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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/10/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 203/2024 R.G., avente ad oggetto:
“responsabilità ex art. 2051 c.c.”;
TRA
nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. e Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F: Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Corsaro, giusta procura in atti.
- APPELLANTI -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, C.F. Controparte_1
P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gugliotta, come da procura in atti;
E
, (P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., dott. , giusta procura per Notar Persona_1
rep. n. 2670, racc. 1805 del 4/12/2020, Per_2
1 rapp.to e difeso, giusta procura in atti dagli avv.ti Andrea Napolitano e
Alfonso Erra;
E
con sede in Milano, ( , in persona del suo CP_3 P.IVA_3 procuratore e legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_4
elettivamente domiciliata in Catania, via Perugia n. 10 (studio legale avv.
Mariano Leonora) rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Spagnolo giusta procura in atti;
APPELLATI
^^^
All'udienza di discussione orale del 16 settembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
e hanno citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pt_2 Parte_3
Siracusa, il per vedersi riconosciuto il diritto ex art. Controparte_1
2051 c.c. al risarcimento dei danni patiti in seguito ad un incidente autonomo verificatosi in data 30.8.2010, alle ore 03:20 circa, in seguito al quale aveva perso la vita il loro prossimo congiunto, (di anni 18). Parte_1
Esponevano gli attori che il trovandosi alla guida del motociclo Pt_1
del padre, Honda SH 300, con a bordo, come passeggera, , Parte_4
percorreva la via Elorina, in direzione piazzale Marconi, allorquando perdeva il controllo del veicolo a causa della presenza sull'asfalto di un'ampia chiazza di olio motore risalente ad un precedente incidente (del 20.8.2010), e della scarsa illuminazione;
a seguito dell'impatto contro un palo dell'illuminazione pubblica, veniva sbalzato di sella e decedeva sul posto, mentre la terza trasportata riportava gravi lesioni.
Assumevano gli attori che la responsabilità del sinistro era da ascriversi al ente proprietario della strada, per la cattiva esecuzione Controparte_1 dell'intervento di ripristino del manto stradale atteso che, in seguito al sinistro occorso il 20 agosto 2010, la macchia era stata solo coperta, ad opera 2 della ditta incaricata, con del materiale assorbente “filler”, ma non si era proceduto anche alle necessarie operazioni di rimozione dell'agente chimico.
Il chiamava in causa la società incaricata della Controparte_1
manutenzione, , nei cui confronti esercitava azione Controparte_2 di rivalsa.
Anche questa società si costituiva, contestando la domanda e, a sua volta, chiamava in garanzia che si costituiva, resistendo. Controparte_5
Con sentenza 1546/2023, pubblicata il 16.8.2023 (resa nel procedimento n. 3315/2017 R.G.), il Tribunale di Siracusa ha rigettato la domanda attorea e ha compensato tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari attori, chiedendone la riforma sulla base di tre motivi.
Si sono costituiti il la Controparte_1 CP_6 Controparte_2
e l' , insistendo tutti nel rigetto dell'appello. CP_3
La causa è stata dunque posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 16.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentenza appellata
Il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda risarcitoria per cui è causa rilevando che, sulla scorta della nota dell'ispettore capo della Polizia municipale e delle conclusioni del consulente nominato in sede penale Per_3 dal P.M., le condizioni del fondo stradale erano ottimali, e il tratto dove vi era il materiale assorbente non era scivoloso;
che, dunque, la presenza del
“filler” non ebbe incidenza nel determinismo causale dell'incidente; incidente ascrivibile, piuttosto, ad esclusiva colpa del conducente del motociclo, e segnatamente alla “velocità sostenuta tenuta purtroppo dal centauro”, inadeguata rispetto alle caratteristiche della strada (curva a stretto raggio), e alle caratteristiche ambientali (scarsa luminosità in condizioni notturne e presenza di ostacoli al margine della strada).
Motivi di appello e ragioni della decisione
3 Gli appellanti criticano tale decisione lamentando, con il primo motivo di appello, che il giudice di prime cure non ha preso in considerazione il carattere putativo dell'insidia, dato dalla possibilità che, stante la scarsa illuminazione e la velocità sostenuta, la traccia di filler sia stata scambiata per una
“macchia di olio” ed abbia alterato la condotta di guida del conducente dello scooter.
Deducono, in particolare, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto
“valutare se la suddetta macchia scura presente nella sede stradale costituisse una situazione tale da alterare la normale percezione della sede stradale, che ha condotto la vittima, non potendo valutare natura e caratteristiche della stessa, a scegliere di non compiere le normali operazioni di guida che probabilmente avrebbero evitato le tragiche conseguenze che si sono purtroppo verificate.”.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che il primo giudice ha omesso di motivare in ordine alla corretta, o meno, collocazione del palo pubblico di illuminazione su cui ha impattato il motociclo, e sul nesso causale tra la collocazione di detto palo in violazione delle distanze di legge e l'evento mortale occorso a . Persona_4
Con il terzo motivo, infine, parte appellante si duole della mancata ammissione della prova testimoniale dedotta in primo grado, e la reitera in questo grado di appello.
L'appello è privo di fondamento.
Per pacifica giurisprudenza, il danneggiato che domanda il risarcimento del danno sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex articolo 2051 cod. civ., o comunque quella di cui all'articolo 2043 c.c., per violazione delle norme di manutenzione o di altre norme di legge, è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento
4 dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni (cfr. da ultimo, Cass. n. 8540/2025).
Nella fattispecie in esame, va osservato che, per l'appunto, manca la prova che l'evento dannoso sia derivato dalle condizioni della strada di proprietà comunale, o di sue pertinenze.
Anzi, al contrario, come correttamente evidenziato dal primo giudice, le risultanze processuali – e segnatamente il rapporto di incidente stradale, la relazione dell'ispettore capo Zacco della Polizia Municipale, e la relazione del C.T. del PM – conducono a ritenere che causa esclusiva del sinistro sia stata la condotta di guida del giovane conducente del motociclo, e in particolare: a) la velocità tenuta al momento di affrontare la curva, certamente eccessiva rispetto alle caratteristiche della strada, sia in termini di geometria (curva a stretto raggio), che di illuminazione (poco intensa), velocità stimata in 85 Km/h, comunque superiore al limite prescritto in quel tratto di Km/h 50, segnalato da apposito cartello;
nonché b) la posizione di marcia tenuta dal motociclo prima di entrare nella curva destrorsa (a stretto raggio): il mezzo transitava infatti in prossimità della linea di mezzeria, e dunque in posizione eccentrica, non corretta rispetto a una regolare condotta di guida che prevede, ai sensi dell'art. 143 del CdS, di circolare nella parte destra e in prossimità del margine destro della carreggiata.
Per quanto attiene alla assai dibattuta traccia presente nel manto stradale, va osservato che: è pacifico che detta traccia si trovava all'inizio della curva destrorsa, a cavallo della linea di mezzaria;
è altresì pacifico che non era una macchia di olio, bensì un addensamento sottile e compatto di polvere minerale assorbente (avente una superfice pari a circa mq 5); è stato accertato in sede di indagini nel procedimento penale, e non è contestato da parte appellante, che lo scooter non è scivolato su tale traccia, dal momento che, dopo il transito su di essa, il veicolo è rimasto in assetto verticale, come dimostrato dalle tracce rinvenute sul paramento murario dell'opposta corsia di marcia.
5 Non si è raggiunta dunque la prova che la perdita di controllo del mezzo, con l'allargamento della traiettoria nell'altra corsia, sia dipesa dalla presenza della macchia scura sul manto stradale.
E' ben vero che, come hanno evidenziato gli appellanti, il C.T. del PM, ing. , ha posto un interrogativo su un possibile effetto indiretto Persona_5
della traccia sulla condotta del motociclista, ovvero che questa abbia potuto causare una “turbativa di guida per il motociclista”: in buona sostanza, si ipotizza che il giovane già a velocità sostenuta e con tempi di Pt_1
reazione verosimilmente condizionati dall'ora notturna (3.30 circa), abbia potuto scambiare detta estesa traccia per una macchia d'olio, anche in relazione alla scarsa illuminazione stradale (così il CT del PM nella sua relazione, pagg. 32 e 41).
Eppero, va osservato, anzitutto, che non vi è prova di una qualche manovra anomala messa in opera dalla vittima determinata da un tale ipotetico avvistamento (quali frenata, aggiramento, evitamento, ecc), del resto neppure allegata da parte appellante. Inoltre, proprio le concrete caratteristiche della strada e ambientali sopra indicate avrebbero imposto al centauro di adeguare la propria condotta alle regole codicistiche oltrechè di generale diligenza e prudenza, tenendo una velocità più vicina al limite prescritto in quel tratto (art. 141 CdS), e procedendo in prossimità del margine destro della propria corsia (art. 143 CdS), specie in prossimità di una curva.
In altri termini, anche in mancanza di elementi di segno contrario, la ricostruzione più plausibile appare quella emergente dagli esiti del procedimento penale, e fatta propria dal primo giudice, secondo cui il motociclista ha purtroppo perso il controllo del mezzo a causa dell'eccessiva velocità e della posizione di marcia eccentrica e non corretta nell'affrontare la curva;
ciò lo ha portato ad allargare la propria traiettoria sino ad impattare sul muro di cinta esistente al margine della carreggiata della corsia opposta, strisciando contro detto muro per svariati metri (14), sino ad impattare contro
6 il palo di illuminazione posto al margine della carreggiata, adiacente a quello stesso muro.
Va pertanto condiviso l'apprezzamento del primo decidente circa la mancanza di prova dell'incidenza causale della macchia/sedimento presente nella sede stradale nel dinamismo dell'evento, come sopra ricostruito.
Quanto al palo di illuminazione pubblica su cui il motociclo ha impattato con esiti letali, gli appellanti lamentano (con il secondo motivo di gravame) che il primo giudice ha omesso di motivare sull'incidenza causale della presenza di tale palo ai margini della carreggiata.
Deducono, in particolare, che il palo era collocato a “distanza inferiore rispetto a quelle stabilite dalla legge”, e che la circostanza era nota al tanto è vero che l'ente non aveva collaudato l'impianto per diverse CP_1
difformità normative e che, con nota successiva al sinistro, aveva diffidato l all'adeguamento. CP_7
Assumono quindi che, senza il palo, il motociclo avrebbe ragionevolmente proseguito indenne.
Osserva la Corte (con ciò emendandosi l'omessa motivazione sul punto della sentenza impugnata) che, nel merito, l'assunto è infondato.
Anzitutto, la deduzione appare generica, non avendo gli appellanti neppure indicato quali sarebbero le previsioni di legge che si assumono violate.
Gli appellanti, del resto, non hanno contestato l'assunto del che, CP_1
nei propri atti difensivi in primo grado, ha dedotto che la norma che regolamenta la distanza dei pali di illuminazione dal limite esterno della carreggiata è una norma CEI UNI (70030). Si tratterebbe, dunque, di una norma tecnica di volontaria applicazione, che, come anche chiarito dalla
Cassazione, non ha carattere cogente, ove non sia richiamata da un provvedimento legislativo, o di altra natura, nella specie, come detto, neppure allegato (cfr. Cass. 3/4/2023 n. 9159).
Oltre a ciò, va altresì osservato che, alla stregua di quanto sopra detto, la condotta di guida tenuta dal appare incauta al punto da escludere il nesso Pt_1
7 eziologico tra la cosa in custodia (il palo) e l'evento di danno, avendo assunta da sola il rango di causa autonoma dell'evento e connotato la res a mera occasione dell'evento, risultando così integrata l'esimente del “caso fortuito” di cui all'art. 2051 c.c..
In altri termini, si vuol dire che, se il centauro avesse affrontato correttamente la curva, nel rispetto dei limiti di velocità e con la giusta traiettoria, non avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, sino ad impattare contro il muro laterale posto sull'altra corsia né, tantomeno, contro il palo posto a una distanza di ben 14 metri dal punto iniziale di collisione con detto muro.
Va disatteso, infine, anche il terzo, e ultimo, motivo di gravame, con cui gli appellanti si dolgono della mancata ammissione della prova dedotta in primo grado, con la teste , terza trasportata, e la reiterano in questo grado. Parte_4
Anzitutto, va rilevata l'incapacità a deporre della teste indicata, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., come anche eccepito dalle controparti, trattandosi di soggetto coinvolto nel sinistro, nel quale ha riportato gravi danni, e ciò in conformità alla costante giurisprudenza della S.C. (v. tra le tante, Cass. n. 19121/2019; Cass.
14468/2021).
La prova risulta, comunque, inammissibile e irrilevante in quanto formulata con riferimento a circostanze pacifiche (scarsa illuminazione della sede stradale e presenza della macchia) ovvero a circostanze di natura valutativa
(perdita di controllo del mezzo “a causa” della macchia).
Avuto riguardo a tutto quanto sopra, l'appello in esame non può essere accolto.
Quanto alle spese processuali del grado, le stesse vanno poste a carico di parte appellante risultata soccombente.
Dette spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, avuto riguardo al valore pro quota del credito fatto valere (sia pure infondatamente) da ciascun appellante (fascia 520.000,01-1.000.000,00), e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene equo la Corte dimidiare i
8 compensi rispetto ai medi di tariffa per tutte le fasi (per la liquidazione anche della fase di trattazione, cfr. Cassazione civile sez. II - 27/10/2023, n. 29857).
Avuto riguardo al rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
, e avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2 Parte_3
di Siracusa n. 1546/2023, pubblicata il 16.8.2023.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, che liquida per ciascuna parte in complessivi € 13.078,00 per compensi, di cui € 2853,00 per fase di studio, € 1659,00 per fase introduttiva, €
3822,00 per fase di trattazione, € 4744,00 per fase decisionale, oltre IVA e CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, del compenso totale per la prestazione;
dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore di in favore del procuratore avv. Andrea Napolitano, Controparte_2
che ne ha fatto richiesta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del
D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 25.9.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
9 dott. Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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