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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 5377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5377 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1325/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 1325/2025 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] (CF: ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA
RICORRENTE
e nato in [...] il [...] (CF: ) con l'avv. CP_1 C.F._2
FR IL
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno all'udienza del 03.06.2025 hanno raggiunto il seguente accordo:
“1. pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 nel Comune di Vicenza il 14 maggio 2016, iscritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Vicenza, parte I n. 42;
2. disporre l'affido esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso la madre;
Persona_1
3. incarico ai Servizi Sociali di Lumezzane affinché organizzino incontri protetti tra i figli e il padre, con cadenza almeno di 15 giorni;
4. Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di CP_1 euro 200,00 per ciascun figlio, che verranno corrisposti entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
le parti concordano altresì per la prosecuzione del monitoraggio in via amministrativa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.02.2025 , premesso che in data 14.05.2016 in Vicenza Parte_1 aveva contratto matrimonio civile, iscritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune (atto n.
42 parte I anno 2016), con e dalla loro unione erano nati i figli (31.01.2013) e CP_1 Per_2
(21.07.2016) chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e contestualmente Persona_1 dichiarare la decadenza del padre dalla potestà genitoriale sulla figlia confermando Per_1
l'affidamento esclusivo di entrambi i minori alla madre e l'obbligo per il resistente di versare mensilmente la somma complessiva di € 400,00 per il mantenimento dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi.
Si costituiva il 30.05.2025 il quale aderiva alla richiesta di scioglimento del matrimonio e CP_1 di affidamento esclusivo dei figli alla madre oltre che alla ulteriore richiesta di contributo al mantenimento dei minori contestando, invece, la richiesta di decadenza dalla potestà genitoriale e chiedendo, altresì, di disporre l'esercizio del diritto di visita di entrambi i figli con il padre, anche per il tramite degli assistenti sociali territorialmente competenti;
in subordine, chiedeva attivarsi incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di verificare la capacità genitoriale di entrambe le parti e individuare le migliori condizioni di affido per i minori nonché indicare eventuali interventi a sostegno della genitorialità.
Nelle more della prima udienza di comparizione le parti raggiungevano un accordo che depositavano in data 30.05.2025 e che successivamente, all'udienza del 03.06.2025, dopo ampia discussione formalizzavano nei termini riportati in epigrafe.
Il Giudice, quindi, preso atto dell'intervenuto accordo rimetteva la causa al Collegio per la decisione dando atto della previsione di un monitoraggio amministrativo di due anni con obbligo di relazionare ogni sei mesi.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate agli interessi della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza (VI), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.42, parte I , serie , anno 2016), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe;
4. affida incarico amministrativo ai Servizi Sociali di Lumezzane (BS) per la durata di due anni al fine di:
-svolgere attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare;
-programmare e monitorare le frequentazioni padre-figli che avverranno con cadenza di almeno 15 gg. secondo le modalità che i Servizi stessi definiranno tenendo conto delle esigenze preminenti dei minori e degli impegni lavorativi del padre;
-a programmare in maniera graduale l'ampliamento dei tempi di frequentazione alla luce dell'andamento dell'auspicabile riavvicinamento padre-figli fino ad arrivare ad una calendarizzazione che preveda la permanenza dei figli presso il padre due fine settimana al mese compatibilmente con le esigenze dei minori, cinque giorni nelle festività natalizie, tre giorni nelle festività pasquali e 10 giorni in quelle estive;
Si invitano i Servizi Sociali a segnalare tempestivamente al Procura presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali condotte in pregiudizio della prole.
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore
ZA ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 1325/2025 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] (CF: ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA
RICORRENTE
e nato in [...] il [...] (CF: ) con l'avv. CP_1 C.F._2
FR IL
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno all'udienza del 03.06.2025 hanno raggiunto il seguente accordo:
“1. pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 nel Comune di Vicenza il 14 maggio 2016, iscritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Vicenza, parte I n. 42;
2. disporre l'affido esclusivo della figlia alla madre, con collocamento presso la madre;
Persona_1
3. incarico ai Servizi Sociali di Lumezzane affinché organizzino incontri protetti tra i figli e il padre, con cadenza almeno di 15 giorni;
4. Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di CP_1 euro 200,00 per ciascun figlio, che verranno corrisposti entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
le parti concordano altresì per la prosecuzione del monitoraggio in via amministrativa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.02.2025 , premesso che in data 14.05.2016 in Vicenza Parte_1 aveva contratto matrimonio civile, iscritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune (atto n.
42 parte I anno 2016), con e dalla loro unione erano nati i figli (31.01.2013) e CP_1 Per_2
(21.07.2016) chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e contestualmente Persona_1 dichiarare la decadenza del padre dalla potestà genitoriale sulla figlia confermando Per_1
l'affidamento esclusivo di entrambi i minori alla madre e l'obbligo per il resistente di versare mensilmente la somma complessiva di € 400,00 per il mantenimento dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi.
Si costituiva il 30.05.2025 il quale aderiva alla richiesta di scioglimento del matrimonio e CP_1 di affidamento esclusivo dei figli alla madre oltre che alla ulteriore richiesta di contributo al mantenimento dei minori contestando, invece, la richiesta di decadenza dalla potestà genitoriale e chiedendo, altresì, di disporre l'esercizio del diritto di visita di entrambi i figli con il padre, anche per il tramite degli assistenti sociali territorialmente competenti;
in subordine, chiedeva attivarsi incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di verificare la capacità genitoriale di entrambe le parti e individuare le migliori condizioni di affido per i minori nonché indicare eventuali interventi a sostegno della genitorialità.
Nelle more della prima udienza di comparizione le parti raggiungevano un accordo che depositavano in data 30.05.2025 e che successivamente, all'udienza del 03.06.2025, dopo ampia discussione formalizzavano nei termini riportati in epigrafe.
Il Giudice, quindi, preso atto dell'intervenuto accordo rimetteva la causa al Collegio per la decisione dando atto della previsione di un monitoraggio amministrativo di due anni con obbligo di relazionare ogni sei mesi.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate agli interessi della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza (VI), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.42, parte I , serie , anno 2016), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe;
4. affida incarico amministrativo ai Servizi Sociali di Lumezzane (BS) per la durata di due anni al fine di:
-svolgere attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare;
-programmare e monitorare le frequentazioni padre-figli che avverranno con cadenza di almeno 15 gg. secondo le modalità che i Servizi stessi definiranno tenendo conto delle esigenze preminenti dei minori e degli impegni lavorativi del padre;
-a programmare in maniera graduale l'ampliamento dei tempi di frequentazione alla luce dell'andamento dell'auspicabile riavvicinamento padre-figli fino ad arrivare ad una calendarizzazione che preveda la permanenza dei figli presso il padre due fine settimana al mese compatibilmente con le esigenze dei minori, cinque giorni nelle festività natalizie, tre giorni nelle festività pasquali e 10 giorni in quelle estive;
Si invitano i Servizi Sociali a segnalare tempestivamente al Procura presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali condotte in pregiudizio della prole.
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore
ZA ET