale Giudiziario. Parte Spettava, pertanto, a provare l'eventuale effettiva conoscenza da parte di CP_2 dell'Ingiunzione Europea in una data anteriore al 14 febbraio 2017.
Parte appellante ha dunque concluso nel senso che “la Sentenza Impugnata va riformata nella Parte parte in cui il Giudice di prime cure dichiara inammissibile l'opposizione di ritenendo che quest'ultima sia effettivamente venuta a conoscenza dell'Ingiunzione Europea con la notifica eseguita a mezzo posta in data 23 maggio 2016 dal medesimo Giudice accertata come nulla”.
22. Il motivo è infondato.
pagina 10 di 14 Con tale motivo di gravame parte appellante non ha messo in dubbio l'applicabilità alla fattispecie del rimedio oppositivo di diritto interno ex art. 650 c.p.c. ma ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato che la nullità della notifica abbia impedito alla parte di avere conoscenza tempestiva dell'ingiunzione notificata.
A tale riguardo parte appellante ha dedotto di aver avuto conoscenza della i funzione solo a seguito della seconda notifica incontestata mente valida: ha altresì dedotto che in tale contesto,
l'onere di provare una conoscenza in data anteriore ricadeva su parte appellata e tale onere non sarebbe stato adempiuto.
L'onere probatorio, nel caso di specie, ricadeva senz'altro su parte opponente.
Si veda al riguardo la seguente massima della Suprema Corte
(sez 3, Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023):
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione”.
Ancora si veda sez. 3 - , Ordinanza n. 20850 del 21/08/2018, secondo cui:
“Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario”.
Parte appellante avrebbe dovuto provare, dunque, seppur a mezzo di elementi presuntivi di prova, di non aver avuto, a seguito e a causa della prima notifica nulla, tempestiva conoscenza del suddetto decreto e di non essere stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Tali elementi presuntivi di prova non sono stati dedotti in giudizio e dunque non sussistono.
Anzi, ne sussistono alcuni di segno contrario, aventi carattere dirimente.
In primo luogo, un elemento presuntivo di prova, nel senso della idoneità della notifica, seppur nulla, a determinare la conoscenza della ingiunzione in capo al destinatario, è rappresentato dal fatto che tale notifica è avvenuta nel domicilio eletto in contratto e dunque in un luogo pagina 11 di 14 indicato dalla stessa parte appellante come luogo avente una stretta relazione con la parte stessa.
In secondo luogo, come correttamente dedotto da parte appellata, altro elemento presuntivo in tal senso è rappresentato dal fatto che, nello stesso luogo in cui è avvenuta la prima notifica nulla di cui si tratta, si siano validamente e utilmente perfezionate altre notifiche successive.
Come correttamente dedotto da parte appellata in comparsa di risposta in appello:
“… ben tre notifiche subito successive si sono perfezionate proprio presso la Zone Industrielle du Vazzio 20090 Ajaccio - e non presso lo Stade Francois Coty, 20.000 Ajaccio, come invece continua a Par sostenere controparte - senza alcuna successiva contestazione da parte di sul punto1:
- la notifica dell'i.p.e. in forma esecutiva del 14.2.2017 a cura dell' (doc. 2 del Controparte_6 Par fascicolo di primo grado di;
- la notifica dell'atto di pignoramento del 12.4.2017 sempre a cura dell' (doc. 19 del Controparte_6 fascicolo di primo grado di;
CP_2
- la notifica dell'atto di citazione di introduttivo del giudizio di primo grado a mezzo CP_2 raccomandata internazionale RA886800798IT (doc. 7 del fascicolo di primo grado di ”. CP_2
Deve, dunque, confermarsi la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova che la nullità della notifica de qua abbia determinato la mancata tempestiva conoscenza della ingiunzione in capo a parte appellante.
Infine, deve evidenziarsi la inammissibilità della deduzione di inesistenza della notifica de qua, fatta da parte appellante non in atto di appello ma solo successivamente.
Tale eccezione è tardiva e dunque inammissibile.
23. Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata, lamentando CP_1
l'erronea applicazione e la violazione degli artt. 16,17 e 18 del Regolamento CE n. 1896/2006 ai fini della conferma dell'ingiunzione europea e della dichiarazione di esecutività della stessa.
Secondo l'appellante, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea citata dal
Tribunale di Bologna sanciva espressamente che, quando un'ingiunzione di pagamento europea non fosse notificata in conformità alle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del Reg. CE n. 1896/2006, ad essa non potesse applicarsi il procedimento di esecuzione di cui all'articolo 18 del suindicato regolamento, con la conseguenza che la dichiarazione di esecutività di siffatta ingiunzione di pagamento dovesse essere considerata invalida.
Il motivo è infondato.
A prescindere da ogni altra considerazione, l'accertamento di inammissibilità o infondatezza della opposizione ex art. 650 c.p.c., come effettuato dal primo giudice e come confermato nella presente sede, preclude una declaratoria di invalidità della dichiarazione di esecutività.
pagina 12 di 14 In altre parole, il decreto de quo è divenuto definitivo, passando in giudicato per effetto della mancata tempestiva impugnazione a seguito della prima notifica seppur nulla, per cui deve ritenersi validamente apposta la declaratoria di esecutività.
Non deve trascurarsi il fatto che parte appellante non ha specificamente censurato (e dunque non ha efficacemente censurato) la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie il rimedio oppositivo ex art. 650 c.p.c., previsto dall'ordinamento italiano.
L'infondatezza di tale rimedio comporta automaticamente il passaggio in giudicato del decreto opposto al momento dell'inutile decorso del termine di impugnazione, decorrente dalla prima notifica seppur nulla (ma non inesistente).
24. Deve evidenziarsi che la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte opponente non è stata censurata mediante sviluppo di alcuna argomentazione logico- giuridica.
Ne consegue la inammissibilità della riproposizione della domanda riconvenzionale nella presente sede, la cui statuizione di inammissibilità deve ritenersi passata in giudicato.
25. Infine, il rigetto dell'appello principale determina assorbimento dell'appello incidentale subordinato all'accoglimento di quello principale.
26. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante alle spese del giudizio di appello, che si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al DM n.
55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante principale e non anche della parte appellante incidentale, il cui appello è rimasto assorbito, quale conseguenza dell'esito vittorioso del giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
I - rigetta l'appello di e conferma Parte_2
la sentenza appellata;
II - condanna alla refusione in Parte_2
favore di delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 27.767,00 CP_2
per compenso, oltre 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
pagina 13 di 14 III Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante principale . Parte_2
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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