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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1136/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. MARRONE RODOLFO con domicilio eletto in VIA VALLE MAURO PARCO DEGLI ULIVI 5 84036 SALA
CONSILINA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. DE LERMA ROMITA GIORGIO con domicilio eletto in VIA
G.REGNOLI 107 47100 FORLÌ appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti su ricorso di a fronte del Controparte_2 Parte_1
mancato pagamento delle fatture n. 6/FE e n. 7/FE per il pagamento di provvigioni maturate nel corso di un rapporto di agenzia tra le parti.
A tal fine deduceva che in data 3.10.2018 aveva sottoscritto contratto di agenzia a tempo indeterminato con per Parte_2
la promozione di contratti di somministrazione di energia elettrica e gas Contr presso i consumatori per conto di;
che in data 21.05.2019 il Pt_1
aveva comunicato la conclusione di circa 3.000 contratti di forniture a condomini amministrati da nelle province di Torino e Controparte_3
Cuneo, per il tramite del sub-agente , inserendo poi la Persona_1
documentazione necessaria sul portale clienti;
che a titolo di anticipo sulle provvigioni dovute per accordo tra le parti emetteva la fattura n. CP_2
Contr 7/FE dell'importo di € 20.039,94 e avviava le pratiche di attivazione delle 306 forniture e di switch (cambio fornitore) per n. 288 condomini;
che tuttavia, successivamente, in nome e per conto di Testimone_1
comunicava di non aver sottoscritto alcun contratto di CP_3
fornitura, di non conoscere il né i condomini asseritamente Pt_1
domiciliati presso;
che, chiamato per chiarimenti, il CP_3
con mail del 14.06.2019 confermava di essere stato vittima di una Pt_1
pag. 2/11 truffa da parte del sub-agente nei cui confronti sporgeva denuncia-querela, Contr Contr invitando a bloccare il pagamento in suo favore;
che , nel tempo occorrente al ripristino delle reti di fornitura dei condomini avvenuto a inizio agosto 2019, oltre a dover annullare 288 contratti, si vedeva costretta Contr ad assicurare la fornitura;
in data 5.7.2019 anche sporgeva denuncia- querela per il reato di truffa e, con pec del 14.07.2019, comunicava ad l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia. CP_2
Per tali motivi l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento CP_2
dei danni per grave inadempimento al contratto di agenzia, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo il Parte_2
rigetto delle avverse domande, deducendo che, essendo venuto in contatto nell'ambito della propria attività con , che gli aveva Persona_1
prospettato la possibilità di concludere contratti di fornitura con i condomini amministrati da aveva trasferito Controparte_3
Contr informazioni e documenti a per esaminare la fattibilità dell'affare; Contr poiché evidentemente tale controllo aveva avuto esito positivo, aveva effettuato lo switch dai precedenti fornitori di energia elettrica dei nuovi clienti e autorizzato ad emettere la fattura di acconto per € CP_2
18.360,00. contestava quindi la richiesta di danni e chiedeva CP_2
accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al pagamento della somma di €
18.302,00 derivante dalle provvigioni maturate a seguito della stipula da Contr parte della di n. 288 contratti di fornitura di energia elettrica ad utenti vari, oltre agli importi maturati successivamente, ai costi ed alle spese di esecuzione.
pag. 3/11 Con sentenza n. 415/2023 del 30.05.2023, pubblicata il 01.06.2023, il
Tribunale di Forlì ha accolto l'opposizione di Controparte_1
revocato il decreto ingiuntivo e condannato al risarcimento dei CP_2
danni, oltre spese.
In particolare, il Tribunale rilevava che nel rapporto di agenzia il diritto alla provvigione sorge allorquando il contratto tra il preponente e il cliente finale viene sottoscritto per effetto dell'intervento dell'agente e il credito per le provvigioni diviene esigibile solo al momento dell'esecuzione del regolamento contrattuale;
sulla base di queste premesse nel caso di specie può ritenersi che l'operazione conclusa non ha avuto esecuzione, risultando pacifico che i contratti sottoscritti mediante il sub-agente Per_1
sono falsi, ovvero frutto di artifizi e raggiri perpetrati dallo stesso
[...]
ai danni - anche - dell'opponente.
Il Tribunale ha inoltre parzialmente accolto la domanda riconvenzionale Contr formulata da , ritenendo legittima la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., e rinvenendo altresì la configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo all'opposta, in ragione della riscontrata sussistenza del nesso di occasionalità tra l'adempimento del mandato conferito al sub- Contr agente e il danno subito da provato dalla produzione di un Per_1
elenco dei 69 condomini che non hanno corrisposto le spese di fornitura per la mensilità di luglio 2019 per un ammontare complessivo di € 14.023,75; Contr ha rigettato invece la domanda di per il pagamento anche della penale di cui all'art. 8 del contratto di agenzia, avendo comunque l'opponente erogato il sevizio e ottenuto, almeno in parte, il pagamento delle forniture corrisposte.
pag. 4/11 2.- Avverso detta sentenza titolare della ditta Parte_2
individuale proponeva appello Parte_2
deducendo che:
-il Giudice avrebbe errato nel ritenere che l'agente non ha maturato il diritto al pagamento delle provvigioni, non avendo tenuto in considerazione che, nel caso di specie, il contratto deve ritenersi perfezionato con l'inizio della fornitura di energia elettrica, momento in cui matura il diritto dell'agente al pagamento;
-il Giudice non avrebbe tenuto conto che la richiesta di di CP_2
sospendere il pagamento delle provvigioni di cui alla fattura 7/FE era stata Contr sollecitata da con garanzia di recupero delle somme sotto forma di benefit e avrebbe incomprensibilmente rigettato la prova per testi richiesta dall'opposta; Contr
-non vi era prova del danno patrimoniale subito da , non avendo il
Giudice ammesso la prova richiesta da volta all'esibizione ex art. CP_2
210 c.p.c. da parte dell'opponente della documentazione contabile, il cui scopo era di verificare l'ammontare delle forniture, i pagamenti ricevuti e le somme rimaste a carico della Società.
Tanto dedotto, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza, accogliersi le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado (“in via preliminare, dichiarare che il comportamento e le attività del Sig. Parte_2
hanno rispettato le procedure richieste dalla
[...] CP_4
per l'acquisizione di contratti di fornitura di energia elettrica, che
[...]
sono stati perfezionati soltanto dopo che la Società fornitrice del servizio aveva effettuato tutti i controlli preliminari, a cui è tenuta e che sono di sua esclusiva competenza;
-nel merito, accertare e dichiarare il diritto del Sig.
pag. 5/11 al pagamento della somma di €. 18.302,00, Parte_2
derivante dalle provvigioni maturate a seguito della stipula da parte della di n. 288 contratti di fornitura di energia elettrica ad Controparte_4
utenti vari, oltre agli importi maturati successivamente, ai costi ed alle spese di esecuzione;
-sempre nel merito: accertare e dichiarare che nel comportamento processuale del Sig. non si Parte_2
ravvisano i presupposti della responsabilità processuale aggravata, ex art.
96 c.p.c., in quanto non ha agito né con mala fede né con colpa;
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore, che si dichiara antistatario”).
3.- Si è costituita eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 352 c.p.c..
Nel merito, ribadiva la correttezza del ragionamento seguito dal primo giudice, sia in ordine al diritto alla provvigione sia in relazione alla condanna per il risarcimento dei danni, dando atto di averne fornito ampiamente prova producendo in giudizio l'elenco dei 69 condomini che non hanno corrisposto le spese di fornitura per la mensilità di luglio 2019 per il complessivo ammontare di € 14.023,75, sottolineando la tardività e la genericità delle contestazioni mosse al riguardo da Riscontrava, CP_2
infine, la tardività della doglianza circa la mancata ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da ritenersi rinunciata, non avendo l'opposta reiterato la sua richiesta né in sede di udienza ex art 184 c.p.c. né in sede di precisazione delle conclusioni.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'appello inammissibile per carenza di specificità dei motivi di doglianza e comunque infondato in fatto e in diritto con conseguente rigetto e conferma della sentenza impugnata.
pag. 6/11 4.- L'appello va rigettato.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi, in quanto la specificità dei motivi di appello non esige formule sacramentali (Cass. sez. 6 ord. 30.5.2018 n. 13535), sempre che siano individuabili come nel caso di specie i punti contestati della sentenza impugnata, lì dove la riproposizione del contenuto dell'atto di citazione in primo grado non incide ai fini della sua ammissibilità in quanto, ai fini della specificità dei motivi di appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice di gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate (Cass.
12.2.2016 n. 2814; 23781/2020)
Nel merito, l'appellante contesta in primo luogo la ritenuta insussistenza del suo diritto alla provvigione, ritenuta invece maturata a seguito del corretto adempimento dei suoi doveri di agente. Contr Contesta, in secondo luogo, il danno riconosciuto in favore di per mancata prova.
Sulla prima questione è indubbio che i contratti conclusi dal sub-agente siano stati ritenuti falsi sia dall'opponente che dall'opposto, CP_5
tanto che entrambi hanno proposto denuncia per truffa, con la conseguente inesigibilità del diritto alla provvigione richiesto in monitorio da CP_2
sulla base della fattura n. 7/FE emessa in data 11.06.2019 per euro
20.039,94.
pag. 7/11 Con mail del 14 giugno 2019 lo stesso ha riconosciuto di essere Pt_1
stato vittima di truffa per produzione di documentazione falsa da parte del sub-agente, nei cui confronti ha sporto denuncia querela (doc. 11 di parte Contr opponente), invitando a bloccare il pagamento in suo favore, essendo venuto meno il diritto all'anticipo delle provvigioni (cfr. doc. 10 di parte opponente ove si legge “Nel frattempo ti invito a far bloccare il bonifico inerente alla fattura di acconto provvigionale”). Contr In data 5 luglio 2019 anche ha sporto denuncia querela per il reato di truffa (doc. 12 di parte opponente) e, con successiva pec del 14 luglio 2019, Contr
ha legittimamente comunicato ad Controparte_2 Parte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia con revoca dell'incarico
(doc. 13 di parte opponente).
L'attività illecita perpetrata esclude, conformemente a quanto già ritenuto dal primo giudice, qualsiasi diritto alla provvigione.
Parimenti, sono da rigettare le contestazioni del danno riconosciuto ex art. 2049 c.c. dal primo giudice, contestazioni mosse in appello in modo assolutamente generico, con richiesta di prove non ammesse in primo grado e tardivamente richieste e comunque totalmente inidonee a sconfessare il valore probatorio della documentazione prodotta a prova del danno subito
Contr da .
In ordine a detto danno risulta infatti provato che, in previsione dell'imminente conclusione dell'affare in discorso, la ha Parte_3
Contr chiesto a un anticipo sulle provvigioni, calcolato a forfait per Euro
60/POD per n. 306 contratti condominiali e, conseguentemente,
[...]
ha emesso la fattura n. 7/FE dell'importo di euro Parte_2
Contr 20.039,94 (doc. 8 di parte opponente). ha avviato, dunque, le pratiche pag. 8/11 di attivazione delle 306 forniture e di swich per n. 288 condomini, i condomini sono entrati in fornitura nelle date tra il 22 e il 27 maggio 2019
e detta fornitura è cessata per tutti i clienti in data 31 luglio 2019, come provato sub docc. 24 e 25 di parte opponente non ritualmente contestati da parte opposta né oggetto di prova contraria (cfr. doc. 25 con elenco dei 69 condomini che risultano non aver corrisposto le spese di fornitura per la mensilità di luglio 2019 per un ammontare complessivo di euro
14.023,759).
E' inoltre dimostrato che al punto 5 dell'art. 17 del contratto di conferimento dell'incarico di agenzia ad CP_2 Parte_2
Contr
si riservava la facoltà di richiedere lo storno/restituzione
[...]
degli importi erogati qualora “…b) il Cliente, da intendersi come punto di fornitura , receda per passaggio ad altra società di vendita nei CP_6
primi 10 mesi dall'entrata in fornitura;
c) il Cliente cessi l'utenza per qualsiasi motivo nei primi 10 mesi dall'entrata in fornitura” (cfr. doc. 1 di parte opponente).
L'importo del danno riconosciuto dal primo giudice non è oggetto di specifica contestazione né da parte dell'appellante né da parte dell'appellato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Per tutti tali motivi l'appello proposto va rigettato, con condanna ex art. 96
III comma ritenuta l'assoluta temerarietà della lite c.p.c. ad un importo equitativamente determinato come in dispositivo.
Condanna l'appellante al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende ex art. 96 IV comma c.p.c. di € 2.000,00.
pag. 9/11 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 415/2023,
[...]
ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna l'appellante ex art. 96 III comma c.p.c. al pagamento in favore di controparte dell'importo di € 3.500,00; condanna l'appellante al pagamento dell'importo di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96 IV comma c.p.c..
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 24.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 10/11 Annarita Donofrio
Giuseppe De Rosa
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1136/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. MARRONE RODOLFO con domicilio eletto in VIA VALLE MAURO PARCO DEGLI ULIVI 5 84036 SALA
CONSILINA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. DE LERMA ROMITA GIORGIO con domicilio eletto in VIA
G.REGNOLI 107 47100 FORLÌ appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti su ricorso di a fronte del Controparte_2 Parte_1
mancato pagamento delle fatture n. 6/FE e n. 7/FE per il pagamento di provvigioni maturate nel corso di un rapporto di agenzia tra le parti.
A tal fine deduceva che in data 3.10.2018 aveva sottoscritto contratto di agenzia a tempo indeterminato con per Parte_2
la promozione di contratti di somministrazione di energia elettrica e gas Contr presso i consumatori per conto di;
che in data 21.05.2019 il Pt_1
aveva comunicato la conclusione di circa 3.000 contratti di forniture a condomini amministrati da nelle province di Torino e Controparte_3
Cuneo, per il tramite del sub-agente , inserendo poi la Persona_1
documentazione necessaria sul portale clienti;
che a titolo di anticipo sulle provvigioni dovute per accordo tra le parti emetteva la fattura n. CP_2
Contr 7/FE dell'importo di € 20.039,94 e avviava le pratiche di attivazione delle 306 forniture e di switch (cambio fornitore) per n. 288 condomini;
che tuttavia, successivamente, in nome e per conto di Testimone_1
comunicava di non aver sottoscritto alcun contratto di CP_3
fornitura, di non conoscere il né i condomini asseritamente Pt_1
domiciliati presso;
che, chiamato per chiarimenti, il CP_3
con mail del 14.06.2019 confermava di essere stato vittima di una Pt_1
pag. 2/11 truffa da parte del sub-agente nei cui confronti sporgeva denuncia-querela, Contr Contr invitando a bloccare il pagamento in suo favore;
che , nel tempo occorrente al ripristino delle reti di fornitura dei condomini avvenuto a inizio agosto 2019, oltre a dover annullare 288 contratti, si vedeva costretta Contr ad assicurare la fornitura;
in data 5.7.2019 anche sporgeva denuncia- querela per il reato di truffa e, con pec del 14.07.2019, comunicava ad l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia. CP_2
Per tali motivi l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento CP_2
dei danni per grave inadempimento al contratto di agenzia, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo il Parte_2
rigetto delle avverse domande, deducendo che, essendo venuto in contatto nell'ambito della propria attività con , che gli aveva Persona_1
prospettato la possibilità di concludere contratti di fornitura con i condomini amministrati da aveva trasferito Controparte_3
Contr informazioni e documenti a per esaminare la fattibilità dell'affare; Contr poiché evidentemente tale controllo aveva avuto esito positivo, aveva effettuato lo switch dai precedenti fornitori di energia elettrica dei nuovi clienti e autorizzato ad emettere la fattura di acconto per € CP_2
18.360,00. contestava quindi la richiesta di danni e chiedeva CP_2
accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al pagamento della somma di €
18.302,00 derivante dalle provvigioni maturate a seguito della stipula da Contr parte della di n. 288 contratti di fornitura di energia elettrica ad utenti vari, oltre agli importi maturati successivamente, ai costi ed alle spese di esecuzione.
pag. 3/11 Con sentenza n. 415/2023 del 30.05.2023, pubblicata il 01.06.2023, il
Tribunale di Forlì ha accolto l'opposizione di Controparte_1
revocato il decreto ingiuntivo e condannato al risarcimento dei CP_2
danni, oltre spese.
In particolare, il Tribunale rilevava che nel rapporto di agenzia il diritto alla provvigione sorge allorquando il contratto tra il preponente e il cliente finale viene sottoscritto per effetto dell'intervento dell'agente e il credito per le provvigioni diviene esigibile solo al momento dell'esecuzione del regolamento contrattuale;
sulla base di queste premesse nel caso di specie può ritenersi che l'operazione conclusa non ha avuto esecuzione, risultando pacifico che i contratti sottoscritti mediante il sub-agente Per_1
sono falsi, ovvero frutto di artifizi e raggiri perpetrati dallo stesso
[...]
ai danni - anche - dell'opponente.
Il Tribunale ha inoltre parzialmente accolto la domanda riconvenzionale Contr formulata da , ritenendo legittima la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., e rinvenendo altresì la configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo all'opposta, in ragione della riscontrata sussistenza del nesso di occasionalità tra l'adempimento del mandato conferito al sub- Contr agente e il danno subito da provato dalla produzione di un Per_1
elenco dei 69 condomini che non hanno corrisposto le spese di fornitura per la mensilità di luglio 2019 per un ammontare complessivo di € 14.023,75; Contr ha rigettato invece la domanda di per il pagamento anche della penale di cui all'art. 8 del contratto di agenzia, avendo comunque l'opponente erogato il sevizio e ottenuto, almeno in parte, il pagamento delle forniture corrisposte.
pag. 4/11 2.- Avverso detta sentenza titolare della ditta Parte_2
individuale proponeva appello Parte_2
deducendo che:
-il Giudice avrebbe errato nel ritenere che l'agente non ha maturato il diritto al pagamento delle provvigioni, non avendo tenuto in considerazione che, nel caso di specie, il contratto deve ritenersi perfezionato con l'inizio della fornitura di energia elettrica, momento in cui matura il diritto dell'agente al pagamento;
-il Giudice non avrebbe tenuto conto che la richiesta di di CP_2
sospendere il pagamento delle provvigioni di cui alla fattura 7/FE era stata Contr sollecitata da con garanzia di recupero delle somme sotto forma di benefit e avrebbe incomprensibilmente rigettato la prova per testi richiesta dall'opposta; Contr
-non vi era prova del danno patrimoniale subito da , non avendo il
Giudice ammesso la prova richiesta da volta all'esibizione ex art. CP_2
210 c.p.c. da parte dell'opponente della documentazione contabile, il cui scopo era di verificare l'ammontare delle forniture, i pagamenti ricevuti e le somme rimaste a carico della Società.
Tanto dedotto, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza, accogliersi le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado (“in via preliminare, dichiarare che il comportamento e le attività del Sig. Parte_2
hanno rispettato le procedure richieste dalla
[...] CP_4
per l'acquisizione di contratti di fornitura di energia elettrica, che
[...]
sono stati perfezionati soltanto dopo che la Società fornitrice del servizio aveva effettuato tutti i controlli preliminari, a cui è tenuta e che sono di sua esclusiva competenza;
-nel merito, accertare e dichiarare il diritto del Sig.
pag. 5/11 al pagamento della somma di €. 18.302,00, Parte_2
derivante dalle provvigioni maturate a seguito della stipula da parte della di n. 288 contratti di fornitura di energia elettrica ad Controparte_4
utenti vari, oltre agli importi maturati successivamente, ai costi ed alle spese di esecuzione;
-sempre nel merito: accertare e dichiarare che nel comportamento processuale del Sig. non si Parte_2
ravvisano i presupposti della responsabilità processuale aggravata, ex art.
96 c.p.c., in quanto non ha agito né con mala fede né con colpa;
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore, che si dichiara antistatario”).
3.- Si è costituita eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 352 c.p.c..
Nel merito, ribadiva la correttezza del ragionamento seguito dal primo giudice, sia in ordine al diritto alla provvigione sia in relazione alla condanna per il risarcimento dei danni, dando atto di averne fornito ampiamente prova producendo in giudizio l'elenco dei 69 condomini che non hanno corrisposto le spese di fornitura per la mensilità di luglio 2019 per il complessivo ammontare di € 14.023,75, sottolineando la tardività e la genericità delle contestazioni mosse al riguardo da Riscontrava, CP_2
infine, la tardività della doglianza circa la mancata ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da ritenersi rinunciata, non avendo l'opposta reiterato la sua richiesta né in sede di udienza ex art 184 c.p.c. né in sede di precisazione delle conclusioni.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'appello inammissibile per carenza di specificità dei motivi di doglianza e comunque infondato in fatto e in diritto con conseguente rigetto e conferma della sentenza impugnata.
pag. 6/11 4.- L'appello va rigettato.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi, in quanto la specificità dei motivi di appello non esige formule sacramentali (Cass. sez. 6 ord. 30.5.2018 n. 13535), sempre che siano individuabili come nel caso di specie i punti contestati della sentenza impugnata, lì dove la riproposizione del contenuto dell'atto di citazione in primo grado non incide ai fini della sua ammissibilità in quanto, ai fini della specificità dei motivi di appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice di gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate (Cass.
12.2.2016 n. 2814; 23781/2020)
Nel merito, l'appellante contesta in primo luogo la ritenuta insussistenza del suo diritto alla provvigione, ritenuta invece maturata a seguito del corretto adempimento dei suoi doveri di agente. Contr Contesta, in secondo luogo, il danno riconosciuto in favore di per mancata prova.
Sulla prima questione è indubbio che i contratti conclusi dal sub-agente siano stati ritenuti falsi sia dall'opponente che dall'opposto, CP_5
tanto che entrambi hanno proposto denuncia per truffa, con la conseguente inesigibilità del diritto alla provvigione richiesto in monitorio da CP_2
sulla base della fattura n. 7/FE emessa in data 11.06.2019 per euro
20.039,94.
pag. 7/11 Con mail del 14 giugno 2019 lo stesso ha riconosciuto di essere Pt_1
stato vittima di truffa per produzione di documentazione falsa da parte del sub-agente, nei cui confronti ha sporto denuncia querela (doc. 11 di parte Contr opponente), invitando a bloccare il pagamento in suo favore, essendo venuto meno il diritto all'anticipo delle provvigioni (cfr. doc. 10 di parte opponente ove si legge “Nel frattempo ti invito a far bloccare il bonifico inerente alla fattura di acconto provvigionale”). Contr In data 5 luglio 2019 anche ha sporto denuncia querela per il reato di truffa (doc. 12 di parte opponente) e, con successiva pec del 14 luglio 2019, Contr
ha legittimamente comunicato ad Controparte_2 Parte_1
l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia con revoca dell'incarico
(doc. 13 di parte opponente).
L'attività illecita perpetrata esclude, conformemente a quanto già ritenuto dal primo giudice, qualsiasi diritto alla provvigione.
Parimenti, sono da rigettare le contestazioni del danno riconosciuto ex art. 2049 c.c. dal primo giudice, contestazioni mosse in appello in modo assolutamente generico, con richiesta di prove non ammesse in primo grado e tardivamente richieste e comunque totalmente inidonee a sconfessare il valore probatorio della documentazione prodotta a prova del danno subito
Contr da .
In ordine a detto danno risulta infatti provato che, in previsione dell'imminente conclusione dell'affare in discorso, la ha Parte_3
Contr chiesto a un anticipo sulle provvigioni, calcolato a forfait per Euro
60/POD per n. 306 contratti condominiali e, conseguentemente,
[...]
ha emesso la fattura n. 7/FE dell'importo di euro Parte_2
Contr 20.039,94 (doc. 8 di parte opponente). ha avviato, dunque, le pratiche pag. 8/11 di attivazione delle 306 forniture e di swich per n. 288 condomini, i condomini sono entrati in fornitura nelle date tra il 22 e il 27 maggio 2019
e detta fornitura è cessata per tutti i clienti in data 31 luglio 2019, come provato sub docc. 24 e 25 di parte opponente non ritualmente contestati da parte opposta né oggetto di prova contraria (cfr. doc. 25 con elenco dei 69 condomini che risultano non aver corrisposto le spese di fornitura per la mensilità di luglio 2019 per un ammontare complessivo di euro
14.023,759).
E' inoltre dimostrato che al punto 5 dell'art. 17 del contratto di conferimento dell'incarico di agenzia ad CP_2 Parte_2
Contr
si riservava la facoltà di richiedere lo storno/restituzione
[...]
degli importi erogati qualora “…b) il Cliente, da intendersi come punto di fornitura , receda per passaggio ad altra società di vendita nei CP_6
primi 10 mesi dall'entrata in fornitura;
c) il Cliente cessi l'utenza per qualsiasi motivo nei primi 10 mesi dall'entrata in fornitura” (cfr. doc. 1 di parte opponente).
L'importo del danno riconosciuto dal primo giudice non è oggetto di specifica contestazione né da parte dell'appellante né da parte dell'appellato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Per tutti tali motivi l'appello proposto va rigettato, con condanna ex art. 96
III comma ritenuta l'assoluta temerarietà della lite c.p.c. ad un importo equitativamente determinato come in dispositivo.
Condanna l'appellante al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende ex art. 96 IV comma c.p.c. di € 2.000,00.
pag. 9/11 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 415/2023,
[...]
ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna l'appellante ex art. 96 III comma c.p.c. al pagamento in favore di controparte dell'importo di € 3.500,00; condanna l'appellante al pagamento dell'importo di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96 IV comma c.p.c..
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 24.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 10/11 Annarita Donofrio
Giuseppe De Rosa
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