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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 23.01.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 13.1.2025 e 22.1.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 263/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AVV. BARBARA CASALI rappresentato e difeso dall'avv. Fioretti, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Jesi via Tobagi n. 39, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni
Email_1
RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Anche per la rappresentato e difeso dall'avv. Mazzaferri giusta CP_1 procura notari lle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indiritto pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 303 2019 00021902 44 000, n.303 2019 00008754 09 000, n. 303 2022 0001036177000.
PAROLE CHIAVE: TEMPESTIVITÀ DELL'IMPUGNAZIONE – PRESUPPOSTI PER L'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI – INVALIDITÀ AL 100% - RILEVANZA DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER MANCATA
RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. Il ricorrente impugna gli avvisi di addebito
1 indicati in oggetto, evidenziando la sua totale incapacità lavorativa in quanto invalido al 100% e sottoposto ad amministrazione di sostegno. Precisa di non avere svolto nel periodo per cui è causa attività nella società Edilart s.a.s. di cui era socio accomandatario, sicché mancavano i requisiti richiesti dall'art. 1 comma 203 legge 662/1996; aggiunge che nel 2016 la società Work Jesi soc. coop. Azzurra coop. a r.l., socio accomandante, era stata cancellata dal registro delle imprese e la pluralità di soci non era stata ripristinata nel termine di sei mesi con conseguente scioglimento della società. Conclude ritenendo che l' non avesse dato prova dell'esistenza del credito con conseguente CP_2
i tezza della pretesa. Costituendosi in giudizio l' evidenzia che era necessario verificare la CP_2 tempestività dell'impugnazione nel termine perentorio di 40 giorni. Nel merito evidenzia che il ricorrente si era iscritto volontariamente alla gestione commercianti, che la società era stata cancellata unicamente in data 28.2.2024, che il aveva presentato dichiarazione dei redditi sino al 2016 con Parte_1 riferimento all'anno 2015; sostiene che avendo il ricorrente versato in data 24.3.2023 l'importo relativo ai primi tre trimestri 2021 aveva tenuto un comportamento confessorio della fondatezza dell'addebito. Ritiene che l'invalidità riscontrata non impedisse al ricorrente di svolgere l'attività prettamente sedentaria prevista nell'oggetto sociale. In caso di accoglimento chiede compensarsi le spese di lite vista l'assenza di domanda di cancellazione e il pagamento di contributi per un determinato periodo. La causa non necessitando di istruttoria veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Dell'eccezione preliminare di tardività del ricorso. In via preliminare l' CP_2 evidenzia che il giudice ha l'onere di controllare d'ufficio che il rico opposizione rispetti il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999, come richiamato dall'art. 30 d.lgs. 78/2020 per l'impugnazione dell'avviso di addebito. Orbene, la notifica delle cartelle è avvenuta con la procedura per gli irreperibili di cui all'art. 140 c.p.c. con deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata di avviso in data 15.1.2024 (doc. 6 fascicolo resistente e doc. 2, 3, 4 fascicolo ricorrente). Con pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/2010 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione informativa anziché con il ricevimento della stessa o comunque decorsi dieci giorni dalla spedizione. Si aggiunga che la ricorrente afferma di avere ritirato come amministratore di sostegno gli avvisi di addebito in data 17.1.2024, data in cui dunque deve ritenersi essersi perfezionata la notifica. Pertanto, alla data di deposito del ricorso in data 26.2.2024 il termine di 40 giorni per l'impugnazione non era ancora decorso con conseguente tempestività dell'opposizione.
2
3. Della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Si ricorda al riguardo che l'art. 1 comma 203 legge 662/1996 sancisce che sono tenuti all'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale coloro che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia (…); b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (…); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, se previsto da leggi o regolamenti, delle prescritte licenze o autorizzazioni (…). Tali requisiti devono sussistere contemporaneamente affinché sorga l'obbligo di versamento dei contributi. Sempre in via preliminare va evidenziato che grava sull' ex art. 2697 CP_2
c.c. provare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizio la gestione commercianti a fronte della pretesa vantata con titolo esecutivo stragiudiziale quale l'avviso di addebito. Al riguardo, va rilevato che il si è iscritto sua sponte alla gestione Parte_1 commercianti nel maggio 2009 olare dell'impresa, sicché vi è sicuramente la presunzione di continuità nello svolgimento dell'attività di impresa in qualità di titolare sino a prova contraria. In merito, la giurisprudenza costante (Cass. 8651/2010, ma anche di recente 3291/2020, 14187/2021) ritiene che in materia di previdenza a favore degli artigiani e dei commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia, l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. 6625/1996). Infatti, dall'iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento il giudice di merito ben può trarre una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa. Una tale considerazione riveste sul piano logico-giuridico i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. Invero, una volta stabilito che è stata mantenuta l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto. Peraltro - ancora sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza - l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (Cass. 9006/2001). Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che gli elementi allegati e provati da parte ricorrente siano sufficienti ad escludere che il abbia svolto negli anni 2018, 2019 e 2020 attività di impresa con Parte_1 te esclusione dell'obbligo contributivo. Ed infatti, è provato in atti che il è stato dichiarato portatore di Parte_1 handicap in situazione di gravità, nonché invalido al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa con verbale del 18.11.2018 a fronte di una
3 domanda del 21.9.2018; nel verbale si legge la diagnosi di sindrome atassica in encefalopatia con iniziale deterioramento cognitivo tanto da ritenere applicabili i codici del DM 5.2.1992 n. 1002 - demenza iniziale e 1210 - sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali. Si ritiene, pertanto, che all'epoca il ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dall' non fosse idoneo a svolgere attività lavorativa CP_2 nell'impresa anche se questa consisteva in un lavoro prettamente sedentario, tanto che la commissione rileva una permanente e totale inabilità lavorativa (doc. 6 fascicolo ricorrente). Si aggiunga che nell'ottobre 2017 venne depositata istanza per la nomina di un amministratore di sostegno rilevando le precarie condizioni di salute del ormai disoccupato da anni e affetto da alcoolismo, che lo poneva Parte_1 sibilità di provvedere ai propri interessi;
a seguito del ricorso veniva tempestivamente nominato un amministratore di sostegno provvisorio con provvedimento del novembre 2017 (doc. 1 fascicolo ricorrente). Peraltro, come addotto in ricorso la pluralità dei soci della società Edilart s.a.s. era venuta meno a seguito della cancellazione dal registro delle imprese del socio accomandante Controparte_3 intervenuta in data 27.1.2016 (doc. 7 fascicolo ricorrente), sicché la società Edilart s.a.s. non avendo ricostituito la pluralità di soci si è sciolta ai sensi dell'art. 2272 c.c. alla scadenza dei sei mesi in data 27.7.2016. Corrobora tale quadro complessivo la mancanza di dichiarazioni dei redditi relativi agli anni dal 2016 in poi. Si ritiene, pertanto, che vi siano numerosi indizi gravi precisi e concordanti che portano ad escludere che abbia svolto attività Parte_1 di impresa nel periodo per cui è causa icembre 2020), con conseguente infondatezza della pretesa dell' CP_2
Quanto all'avvenuto pagamento dell di addebito emesso per i contributi relativi ai primi tre trimestri dell'anno 2021, si nota che l'avviso di addebito è stato notificato in data 27.1.2023 (doc. 6 fascicolo ricorrente) e il pagamento è stato effettuato in data 24.3.2023 (doc. 7 fascicolo resistente), quando ormai i termini per proporre opposizione erano scaduti e l'avviso di addebito era divenuto definitivo, sicché il ricorrente non poteva più contestare il merito dell'addebito, che d'altro canto si riferisce ad annualità diverse da quelle oggetto di contestazione, sicché l'avvenuto pagamento dei contributi per tale periodo non ha carattere dirimente nel presente giudizio.
4. Dell'esito del giudizio e del riparto delle spese di lite. Si ritiene in conclusione che, essendo emersa la mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, l'obbligo contributivo vantato dall' non possa essere CP_2 ritenuto legittimo. La presenza di un'iscrizione alla gestione commercianti mai cancellata e di un pagamento sia pure relativamente ad un periodo successivo, elementi idonei a giustificare prima facie l'azione dell' convenuto, fanno ritenere CP_4
4 sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico del convenuto per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Dichiara illegittima la pretesa di cui agli avvisi di addebito n. 303 2019 00021902 44 000, n.303 2019 00008754 09 000, n. 303 2022 0001036177000; 2) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna l' a CP_2 rifondere a la residua metà che liquida i o Parte_1
1.350,00, oltr ario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 28.01.2025, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.01.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 23.01.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 13.1.2025 e 22.1.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 263/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AVV. BARBARA CASALI rappresentato e difeso dall'avv. Fioretti, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Jesi via Tobagi n. 39, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni
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RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Anche per la rappresentato e difeso dall'avv. Mazzaferri giusta CP_1 procura notari lle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indiritto pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 303 2019 00021902 44 000, n.303 2019 00008754 09 000, n. 303 2022 0001036177000.
PAROLE CHIAVE: TEMPESTIVITÀ DELL'IMPUGNAZIONE – PRESUPPOSTI PER L'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI – INVALIDITÀ AL 100% - RILEVANZA DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER MANCATA
RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. Il ricorrente impugna gli avvisi di addebito
1 indicati in oggetto, evidenziando la sua totale incapacità lavorativa in quanto invalido al 100% e sottoposto ad amministrazione di sostegno. Precisa di non avere svolto nel periodo per cui è causa attività nella società Edilart s.a.s. di cui era socio accomandatario, sicché mancavano i requisiti richiesti dall'art. 1 comma 203 legge 662/1996; aggiunge che nel 2016 la società Work Jesi soc. coop. Azzurra coop. a r.l., socio accomandante, era stata cancellata dal registro delle imprese e la pluralità di soci non era stata ripristinata nel termine di sei mesi con conseguente scioglimento della società. Conclude ritenendo che l' non avesse dato prova dell'esistenza del credito con conseguente CP_2
i tezza della pretesa. Costituendosi in giudizio l' evidenzia che era necessario verificare la CP_2 tempestività dell'impugnazione nel termine perentorio di 40 giorni. Nel merito evidenzia che il ricorrente si era iscritto volontariamente alla gestione commercianti, che la società era stata cancellata unicamente in data 28.2.2024, che il aveva presentato dichiarazione dei redditi sino al 2016 con Parte_1 riferimento all'anno 2015; sostiene che avendo il ricorrente versato in data 24.3.2023 l'importo relativo ai primi tre trimestri 2021 aveva tenuto un comportamento confessorio della fondatezza dell'addebito. Ritiene che l'invalidità riscontrata non impedisse al ricorrente di svolgere l'attività prettamente sedentaria prevista nell'oggetto sociale. In caso di accoglimento chiede compensarsi le spese di lite vista l'assenza di domanda di cancellazione e il pagamento di contributi per un determinato periodo. La causa non necessitando di istruttoria veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Dell'eccezione preliminare di tardività del ricorso. In via preliminare l' CP_2 evidenzia che il giudice ha l'onere di controllare d'ufficio che il rico opposizione rispetti il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999, come richiamato dall'art. 30 d.lgs. 78/2020 per l'impugnazione dell'avviso di addebito. Orbene, la notifica delle cartelle è avvenuta con la procedura per gli irreperibili di cui all'art. 140 c.p.c. con deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata di avviso in data 15.1.2024 (doc. 6 fascicolo resistente e doc. 2, 3, 4 fascicolo ricorrente). Con pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/2010 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione informativa anziché con il ricevimento della stessa o comunque decorsi dieci giorni dalla spedizione. Si aggiunga che la ricorrente afferma di avere ritirato come amministratore di sostegno gli avvisi di addebito in data 17.1.2024, data in cui dunque deve ritenersi essersi perfezionata la notifica. Pertanto, alla data di deposito del ricorso in data 26.2.2024 il termine di 40 giorni per l'impugnazione non era ancora decorso con conseguente tempestività dell'opposizione.
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3. Della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Si ricorda al riguardo che l'art. 1 comma 203 legge 662/1996 sancisce che sono tenuti all'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale coloro che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia (…); b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (…); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, se previsto da leggi o regolamenti, delle prescritte licenze o autorizzazioni (…). Tali requisiti devono sussistere contemporaneamente affinché sorga l'obbligo di versamento dei contributi. Sempre in via preliminare va evidenziato che grava sull' ex art. 2697 CP_2
c.c. provare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizio la gestione commercianti a fronte della pretesa vantata con titolo esecutivo stragiudiziale quale l'avviso di addebito. Al riguardo, va rilevato che il si è iscritto sua sponte alla gestione Parte_1 commercianti nel maggio 2009 olare dell'impresa, sicché vi è sicuramente la presunzione di continuità nello svolgimento dell'attività di impresa in qualità di titolare sino a prova contraria. In merito, la giurisprudenza costante (Cass. 8651/2010, ma anche di recente 3291/2020, 14187/2021) ritiene che in materia di previdenza a favore degli artigiani e dei commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia, l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. 6625/1996). Infatti, dall'iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento il giudice di merito ben può trarre una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa. Una tale considerazione riveste sul piano logico-giuridico i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. Invero, una volta stabilito che è stata mantenuta l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto. Peraltro - ancora sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza - l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (Cass. 9006/2001). Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che gli elementi allegati e provati da parte ricorrente siano sufficienti ad escludere che il abbia svolto negli anni 2018, 2019 e 2020 attività di impresa con Parte_1 te esclusione dell'obbligo contributivo. Ed infatti, è provato in atti che il è stato dichiarato portatore di Parte_1 handicap in situazione di gravità, nonché invalido al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa con verbale del 18.11.2018 a fronte di una
3 domanda del 21.9.2018; nel verbale si legge la diagnosi di sindrome atassica in encefalopatia con iniziale deterioramento cognitivo tanto da ritenere applicabili i codici del DM 5.2.1992 n. 1002 - demenza iniziale e 1210 - sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali. Si ritiene, pertanto, che all'epoca il ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dall' non fosse idoneo a svolgere attività lavorativa CP_2 nell'impresa anche se questa consisteva in un lavoro prettamente sedentario, tanto che la commissione rileva una permanente e totale inabilità lavorativa (doc. 6 fascicolo ricorrente). Si aggiunga che nell'ottobre 2017 venne depositata istanza per la nomina di un amministratore di sostegno rilevando le precarie condizioni di salute del ormai disoccupato da anni e affetto da alcoolismo, che lo poneva Parte_1 sibilità di provvedere ai propri interessi;
a seguito del ricorso veniva tempestivamente nominato un amministratore di sostegno provvisorio con provvedimento del novembre 2017 (doc. 1 fascicolo ricorrente). Peraltro, come addotto in ricorso la pluralità dei soci della società Edilart s.a.s. era venuta meno a seguito della cancellazione dal registro delle imprese del socio accomandante Controparte_3 intervenuta in data 27.1.2016 (doc. 7 fascicolo ricorrente), sicché la società Edilart s.a.s. non avendo ricostituito la pluralità di soci si è sciolta ai sensi dell'art. 2272 c.c. alla scadenza dei sei mesi in data 27.7.2016. Corrobora tale quadro complessivo la mancanza di dichiarazioni dei redditi relativi agli anni dal 2016 in poi. Si ritiene, pertanto, che vi siano numerosi indizi gravi precisi e concordanti che portano ad escludere che abbia svolto attività Parte_1 di impresa nel periodo per cui è causa icembre 2020), con conseguente infondatezza della pretesa dell' CP_2
Quanto all'avvenuto pagamento dell di addebito emesso per i contributi relativi ai primi tre trimestri dell'anno 2021, si nota che l'avviso di addebito è stato notificato in data 27.1.2023 (doc. 6 fascicolo ricorrente) e il pagamento è stato effettuato in data 24.3.2023 (doc. 7 fascicolo resistente), quando ormai i termini per proporre opposizione erano scaduti e l'avviso di addebito era divenuto definitivo, sicché il ricorrente non poteva più contestare il merito dell'addebito, che d'altro canto si riferisce ad annualità diverse da quelle oggetto di contestazione, sicché l'avvenuto pagamento dei contributi per tale periodo non ha carattere dirimente nel presente giudizio.
4. Dell'esito del giudizio e del riparto delle spese di lite. Si ritiene in conclusione che, essendo emersa la mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, l'obbligo contributivo vantato dall' non possa essere CP_2 ritenuto legittimo. La presenza di un'iscrizione alla gestione commercianti mai cancellata e di un pagamento sia pure relativamente ad un periodo successivo, elementi idonei a giustificare prima facie l'azione dell' convenuto, fanno ritenere CP_4
4 sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico del convenuto per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Dichiara illegittima la pretesa di cui agli avvisi di addebito n. 303 2019 00021902 44 000, n.303 2019 00008754 09 000, n. 303 2022 0001036177000; 2) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna l' a CP_2 rifondere a la residua metà che liquida i o Parte_1
1.350,00, oltr ario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 28.01.2025, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.01.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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