Articolo 61 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 60Articolo 62
Versione
24 agosto 1961
Art. 61.
Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in divisa o muniti della tessera personale di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961
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