Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di IA, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1579/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Luca Formica (del Foro
[...]
di IA) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del suo Procuratore Parte_2
Parti Speciale Dott. , corrente in Roma (P.IVA 14 ) – quale Controparte_1 C.F._2
procuratore generale della di TR
nazionalità spagnola - rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Antonino
Petronaci (del Foro di IA) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
e nei confronti di:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_3
contumace,
OGGETTO: r.c.auto.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 14.4.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 12.4.2021 conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di IA la (quale procuratore Parte_2
generale in Italia già della compagnia assicurativa di nazionalità britannica
Admiral Insurance Company Ltd., ed in seguito della compagnia assicurativa di nazionalità spagnola , nonché TR
, onde sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei Controparte_3
danni (patrimoniali e soprattutto non patrimoniali) da lesioni personali riportate in seguito al sinistro di cui allegava di essere rimasto vittima all'alba del 5 gennaio
2020 allorchè – narrava “si trovava a piedi accanto al motorino fermo in sosta sul marciapiede di c.so ZA, in IA, all'altezza del civico n. 111, ed in tale frangente veniva investito sulla gamba sinistra dall'autovettura Fiat Punto tg.
CL234JR, condotta dal proprietario sig. il quale percorreva a Controparte_3
velocità elevata il tratto stradale sopramenzionato non avvedendosi della presenza del pedone. In seguito dell'urto e della conseguente caduta sul selciato riportava delle lesioni personali, a causa delle quali veniva condotto a mezzo autoambulanza del 118 presso il P.S. dell' di Controparte_4
IA, ove i Sanitari di turno gli refertavano “f.l.c. del ginocchio sinistro suturata con Vicril 0, escoriazione del ginocchio destro, ematoma del 1° dito del piede destro, dolore con limitazione funzionale del ginocchio sinistro”, con prognosi di giorni 30 s.c.
Ritenute le evidenti responsabilità del – la cui autovettura era coperta da CP_3
polizza r.c.auto accesa presso detta Admiral Insurance Company Ltd. – nella causazione del descritto sinistro, chiedeva pertanto esso che i due Pt_1 convenuti fossero condannati al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 118.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Rimasto contumace il si costituiva in contraddittorio detta CP_3 [...]
che contestava vibratamente la domanda risarcitoria Parte_2
dell ponendo in serio dubbio - sulla base di una serie di incongruenze Pt_1
fattuali venute fuori dall'istruttoria stragiudiziale cui si era dato luogo successivamente alla denuncia del sinistro ex art. 145 T.U. 209/2005 – la veridicità del narrato di controparte.
§§§
Venuti in udienza, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto,
c.p.c. il primo giudice – ritenuta l'inconducenza dei mezzi istruttori (prova testimoniale e c.t.u. medico-legale) dedotti da parte attrice – rimetteva prontamente le parti costituite ad udienza di discussione finale della causa.
Indi pronunciando sentenza n. 2360/2023 del 31.5.2023 con cui rigettava la domanda risarcitoria dell (che condannava al pagamento delle spese di Pt_1
lite), dopo aver considerato:
- che “la allegazione dell'attore in citazione è assolutamente scarna, sia in riferimento alla dinamica del sinistro e dell'investimento sia in relazione alle lesioni riportate e tale carenza non è stata superata con la memoria I termine”,
- che “Deve inoltre evidenziarsi la incongruenza tra la dinamica narrata in citazione (secondo cui si trovava in piedi accanto al motorino in sosta sul marciapiedi) e la dinamica narrata dallo stesso attore in sede stragiudiziale
(secondo cui stava buttando la spazzatura dopo avere mangiato in piazza un panino e si trovava accanto al motorino); inoltre, benchè soccorso da un certo numero di amici (come dichiarato in detta dichiarazione stragiudiziale), è stata indicata una sola testimone;
infine, dal file audio riproducente la chiamata al 118 si evince che il chiamante ha riferito di un incidente, che il ragazzo era a piedi e, alla specifica domanda se avesse visto un'auto, ha risposto “no no, io l'ho trovato qua”. Tale dichiarazione contrasta con le altre rese stragiudizialmente dall'attore e dal convenuto secondo cui l'investitore si è fermato per prestare soccorso”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 5.12.2023.
Per lamentare, in via principale, che “la mancata ammissione della prova costituenda così come il mancato esame delle prove documentali prodotte, senza motivazione alcuna, costituiscono grave vulnus al diritto di difesa dell'attore e conseguente motivo di appello nel presente atto di impugnazione”.
Deduceva, inoltre, l'appellante che in realtà non sussistesse l'incongruenza – affermata in sentenza – “tra la dinamica narrata in citazione (secondo cui si trovava in piedi accanto al motorino in sosta sul marciapiedi) e la dinamica narrata dallo stesso attore in sede stragiudiziale (secondo cui stava buttando la spazzatura dopo avere mangiato in piazza un panino e si trovava accanto al motorino). Il Giudice individua due momenti diversi e prodromici all'accadimento del sinistro, mentre lo scrivente, nell'atto introduttivo del giudizio, ne descrive soltanto uno, ovvero quello rilevante ai fini del giudizio, che immediatamente precede l'urto subito con
l'autovettura, e che individua l'attore in piedi accanto al motorino, fermo in sosta sul marciapiede: detta ultima situazione è, incontrovertibilmente, identica in entrambe le dinamiche narrate. Trascriviamo adesso il contenuto dei 48 secondi della chiamata al 118 del sig. riprodotta nel file audio depositato, ove le parole Persona_1
evidenziate sono quelle dell'operatrice: “C'è' stato un investimento in corso
ZA n. 111. Quanti feriti? Uno uno. E' cosciente, sveglio? Sì sì però ha sangue nel naso e le gambe non le può muovere. Era in motorino? in macchina? A piedi mi sembra, non lo so, io l'ho trovato qua. Non vede altre macchine? No no, io
l'ho trovato qua”. Tale ultima dichiarazione, secondo il Giudice “contrasta con le altre rese stragiudizialmente dall'attore e dal convenuto secondo cui l'investitore si è fermato per prestare soccorso”. In realtà, certamente per la concitazione del momento, la risposta del sig. - alla domanda della operatrice “Non vede Per_1
altre macchine?” – “No no, io l'ho trovato qua” nella sua letteralità sopra trascritta risulta assolutamente incoerente ed illogica, in quanto con le parole “no..no” sembrerebbe rispondere all'operatrice, quando, invece, poi, con la successiva affermazione, il reitera la risposta ad una domanda precedentemente posta: Per_1
dunque è irrilevante l'intera telefonata, almeno dal punto di vista delle conseguenze tratte dal Giudice”.
E per quanto così riassunto detto appellante concludeva chiedendo che la sua domanda risarcitoria, già disattesa dal primo giudice, fosse in riforma della sentenza impugnata infine accolta.
§§§
Anche in seconda istanza si costituiva in contraddittorio la sola Parte_2
(di talchè di va dichiarata la contumacia). La quale
[...] Controparte_3
– nel contestare in ogni sua parte l'appello dell' che chiedeva, infine, che Pt_1
fosse rigettato - in particolare deduceva che inverosimile fosse anche quanto a sua volta riferito, in sede di istruttoria stragiudiziale, da detto soprattutto perché CP_3
“se davvero, per assurdo, l'appellato avesse urtato l'appellante alle gambe causandogli la frattura del ginocchio, è incongruente la deduzione dell'appellato secondo cui lo stesso non si accorse dell'urto se non attraverso le urla degli amici dell'appellante, laddove peraltro si osservi che il presunto impatto avvenne sul lato anteriore destro della sua auto. Inoltre, ipotizzando che il presunto impatto possa aver causato al sig. un trauma ad entrambe le ginocchia, per il quale il Pt_1
Pronto Soccorso prevedeva un trattamento chirurgico, risulta incongruente ed inverosimile che un impatto di tale entità potesse non essere udito dal sig. ”. CP_3
Essa compagnia appellata, peraltro, teneva altresì ad evidenziare di avere “in allegato alle proprie memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., prodotto n° 35 fotografie (non contestate dall'appellante) dei luoghi del presunto sinistro per cui è causa, cioè il civico 111 del Corso ZA di IA - rispettivamente scattate dall'informatore incaricato dall'odierna appellata in svariate ore, sia diurne che notturne, dal giorno 21 Luglio 2021 fino al giorno 3 Agosto 2021 - da cui si evince chiaramente quanto già dedotto dall'odierna appellata nei propri scritti difensivi e non contestato specificamente dall'appellante, e segnatamente il fatto che il tratto antistante al civico 111 del Corso ZA di IA è SEMPRE caratterizzato dalla presenza di autovetture ivi parcheggiate, sia in ore diurne che notturne, a
“lisca di pesce”, in posizione perpendicolare rispetto al marciapiede ed anche in doppia fila, per cui è FISICAMENTE IMPOSSIBILE che un'autovettura, nel percorrere una strada larga come il Corso ZA di IA (larga oltre 10 metri), tuttavia abbia mai potuto circolare a strettissimo contatto col marciapiedi sul quale si trovava presuntivamente l'appellante con il suo motorino (non se ne intuisce peraltro il motivo) e/o che possa essersi avvicinata al marciapiede senza tuttavia essere prima bloccata o comunque ostacolata dalle numerose autovetture che si trovano ivi sempre parcheggiate a “lisca di pesce” e perpendicolarmente al marciapiede come appunto si evince dalle foto”.
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Venuti all'udienza già fissata ex art. 349bis c.p.c. direttamente innanzi al collegio, in esito alla trattazione della causa la Corte (ribadita l'inconducenza – già divisata dal primo giudice – della prova testimoniale nella quale l'appellante aveva insistito) rinviava prontamente le parti costituite ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis
e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello dell è privo di ragione. Pt_1
Viene, soprattutto, a rendere affatto inattendibile la narrazione dei fatti (minata già - come non a torto stigmatizzato dalla appellata compagnia assicurativa - dall'essersi rivelata ondivaga: il predetto infatti – che aveva dichiarato in sede di istruttoria stragiudiziale di trovarsi, all'alba di quel giorno, sui luoghi intento, dopo aver consumato un panino ed una bibita, a “buttare l'immondizia, la carta del panino e la bibita” senza nulla, tuttavia, precisare quanto al fatto che stazionasse sul marciapiede o sulla carreggiata stradale – in citazione raccontava invece di “trovarsi a piedi accanto al motorino, fermo in sosta sul marciapiede”: mentre – apparendo, in definitiva, ampiamente inverosimile che in ora in cui la più che ampia carreggiata stradale di detto corso ZA era, fuor di dubbio, pressocchè deserta autovettura qualsivoglia possa aver invaso l'adiacente marciapiede – con la sua memoria ex art. 183 comma sesto, n. 2), c.p.c. narrava infine che, nel momento in cui ne sarebbe stato colpito, “l'autovettura Fiat Punto tg. CL234JR percorreva il tratto stradale sopramenzionato rasente il predetto marciapiede” senza, dunque, aver debordato dalla carreggiata) sui quali l fondava la sua pretesa risarcitoria la Pt_1
patente, nonché rimarchevole, inconciliabilità tra quanto lo stesso Pt_1
dichiarava altresì (ex ore tuo te iudico) in sede di istruttoria stragiudiziale – vale a dire che, una volta asseritamente colpito dall'autovettura condotta dal CP_3
“venivo soccorso dai miei amici e dalle persone e dallo stesso conducente della Fiat
Punto e venivo soccorso dall'ambulanza e portato all'Ospedale Garibaldi Vecchio dove veniva mia madre e si scambiavano i dati con l'investitore che mi seguiva per sincerarsi delle mie condizioni di salute” – ed il tenore, in realtà chiaro ed inequivoco, della conversazione avutasi tra il sullodato e Persona_1
l'operatrice telefonica del “118” da questi medesimo contattato nell'occorso.
Ed invero - dopo avere fatto presente che la persona che aveva riportato lesioni fosse una soltanto e che questa, pur non avendo perso i sensi, “però ha sangue nel naso e le gambe non le può muovere” – alla domanda:“Era in motorino? in macchina?” il risponde:“A piedi mi sembra, non lo so, io l'ho trovato qua”, ed alla Per_1
successiva domanda: “Non vede altre macchine?” risponde:”No no, io l'ho trovato qua”.
La prima risposta fa a pugni con la narrazione che il dopo aver colpito CP_3
l'odierno appellante con la propria autovettura, si sia diligentemente arrestato sui luoghi e sia prontamente disceso dal proprio mezzo per prestare soccorso alla persona che avrebbe investito: se ciò fosse vero, com'è possibile che il - che sarebbe Per_1 sopraggiunto subito dopo (“io l'ho trovato qua”), indi assumendosi il compito di chiamare il “118” al posto dell'investitore – non si sia reso immediatamente conto di quella che sarebbe stata la dinamica dell'evento lesivo? E com'è poi possibile che non abbia visto l'autovettura dello stesso investitore (“Non vede altre macchine?” →
”No no, io l'ho trovato qua”)?
Può già giungersi a concludere che quello dell sia stato l'ennesimo, volgare, Pt_1
tentativo di consumare una frode ai danni di compagnia assicurativa.
Il proposto appello deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022
(del cui scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 deve - in ragione del valore indeterminabile, cfr. Cass. III 2641/2006, Cass. II 6350/2010,
Cass. I 10984/2021, e della bassa complessità della causa - farsi applicazione), e valutate altresì le caratteristiche dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui - tenuto anche in conto che in appello non si è dato luogo ad alcuna istruttoria e che la causa è, pertanto, transitata alla fase decisionale sul fondamento delle emergenze già compendiate in atti al momento dell'introduzione del giudizio - si perviene sommando € 2.058,00 x fase di studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + €
1.522,50 x fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico dell' dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di IA n. 2360/2023 del 31.5.2023 proposto, con citazione del
5.12.2023, da nei confronti della Parte_1 Parte_2
(quale procuratore generale in Italia della compagnia assicurativa di
[...]
nazionalità spagnola e di TR CP_3
- così provvede:
[...]
- dichiara la contumacia di , Controparte_3
- rigetta l'appello, - condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 5.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)