Ordinanza cautelare 28 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 16 aprile 2021
Sentenza 17 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 16/04/2021, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 01371/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2020, proposto da
-O-OMISSIS-ISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-ario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-inistero della Difesa, in persona del -OMISSIS-inistro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, Piazza San -OMISSIS-arco, 63;
per l'annullamento
1) del provvedimento del -O-OMISSIS-ISSIS-, recante numero protocollo -OMISSIS-_-O-OMISSIS-ISSIS-, adottato dal -OMISSIS-inistero della Difesa --O-OMISSIS-ISSIS-, con il quale è stata rigettata per la terza volta la richiesta di assegnazione prodotta ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992;
- di ogni altro atto connesso, ivi inclusa la nota del -OMISSIS-inistero recante la assenza di posti disponibili nella sede cessionaria di -O-OMISSIS-ISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, ivi inclusa, ove necessario, del -O-OMISSIS-ISSIS-, e di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- del silenzio diniego di accesso formulato dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-inistero della Difesa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, il dott. Filippo Dallari;
Considerato:
- che con ordinanza -O-OMISSIS-ISSIS-questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, ritenendo insussistenti sia il presupposto del fumus boni iuris , sia il presupposto del periculum in mora , stante la presenza di “ 5 fratelli, 1 sorella, 5 affini e 7 nipoti ” che risiedono in “località viciniore a quella del disabile e non oggettivamente impossibilitati a fornire la dovuta assistenza ”;
- che con il ricorso e successiva istanza depositata in data -O-OMISSIS-ISSIS-, il ricorrente ha chiesto “ di disporre in via istruttoria alle amministrazioni resistenti il deposito dell’intera documentazione attestanti:
1. i distaccamenti attualmente in essere dalla sede di -O-OMISSIS-ISSIS- ad altre sedi ed i motivi per i quali esistono tali distaccamenti temporanei;
2. i distaccamenti attualmente in essere per la sede di -O-OMISSIS-ISSIS- ed i motivi per i quali esistono i distacchi;
3. La dotazione organica completa di -O-OMISSIS-ISSIS- e -O-OMISSIS-ISSIS-;
4. La pianta Organica degli che esistono nell’ambito degli 80 km di distanza dal domicilio del disabile da assistere ed in particolare delle possibili sedi cessionarie di -O-OMISSIS-ISSIS-(tutte), -O-OMISSIS-ISSIS-tutte caserme che si trovano nel raggio degli 80 km dal domicilio del disabile da assistere ”;
- che la documentazione relativa ai distaccamenti in essere riguarda dati sensibili e super sensibili di terzi;
- che a sensi dell’art. 1048 del D.P.R. 90 del 2010 le “tabelle ordinative organiche” sono peraltro espressamente sottratte al diritto di accesso, in ragione dell’interesse pubblico “alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali” (in questo senso: T.AR, Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 8 luglio 2020, n. 240);
- che in ragione della tendenziale segretezza di tale documentazione, l’ordine di esibizione della stessa richiede un ragionevole contemperamento degli interessi coinvolti;
- che il ricorrente non ha indicato ragioni di effettiva indispensabilità dell’acquisizione di tali documenti né tale acquisizione risulta necessaria ai fini della decisione del presente giudizio;
Ritenuto pertanto che l’istanza istruttoria non possa essere accolta;
Ritenuto, in vista della trattazione di merito del ricorso, che le esigenze istruttorie manifestate dal ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte attraverso l’acquisizione dall’Amministrazione resistente di una documentata relazione in ordine ai fatti di causa con particolare riferimento alle esigenze di organico dell’articolazione di appartenenza del ricorrente e “ alle posizioni organiche previste per il ruolo e grado vacanti nella sede di richiesta destinazione ”;
Ritenuto di assegnare all’Amministrazione resistente il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di tale documentata relazione;
P.Q.-OMISSIS-.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge l’istanza istruttoria proposta dal ricorrente e dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.