Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1981 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. V.G. 1981/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18/03/2000 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
BASSAN MARINA (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti C.F._2
telematici;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
PIANIGIANI ALESSIO (C.F. ed elettivamente domiciliato come in atti CodiceFiscale_4
telematici;
e
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 15/01/2025. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16/10/2024, le parti hanno dedotto di aver instaurato relazione more uxorio e che da tale unione è nato a [...] in data [...] il figlio regolarmente Per_1
riconosciuto d entrambi i genitori.
Le parti hanno altresì aggiunto:
- che il minore, da quando è cessata la convivenza, ha sempre convissuto con la madre;
- che il minore vive con la madre in La Spezia in un appartamento in locazione;
- di voler regolare congiuntamente i loro rapporti nell'interesse del figlio minorenne.
Hanno pertanto chiesto di disciplinare i rapporti tra gli stessi e il figlio minorenne alle seguenti condizioni:
“Piaccia al Ill.mo Presidente del Tribunale della Spezia, disattesa e reietta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa comparizione delle parti, compiuti gli accertamenti di legge:
- determinare nell'importo di euro 200,00 (duecento/00) mensili l'obbligo alimentare del sig. in favore del proprio figlio, con rivalutazione annuale Istat, e per Controparte_1 Persona_2
l'effetto statuire che il sig. versi la somma così determinata a mani della madre Controparte_1
della minore, sig.ra entro il quinto giorno di ogni mese a far data da quando Parte_1
il sig. reperirà attività lavorativa;
CP_1
- statuire che il sig. versi l'assegno unico a mani della madre del minore, sig.ra Controparte_1
entro il quinto giorno di ogni mese a far data da quando il sig. reperirà Parte_1 CP_1
attività lavorativa e recepirà eventualmente l'assegno unico;
- determinare, altresì, l'obbligo di contribuzione del suddetto padre naturale in favore del figlio per le spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie da sostenersi per la cura e l'educazione del minore nella misura del 50% delle medesime, e per l'effetto statuire che il sig. versi Controparte_1
tali somme a mani della madre del minore sig.ra entro il quinto giorno di ogni Parte_1
mese a far data da quando il sig. reperirà attività lavorativa;
CP_1 - disporre l'affido congiunto del minore con collocamento presso la madre, disponendo che il minore trascorrerà alternativamente un week end con il padre ed uno con la madre, libero, comunque, il padre di vederlo in ogni momento della settimana previo avviso e accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni del figlio. Durante le festività natalizie il figlio trascorrerà alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre il periodo di vacanze compreso tra il 23 ed il 29 dicembre e sempre alternativamente il periodo compreso tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio, restando inteso che i genitori dovranno curare di evitare che il minore trascorrerà sempre il Natale
o il Capodanno con lo stesso genitore, così alternando negli anni. Il figlio trascorrerà le festività pasquali alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre. Il figlio trascorrerà tutti gli anni un periodo di vacanze estive con il padre di giorni 15, (quindici), in periodo da concordarsi di comune accordo nel periodo di chiusura delle scuole con possibilità di deroghe della predetta durata in base alle richieste ed esigenze del minore;
Spese legali compensate”.
All'udienza del 15/01/2025 il Giudice relatore ha proceduto a sentire le parti, le quali hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso).
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., preso atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne così provvede: Per_1
“- a titolo di contributo al mantenimento del figlio il sig. provvederà a versare Persona_2 CP_1
a mani della madre, sig.ra la somma mensile pari ad euro 200,00 Parte_1
(duecento/00) con rivalutazione annuale Istat entro il quinto giorno di ogni mese a far data da quando il sig. reperirà attività lavorativa;
CP_1
- il sig. verserà alla sig.ra l'assegno unico entro il quinto Controparte_1 Parte_1
giorno di ogni mese a far data da quando il sig. reperirà attività lavorativa e recepirà CP_1 eventualmente l'assegno unico;
- il sig. contribuirà, altresì, nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche, Controparte_1 sportive e straordinarie da sostenersi per la cura e l'educazione del minore, versando tali somme alla sig.ra entro il quinto giorno di ogni mese a far data da quando il sig. Parte_1
reperirà attività lavorativa;
CP_1
- il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, disponendo che il minore trascorrerà alternativamente un week end con il padre ed uno con la madre, libero, comunque, il padre di vederlo in ogni momento della settimana previo avviso e accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni del figlio. Durante le festività natalizie il figlio trascorrerà alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre il periodo di vacanze compreso tra il 23 ed il 29 dicembre e sempre alternativamente il periodo compreso tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio, restando inteso che i genitori dovranno curare di evitare che il minore trascorrerà sempre il Natale o il Capodanno con lo stesso genitore, così alternando negli anni. Il figlio trascorrerà le festività pasquali alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre. Il figlio trascorrerà tutti gli anni un periodo di vacanze estive con il padre di giorni 15, (quindici), in periodo da concordarsi di comune accordo nel periodo di chiusura delle scuole con possibilità di deroghe della predetta durata in base alle richieste ed esigenze del minore.
Spese legali compensate”.
Manda alla Cancelleria per ogni adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.2.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani