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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Martina Amedeo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno di invalidità civile”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 28.03.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione.
1 Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico dott. dopo aver Persona_1 significativamente rilevato che “sulla base della documentazione sanitaria in atti si condividono, nella loro sostanza, i giudizi valutativi espressi tanto dalla Commissione medica ASL, quanto dal consulente d'ufficio in sede di A.T.P. Successivamente, la ha effettuato periodici controlli cardiologici che, pur Pt_1 certificando un “buon compenso emodinamico”, hanno attestato una pressione arteriosa non sempre controllata dalla terapia e un quadro ecocardiografico di impegno cardiaco (ipertrofia parietale concentrica del ventricolo sinistro e lieve insufficienza trivalvolare). Il nostro esame obiettivo ha confermato il dato strumentale, per cui si ritiene più congruo (rispetto alla valutazione del precedente consulente d'ufficio) attribuire una Ia classe funzionale NYHA al valore intermedio del 25%. La ha poi effettuato controlli clinico-strumentali per i dolori diffusi osteo- Pt_1 articolari (con prescrizione di terapia medica: visita c/o Terapia del dolore del 17.6.24), in particolare a livello delle ginocchia (con prescrizione di terapia medica e di ginocchiera bilaterale: visita ortopedica del Febbraio 2024 e reumatologica del Marzo seguente) e degli arti superiori (con rilievo, all'esame elettromiografico del 25.5.24, di radicolopatie da C5 a C8). Il nostro esame obiettivo ha evidenziato un quadro algodisfunzionale poliarticolare a media incidenza funzionale, per cui si ritiene congruo attribuire in via analogica il codice 7010, al valore intermedio del 35%. Ricorre poi una sindrome ansioso-depressiva reattiva cronicizzata, con somatizzazioni, accertata anche al nostro esame clinico e per la quale si condivide il giudizio valutativo formulato dal consulente d''ufficio (valore 25%). La è inoltre affetta da Rinite vasomotoria, già genericamente diagnosticata Pt_1 in precedenza ma meglio precisata al controllo allergologico del 10.6.24 ed alla rinoscopia del 12.9.24, e da una insufficienza venosa cronica degli arti inferiori. ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “applicando il calcolo riduzionistico alle percentuali invalidanti indicate nella sintesi diagnostica, … Pt_1
presenti un grado di riduzione della capacità lavorativa nella misura del 74% a
[...] decorrere da Giugno 2024”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico
2 preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate. Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 28.03.2024, da Pt_1
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova nella
[...] CP_1 Parte_1 condizione sanitaria che dà diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di giugno 2024. Compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 19 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Martina Amedeo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno di invalidità civile”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 28.03.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione.
1 Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico dott. dopo aver Persona_1 significativamente rilevato che “sulla base della documentazione sanitaria in atti si condividono, nella loro sostanza, i giudizi valutativi espressi tanto dalla Commissione medica ASL, quanto dal consulente d'ufficio in sede di A.T.P. Successivamente, la ha effettuato periodici controlli cardiologici che, pur Pt_1 certificando un “buon compenso emodinamico”, hanno attestato una pressione arteriosa non sempre controllata dalla terapia e un quadro ecocardiografico di impegno cardiaco (ipertrofia parietale concentrica del ventricolo sinistro e lieve insufficienza trivalvolare). Il nostro esame obiettivo ha confermato il dato strumentale, per cui si ritiene più congruo (rispetto alla valutazione del precedente consulente d'ufficio) attribuire una Ia classe funzionale NYHA al valore intermedio del 25%. La ha poi effettuato controlli clinico-strumentali per i dolori diffusi osteo- Pt_1 articolari (con prescrizione di terapia medica: visita c/o Terapia del dolore del 17.6.24), in particolare a livello delle ginocchia (con prescrizione di terapia medica e di ginocchiera bilaterale: visita ortopedica del Febbraio 2024 e reumatologica del Marzo seguente) e degli arti superiori (con rilievo, all'esame elettromiografico del 25.5.24, di radicolopatie da C5 a C8). Il nostro esame obiettivo ha evidenziato un quadro algodisfunzionale poliarticolare a media incidenza funzionale, per cui si ritiene congruo attribuire in via analogica il codice 7010, al valore intermedio del 35%. Ricorre poi una sindrome ansioso-depressiva reattiva cronicizzata, con somatizzazioni, accertata anche al nostro esame clinico e per la quale si condivide il giudizio valutativo formulato dal consulente d''ufficio (valore 25%). La è inoltre affetta da Rinite vasomotoria, già genericamente diagnosticata Pt_1 in precedenza ma meglio precisata al controllo allergologico del 10.6.24 ed alla rinoscopia del 12.9.24, e da una insufficienza venosa cronica degli arti inferiori. ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “applicando il calcolo riduzionistico alle percentuali invalidanti indicate nella sintesi diagnostica, … Pt_1
presenti un grado di riduzione della capacità lavorativa nella misura del 74% a
[...] decorrere da Giugno 2024”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico
2 preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate. Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 28.03.2024, da Pt_1
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova nella
[...] CP_1 Parte_1 condizione sanitaria che dà diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di giugno 2024. Compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 19 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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