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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2024, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice rel.
Anna CARBONARA Giudice ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A esaminati gli atti del procedimento civile in primo grado iscritto al n.4640 del R.G. 2023 Affari
Camera di consiglio, riservato per la decisione all'udienza del 21.02.2024, promosso
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ciro D'Alò ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_2
sito in Grottaglie alla via De Gasperi n°49, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente nei confronti di
, nato in [...] il [...], resistente contumace Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto;
********* ritenuto che, in considerazione degli elementi di giudizio acquisiti, il giudizio possa essere definito disponendo l'affido esclusivo dei minori nato a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...], alla madre con Persona_2 Parte_1
collocazione presso la stessa, derogando al regime di affidamento dei minori ad entrambi i genitori, in considerazione del fatto che, secondo quanto emerso, il padre – che non si è costituito in giudizio
– si è completamente disinteressato dei minori ed incontra gli stessi in rare e sporadiche occasioni;
ritenuto che i minori rispettivamente di anni tredici e dodici, debbano essere collocati presso la madre, in considerazione del fatto che hanno continuato a vivere con la stessa dopo la fine della convivenza dei genitori;
ritenuto che in ragione dell'età adolescenziale dei minori e della ridotta frequentazione intercorsa con il padre, sia opportuno rimettere all'accordo delle parti la regolamentazione del diritto/ dovere di visita del padre nei confronti dei figli;
rilevato che la ricorrente ha dichiarato di percepire l'assegno unico, nonché di aver percepito reddito di cittadinanza e che ad oggi ha inoltrato richiesta per la fruizione del reddito di inclusione, mentre il resistente risulterebbe svolgere attività di bracciante agricolo, pertanto, in assenza di elementi di giudizio di segno contrario, stante la contumacia del resistente, ritiene il Collegio sia equo determinare il contributo al mantenimento dei figli che il padre dovrà versare in favore della madre collocataria, nella misura di euro 220,00 mensili, ciascuno, oltre assegno unico ove percepito nella misura del 100%, come per legge in caso di affido esclusivo e rivalutazione secondo gli indici Org_1
da versare entro il giorno 1 di ogni mese in favore della ricorrente, il tutto a far data dal deposito del presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Le spese del giudizio possano dichiararsi compensate in considerazione della natura dello stesso e dell'interesse della ricorrente alla pronuncia.
P.Q.M.
così provvede in via definitiva:
1) Affida i minori nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
, nato a Grottaglie il [...] in [...] esclusiva alla madre , nata a
[...] Parte_1
Grottaglie il 24.10.1988, con collocazione presso la stessa;
2) pone a carico di , nato in [...] il [...] l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
la somma mensile di euro 440,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_1
figli minori, nella misura di euro 220,00 ciascuno, entro il giorno 1 di ogni mese con decorrenza dal deposito del presente provvedimento, oltre assegno unico ove percepito al
100% e rivalutazione annuale secondo gli indici;
Org_1
3) pone altresì a carico di l'obbligo di concorrere nella misura del 50% delle Controparte_1
spese sanitarie, scolastiche e straordinarie, così come individuate dal protocollo di intesa in uso presso questo Tribunale;
4) dispone che gli incontri tra il padre ed i minori si svolgano in forma libera secondo l'accordo delle parti;
5) spese compensate.
Così deciso il 13.05.2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Dott. Martino Casavola
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice rel.
Anna CARBONARA Giudice ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A esaminati gli atti del procedimento civile in primo grado iscritto al n.4640 del R.G. 2023 Affari
Camera di consiglio, riservato per la decisione all'udienza del 21.02.2024, promosso
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ciro D'Alò ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_2
sito in Grottaglie alla via De Gasperi n°49, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente nei confronti di
, nato in [...] il [...], resistente contumace Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto;
********* ritenuto che, in considerazione degli elementi di giudizio acquisiti, il giudizio possa essere definito disponendo l'affido esclusivo dei minori nato a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...], alla madre con Persona_2 Parte_1
collocazione presso la stessa, derogando al regime di affidamento dei minori ad entrambi i genitori, in considerazione del fatto che, secondo quanto emerso, il padre – che non si è costituito in giudizio
– si è completamente disinteressato dei minori ed incontra gli stessi in rare e sporadiche occasioni;
ritenuto che i minori rispettivamente di anni tredici e dodici, debbano essere collocati presso la madre, in considerazione del fatto che hanno continuato a vivere con la stessa dopo la fine della convivenza dei genitori;
ritenuto che in ragione dell'età adolescenziale dei minori e della ridotta frequentazione intercorsa con il padre, sia opportuno rimettere all'accordo delle parti la regolamentazione del diritto/ dovere di visita del padre nei confronti dei figli;
rilevato che la ricorrente ha dichiarato di percepire l'assegno unico, nonché di aver percepito reddito di cittadinanza e che ad oggi ha inoltrato richiesta per la fruizione del reddito di inclusione, mentre il resistente risulterebbe svolgere attività di bracciante agricolo, pertanto, in assenza di elementi di giudizio di segno contrario, stante la contumacia del resistente, ritiene il Collegio sia equo determinare il contributo al mantenimento dei figli che il padre dovrà versare in favore della madre collocataria, nella misura di euro 220,00 mensili, ciascuno, oltre assegno unico ove percepito nella misura del 100%, come per legge in caso di affido esclusivo e rivalutazione secondo gli indici Org_1
da versare entro il giorno 1 di ogni mese in favore della ricorrente, il tutto a far data dal deposito del presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Le spese del giudizio possano dichiararsi compensate in considerazione della natura dello stesso e dell'interesse della ricorrente alla pronuncia.
P.Q.M.
così provvede in via definitiva:
1) Affida i minori nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
, nato a Grottaglie il [...] in [...] esclusiva alla madre , nata a
[...] Parte_1
Grottaglie il 24.10.1988, con collocazione presso la stessa;
2) pone a carico di , nato in [...] il [...] l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
la somma mensile di euro 440,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_1
figli minori, nella misura di euro 220,00 ciascuno, entro il giorno 1 di ogni mese con decorrenza dal deposito del presente provvedimento, oltre assegno unico ove percepito al
100% e rivalutazione annuale secondo gli indici;
Org_1
3) pone altresì a carico di l'obbligo di concorrere nella misura del 50% delle Controparte_1
spese sanitarie, scolastiche e straordinarie, così come individuate dal protocollo di intesa in uso presso questo Tribunale;
4) dispone che gli incontri tra il padre ed i minori si svolgano in forma libera secondo l'accordo delle parti;
5) spese compensate.
Così deciso il 13.05.2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Dott. Martino Casavola