Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 13/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00359/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Salomone Bevilacqua, PEC bevilacqua.salomone@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Via del Seminario Maggiore n. 103;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Potenza, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
del Decreto prot. n. -OMISSIS- del 14.3.2025 (notificato il 23.3.2025), con il quale il Questore di Potenza ha respinto, ai sensi dell’art. 43 R.D. n. 773/1931, la domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, presenta dal sig. -OMISSIS-;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con Decreto prot. n. -OMISSIS- del 14.3.2025 (notificato il 23.3.2025) il Questore di Potenza, dopo aver richiamato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990 dell’1.10.2024 e la memoria endoprocedimentale del 3.10.2024, ha respinto, ai sensi dell’art. 43 R.D. n. 773/1931, la domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, presenta dal sig. -OMISSIS-, in quanto: 1) “dalle risultanze istruttorie è emerso che nelle date del 15.9.2021, 31.10.2022, 20.1.2023, 28.1.2023, 13.11.2023, 26.2.2024 e 15.4.2024, a seguito di controlli, è risultato accompagnarsi con persone gravate da pregiudizi di polizia”; 2) tali “frequentazioni con persone gravate da pregiudizi penali e/o di polizia sono avvenute, non solo per aver viaggiato con la stessa autovettura per motivi di lavoro e per un risparmio del costo dei trasporti, ma anche in altri luoghi, nonché sia all’interno che nei pressi del bar del paese ove era intento non solo a consumare, ma a chiacchierare anche in orario non lavorativo”; 3) “la frequentazione anche occasionale di persone con pregiudizi penali e/o di polizia si configura come circostanza idonea a giustificare il diniego o il mancato rinnovo della licenza di porto di fucile, poiché, alla luce dell’art. 43 R.D. n. 773/1931, non consente di operare un giudizio prognostico favorevole all’ottenimento del titolo di polizia in materia di armi, incidendo negativamente sul requisito della completa e perfetta affidabilità del richiedente, poiché non è escluso che il pericolo di abusi possa derivare da parte delle persone frequentate”; 4) è stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale “la frequentazione, anche saltuaria, di soggetti pregiudicati, segnalata dagli organi di polizia diuturnamente operanti sul territorio, può costituire un indizio sufficiente a corroborare una prognosi negativa”; 5) è stato evidenziato che il numero di 7 controlli nel periodo 15.9.2021-15.4.2024 “ragionevolmente fa desumere l’attitudine dell’istante ad accompagnarsi con soggetti, su cui gravano controindicazioni significative”, tenuto conto che la “causalità dei controlli rende non irragionevole ipotizzare che il richiedente possa essere aduso ad accompagnarsi, anche in altre occasioni in cui non è stato controllato con soggetti controindicati”.
Il sig. -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 14.5.2025 e depositato il 20.5.2025, ha impugnato il predetto Decreto prot. n. -OMISSIS- del 14.3.2025, deducendo che si trattava di incontri occasionali.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Nella Camera di Consiglio dell’11.6.2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato, sia perché l’accompagnarsi del ricorrente con pregiudicati è stato rilevato per 7 volte nell’arco di circa 2 anni e mezzo, sia perché tali circostanze costituiscono un indizio sufficiente, che può giustificare una prognosi di inaffidabilità con riferimento alla valutazione ampiamente discrezionale di non abusare delle armi (sul punto cfr. ex multis TAR CA Sentenze n. 315 del 18.5.2023, n. 185 del 10.3.2022 e n. 710 del 12.11.2020, con la quali è stato anche precisato che l’omessa indicazione dei nominativi delle persone pregiudicate non costituisce un vizio, perché “non rileva tanto l’identità di tali persone, oscurata per ragioni di riservatezza, quanto piuttosto le loro qualità personali”).
Infatti, la frequentazione anche occasionale di persone pregiudicate può legittimamente alimentare il dubbio di un potenziale abuso delle armi, in quanto va prudentemente evitato che le autorizzazioni di detenzione e/o porto d’armi vengano rilasciate alle persone che frequentano, anche saltuariamente, soggetti pregiudicati.
Ed invero, l’Autorità di Pubblica Sicurezza, poiché deve perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell’ordine pubblico, ha un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità della persona di fare buon uso delle armi, in quanto la persona che detiene armi deve essere “esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo” e nei suoi confronti deve esistere “la perfetta e completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività”, tenuto pure conto della circostanza che la pretesa del privato ad ottenere l’autorizzazione di detenzione e/o porto d’armi deve recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, che, per essere facilmente esposto e/o messo a rischio, va salvaguardato con ogni idonea cautela.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente Amministrazione statale, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento).
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento del nome e cognome del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.