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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/10/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1123/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, via Alberico Albricci n. 3, presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO GILIBERTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Ente in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato dai dipendenti e;
CP_2 Controparte_3
- convenuto
OGGETTO: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis c.p.c. i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) In via principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito ammetti il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dello stato invalidante dell'istante e riconosca l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa alle prestazioni richieste, oggetto principale del presente giudizio, accertando la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E DEI BENEFICI DI CUI ALLA L. 104/1992 ART. 3 COMMA 3;
2) Accertata l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa dell'istante alla corresponsione delle prestazioni previdenziali richieste, dichiarare integralmente accolta
1 la richiesta sin dall'epoca della domanda ovvero dalla data in cui viene accertato il diritto da parte del CTU;
3) condannare, altresì, il resistente, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario.
PER IL CONVENUTO : CP_4
“l'Ill.mo Giudice adito voglia: In via principale
- Accertare e dichiarare la nullità del ricorso e conseguentemente del presente giudizio;
- Rigettare il ricorso di parte ricorrente in quanto inammissibile ovvero infondato in diritto e in fatto per le ragioni in atto: nel merito, si chiede che la S.V. voglia dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso ovvero comunque accertare l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio richiesto, previo esperimento del giudizio di atp ex art. 445 bis cpc. Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente che il 28.8.2023 era stato riconosciuto, a seguito di visita medica dinnanzi alla Commissione di prima istanza, invalido all'80%, con la seguente diagnosi: “ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 – 124/98) medio-grave 67%- 99%” e la stessa commissione aveva dichiarato l'istante portatore di handicap, ai sensi del comma 1 dell'art. 3, l. 5.2.1992, n. 104. La commissione medica, tuttavia, non aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento. Il ricorrente aveva, quindi, proposto ricorso per ATPO, per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e il CTU nominato aveva a sua volta, negato la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere la suddetta indennità e i benefici richiesti. Deduceva di essere affetto da gravi patologie, quali paralisi emilaringea sinistra, sindrome ansiosa e vasculopatia, nonché di essere stato sottoposto a intervento di sostituzione dell'arco e dell'aorta ascendente.
Sosteneva che le proprie condizioni di salute, altamente invalidanti, comportassero la necessità di costante assistenza e supervisione per l'espletamento delle attività quotidiane. Richiamava, a sostegno, l'orientamento della S.C. (sez. lav., ord. n. 7032/2023), secondo cui il diritto all'indennità di accompagnamento presupponeva un'incapacità non rigidamente correlata al numero di atti elementari della vita giornaliera, ma valutata in relazione alla loro incidenza sulla salute e sulla dignità della persona, potendo anche
2 l'impossibilità di compiere una sola attività essenziale integrare il requisito della necessità di assistenza continua.
Contestava, pertanto, le conclusioni del CTU, ritenendole non adeguatamente rappresentative delle effettive condizioni cliniche. Rilevava che il consulente, lungi dallo svolgere una compiuta valutazione medico-legale, si era limitato a riprodurre la documentazione sanitaria, concludendo per l'assenza dei presupposti sia per l'indennità di accompagnamento sia per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992.
Sosteneva, invece, che la documentazione in atti dimostrasse come le gravi patologie di cui egli era affetto incidevano in modo rilevante sull'autonomia personale, legittimando il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla normativa richiamata.
Si costituiva tardivamente l' , con memoria difensiva depositata il CP_4
13.10.2025.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei requisiti di legge e per violazione dell'art. 445 bis c.p.c. Riferiva che, a seguito di visita medico-legale del 28.8.2023, la Commissione sanitaria aveva riconosciuto al ricorrente un'invalidità pari all'80%, escludendo la sussistenza dei presupposti per l'indennità di accompagnamento. Successivamente, su ricorso ex art. 445 bis c.p.c., questo Tribunale aveva disposto CTU, nella quale erano state confermate integralmente le conclusioni della Commissione medica. Evidenziava l' che il ricorrente, pur assistito da proprio CTP, non aveva CP_1 formulato rilievi alla perizia, limitandosi poi, in sede di ricorso per giudizio di merito, a riproporre valutazioni di carattere generale e generiche critiche alle conclusioni della CTU, senza individuare specifici errori tecnici o metodologici, in violazione del disposto di cui al comma sesto dell'art. 445 bis c.p.c. Riteneva, altresì, che la consulenza avesse correttamente applicato le linee guida medico-legali, circoscrivendo la valutazione al complesso delle attività che assicurano un livello minimo di autonomia personale in ambito domestico e precisando che per
“assistenza continuativa” deve intendersi quella riferita all'intera giornata e non a momenti saltuari. Concludeva che la documentazione prodotta non consentiva di riconoscere i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, né quelli di cui all'art. 3, comma 3, della l. m. 104/1992, e che l'eventuale nuova documentazione, essendo successiva alla perizia, non può essere valutata nel presente giudizio. In via subordinata, dichiarava la disponibilità alla convocazione del CTU originario per eventuali chiarimenti, opponendosi, tuttavia, alla nomina di un nuovo consulente e richiamando, in caso di rinnovo, la disciplina di cui all'art. 10, comma 6 bis, d.l. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005.
3 All'udienza odierna udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Non può essere condivisa, in quanto non trova riscontro in alcuna norma di legge, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' , che lamenta che nel corso del CP_4 procedimento di ATPO, il consulente del ricorrente non ha formulato alcuna osservazione alla bozza di relazione, salvo poi il Difensore domandare, in questa sede, la rinnovazione delle operazioni peritali.
Tale condotta processuale, pur censurabile, non determina, però, l'inammissibilità del ricorso. Si osserva, comunque, in armonia con l'autorevole avviso della giurisprudenza costituzionale, che l'onere di motivazione dell'opposizione determina la “necessaria delimitazione del thema decidendum del giudizio di merito” (Corte cost., 28.10.2014, n. 243), sicché la cognizione resta limitata ai vizi della CTU lamentati nell'atto di opposizione. 2. Al CTU nominato in sede di ATPO è stato richiesto di verificare la sussistenza dei requisiti medico-sanitari in relazione all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. n. 508/1988, nonché le condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992. Il ricorrente censura le conclusioni del CTU, in quanto non ritenute adeguate alla propria situazione concreta e fattuale.
Nella relazione di CTU effettuata in sede di ATPO, si dà innanzitutto atto della partecipazione delle parti alle operazioni peritali, nonché dei rispettivi CCTTPP.
Il CTU, sulla base della documentazione sanitaria agli atti e dell'esame clinico diretto del periziando, ha accertato la presenza delle seguenti patologie: pregressa valvuloplastica, dissecazione aortica di tipo A in soggetto monoloco e sindrome ansioso- depressiva. Ha, inoltre, accertato che il paziente risulta “vigile orientato TS collaborante, umore fortemente depresso. Passaggi posturali e deambulazione autonomi”.
Il CTU, dopo aver rammentato i requisiti per il beneficio richiesto, ha concluso che “Nel caso presentato, Il soggetto NON necessita in concreto di essere “coadiuvato” nella igiene personale, nelle operazioni di vestizione, deambulazione ecc. Infine, il ricorrente è in grado di svolgere attività auspicabilmente autonome quali “fare la spesa” ovvero a prepararsi i cibi e/o altre similari, dirigere la casa, gestire danaro, somministrarsi farmaci ecc.”, negando, quindi, la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e i benefici derivanti dal riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, della l. 104/1992. 4. Le conclusioni del CTU appaiono corrette, anche alla luce dei principi enunciati dalla S.C. “questa Corte di cassazione pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti,
4 alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone ii ricovero in listituti pubblici di assistenza, coi, Lui scguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass., sez. lav., 19.8.2022, n. 24980).
Nella sentenza citata, la S.C. non manca di evidenziare il particolare rigore che caratterizza l'accertamento finalizzato non al mero riconoscimento di invalidità, ma all'attribuzione dell'indennità di accompagnamento: non è, a tal fine, sufficiente la difficoltà, ma deve essere dimostrata l'impossibilità dell'autonomo compimento degli atti quotidiani della vita.
Analogamente, la gravità dell'handicap è un giudizio valutativo, di natura medico legale e il CTU ha dimostrato di aver compiutamente valutato la documentazione medica e il complessivo stato patologico, giungendo a una conclusione che non è stata specificamente contestata dal ricorrente, che si è limitato a elencare le proprie patologie e quindi a richiamare normativa e giurisprudenza, relative alle conseguenze dell'accertamento dell'handicap grave.
Le osservazioni del ricorrente non offrono elementi idonei a invalidare le conclusioni del consulente, il cui elaborato risulta completo, logicamente argomentato e immune da vizi metodologici. Peraltro, la difesa della parte ricorrente omette qualsivoglia specifico confronto critico con l'apparato fattuale emergente dalla CTU, limitandosi a formularne una contestazione globale e generica, priva di puntuali argomentazioni idonee a dimostrare la concreta sussistenza dei presupposti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio invocato. Né le critiche del ricorrente minano l'impianto logico della motivazione offerta dal consulente, che appare ineccepibile. Il Tribunale, pertanto, non ravvisa ragioni per discostarsene, né tantomeno per disporre la richiesta rinnovazione delle operazioni peritali.
5 5. Avendo il ricorrente depositato autocertificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., egli non può essere condannato alle spese del presente procedimento e le spese di CTU vanno poste a carico dell' . CP_4
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di difesa;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_4
Così deciso il 21.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1123/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, via Alberico Albricci n. 3, presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO GILIBERTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Ente in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato dai dipendenti e;
CP_2 Controparte_3
- convenuto
OGGETTO: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis c.p.c. i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) In via principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito ammetti il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dello stato invalidante dell'istante e riconosca l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa alle prestazioni richieste, oggetto principale del presente giudizio, accertando la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E DEI BENEFICI DI CUI ALLA L. 104/1992 ART. 3 COMMA 3;
2) Accertata l'esistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa dell'istante alla corresponsione delle prestazioni previdenziali richieste, dichiarare integralmente accolta
1 la richiesta sin dall'epoca della domanda ovvero dalla data in cui viene accertato il diritto da parte del CTU;
3) condannare, altresì, il resistente, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario.
PER IL CONVENUTO : CP_4
“l'Ill.mo Giudice adito voglia: In via principale
- Accertare e dichiarare la nullità del ricorso e conseguentemente del presente giudizio;
- Rigettare il ricorso di parte ricorrente in quanto inammissibile ovvero infondato in diritto e in fatto per le ragioni in atto: nel merito, si chiede che la S.V. voglia dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso ovvero comunque accertare l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio richiesto, previo esperimento del giudizio di atp ex art. 445 bis cpc. Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente che il 28.8.2023 era stato riconosciuto, a seguito di visita medica dinnanzi alla Commissione di prima istanza, invalido all'80%, con la seguente diagnosi: “ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 – 124/98) medio-grave 67%- 99%” e la stessa commissione aveva dichiarato l'istante portatore di handicap, ai sensi del comma 1 dell'art. 3, l. 5.2.1992, n. 104. La commissione medica, tuttavia, non aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento. Il ricorrente aveva, quindi, proposto ricorso per ATPO, per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e il CTU nominato aveva a sua volta, negato la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere la suddetta indennità e i benefici richiesti. Deduceva di essere affetto da gravi patologie, quali paralisi emilaringea sinistra, sindrome ansiosa e vasculopatia, nonché di essere stato sottoposto a intervento di sostituzione dell'arco e dell'aorta ascendente.
Sosteneva che le proprie condizioni di salute, altamente invalidanti, comportassero la necessità di costante assistenza e supervisione per l'espletamento delle attività quotidiane. Richiamava, a sostegno, l'orientamento della S.C. (sez. lav., ord. n. 7032/2023), secondo cui il diritto all'indennità di accompagnamento presupponeva un'incapacità non rigidamente correlata al numero di atti elementari della vita giornaliera, ma valutata in relazione alla loro incidenza sulla salute e sulla dignità della persona, potendo anche
2 l'impossibilità di compiere una sola attività essenziale integrare il requisito della necessità di assistenza continua.
Contestava, pertanto, le conclusioni del CTU, ritenendole non adeguatamente rappresentative delle effettive condizioni cliniche. Rilevava che il consulente, lungi dallo svolgere una compiuta valutazione medico-legale, si era limitato a riprodurre la documentazione sanitaria, concludendo per l'assenza dei presupposti sia per l'indennità di accompagnamento sia per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992.
Sosteneva, invece, che la documentazione in atti dimostrasse come le gravi patologie di cui egli era affetto incidevano in modo rilevante sull'autonomia personale, legittimando il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla normativa richiamata.
Si costituiva tardivamente l' , con memoria difensiva depositata il CP_4
13.10.2025.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei requisiti di legge e per violazione dell'art. 445 bis c.p.c. Riferiva che, a seguito di visita medico-legale del 28.8.2023, la Commissione sanitaria aveva riconosciuto al ricorrente un'invalidità pari all'80%, escludendo la sussistenza dei presupposti per l'indennità di accompagnamento. Successivamente, su ricorso ex art. 445 bis c.p.c., questo Tribunale aveva disposto CTU, nella quale erano state confermate integralmente le conclusioni della Commissione medica. Evidenziava l' che il ricorrente, pur assistito da proprio CTP, non aveva CP_1 formulato rilievi alla perizia, limitandosi poi, in sede di ricorso per giudizio di merito, a riproporre valutazioni di carattere generale e generiche critiche alle conclusioni della CTU, senza individuare specifici errori tecnici o metodologici, in violazione del disposto di cui al comma sesto dell'art. 445 bis c.p.c. Riteneva, altresì, che la consulenza avesse correttamente applicato le linee guida medico-legali, circoscrivendo la valutazione al complesso delle attività che assicurano un livello minimo di autonomia personale in ambito domestico e precisando che per
“assistenza continuativa” deve intendersi quella riferita all'intera giornata e non a momenti saltuari. Concludeva che la documentazione prodotta non consentiva di riconoscere i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, né quelli di cui all'art. 3, comma 3, della l. m. 104/1992, e che l'eventuale nuova documentazione, essendo successiva alla perizia, non può essere valutata nel presente giudizio. In via subordinata, dichiarava la disponibilità alla convocazione del CTU originario per eventuali chiarimenti, opponendosi, tuttavia, alla nomina di un nuovo consulente e richiamando, in caso di rinnovo, la disciplina di cui all'art. 10, comma 6 bis, d.l. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005.
3 All'udienza odierna udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Non può essere condivisa, in quanto non trova riscontro in alcuna norma di legge, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' , che lamenta che nel corso del CP_4 procedimento di ATPO, il consulente del ricorrente non ha formulato alcuna osservazione alla bozza di relazione, salvo poi il Difensore domandare, in questa sede, la rinnovazione delle operazioni peritali.
Tale condotta processuale, pur censurabile, non determina, però, l'inammissibilità del ricorso. Si osserva, comunque, in armonia con l'autorevole avviso della giurisprudenza costituzionale, che l'onere di motivazione dell'opposizione determina la “necessaria delimitazione del thema decidendum del giudizio di merito” (Corte cost., 28.10.2014, n. 243), sicché la cognizione resta limitata ai vizi della CTU lamentati nell'atto di opposizione. 2. Al CTU nominato in sede di ATPO è stato richiesto di verificare la sussistenza dei requisiti medico-sanitari in relazione all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. n. 508/1988, nonché le condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992. Il ricorrente censura le conclusioni del CTU, in quanto non ritenute adeguate alla propria situazione concreta e fattuale.
Nella relazione di CTU effettuata in sede di ATPO, si dà innanzitutto atto della partecipazione delle parti alle operazioni peritali, nonché dei rispettivi CCTTPP.
Il CTU, sulla base della documentazione sanitaria agli atti e dell'esame clinico diretto del periziando, ha accertato la presenza delle seguenti patologie: pregressa valvuloplastica, dissecazione aortica di tipo A in soggetto monoloco e sindrome ansioso- depressiva. Ha, inoltre, accertato che il paziente risulta “vigile orientato TS collaborante, umore fortemente depresso. Passaggi posturali e deambulazione autonomi”.
Il CTU, dopo aver rammentato i requisiti per il beneficio richiesto, ha concluso che “Nel caso presentato, Il soggetto NON necessita in concreto di essere “coadiuvato” nella igiene personale, nelle operazioni di vestizione, deambulazione ecc. Infine, il ricorrente è in grado di svolgere attività auspicabilmente autonome quali “fare la spesa” ovvero a prepararsi i cibi e/o altre similari, dirigere la casa, gestire danaro, somministrarsi farmaci ecc.”, negando, quindi, la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e i benefici derivanti dal riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, della l. 104/1992. 4. Le conclusioni del CTU appaiono corrette, anche alla luce dei principi enunciati dalla S.C. “questa Corte di cassazione pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti,
4 alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone ii ricovero in listituti pubblici di assistenza, coi, Lui scguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass., sez. lav., 19.8.2022, n. 24980).
Nella sentenza citata, la S.C. non manca di evidenziare il particolare rigore che caratterizza l'accertamento finalizzato non al mero riconoscimento di invalidità, ma all'attribuzione dell'indennità di accompagnamento: non è, a tal fine, sufficiente la difficoltà, ma deve essere dimostrata l'impossibilità dell'autonomo compimento degli atti quotidiani della vita.
Analogamente, la gravità dell'handicap è un giudizio valutativo, di natura medico legale e il CTU ha dimostrato di aver compiutamente valutato la documentazione medica e il complessivo stato patologico, giungendo a una conclusione che non è stata specificamente contestata dal ricorrente, che si è limitato a elencare le proprie patologie e quindi a richiamare normativa e giurisprudenza, relative alle conseguenze dell'accertamento dell'handicap grave.
Le osservazioni del ricorrente non offrono elementi idonei a invalidare le conclusioni del consulente, il cui elaborato risulta completo, logicamente argomentato e immune da vizi metodologici. Peraltro, la difesa della parte ricorrente omette qualsivoglia specifico confronto critico con l'apparato fattuale emergente dalla CTU, limitandosi a formularne una contestazione globale e generica, priva di puntuali argomentazioni idonee a dimostrare la concreta sussistenza dei presupposti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio invocato. Né le critiche del ricorrente minano l'impianto logico della motivazione offerta dal consulente, che appare ineccepibile. Il Tribunale, pertanto, non ravvisa ragioni per discostarsene, né tantomeno per disporre la richiesta rinnovazione delle operazioni peritali.
5 5. Avendo il ricorrente depositato autocertificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., egli non può essere condannato alle spese del presente procedimento e le spese di CTU vanno poste a carico dell' . CP_4
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di difesa;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_4
Così deciso il 21.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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